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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/11/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente petizione di eredità
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 71/2024 R.G.
promossa
da
, codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
in 39100 Bolzano, Salita S. Osvaldo n. 14, rappresentato e difeso in giudizio, giusta delega e procura speciale dd. 5 aprile
2024 in calce al presente atto, dall'avv. Enzo Conte (codice fiscale pec: di CodiceFiscale_2 Email_1
Bolzano, presso lo studio del quale in 39100 Bolzano, Corso
della Libertà n. 66 elegge domicilio;
- appellante -
contro
Controparte_1
[... (c.f. ), in persona del Direttore pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex
lege domiciliata (c.f. , fax 0461 233925, pec: P.IVA_2
, Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 854/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.10./23.10.2023 -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 22.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
come da note scritte depositate ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
preliminarmente: rigettare in toto in quanto assolutamente infondata l'eccezione preliminare ex adverso proposta di asserita inammissibilità parziale delle note a piè di pagina dell'appello proposto.
Nel merito: in accoglimento del presente appello - e previa integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 854/23 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata il 23.10.2023, allegata all'atto di citazione in appello sub doc. n. 1, - accogliere, tutte le domande ed eccezioni avanzate dall'odierno appellante nel
2 giudizio di primo grado che di seguito, mutatis mutandis, si riportano:
in via principale: voglia la Corte di Appello adita
- previo rigetto di tutte le ulteriori eccezioni avversarie per inammissibilità e comunque infondatezza delle medesime e - se ritenuto necessario - previo accertamento incidenter tantum
della illegittimità della devoluzione del compendio de quo allo
Stato per tutte le ragioni illustrate in primo grado e nella narrativa di cui sopra -,
accertare e dichiarare che il dott. per tutte le Parte_1
ragioni esposte in primo grado e nella narrativa del presente atto, ha legittimamente e tempestivamente accettato l'eredità in questione e che il medesimo riveste pertanto legittimamente la qualità di unico erede universale dell'intero compendio ereditario in morte del Sig. Controparte_2
Per l'effetto, sempre in via principale: voglia la Corte di
Appello adita accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 533
e 535 c.c., del prezzo ricavato dalle vendite del compendio immobiliare presente nella massa ereditaria. Ciò tenuto conto del fatto che i sopra citati beni immobili sono stati rispettivamente venduti al prezzo di € 6.679,87,--, di €
44.931,80,-- e di € 28.508,45,--, e quindi per l'importo complessivo di € 80.120,12,-- per solo capitale (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia). Tale ultimo importo andrà
3 maggiorato degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data delle singole vendite (e dunque rispettivamente dal 12.09.2000 su €
44.931,80,-- e su € 28.508,45,-- e dal 13.06.2007 su €
6.679,87,--) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale fino al dì del saldo effettivo, nonchè degli eventuali frutti percepiti su tali immobili e della svalutazione monetaria,
configurandosi tale credito quale credito di valore;
Voglia conseguentemente la Corte adita condannare l'
[...]
al Controparte_3
pagamento in favore del signor dell'importo Parte_1
complessivo di € 80.120,12,-- per solo capitale (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia). Ciò condannando altresì
la convenuta a pagare l'importo di cui sopra maggiorato degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data delle singole vendite
(e dunque rispettivamente dal 12.09.2000 su € 44.931,80,-- e su € 28.508,45,-- e dal 13.06.2007 su € 6.679,87,--) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale fino al dì
del saldo effettivo, nonché degli eventuali frutti percepiti su tali immobili e della svalutazione monetaria.
In ogni caso: voglia la Corte di Appello adita condannare l' Controparte_4
4
[...] alla rifusione di tutte le spese processuali, oltre alle spese, ivi comprese quelle successive occorrende, ai diritti ed agli onorari,
del presente giudizio e del precedente giudizio di primo grado.
In via istruttoria subordinata, previa rimessione della causa
in istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi, nella quale il giudicante non dovesse ritenere dimostrato il quantum della pretesa attorea sulla base dei documenti e dei parametri già
indicati nei precedenti atti difensivi, il signor Parte_1
chiede che - previa rimessione della causa in istruttoria - voglia la Corte di Appello adita disporre CTU mirata a determinare il quantum della pretesa attorea sulla base dei documenti e dei parametri illustrati ed ulteriormente specificati nell'atto di citazione;
voglia in questo contesto il CTU valutare la congruità
del risarcimento richiesto dall'attore, laddove quest'ultimo ha posto tale risarcimento in correlazione con il prezzo complessivo di € 80.120,12,-- al quale lo Stato ha alienato il compendio immobiliare in morte di NZ CP_2
dei procuratori di parte appellata:
come da note scritte depositate ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Contrariis reiectis, Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o
infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra
esposte, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
In subordine, previa, ove occorra, nell'esercizio dei poteri d'ufficio
di codesto Ecc.ma Corte d'Appello, revoca e/o disapplicazione del
5 certificato d'eredità emesso in data 21.03.2019 dal Tribunale di
Bolzano, rigettare le domande avversarie in quanto
inammissibili, anche per l'eccepita prescrizione e/o decadenza
del diritto di accettare l'eredità e per l'eccepita prescrizione del
diritto di credito oggi azionato, e in ogni caso infondate in fatto e
in diritto per i motivi suesposti;
ivi inclusa, in estremo subordine,
l'intervenuta usucapione che si fa valere, ove occorra, in via di
eccezione riconvenzionale. Con integrale rifusione delle spese di
lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano l' Controparte_1
, promuovendo azione ex art. 533 cc
[...]
di accertamento della qualità di unico erede universale del Sig.
morto a Bolzano il 21.11.1975, con richiesta Controparte_2
di condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricavato dalle vendite di tre cespiti immobiliari (e 80.120,12)
oltre interessi dalle singole vendite ed ex art. 1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, spese di lite rifuse. A sostegno della domanda ha esposto: - che la vedova e i due figli del defunto avevano rinunciato all'eredità in data 16.2.1977 a fronte di un “modestissimo” compendio ereditario, debiti bancari chirografari “consistenti” e debiti erariali “molto probabili”; - che l'eredità si era devoluta per rappresentazione ai chiamati ulteriori, tra cui esso, ancora
6 minore, figlio della rinunziante figlia;
- che i Controparte_5
suoi genitori sono rimasti inerti, impossibilitati ad “attivare le
procedure prescritte (art. 320 cc) perché il compendio non mostra
la utilità evidente e ancor meno la necessità di acquisirlo al
minore”, perché “il passivo supera l'attivo, di molto.”; - che esso attore ha raggiunto la maggiore età l'11.08.1987 e, in data
16.11.1995, ha accettato formalmente l'eredità,
tempestivamente sul rilievo della decorrenza del termine prescrizionale decennale dalla maggiore età, disponendo solo da quel momento della capacità di agire per esercitare il suo diritto imprescrittibile;
- che ad istanza di una banca medio tempore era stato nominato il curatore dell'eredità giacente, il quale,
pure completando l'inventario, ometteva l'interpello ex art. 481
cc e le procedure liquidatorie;
- che l'eredità veniva, quindi,
giudizialmente chiusa con devoluzione del compendio ereditario allo Stato. In diritto l'attore ha argomentato che la chiamata del minore, titolare di un diritto indisponibile ex art. 2934 comma 2
cc (del “diritto di diventare erede”), non verrebbe meno per l'inerzia di coloro che esercitano la patria potestà, tenuto conto che mancava “all'epoca al compendio da ereditare il presupposto
dell'utilità evidente, come ha accertato l'inventario della
giacenza”. L'attore, quindi, ha chiesto il riconoscimento della qualità ereditaria ex art. 533 cc per accettazione espressa trascritta e, inoltre, sulla base del certificato d'eredità emesso dal Tribunale di Bolzano (in data 21.03.2019). Lo Stato, invece,
7 senza averne titolo, avrebbe venduto i beni. Egli, mero possessore dei beni, sarebbe estraneo all'eredità e carente di interesse a fronte dell'”attuale esistenza di un erede”, passibile della domanda di restituzione del prezzo dei beni immobili venduti, oltre frutti e interessi.
2. L' Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo in via
[...]
gradata: - l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc per decorrenza del termine decennale dall'apertura della successione, non sospeso per la minore età
all'epoca dell'attore perché non privo di una rappresentante legale ex art. 2942 comma 1 cc (la madre); - l'intervenuta prescrizione del medesimo diritto di accettare anche in ipotesi di decorrenza del termine dalla rinuncia della madre (nel 1977),
alla quale l'attore per sua stessa affermazione era subentrato per rappresentazione, con conseguente possibilità, con il tramite dei propri genitori, di accettare l'eredità; - la devoluzione allo Stato nell'anno 1988, quando l'attore era già divenuto maggiorenne, in seguito alla relazione del curatore dell'eredità
giacente secondo cui dei chiamati di grado ulteriore nessuno risultava avere accettato l'eredità, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale ex art. 480 cc;
- l'irrilevanza del certificato d'eredità, ottenuto dall'attore presso il Tribunale di
Bolzano in violazione dell'art. 16 del r.d. n. 499/1929 per non avere notiziato l'esistenza degli interessi opposti dell' CP_1 [...]
[... comunque emesso in esito a un procedimento di CP_6
volontaria giurisdizione inopponibile alla convenuta e in alcun modo costitutivo della qualità di erede;
- l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito (sulla somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni immobili); -
l'inammissibilità/infondatezza dell'azione per intervenuta usucapione abbreviata e/o ordinaria.
3. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di difetto d'interesse in capo alla convenuta a contraddire, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc.
L'attore non avrebbe mai affermato di essere stato, durante la minore età, privo di almeno un genitore e non avrebbe contestato la deduzione della controparte in ordine alla presenza della madre. Questa avrebbe, dopo la propria rinuncia, potuto accettare l'eredità con benefico d'inventario ex art. 471 cc per il figlio minore. Non essendosi verificata alcuna sospensione della prescrizione ex art. 2942 cc, questa si sarebbe compiuta il 27.11.1985, ciò in quanto “la prescrizione
decorre, invero, anche nei confronti del minore d'età munito di
legale rappresentante, il quale può accettare l'eredità per suo
conto, con beneficio d'inventario (art. 472 cc) e previa
autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 cc).” A ciò non sarebbe di ostacolo, secondo il Tribunale, il certificato d'eredità
del 21.03.2019 ottenuto dall'attore, fondante solo una presunzione e privo di valore di accertamento di uno status
9 ereditario. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha, quindi,
rigettato la domanda proposta dall'attore revocando il certificato ereditario. Ha posto le spese di lite a carico dell'attore in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc).
4. Avverso questa decisione ha interposto Parte_1
appello, affidato a sette motivi.
5. L' Controparte_1
ha resistito, chiedendo la conferma dell'impugnata
[...]
sentenza con il favore delle spese del grado. Ha reiterato,
comunque, ex art. 346 cpc tutte le difese ed eccezioni, anche di prescrizione e usucapione, già sollevate nel giudizio di primo grado.
6. Senz'altro incombente la causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine ex art. 352
comma 1 n. 1 cpc riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura “quel capo della
sentenza, nel quale la medesima afferma che la domanda
proposta dall'attore sarebbe prescritta perché non esercitata
entro il decennio dall'apertura della successione”. L'impugnata sentenza avrebbe ignorato l'imprescrittibilità dell'azione di petizione d'eredità, prevista dall'art. 533 comma 2 cc, e della relativa domanda restitutoria del prezzo di vendita del compendio ereditario, nonché l'indisponibilità del diritto di proporre l'azione di petizione. La sentenza avrebbe, quindi,
10 violato ed erroneamente interpretato ed applicato l'art. 533
comma 2 cc. La sentenza avrebbe inoltre anche violato ed erroneamente applicato gli artt. 533 e 535 cc, che si applicherebbero nei confronti sia di coloro che abbiano illegittimamente acquisito la proprietà che degli illegittimi possessori di eventuali beni ereditari. Infine, la sentenza avrebbe violato ed erroneamente interpretato ed applicato anche l'art. 2934 comma 2, trattandosi nella specie (petizione di eredità) di un diritto personalissimo e indisponibile. Sul punto
(imprescrittibilità dell'azione) la sentenza mancherebbe anche di ogni motivazione, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc.
1.1. Va premesso in fatto: La successione legittima in morte di
, nato il [...], si è aperta a Bolzano il Controparte_2
27.11.1975 (cfr. certificato storico di famiglia sub doc. n. 1 di parte attrice appellante). Il de cuius ha lasciato la moglie
( ) e i due figli e CP_7 Controparte_8 CP_5
(madre dell'attore nato il [...],
[...] Parte_1
minorenne all'apertura della successione). La moglie e i figli,
con atto contestuale del 16.02.1977 compiuto nell'ufficio successioni della Pretura di Bolzano (doc. n. 2,
attore/appellante), hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità. Presso la Pretura di Bolzano si è
aperta, poi (su iniziativa di una Banca creditrice della massa),
la procedura di eredità giacente. Compiuto l'inventario, il curatore con relazione del 5 luglio 1988 (doc. n. 3 parte attrice
11 appellante) ha premesso che i suddetti chiamati hanno rinunciato all'eredità e che “dei chiamati di grado ulteriore
nessuno risulta avere accettato l'eredità, talché il relativo
termine, decorrente dall'apertura della successione, è da ritenersi
prescritto ex art. 480 cc”, con il che “l'eredità giacente … è da
ritenersi acquisita in successione dallo Stato a norma dell'art.
586 cc.” Con provvedimento del 7.7.1998 il Pretore di Bolzano
ha, quindi, revocato la dichiarazione di giacenza dell'eredità e dichiarato, ai sensi dell'art. 586 cc, “che la stessa è devoluta
allo Stato.” In data 17.11.1995 ha reso la Parte_1
dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario come da verbale della Pretura di Bolzano (doc. n. 4
dell'attore appellante). In seguito (nel 1996) ha rivendicato nei confronti dell'allora competente Controparte_9
la propria qualità di erede chiedendo il
[...]
rendiconto. Già all'epoca in via stragiudiziale la controparte statale ha ritenuto prescritto il diritto di accettare in capo all'attore. Seguivano scambi epistolari e, poi, le vendite dei cespiti immobiliari devoluti allo Stato (nel 2000 e nel 2007, cfr.
atti di vendita sub doc. n. 3 di parte convenuta appellata, con un ricavato complessivo di € 80.120,12). In data 11.03.2019
l'attore si è rivolto, infine, al Tribunale di Bolzano per ottenere un certificato d'eredità ai sensi degli artt. 13 e ss. del r.d. n.
499/1929. Il certificato secondo cui l'eredità di CP_2
si è devoluta per legge e per intero al nipote
[...] Pt_1
12 è stato emesso sul rilievo che quest'ultimo è nipote del de Pt_1
cuius, che i chiamati prima di lui hanno rinunciato all'eredità,
che il figlio all'epoca della rinuncia era Controparte_8
divorziato e senza figli, che “i nipoti ex filia, chiamati in grado
successivo, fatta eccezione per il ricorrente, sono rimasti inerti ed
il loro diritto si è prescritto” e che l'eredità è stata accettata dal ricorrente come da verbale della Pretura di Bolzano del
17.11.1995 (doc. n. 7 di parte attrice appellante).
1.2. L'imprescrittibilità della petizione di eredità (art. 533
comma 2 cc) non rende imprescrittibile il diritto di accettazione dell'eredità (art. 480 cc). Ai fini dell'esercizio (vittorioso)
dell'azione di petizione non è sufficiente la qualità di chiamato e/o l'allegazione della qualità di erede, ma – in caso di contestazione di detta qualità – la prova di essere erede, oltre a quella che i beni chiesti in restituzione facevano parte dell'asse ereditario (cfr., tra le tante, Corte di cassazione, sentenza n.
5225/1998, massima: “La "petitio hereditatis" si differenzia
dalla "rei vindicatio" in quanto si fonda sulla allegazione dello
stato di erede ed ha per oggetto beni riguardati come elementi
costitutivi dello "universum ius" o di una quota parte di esso. Ne
consegue che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la
proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi
durante tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione,
nella "petitio hereditatis" può, invece, limitarsi a provare la
propria qualità di erede ed il fatto che i beni all'epoca
13 dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse
ereditario.”; conformi Corte di cassazione, sentenza n.
10557/2001; ordinanza n. 7871/2021).
1.3. Nella devoluzione dei beni ereditari a norma dell'art. 586
cc lo Stato non rientra in un ordine successorio, ma il suo titolo a succedere è autonomo ed è fondato sull'inesistenza di altri successibili. Il suo acquisto ha carattere derivativo e gli attribuisce la qualità di erede (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 2862/1995, in motivazione: “L'indicazione dello Stato tra i
successibili nell'art. 565 cod. civ., la collocazione dell'art. 586 nel
titolo dedicato alle successioni legittime, l'uso del verbo
devolvere, adoperato da entrambe tali norme, e la previsione del
principio secondo cui lo Stato risponde nei limiti del valore dei
beni assegnati (art. 586 ult. comma), sono elementi decisivi per
ritenere che l'acquisto di cui all'art. 586 avvenga iure
successionis e, quindi, a titolo derivativo, e non costituisca
specificazione di quello a carattere chiaramente originario,
contemplato dalla disposizione dell'art. 827 cod. civ. Nè può
indurre a conclusione diversa l'automaticità dell'acquisto statale,
nell'ipotesi disciplinata dall'art. 586, perché questa norma si
riferisce al patrimonio ereditario comprensivo anche di mobili e di
crediti, mentre quella dell'art. 827 riguarda soltanto i beni
immobili.”).
1.4. Il requisito della “mancanza di altri successibili” è
integrato non soltanto dall'inesistenza tout court di chiamati
14 (per successione legittima e/o per testamento), nel quale caso l'acquisto in favore dello Stato avviene immediatamente all'apertura della successione. La successione dello Stato si realizza, infatti, anche in presenza di altri successibili che, però,
rinunciano all'eredità o che lasciano trascorrere il termine per accettare ex art. 480 cc. In tal caso l'acquisto avviene al momento della realizzazione della fattispecie, il più delle volte attraverso il passaggio procedurale dell'eredità giacente come è
avvenuto nel caso di specie.
1.5. Da quanto precede risulta non solo la legittimazione passiva dello Stato a fronte dell'azione promossa dall'attore (da lui negata in primo grado, nonostante l'evocazione in giudizio del contraddittore statale, e giustamente affermata dal
Tribunale), ma anche l'interesse ad eccepire la prescrizione del diritto di accettare in capo all'attore e, quindi, il difetto del presupposto soggettivo dell'azione ex art. 533 cc.
1.6. Del resto, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc opera a favore di chiunque abbia interesse, anche se estraneo all'eredità e anche se non sia maturata l'usucapione a favore dell'eccipiente. Ciò sul semplice rilievo che attraverso la negazione della qualità di erede in capo all'attore il convenuto,
comunque e a prescindere da titolo legittimante, non può essere privato dei beni oggetto dell'azione restitutoria (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 1482/1971; sentenza n. 9901/1995;
15 ordinanza n. 9980/2018, ivi in motivazione: “… A fronte della
reiterazione dell'eccezione di prescrizione, avente valenza
assorbente e decisiva per la soluzione della lite, la Corte
d'appello ha completamente omesso di prenderla in
considerazione e di pronunciarsi in merito alla sua fondatezza o
meno, non emergendo dalla sentenza impugnata alcun
riferimento ad essa (neppure implicito). Ciò appare tanto più
ingiustificato in ragione del fatto che è principio fermo nella
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9901 del 1995; cfr.
anche Cass. n. 9303 del 2009) che l'art. 480 comma 1 cod. civ.
prevede un termine di prescrizione estintiva e che tale
prescrizione, in mancanza di ogni limitazione normativa, opera a
favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa
eccezione, anche se estraneo all'eredità, e può farsi valere contro
chiunque chiamato all'eredità medesima, senza che sia
necessario che si sia compiuta a suo favore l'usucapione dei beni
ereditari dei quali si trovi in possesso (Cass. n. 2290 del 1980 e
n. 2975 del 1989). Sicché va riconosciuto l'interesse del
convenuto a contraddire alla domanda dell'attore, per il solo fatto
di essere nel possesso dei beni ereditari, a qualsiasi titolo ed
anche senza titolo (Cass. n. 2130 del 1966); e va riconosciuta - al
convenuto in giudizio con l'azione di petizione dell'eredità e di
divisione della medesima (Cass. n. 2975 del 1988) – l'eccezione
di prescrizione ex art. 480 c.c., che gli consente con il rigetto della
domanda dell'attore, di rimanere nel possesso dei beni
16 ereditari.”).
1.7. A fronte, quindi, dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 cc, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, e pertanto della contestazione della qualità di erede, spettava all'attore la prova di avere tempestivamente accettato l'eredità e di essere, quindi, erede legittimato sostanziale all'azione di petizione di eredità. Non
viene in rilievo, cioè, l'imprescrittibilità dell'azione petitoria e neppure l'art. 2934 comma 2 cc, perché il diritto di accettare per espressa previsione normativa si prescrive entro il termine decennale decorrente dall'apertura della successione (art. 480
commi 1 e 2 cc).
1.8. L'attore appellante ha allegato di avere accettato l'eredità
solo in data 17.11.1995, quindi ampiamente decorso il termine decennale dall'apertura della successione. Spettava a lui la prova che - nonostante l'eccepita prescrizione estintiva del diritto – l'accettazione era ed è da considerare comunque tempestiva. Tale prova non si rinviene fornita, però, nel mero appellarsi alla norma di cui all'art. 533 comma 2 cc.
1.9. La prima censura, quindi, non è fondata.
2. Con una seconda censura, in subordine, l'appellante afferma in contrapposizione alla decisione di primo grado la
“legittimità” e “tempestività” della propria accettazione d'eredità
per le ragioni “pacificamente ricavabili dal combinato disposto di
cui agli artt. 480 e 525 cc”. Ritiene l'appellante di potere ricavare
17 dall'ordine dei successibili e dalla possibilità della revoca della rinuncia entro il termine di prescrizione e per l'ipotesi che l'eredità non sia stata acquistata da chiamato ulteriore “il
seguente convincimento: a ciascuna delle sopra descritte
categorie di chiamati di cui all'art. 565 c.c. viene riservato - in via
esclusiva - un intero decennio per decidere se accettare o meno
un'eredità. Al riguardo deve tuttavia evidenziarsi che la relativa
decisione di un chiamato al riguardo si consolida solo una volta
spirato il termine decennale che la legge gli accorda a tal fine. A
tale conclusione si perviene considerando il già sopra citato
diritto di ripensamento in ordine all'accettazione dell'eredità (o
alla rinuncia alla medesima) che l'art. 525 c.c. riserva ad ogni
chiamato all'eredità fino all'ultimo giorno del decennio entro il
quale egli deve pronunciarsi al riguardo. Da tale previsione
normativa discende necessariamente che il diritto all'accettazione
dell'eredità si devolve dal chiamato anteriore a quello successivo
solo dopo lo scadere dell'intero decennio riservato al chiamato di
grado anteriore a tal fine, decennio che deve quindi
necessariamente decorrere per intero. Pertanto, solo decorso tale
ultimo termine senza che il chiamato abbia accettato l'eredità può
considerarsi definitivamente estinto il relativo diritto di
quest'ultimo, diritto che si devolve quindi - a scalata appunto - al
chiamato di grado successivo, il quale si vedrà anch'egli riservato
un ulteriore decennio ai medesimi fini, e così di seguito fino al
momento nel quale uno dei chiamati accetti l'eredità
18 acquistandola a quel punto a titolo definitivo. I lunghi termini ai
quali può condurre lo sviluppo del procedimento di cui sopra
possono venire sostanzialmente accelerati da uno dei chiamati
esperendo l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti dei
chiamati di grado anteriore, così da snellire sostanzialmente il
relativo processo decisionale.” Calato questo “convincimento” sul caso concreto, il diritto di accettare della madre si sarebbe prescritto definitivamente solo in data 26.11.1985 (rispetto all'apertura della successione il 27.11.1975), quale termine ultimo per una eventuale revoca della rinuncia compiuta in data 16.02.1977. Il legale rappresentante dell'attore all'epoca minorenne non avrebbe, quindi, potuto intraprendere alcuna iniziativa mirata ad accettare l'eredità in questione prima dello scadere del termine decennale del 26.11.1985, “riservato
appunto in via esclusiva dall'artt. 525 cc al primo chiamato per
decidere eventualmente se revocare la propria rinuncia.” Solo da questa data sarebbe, quindi, “iniziato a decorrere ex novo il
termine riservato al dott. per decidere se accettare Parte_1
l'eredità in questione, termine che sarebbe quindi spirato il 26
novembre 1995”, con perfetta tempestività ai sensi dell'art. 480
cc dell'accettazione compiuta ex art. 475 cc in data 16
novembre 1995 e conseguente acquisizione del compendio ereditario ex art. 459 cc in capo all'attore.
2.1. Questo “personale convincimento” dell'appellante, che stride con quanto dallo stesso affermato ancora del ricorso al
19 Tribunale di Bolzano per il rilascio del certificato d'eredità in ordine alla prescrizione del diritto di accettare in capo agli “altri
nipoti ex filia”, perché “rimasti inerti”, non trova appiglio nelle norme citate di cui agli artt. 565 cc e ss. (categorie dei successibili e ordine successorio), art. 525 cc (revoca della rinuncia per l'ipotesi che l'eredità nel frattempo non sia già
stata acquistata da altro chiamato) e art. 459 cc (acquisto dell'eredità con l'accettazione).
2.2. L'art. 480 cc dispone che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in casi di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione (commi 1
e 2).
2.3. Solo il terzo comma prevede una speciale ipotesi di decorrenza diversa del termine prescrizionale dei chiamati successivi per l'ipotesi che l'acquisto ereditario di un precedente chiamato, che ha accettato, viene successivamente meno (per impugnazione dell'accettazione per violenza o dolo, per impugnazione del testamento, per indegnità e conseguente esclusione o per inesistenza del rapporto di parentela). Fra i chiamati ulteriori o in subordine di cui al terzo comma dell'art. 480 cc sono compresi pacificamente anche coloro che possono succedere per rappresentazione.
2.4. L'art. 480 cc pone un'eccezione alla regola che si desume dall'art. 2935 cc in punto di decorrenza della prescrizione
20 (ovviabile, peraltro, con l'accettazione dell'eredità da parte dei successivi e ulteriori chiamati anche se i chiamati precedenti non hanno ancora manifestato alcuna volontà – cfr. Corte di cassazione, n. 9286/2000 e n. 5152/2012).
2.5. La regola, tuttavia, è chiara e diretta ad evitare il perdurare di una lunga situazione di incertezza sulla titolarità
di beni caduti in successione. E ai chiamati ulteriori è attribuito proprio al fine di anticipare la risoluzione dello stato di incertezza lo strumento dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481 cc (cfr. Corte di cassazione, n. 16426/2012, in motivazione:
“Nella ricostruzione giuridica della fattispecie, quale proposta nel
ricorso, assume rilievo centrale l'asserita perdita del diritto dei
di accettare l'eredità, perdita speculare a quella ritenuta Tes_1
dalla Corte d'appello a carico dell' . Decorso Controparte_10
infruttuosamente anche per i chiamati ulteriori il termine di cui
all'art. 480 c.c., si deriverebbe sillogisticamente (i) la loro carenza
d'interesse a resistere alla domanda dell'Azienda ospedaliera e
(il) il difetto di legittimazione ad eccepire la tardiva accettazione
dell'eredità da parte dell'odierna ricorrente. Meno perspicuo,
invece, il ruolo che nel ricorso è assegnato alla tesi (nettamente
minoritaria in dottrina e del tutto priva di seguito nella
giurisprudenza di questa Corte) per cui detto termine sarebbe in
realtà decadenziale, nonostante l'opposto tenore della norma (e
della sua rubrica) in cui si parla espressamente di prescrizione.
Manifestata adesione ad una piuttosto che ad un'altra delle
21 teorie formulate sulla distinzione tra i due istituti, questi sono ad
ogni modo accomunati, per quanto rileva nella fattispecie in
esame, dalla necessitata eccezione di parte, atteso che ai sensi
dell'art. 2696 c.c. la decadenza non può essere rilevata d'ufficio,
salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle
parti (e non è certamente il caso dell'accettazione dell'eredità), il
giudice debba rilevare cause d'improponibilità dell'azione. 4.1.1. -
In disparte la considerazione che la tesi proposta sarebbe
perfettamente ribaltabile a danno della stessa ricorrente, e
dunque non risolverebbe di per sé la controversia a vantaggio
dell'una o dell'altra parte, e canalizzata la questione nell'alveo
dell'art. 480 c.c. e della sua corrente interpretazione letterale e
sistematica in cui non v'è spazio per (rinnegare la scelta
legislativa (frutto del dibattito anteriore al codice del '42) di
sottoporre l'esercizio del diritto di accettare l'eredità ad un
termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica di questa Corte:
cfr. da ultimo Cass. n. 21929/09), che già solo per la sua durata,
corrispondente a quella della prescrizione ordinaria, non
potrebbe ipotizzarsi come previsto a pena di decadenza, deve
essere condivisa la conclusione cui è pervenuta la Corte etnea.
4.1.2. - Sebbene, in generale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la
prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere;
e quantunque, in particolare, l'art. 523
c.c. (secondo cui la sostituzione testamentaria del chiamato
rinunciante prevale sulla rappresentazione e questa
22 sull'accrescimento, mentre in difetto di quest'ultimo l'eredità si
devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677 c.c.) lasci
intendere che nella successione testamentaria la devoluzione ai
chiamati ulteriori, previsti dalle norme della successione
legittima, si attui solo quando venga meno la delazione del
chiamato precedente;
ciò nonostante, l'art. 480 c.c. pone
un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto
delle due norme, nel senso che sebbene per i chiamati ulteriori la
delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si
attui in linea eventuale e successiva solo se ed in quanto i primi
chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la
prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal
momento dell'apertura della successione, salvo l'ipotesi in cui vi
sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro
acquisto ereditario sia venuto meno (art. 480 c.c., comma 3). La
spiegazione e la composizione dell'apparente aporia è data dal
successivo art. 481 c.c. che attribuisce a chiunque vi abbia
interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio
interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice
di fissare un termine (s'intende, anteriore alla scadenza di quello
di prescrizione ex art. 480 c.c.) entro cui il chiamato manifesti la
propria volontà di accettare l'eredità o di rinunciarvi. …”).
2.6. Nel caso di specie lo spostamento del momento inziale di decorrenza del termine prescrizionale già non può operare,
perché nessuno dei chiamati precedenti ha accettato l'eredità.
23 Anzi, tutti hanno rinunciato, già a due anni dall'apertura della successione.
2.7. E anche laddove la tesi dell'appellante dovesse accennare ad un perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 459 cc per effetto di una dichiarazione di accettazione dell'eredità pure tardiva, va ribadito che il decorso del tempo estingue qualsiasi diritto (tranne i diritti imprescrittibili,
individuati dalla legge), tra cui anche – per espressa previsione normativa - il diritto di accettare. Non rileva, quindi, che l'eccezione di prescrizione venga sollevata, come è ovvio, nella sede processuale in cui si controverte sulla tempestività, o meno, dell'accettazione e, quindi, dell'assunzione della qualità
di erede (cfr., ancora, Corte di cassazione, sentenza n.
16426/2012, cit., in motivazione: “… 4.2. - Neppure può essere
condivisa la tesi per cui l'anteriorità dell'accettazione dell'eredità
rispetto all'eccezione di prescrizione, porrebbe l'acquisto del
diritto al riparo da questa. Ciò che estingue il diritto soggetto a
prescrizione non è l'eccezione, ma il decorso del tempo entro cui
esso va esercitato, e dunque l'averne manifestato l'esercizio dopo
la scadenza del termine ma prima dell'eccezione non osta al
perfezionarsi della fattispecie estintiva. Ciò si desume sia dalla
piana esegesi dell'art. 2934 c.c., sia dal fatto che l'eccezione, in
quanto tale, non può che seguire l'esercizio del diritto
impedendone il consolidamento. La validazione logica di tale
ragionamento non è confutata dalla circostanza che il diritto di
24 accettare l'eredità abbia a sua volta ad oggetto un diritto, id est
la sua acquisizione nel patrimonio del soggetto a vantaggio del
quale è la delazione, poiché la prescrizione estinguendo il diritto
ne azzera, senza distinguo, ogni relativo effetto, reale od
obbligatorio, in quanto realizzatosi in maniera potenzialmente
caduca. Nei precedenti di questa Corte l'efficienza dell'eccezione
di prescrizione del diritto, tardivamente esercitato, di accettare
l'eredità, si rinviene (e si ritiene, dunque, pacificamente) nei casi
di scioglimento di comunione ereditaria, allorché i coeredi
convenuti deducano, per paralizzare la domanda, che l'attore
abbia accettato l'eredità dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 480 c.c. (cfr. Cass. nn. 178/96 e 5633/87). …”).
2.8. La qualità di erede può essere acquistata, quindi, anche con una dichiarazione di accettazione tardiva, ma solamente se nessuno dei degli interessati opponga tempestivamente l'eccezione di prescrizione (cfr. Corte di cassazione, sentenza n.
12646/2020; vedi anche già Corte di cassazione, sentenza n.
3529/1969).
2.9. Nel caso di specie, però, parte convenuta ha sollevato tempestivamente l'eccezione di prescrizione, che – se ed in quanto fondata – comporta irrimediabilmente l'estinzione del diritto di accettare in capo all'attore e, di conseguenza,
l'insussistenza del presupposto della qualità di erede,
necessaria per la proposizione dell'azione ex art. 533 cc.
2.10. Anche questa seconda critica all'impugnata sentenza
25 va, pertanto, disattesa.
3. In ulteriore subordine, quale terza censura, l'appellante deduce che la sua accettazione dell'eredità devesi ritenere tempestiva “anche alla luce di una doverosa interpretazione
corretta e costituzionalmente orientata dell'art. 2942 cc in
relazione all'art. 3 della Costituzione.” Il Tribunale, imputando ai genitori esercenti la potestà sull'appellante la responsabilità
dell'omesso espletamento degli adempimenti necessari all'accettazione dell'eredità in questione oltre il termine prescrizionale, non avrebbe tenuto in debito conto che l'art. 320
comma 3 cc richiede, per ottenere l'autorizzazione del Giudice
tutelare ex art. 374 cc, l'apparenza dell'evidente utilità per il minore, nel caso di specie insussistente per lo stesso Tribunale
(che avrebbe accertato l'aggravio dell'eredità da “forti debiti”). A
fronte dell'indebitamento dell'eredità, non vi sarebbero stati i presupposti in capo ai genitori di potere chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e per conto del figlio minore. La loro inerzia sarebbe stata pertanto “doverosa”,
con la conseguenza di fatto che il diritto non poteva essere esercitato da nessuno. Ritenere, che “durante il lasso di tempo
nel quale perdura una siffatta condizione di stallo – protratta
molto a lungo nel tempo, come è avvenuto nel nostro caso - il
diritto all'accettazione dell'eredità soggiaccia alla prescrizione”,
significherebbe che “detta condizione di blocco sarebbe
certamente idonea a far addirittura estinguere il diritto del
26 minore – sebbene forzatamente ed incolpevolmente inerte – di
accettare l'eredità in questione”, con effetto “davvero
paradossale”. Il Tribunale avrebbe dovuto invece constatare e prendere atto “che, per le ragioni già ampiamente illustrate
sopra, all'epoca dei fatti sarebbe stato impossibile per chiunque
accettare l'eredità in questione”, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 2942 cc del decorso del termine prescrizionale decennale fino al compimento della maggiore età da parte dell'appellante. La sospensione ex art. 2942 cc, interpretata alla luce dei precetti ex art. 3 Cost.,
dovrebbe ritenersi applicabile, insomma, anche ai minori “i cui
legali rappresentanti siano – per qualche legittimo impedimento
ex lege, quale quello che gravava sui genitori dell'odierno
appellante – impossibilitati ad esercitare i diritti del minore
tutelato, i quali possano estinguersi per mancato esercizio dei
medesimi.” E questa impossibilità dei legali rappresentanti del minore dovrebbe essere equiparata all'ipotesi del minore privo di rappresentante, perché “… tali due categorie di legali
rappresentanti devono considerarsi pienamente equiparabili,
essendo entrambe accomunate dall'impossibilità di esercitare il
diritto del minore ad accettare l'eredità, e non sono dunque in
grado di esercitare il loro ruolo istituzionale di esercitare i diritti
di un minore in suo luogo.” L'art. 2942 cc così
costituzionalmente interpretato avrebbe dovuto condurre il
27 Tribunale a ritenere operante la sospensione del termine prescrizionale fino al raggiungimento della maggiore età, con conseguente tempestività della dichiarazione di accettazione dell'eredità resa in data 16 novembre 1995.
3.1. L'art. 2942 comma 1 n. 1 cc dispone che “la prescrizione
rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti
per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno
rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del
medesimo o alla cessazione dell'incapacità”.
3.2. In dottrina si sostiene in ordine alla questione della tassatività delle ipotesi dei casi di sospensione stabiliti agli artt.
2941 e 2942 cc che sarebbero anche ammissibili cause di sospensione non previste, purché consistenti in veri e propri impedimenti giuridici e non di mero fatto all'esercizio del diritto
(si fanno gli esempi della riunione nella stessa persona delle vesti di creditore e debitore, quando la confusione venga meno per un vizio intrinseco dell'atto che l'ha prodotta;
o la rinuncia a un diritto in forza di una transazione successivamente annullata). La giurisprudenza è invece ferma nel ritenere che i casi di sospensione della prescrizione siano tassativamente indicati dalla legge e pertanto insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Corte di cassazione, S.U., n. 575/2003; n.
22146/2014; n. 20918/2019; Corte di cassazione, n.
12953/2007, massima: “Tutte le norme, contenute nel codice
civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della
28 prescrizione (come, ad esempio, l'art. 2941 cod. civ.), integrano
disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle
cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili
di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Nella
specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha
confermato la sentenza impugnata che aveva escluso
l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2941 n. 6 cod. civ.
all'eventualità - prospettata dalla ricorrente - in cui si invocava
che, nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del
giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta
sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei
confronti del soggetto amministrato per l'intera durata della
intervenuta "amministrazione altrui").), o interpretazione estensiva (Corte di cassazione, n. 3270/2009 e n. 5663/2019).
3.3. Con specifico riguardo alla situazione del minore di età
(l'attore appellante ha compiuto la maggiore età in data
11.8.1987) la giurisprudenza costituzionale (cfr. n. 374/1987,
n. 458/1987 e 732/1988) aveva escluso l'illegittimità
costituzionale della previsione normativa, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24 e 30 Cost., anche nell'ipotesi di inattività del genitore trovantesi in conflitto d'interesse, sul rilievo che in tal caso il Giudice tutelare poteva nominare un curatore speciale su richiesta del minore stesso, di altro parente e del PM (cfr. in quest'ultimo senso Corte di cassazione,
sentenza n. 5694(1999).
29 3.4. La giurisprudenza di legittimità successiva, con sentenza n. 2211/2007, pure confermando la natura eccezionale delle norme sulla sospensione della prescrizione e pertanto la loro insuscettibilità di applicazione analogica ed estensiva, ha compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma pervenendo alla equiparazione della situazione del minore privo di rappresentante legale a quella del minore con rappresentante legale, che si trova però in conflitto d'interesse con il minore in relazione allo specifico atto da compiere
(decisione resa in fattispecie di genitore rientrante nel medesimo ordine di successibili che accetta per sé l'eredità e omette di chiedere al GT l'autorizzazione ad accettare l'eredità
anche in nome e per conto dei figli, in motivazione si legge: “…
Va premesso che l'art. 471 c.c. stabilisce che non si possono
accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio
d'inventario, nelle forme previste dagli artt. 320 e 471. Pertanto
nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. il rappresentante
legale del minore può accettare la eredità con il beneficio
d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto
maggiorenne, può accettare senza il detto beneficio ovvero
rinunciare alla eredità (Cass. 27.2.1986, n. 1267; Cass.
27.2.1995, n. 2276). Ne deriva che il termine di prescrizione del
diritto di accettare l'eredità può maturare, come ha esattamente
rilevato la Corte d'appello, anche prima del compimento della
maggiore età da parte del minore, perché in tale ipotesi
30 l'accettazione può essere compiuta dal rappresentante legale
nell'interesse del minore, previa autorizzazione del giudice
tutelare. L'art. 2942 n. 1 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione
rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per
infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacità, ipotesi che nella specie non ricorre
perché entrambi i germani durante la minore età avevano Per_1
un legale rappresentante nella persona del padre Per_2
. Va tuttavia sottolineato, come ha rilevato il Procuratore
[...]
Generale nella discussione in udienza, che il si Persona_2
trovava in evidente conflitto d'interessi con i figli perché la
mancata accettazione dell'eredità per loro conto, accresceva la
sua quota d'eredità. Questa Corte ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2942 cod. civ. -
sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24 e 30 Cost. - nella
parte in cui non prevede la sospensione del corso della
prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori
esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in
una situazione di conflitto di interessi, e di conseguente, mancata
nomina, al minore stesso, di un curatore speciale da parte del
giudice tutelare. Si è affermato che dal combinato disposto di cui
agli artt. 320 e 321 cod. civ., può desumersi, anche con
riferimento all'ipotesi in parola, la esistenza, in seno
all'ordinamento, di un idoneo rimedio, costituito dalla facoltà di
31 nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su
istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei
parenti del minore (Cass. 9.6.1999, n. 5694). Tale conclusione
non pare peraltro condivisibile al Collegio, ove si consideri che la
possibilità che il minore stesso si attivi, chiedendo al giudice
tutelare la nomina del curatore speciale, è del tutto eventuale,
oltre che improbabile nel caso in cui il minore sia ancora in tenera
età, mentre l'intervento del Pubblico Ministero o di uno dei parenti
del minore presuppone che la situazione sia nota, circostanza che
non necessariamente ricorre e, per quanto concerne i parenti, che
costoro esistano e vogliano intervenire. La mancata previsione da
parte dell'art. 2942 c.c., n. 1, tra le cause di sospensione della
prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del
rappresentante legale, di quella del conflitto d'interessi tra il
legale rappresentante ed il minore, pare pertanto in contrasto con
il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., che impone di
trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente
che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra
le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto
privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui
legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il
minore. In passato la Corte Costituzionale con l'ordinanza
3.12.1987, n. 458, ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 c.c. sollevata
per contrasto con gli artt. 3 e 24, in ragione del carattere
32 eccezionale delle norme in tema di cause di sospensione della
prescrizione e della natura sostanziale e non processuale della
prescrizione (ribadita da Corte Cost., 30.6.1988, n. 732), che
esclude l'applicabilità dell'art. 24 Cost. … Sussiste invece la
violazione dell'art. 3 Cost.. Come si è detto, appare evidente
l'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione del
minore o dell'interdetto privo di legale rappresentante, per cui è
prevista la sospensione della prescrizione, e quella del minore il
cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi con il
rappresentato. Nè inducono a diversa conclusione le pronunce
della Corte Costituzionale che si sono ora richiamate. Il caso
esaminato da Corte Cost. 374/1987 si riferiva chiaramente ad
una fattispecie diversa, proprio sotto il profilo fattuale, rispetto a
quella considerata dall'art. 2942 c.c., n.
1. La circostanza,
valorizzata da Corte Cost. 458/87, che le norme in tema di
sospensione della prescrizione incidendo sulla certezza dei
rapporti giuridici debbano essere ritenute di stretta
interpretazione, non toglie che l'interprete abbia l'obbligo, come
più volte li affermato dalla stesso giudice delle leggi, pur evitando
ogni l'interpretazione estensiva dell'istituto, di evitare ogni
interpretazione non conforme ai parametri costituzionali (cfr. da
ultimo Corte Cost., ord. 15.12.2005, n. 452; Corte cost.,
ord.4.10.2005, n. 361). Sotto questo profilo pare al Collegio, come
già si è osservato, che non si possa distinguere la condizione del
minore non emancipato privo di legale rappresentante da quella
33 del minore non emancipato il cui legale rappresentante si trovi in
conflitto d'interessi. In entrambi i casi infatti sussiste un difetto di
tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il
legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perché si
tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si
trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo
portatore di un interesse in conflitto. … Ma così non è se il legale
rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il
rappresentato, si che per evitare di trattare in modo difforme
situazioni uguali si impone l'interpretazione adeguatrice qui
accolta. Deve pertanto affermarsi il principio per cui l'ipotesi di
sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941 c.c., n. 1 si
verifica non soltanto quando il minore non emancipato o
l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche
quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi
con il rappresentato.”
3.5. Quest'interpretazione costituzionalmente orientata è stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n.
12490/2012 (in fattispecie di genitore che accetta l'eredità in morte del proprio coniuge, omette di accettare di procedere ex art. 320 cc in nome e per conto dei figli chiamati e successivamente, convenuto in giudizio di petizione di eredità,
eccepisce ai propri figli la prescrizione del diritto di accettare).
3.6. Questa Corte ritiene, però, che la situazione in cui versava all'epoca l'odierno appellante non sia affatto
34 equiparabile al minore con rappresentante in conflitto d'interesse e che l'impedimento a procedere ai sensi dell'art. 320 cc in capo ai suoi genitori sia stato di mero fatto (e non giuridico). Non vi sono, perciò, spazi per la richiesta interpretazione costituzionalmente orientata per asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
3.7. Indubbiamente la madre dell'odierno appellante non versava in alcuna situazione di conflitto d'interesse con il figlio,
essendo quest'ultimo non chiamato all'eredità nello stesso ordine. E il padre neppure era chiamato all'eredità.
3.8. Inoltre, la madre ha rinunciato all'eredità.
3.9. Rileva l'attore appellante che, però, i genitori sono rimasti inerti e che tale inerzia non può andare in danno a lui, all'epoca minorenne. Dall'altro lato, però, l'appellante afferma anche che ai genitori non possa essere mosso alcun rimprovero, perché
l'eredità all'epoca “era gravata da forti debiti e tale circostanza
impediva di ravvisare un'evidente utilità per il minore
nell'accettazione dell'eredità stessa e configurava anzi un motivo
ostativo assoluto di accettazione dell'eredità medesima ai sensi
dell'art. 320 co. 3 cc”. L'inerzia dei genitori non sarebbe stata colpevole, ma “doverosa perché dettata dall'impossibilità di agire
diversamente” e anche un eventuale nomina di altro legale rappresentante (curatore speciale?) non avrebbe rimosso l'ostacolo, “in quanto anche su quest'ultimo sarebbe gravato il
medesimo impedimento assoluto ad accettare l'eredità in
35 questione.” Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto “che
all'epoca dei fatti sarebbe stato impossibile per chiunque di
accettare l'eredità in questione” e, quindi, ritenere applicabile la sospensione ex art. 2942 cc.
3.10. Il ragionamento non è condivisibile.
3.11. Si è già detto che l'art. 480 cc disciplina, anche per il chiamato ulteriore (e anche se minorenne), la prescrizione del diritto di accettare in modo specifico rispetto all'art. 2935 cc.
Ed è noto che il mero impedimento di fatto all'esercizio di un diritto non impedisce la decorrenza sulla prescrizione. Così, il dubbio sull'esistenza di un diritto o, come nella specie, sulla vantaggiosità sopravvenuta di un'eredità all'origine passiva, per effetto di circostanze di fatto non chiarite in giudizio (rinunce ai crediti/prescrizione di debiti ereditari?), non è di ostacolo alla prescrizione (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, sentenza n.
22072/2018, massima: “L'impossibilità di far valere il diritto,
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.
2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti
soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il
successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative
ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva
l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza
da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il
dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto
36 dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della
prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento
illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la
documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del
procedimento penale promosso nei suoi confronti).”).
3.12. Lo stesso appellante afferma che l'inattività dei propri genitori sia stata “doverosa” e che, quindi, in presenza dell'eredità gravemente passiva per “chiunque” sarebbe stato impossibile accettare l'eredità in questione.
3.13. L'affermazione, pure non essendo corretta nei suoi termini assoluti (non è vietato, infatti, per un adulto capace di intendere e di volere accettare una eredità passiva di un proprio genitore, anche senza beneficio d'inventario, e di onorarne i debiti assunti in vita), fa comprendere come in realtà, nel caso di specie, i genitori dell'appellante abbiano valutato e perseguito l'interesse dell'attore minorenne, astenendosi dal richiedere l'autorizzazione apparendo all'epoca anche imprevedibile una pure remota utilità ex art. 320 cc dell'atto da compiere
(accettazione beneficiata ex art. 471 cc).
3.14. La situazione del minore era, quindi, Parte_1
alquanto diversa da quella del minore privo di genitori/rappresentanti o con rappresentante in conflitto d'interesse, in quanto il suo interesse è stato perseguito dai suoi rappresentanti, come lui stesso afferma, con “doverosa
37 inerzia” a fronte di una situazione di fatto che consigliava di non accettare l'eredità.
3.15. E l'appellante descrive come una situazione di impossibilità (ex artt. 320 e 374 cc) una circostanza che in realtà prescinde dalla minore o maggiore età del chiamato,
trattandosi di una valutazione di convenienza e/o utilità
economica dell'accettazione dell'eredità, sulla quale non incide né l'età del chiamato né il compimento della maggiore età,
valutazione che – comunque – i genitori nella veste di rappresentante dell'appellante hanno a suo dire anche correttamente compiuto.
3.16. Che successivamente (e ampiamente dopo il decorso del termine prescrizionale), per mere circostanze di fatto non chiarite (le parti non hanno dedotto in dettaglio le vicende che hanno impedito ai creditori dell'eredità a soddisfarsi sul valore dei beni devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 comma 2 cc) i debiti ereditari si siano estinti (o per prescrizione o per rinuncia o per altra causa), è una vicissitudine che non può condurre ad una interpretazione estensiva asseritamente costituzionalmente orientata come pretesa dall'appellante, perché comporterebbe il piegamento di una norma generale ed astratta alla individuale valutazione di convenienza, compiuta ex post a prescrizione estintiva già perfezionata e sulla base di fatti sopravvenuti estemporanei.
3.17. Anche questo motivo d'appello va, pertanto, disatteso.
38 4. Con la quarta censura l'appellante imputa alla sentenza di non avere tenuto conto della circostanza che l'accettazione dell'eredità fatta dall'appellante ai sensi dell'art. 475 cc in data
16.11.1995 non sarebbe mai stata impugnata da alcuno, con conseguente definitività “al più tardi il 15 novembre 2005”. La
pronuncia del Tribunale, non rilevando detta circostanza della definitività dell'accettazione per difetto d'impugnazione nel termine decennale di cui all'art. 2946 cc, sarebbe quindi viziata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 475, 521 e
2946 e, difettando ogni motivazione al riguardo, anche per violazione dell'art. 112 cpc.
4.1. La critica non è di facile comprensione.
4.2. Se l'attore appellante vuole con essa significare che in assenza di impugnazione della sua accettazione (del novembre
1995), pure tardivamente compiuta dopo lo spirare del termine decennale di prescrizione per l'esercizio del diritto (di accettare),
si sia perfezionata la fattispecie acquisitiva ereditaria e che a nulla rileverebbe l'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di petizione di eredità (che ha per oggetto proprio l'accertamento della qualità di erede), è sufficiente il rinvio a quanto già espresso al precedente punto 2.7., ovvero che non è
l'eccezione, ma il decorso del tempo ad estinguere il diritto soggetto a prescrizione (Corte di cassazione, sentenza n.
16426/2012, cit.), e che l'eccezione deve, però, essere tempestivamente sollevata (Corte di cassazione, sentenza n.
39 12646/2020).
4.3. Se invece l'attore appellante volesse alludere ad una sorta di “giudicato” insito nella sua unilaterale dichiarazione,
divenuta “definitiva”, non se ne comprende l'appoggio normativo, potendo acquisire simile stabilità solo un accertamento compiuto in una sentenza passata in giudicato
(art. 2909 cc).
4.4. L'art. 2946 cc, pure citato a sostegno della tesi, opera sul diverso versante estintivo dei diritti soggetti a prescrizione e non su quello della genesi delle situazioni giuridiche protette dall'ordinamento.
4.5. La censura va, quindi, respinta.
5. Con il quinto motivo l'appellante imputa alla sentenza la violazione dell'art. 112 e dell'art. 738 e dell'art. 742 cpc per effetto del rinvio operato dall'art. 23 del r.d. 499/1929, per avere revocato il certificato d'eredità in assenza di domanda e al di fuori del procedimento in camera di consiglio a tale scopo espressamente previsto.
5.1. Anche questa censura è infondata.
5.2. La richiesta del certificato d'eredità disciplinata dagli artt.
13 e ss. del r.d. n. 499/1929 è obbligatoria solo qualora l'eredità comprenda beni immobili situati nei territori indicati nell'art. 1 del cit. r.d. (territori in cui vige la legge tavolare). Ed è
necessario in tali casi per ottenere l'intavolazione dei diritti successori nel libro fondiario. Ai sensi dell'art. 20, “se risulta
40 successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a
succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con
decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del
certificato. La revoca del certificato è comunicata agli interessati e
annotata d'ufficio nel libro fondiario.” Ai sensi dell'art. 23 “il
procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è
regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio previsti dal codice di procedura civile, in quanto
applicabili.”
5.3. Di particolare rilievo è l'art. 21 del cit. r.d., secondo cui “il
certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.” Ed è
pacifico in giurisprudenza che detta presunzione, pronunciata nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non
è suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato. La qualità di erede, se contestata nonostante la certificazione, va accertata in sede contenziosa secondo la normativa successoria (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 6240/1996, massima: “Il sistema dei
libri fondiari o tavolare (R. D. 28 marzo 1929 n. 499 e successive
modificazioni) è un sistema di pubblicità il quale, ancorché
rivesta carattere costitutivo per alcune categorie di atti, non ha
invece tale carattere rispetto agli acquisti per causa di morte, in
relazione ai quali, anzi, come si desume dall'art. 3 del decreto
istitutivo, l'intavolazione non ha nemmeno il valore di una
condizione di opponibilità. In particolare, il certificato di eredità
(art. 13 e segg. R. D. citato) fa presumere ad ogni effetto la
41 qualità di erede, come risulta dall'art. 21 (nel testo sostituito
dall'art. 17 della legge 29 ottobre 1974 n. 594), ma non è
costitutivo di siffatta qualità, che va invece identificata ed
attribuita secondo la normativa successoria.”; vedi anche Corte
di cassazione, sentenza n. 6322/1999, massima: “L'iscrizione
nel libro fondiario ex art. 2 del R.D. 28 marzo 1929 n. 499 è
elemento costitutivo per la fattispecie acquisitiva dei diritti reali
immobiliari solo per la costituzione o il trasferimento degli stessi
medianti atti "inter vivos", mentre nei casi di acquisto di tali diritti
a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria
della trascrizione nei libri fondiari è quella di rendere possibile la
successiva iscrizione a carico dell'erede o del legatario. Ne
consegue che il certificato di eredità emesso dal pretore ai sensi
dell'art. 13 R.D. cit. opera solo ai limitati effetti della trascrizione,
per la circolazione dei beni ereditari, valendo a far presumere la
qualità di erede (art. 21 nel testo sostituito dall'art. 17 legge 29
ottobre 1974 n. 594), ma non è costitutivo di siffatta qualità, che
ai fini sostanziali e processuali va invece identificata e accertata
secondo la normativa successoria.”; cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 9713/2017 e ordinanza n.
13273/2021).
5.4. La naturale sede di accertamento della qualità di erede è,
quindi, quella contenziosa.
5.5. E quando il giudizio si conclude nel senso del superamento della presunzione insita nella certificazione
42 emessa in sede di volontaria giurisdizione, ovvero con l'accertamento che la qualità certificata in realtà non sussiste,
s'impone la privazione dell'efficacia del provvedimento di volontaria giurisdizione.
5.6. Che, poi, questa privazione d'efficacia si realizzi per effetto dell'incompatibilità del contenuto certificatorio con quello accertato con sentenza in sede contenziosa (solo quest'ultima è
passibile di acquisire efficacia di giudicato) o che il Giudice
dell'accertamento contenzioso disponga espressamente al riguardo (revoca o dichiarazione d'inefficacia), non pare di rilievo. All'accertamento contrario compiuto nella sede contenziosa non può che conseguire il venire meno dell'efficacia presuntiva di cui all'art. 21 del r.d. n. 499/1929.
5.7. La censura va, pertanto, respinta.
6. Con il sesto motivo si deduce che l'impugnata sentenza non si sarebbe avveduta dell'illegittimità della devoluzione allo
Stato ex art. 586 cc, perché “nell'asse ereditario fossero ancora
pacificamente presenti dei successibili (ed in ogni caso prima
dello spirare del termine illustrato nei paragrafi precedenti entro
il quale l'odierno appellante avrebbe potuto accettare l'eredità in
contestazione)” e per la già “illustrata impossibilità – ex art. 320
comma 3 cc – di accettare l'eredità in questione all'epoca dei fatti
perché gravata da eccessivi debiti…”.
6.1. Questa censura in realtà si esaurisce in una ripetizione degli argomenti già spesi a sostegno dei motivi precedenti.
43 6.2. Si è già detto che l'art. 586 cc, laddove si riferisce alla
“mancanza di altri successibili”, comprende anche le situazioni in cui i successibili, cioè i chiamati, rinunciano all'eredità o lasciano inutilmente trascorrere il termine per accettare. Nel
caso di specie è trascorso il termine e lo Stato ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di accettare in capo all'attore appellante.
6.3. L'impossibilità “illustrata” ex art. 320 comma 3 cc non è,
come detto sopra, di natura giuridica, ma “di fatto”,
conseguenza di una valutazione di convenienza e/o utilità a fronte di una eredità apparentemente negativa, con un passivo che supera l'attivo, “anche di molto” (come ripetutamente affermato dall'appellante negli scritti difensivi;
non è in atti alcun inventario), che ha indotto il minore, rappresentato dai suoi genitori, a non richiedere al Giudice tutelare l'autorizzazione ad accettare l'eredità, pure con beneficio d'inventario.
6.4. Anche il sesto motivo di gravame va, quindi, respinto.
7. Con un'ultima impugnazione, sub VIII e dopo l'affermazione nel merito del proprio diritto (sub VII, “Merito
della presente fattispecie”, pagina 22 e 23 dell'atto d'appello),
l'appellante imputa alla sentenza di avere “indirettamente
violato anche l'art. 91 cpc, postulando erroneamente la
soccombenza dell'odierno appellante.”
7.1. In realtà, trattasi di un “non motivo”, in quanto il
44 deducente, lungi dal censurare un'errata applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, ne chiede la stretta applicazione sul convincimento della fondatezza del proprio gravame e, quindi, della fondatezza della propria domanda portata in giudizio.
8. L'esito del giudizio, che vede respinto l'appello e, quindi,
assorbite tutte le ulteriori eccezioni di prescrizione e di usucapione reiterate dalla difesa della convenuta appellata,
comporta la condanna dell'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del grado (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché
dell'assenza di una fase autonoma di trattazione in appello, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi: €
2.977,00 per studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed €
5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente € 9.991,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre accessori se e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
45 nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione in Controparte_3
appello del 16.04.-22.04.2024 avverso la sentenza n. 854/2023
del Tribunale di Bolzano di data 21.10./23.10.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese Controparte_3
del grado, che liquida in € € 9.991,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre accessori se e nella misura dovuti per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.11.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
46 Il Funzionario Giudiziario
47
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente petizione di eredità
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 71/2024 R.G.
promossa
da
, codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
in 39100 Bolzano, Salita S. Osvaldo n. 14, rappresentato e difeso in giudizio, giusta delega e procura speciale dd. 5 aprile
2024 in calce al presente atto, dall'avv. Enzo Conte (codice fiscale pec: di CodiceFiscale_2 Email_1
Bolzano, presso lo studio del quale in 39100 Bolzano, Corso
della Libertà n. 66 elegge domicilio;
- appellante -
contro
Controparte_1
[... (c.f. ), in persona del Direttore pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è ex
lege domiciliata (c.f. , fax 0461 233925, pec: P.IVA_2
, Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 854/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 21.10./23.10.2023 -
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 22.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
come da note scritte depositate ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere:
preliminarmente: rigettare in toto in quanto assolutamente infondata l'eccezione preliminare ex adverso proposta di asserita inammissibilità parziale delle note a piè di pagina dell'appello proposto.
Nel merito: in accoglimento del presente appello - e previa integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 854/23 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata il 23.10.2023, allegata all'atto di citazione in appello sub doc. n. 1, - accogliere, tutte le domande ed eccezioni avanzate dall'odierno appellante nel
2 giudizio di primo grado che di seguito, mutatis mutandis, si riportano:
in via principale: voglia la Corte di Appello adita
- previo rigetto di tutte le ulteriori eccezioni avversarie per inammissibilità e comunque infondatezza delle medesime e - se ritenuto necessario - previo accertamento incidenter tantum
della illegittimità della devoluzione del compendio de quo allo
Stato per tutte le ragioni illustrate in primo grado e nella narrativa di cui sopra -,
accertare e dichiarare che il dott. per tutte le Parte_1
ragioni esposte in primo grado e nella narrativa del presente atto, ha legittimamente e tempestivamente accettato l'eredità in questione e che il medesimo riveste pertanto legittimamente la qualità di unico erede universale dell'intero compendio ereditario in morte del Sig. Controparte_2
Per l'effetto, sempre in via principale: voglia la Corte di
Appello adita accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 533
e 535 c.c., del prezzo ricavato dalle vendite del compendio immobiliare presente nella massa ereditaria. Ciò tenuto conto del fatto che i sopra citati beni immobili sono stati rispettivamente venduti al prezzo di € 6.679,87,--, di €
44.931,80,-- e di € 28.508,45,--, e quindi per l'importo complessivo di € 80.120,12,-- per solo capitale (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia). Tale ultimo importo andrà
3 maggiorato degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data delle singole vendite (e dunque rispettivamente dal 12.09.2000 su €
44.931,80,-- e su € 28.508,45,-- e dal 13.06.2007 su €
6.679,87,--) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale fino al dì del saldo effettivo, nonchè degli eventuali frutti percepiti su tali immobili e della svalutazione monetaria,
configurandosi tale credito quale credito di valore;
Voglia conseguentemente la Corte adita condannare l'
[...]
al Controparte_3
pagamento in favore del signor dell'importo Parte_1
complessivo di € 80.120,12,-- per solo capitale (o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia). Ciò condannando altresì
la convenuta a pagare l'importo di cui sopra maggiorato degli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data delle singole vendite
(e dunque rispettivamente dal 12.09.2000 su € 44.931,80,-- e su € 28.508,45,-- e dal 13.06.2007 su € 6.679,87,--) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal momento della proposizione della presente domanda giudiziale fino al dì
del saldo effettivo, nonché degli eventuali frutti percepiti su tali immobili e della svalutazione monetaria.
In ogni caso: voglia la Corte di Appello adita condannare l' Controparte_4
4
[...] alla rifusione di tutte le spese processuali, oltre alle spese, ivi comprese quelle successive occorrende, ai diritti ed agli onorari,
del presente giudizio e del precedente giudizio di primo grado.
In via istruttoria subordinata, previa rimessione della causa
in istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi, nella quale il giudicante non dovesse ritenere dimostrato il quantum della pretesa attorea sulla base dei documenti e dei parametri già
indicati nei precedenti atti difensivi, il signor Parte_1
chiede che - previa rimessione della causa in istruttoria - voglia la Corte di Appello adita disporre CTU mirata a determinare il quantum della pretesa attorea sulla base dei documenti e dei parametri illustrati ed ulteriormente specificati nell'atto di citazione;
voglia in questo contesto il CTU valutare la congruità
del risarcimento richiesto dall'attore, laddove quest'ultimo ha posto tale risarcimento in correlazione con il prezzo complessivo di € 80.120,12,-- al quale lo Stato ha alienato il compendio immobiliare in morte di NZ CP_2
dei procuratori di parte appellata:
come da note scritte depositate ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Contrariis reiectis, Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o
infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra
esposte, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
In subordine, previa, ove occorra, nell'esercizio dei poteri d'ufficio
di codesto Ecc.ma Corte d'Appello, revoca e/o disapplicazione del
5 certificato d'eredità emesso in data 21.03.2019 dal Tribunale di
Bolzano, rigettare le domande avversarie in quanto
inammissibili, anche per l'eccepita prescrizione e/o decadenza
del diritto di accettare l'eredità e per l'eccepita prescrizione del
diritto di credito oggi azionato, e in ogni caso infondate in fatto e
in diritto per i motivi suesposti;
ivi inclusa, in estremo subordine,
l'intervenuta usucapione che si fa valere, ove occorra, in via di
eccezione riconvenzionale. Con integrale rifusione delle spese di
lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor ha convenuto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bolzano l' Controparte_1
, promuovendo azione ex art. 533 cc
[...]
di accertamento della qualità di unico erede universale del Sig.
morto a Bolzano il 21.11.1975, con richiesta Controparte_2
di condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricavato dalle vendite di tre cespiti immobiliari (e 80.120,12)
oltre interessi dalle singole vendite ed ex art. 1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda sino al saldo effettivo, spese di lite rifuse. A sostegno della domanda ha esposto: - che la vedova e i due figli del defunto avevano rinunciato all'eredità in data 16.2.1977 a fronte di un “modestissimo” compendio ereditario, debiti bancari chirografari “consistenti” e debiti erariali “molto probabili”; - che l'eredità si era devoluta per rappresentazione ai chiamati ulteriori, tra cui esso, ancora
6 minore, figlio della rinunziante figlia;
- che i Controparte_5
suoi genitori sono rimasti inerti, impossibilitati ad “attivare le
procedure prescritte (art. 320 cc) perché il compendio non mostra
la utilità evidente e ancor meno la necessità di acquisirlo al
minore”, perché “il passivo supera l'attivo, di molto.”; - che esso attore ha raggiunto la maggiore età l'11.08.1987 e, in data
16.11.1995, ha accettato formalmente l'eredità,
tempestivamente sul rilievo della decorrenza del termine prescrizionale decennale dalla maggiore età, disponendo solo da quel momento della capacità di agire per esercitare il suo diritto imprescrittibile;
- che ad istanza di una banca medio tempore era stato nominato il curatore dell'eredità giacente, il quale,
pure completando l'inventario, ometteva l'interpello ex art. 481
cc e le procedure liquidatorie;
- che l'eredità veniva, quindi,
giudizialmente chiusa con devoluzione del compendio ereditario allo Stato. In diritto l'attore ha argomentato che la chiamata del minore, titolare di un diritto indisponibile ex art. 2934 comma 2
cc (del “diritto di diventare erede”), non verrebbe meno per l'inerzia di coloro che esercitano la patria potestà, tenuto conto che mancava “all'epoca al compendio da ereditare il presupposto
dell'utilità evidente, come ha accertato l'inventario della
giacenza”. L'attore, quindi, ha chiesto il riconoscimento della qualità ereditaria ex art. 533 cc per accettazione espressa trascritta e, inoltre, sulla base del certificato d'eredità emesso dal Tribunale di Bolzano (in data 21.03.2019). Lo Stato, invece,
7 senza averne titolo, avrebbe venduto i beni. Egli, mero possessore dei beni, sarebbe estraneo all'eredità e carente di interesse a fronte dell'”attuale esistenza di un erede”, passibile della domanda di restituzione del prezzo dei beni immobili venduti, oltre frutti e interessi.
2. L' Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo in via
[...]
gradata: - l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc per decorrenza del termine decennale dall'apertura della successione, non sospeso per la minore età
all'epoca dell'attore perché non privo di una rappresentante legale ex art. 2942 comma 1 cc (la madre); - l'intervenuta prescrizione del medesimo diritto di accettare anche in ipotesi di decorrenza del termine dalla rinuncia della madre (nel 1977),
alla quale l'attore per sua stessa affermazione era subentrato per rappresentazione, con conseguente possibilità, con il tramite dei propri genitori, di accettare l'eredità; - la devoluzione allo Stato nell'anno 1988, quando l'attore era già divenuto maggiorenne, in seguito alla relazione del curatore dell'eredità
giacente secondo cui dei chiamati di grado ulteriore nessuno risultava avere accettato l'eredità, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale ex art. 480 cc;
- l'irrilevanza del certificato d'eredità, ottenuto dall'attore presso il Tribunale di
Bolzano in violazione dell'art. 16 del r.d. n. 499/1929 per non avere notiziato l'esistenza degli interessi opposti dell' CP_1 [...]
[... comunque emesso in esito a un procedimento di CP_6
volontaria giurisdizione inopponibile alla convenuta e in alcun modo costitutivo della qualità di erede;
- l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito (sulla somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni immobili); -
l'inammissibilità/infondatezza dell'azione per intervenuta usucapione abbreviata e/o ordinaria.
3. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di difetto d'interesse in capo alla convenuta a contraddire, ha accolto l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc.
L'attore non avrebbe mai affermato di essere stato, durante la minore età, privo di almeno un genitore e non avrebbe contestato la deduzione della controparte in ordine alla presenza della madre. Questa avrebbe, dopo la propria rinuncia, potuto accettare l'eredità con benefico d'inventario ex art. 471 cc per il figlio minore. Non essendosi verificata alcuna sospensione della prescrizione ex art. 2942 cc, questa si sarebbe compiuta il 27.11.1985, ciò in quanto “la prescrizione
decorre, invero, anche nei confronti del minore d'età munito di
legale rappresentante, il quale può accettare l'eredità per suo
conto, con beneficio d'inventario (art. 472 cc) e previa
autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 cc).” A ciò non sarebbe di ostacolo, secondo il Tribunale, il certificato d'eredità
del 21.03.2019 ottenuto dall'attore, fondante solo una presunzione e privo di valore di accertamento di uno status
9 ereditario. Il Tribunale con l'impugnata sentenza ha, quindi,
rigettato la domanda proposta dall'attore revocando il certificato ereditario. Ha posto le spese di lite a carico dell'attore in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc).
4. Avverso questa decisione ha interposto Parte_1
appello, affidato a sette motivi.
5. L' Controparte_1
ha resistito, chiedendo la conferma dell'impugnata
[...]
sentenza con il favore delle spese del grado. Ha reiterato,
comunque, ex art. 346 cpc tutte le difese ed eccezioni, anche di prescrizione e usucapione, già sollevate nel giudizio di primo grado.
6. Senz'altro incombente la causa passa ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine ex art. 352
comma 1 n. 1 cpc riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura “quel capo della
sentenza, nel quale la medesima afferma che la domanda
proposta dall'attore sarebbe prescritta perché non esercitata
entro il decennio dall'apertura della successione”. L'impugnata sentenza avrebbe ignorato l'imprescrittibilità dell'azione di petizione d'eredità, prevista dall'art. 533 comma 2 cc, e della relativa domanda restitutoria del prezzo di vendita del compendio ereditario, nonché l'indisponibilità del diritto di proporre l'azione di petizione. La sentenza avrebbe, quindi,
10 violato ed erroneamente interpretato ed applicato l'art. 533
comma 2 cc. La sentenza avrebbe inoltre anche violato ed erroneamente applicato gli artt. 533 e 535 cc, che si applicherebbero nei confronti sia di coloro che abbiano illegittimamente acquisito la proprietà che degli illegittimi possessori di eventuali beni ereditari. Infine, la sentenza avrebbe violato ed erroneamente interpretato ed applicato anche l'art. 2934 comma 2, trattandosi nella specie (petizione di eredità) di un diritto personalissimo e indisponibile. Sul punto
(imprescrittibilità dell'azione) la sentenza mancherebbe anche di ogni motivazione, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc.
1.1. Va premesso in fatto: La successione legittima in morte di
, nato il [...], si è aperta a Bolzano il Controparte_2
27.11.1975 (cfr. certificato storico di famiglia sub doc. n. 1 di parte attrice appellante). Il de cuius ha lasciato la moglie
( ) e i due figli e CP_7 Controparte_8 CP_5
(madre dell'attore nato il [...],
[...] Parte_1
minorenne all'apertura della successione). La moglie e i figli,
con atto contestuale del 16.02.1977 compiuto nell'ufficio successioni della Pretura di Bolzano (doc. n. 2,
attore/appellante), hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità. Presso la Pretura di Bolzano si è
aperta, poi (su iniziativa di una Banca creditrice della massa),
la procedura di eredità giacente. Compiuto l'inventario, il curatore con relazione del 5 luglio 1988 (doc. n. 3 parte attrice
11 appellante) ha premesso che i suddetti chiamati hanno rinunciato all'eredità e che “dei chiamati di grado ulteriore
nessuno risulta avere accettato l'eredità, talché il relativo
termine, decorrente dall'apertura della successione, è da ritenersi
prescritto ex art. 480 cc”, con il che “l'eredità giacente … è da
ritenersi acquisita in successione dallo Stato a norma dell'art.
586 cc.” Con provvedimento del 7.7.1998 il Pretore di Bolzano
ha, quindi, revocato la dichiarazione di giacenza dell'eredità e dichiarato, ai sensi dell'art. 586 cc, “che la stessa è devoluta
allo Stato.” In data 17.11.1995 ha reso la Parte_1
dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario come da verbale della Pretura di Bolzano (doc. n. 4
dell'attore appellante). In seguito (nel 1996) ha rivendicato nei confronti dell'allora competente Controparte_9
la propria qualità di erede chiedendo il
[...]
rendiconto. Già all'epoca in via stragiudiziale la controparte statale ha ritenuto prescritto il diritto di accettare in capo all'attore. Seguivano scambi epistolari e, poi, le vendite dei cespiti immobiliari devoluti allo Stato (nel 2000 e nel 2007, cfr.
atti di vendita sub doc. n. 3 di parte convenuta appellata, con un ricavato complessivo di € 80.120,12). In data 11.03.2019
l'attore si è rivolto, infine, al Tribunale di Bolzano per ottenere un certificato d'eredità ai sensi degli artt. 13 e ss. del r.d. n.
499/1929. Il certificato secondo cui l'eredità di CP_2
si è devoluta per legge e per intero al nipote
[...] Pt_1
12 è stato emesso sul rilievo che quest'ultimo è nipote del de Pt_1
cuius, che i chiamati prima di lui hanno rinunciato all'eredità,
che il figlio all'epoca della rinuncia era Controparte_8
divorziato e senza figli, che “i nipoti ex filia, chiamati in grado
successivo, fatta eccezione per il ricorrente, sono rimasti inerti ed
il loro diritto si è prescritto” e che l'eredità è stata accettata dal ricorrente come da verbale della Pretura di Bolzano del
17.11.1995 (doc. n. 7 di parte attrice appellante).
1.2. L'imprescrittibilità della petizione di eredità (art. 533
comma 2 cc) non rende imprescrittibile il diritto di accettazione dell'eredità (art. 480 cc). Ai fini dell'esercizio (vittorioso)
dell'azione di petizione non è sufficiente la qualità di chiamato e/o l'allegazione della qualità di erede, ma – in caso di contestazione di detta qualità – la prova di essere erede, oltre a quella che i beni chiesti in restituzione facevano parte dell'asse ereditario (cfr., tra le tante, Corte di cassazione, sentenza n.
5225/1998, massima: “La "petitio hereditatis" si differenzia
dalla "rei vindicatio" in quanto si fonda sulla allegazione dello
stato di erede ed ha per oggetto beni riguardati come elementi
costitutivi dello "universum ius" o di una quota parte di esso. Ne
consegue che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la
proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi
durante tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione,
nella "petitio hereditatis" può, invece, limitarsi a provare la
propria qualità di erede ed il fatto che i beni all'epoca
13 dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse
ereditario.”; conformi Corte di cassazione, sentenza n.
10557/2001; ordinanza n. 7871/2021).
1.3. Nella devoluzione dei beni ereditari a norma dell'art. 586
cc lo Stato non rientra in un ordine successorio, ma il suo titolo a succedere è autonomo ed è fondato sull'inesistenza di altri successibili. Il suo acquisto ha carattere derivativo e gli attribuisce la qualità di erede (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 2862/1995, in motivazione: “L'indicazione dello Stato tra i
successibili nell'art. 565 cod. civ., la collocazione dell'art. 586 nel
titolo dedicato alle successioni legittime, l'uso del verbo
devolvere, adoperato da entrambe tali norme, e la previsione del
principio secondo cui lo Stato risponde nei limiti del valore dei
beni assegnati (art. 586 ult. comma), sono elementi decisivi per
ritenere che l'acquisto di cui all'art. 586 avvenga iure
successionis e, quindi, a titolo derivativo, e non costituisca
specificazione di quello a carattere chiaramente originario,
contemplato dalla disposizione dell'art. 827 cod. civ. Nè può
indurre a conclusione diversa l'automaticità dell'acquisto statale,
nell'ipotesi disciplinata dall'art. 586, perché questa norma si
riferisce al patrimonio ereditario comprensivo anche di mobili e di
crediti, mentre quella dell'art. 827 riguarda soltanto i beni
immobili.”).
1.4. Il requisito della “mancanza di altri successibili” è
integrato non soltanto dall'inesistenza tout court di chiamati
14 (per successione legittima e/o per testamento), nel quale caso l'acquisto in favore dello Stato avviene immediatamente all'apertura della successione. La successione dello Stato si realizza, infatti, anche in presenza di altri successibili che, però,
rinunciano all'eredità o che lasciano trascorrere il termine per accettare ex art. 480 cc. In tal caso l'acquisto avviene al momento della realizzazione della fattispecie, il più delle volte attraverso il passaggio procedurale dell'eredità giacente come è
avvenuto nel caso di specie.
1.5. Da quanto precede risulta non solo la legittimazione passiva dello Stato a fronte dell'azione promossa dall'attore (da lui negata in primo grado, nonostante l'evocazione in giudizio del contraddittore statale, e giustamente affermata dal
Tribunale), ma anche l'interesse ad eccepire la prescrizione del diritto di accettare in capo all'attore e, quindi, il difetto del presupposto soggettivo dell'azione ex art. 533 cc.
1.6. Del resto, la giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 cc opera a favore di chiunque abbia interesse, anche se estraneo all'eredità e anche se non sia maturata l'usucapione a favore dell'eccipiente. Ciò sul semplice rilievo che attraverso la negazione della qualità di erede in capo all'attore il convenuto,
comunque e a prescindere da titolo legittimante, non può essere privato dei beni oggetto dell'azione restitutoria (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 1482/1971; sentenza n. 9901/1995;
15 ordinanza n. 9980/2018, ivi in motivazione: “… A fronte della
reiterazione dell'eccezione di prescrizione, avente valenza
assorbente e decisiva per la soluzione della lite, la Corte
d'appello ha completamente omesso di prenderla in
considerazione e di pronunciarsi in merito alla sua fondatezza o
meno, non emergendo dalla sentenza impugnata alcun
riferimento ad essa (neppure implicito). Ciò appare tanto più
ingiustificato in ragione del fatto che è principio fermo nella
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9901 del 1995; cfr.
anche Cass. n. 9303 del 2009) che l'art. 480 comma 1 cod. civ.
prevede un termine di prescrizione estintiva e che tale
prescrizione, in mancanza di ogni limitazione normativa, opera a
favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa
eccezione, anche se estraneo all'eredità, e può farsi valere contro
chiunque chiamato all'eredità medesima, senza che sia
necessario che si sia compiuta a suo favore l'usucapione dei beni
ereditari dei quali si trovi in possesso (Cass. n. 2290 del 1980 e
n. 2975 del 1989). Sicché va riconosciuto l'interesse del
convenuto a contraddire alla domanda dell'attore, per il solo fatto
di essere nel possesso dei beni ereditari, a qualsiasi titolo ed
anche senza titolo (Cass. n. 2130 del 1966); e va riconosciuta - al
convenuto in giudizio con l'azione di petizione dell'eredità e di
divisione della medesima (Cass. n. 2975 del 1988) – l'eccezione
di prescrizione ex art. 480 c.c., che gli consente con il rigetto della
domanda dell'attore, di rimanere nel possesso dei beni
16 ereditari.”).
1.7. A fronte, quindi, dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 cc, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, e pertanto della contestazione della qualità di erede, spettava all'attore la prova di avere tempestivamente accettato l'eredità e di essere, quindi, erede legittimato sostanziale all'azione di petizione di eredità. Non
viene in rilievo, cioè, l'imprescrittibilità dell'azione petitoria e neppure l'art. 2934 comma 2 cc, perché il diritto di accettare per espressa previsione normativa si prescrive entro il termine decennale decorrente dall'apertura della successione (art. 480
commi 1 e 2 cc).
1.8. L'attore appellante ha allegato di avere accettato l'eredità
solo in data 17.11.1995, quindi ampiamente decorso il termine decennale dall'apertura della successione. Spettava a lui la prova che - nonostante l'eccepita prescrizione estintiva del diritto – l'accettazione era ed è da considerare comunque tempestiva. Tale prova non si rinviene fornita, però, nel mero appellarsi alla norma di cui all'art. 533 comma 2 cc.
1.9. La prima censura, quindi, non è fondata.
2. Con una seconda censura, in subordine, l'appellante afferma in contrapposizione alla decisione di primo grado la
“legittimità” e “tempestività” della propria accettazione d'eredità
per le ragioni “pacificamente ricavabili dal combinato disposto di
cui agli artt. 480 e 525 cc”. Ritiene l'appellante di potere ricavare
17 dall'ordine dei successibili e dalla possibilità della revoca della rinuncia entro il termine di prescrizione e per l'ipotesi che l'eredità non sia stata acquistata da chiamato ulteriore “il
seguente convincimento: a ciascuna delle sopra descritte
categorie di chiamati di cui all'art. 565 c.c. viene riservato - in via
esclusiva - un intero decennio per decidere se accettare o meno
un'eredità. Al riguardo deve tuttavia evidenziarsi che la relativa
decisione di un chiamato al riguardo si consolida solo una volta
spirato il termine decennale che la legge gli accorda a tal fine. A
tale conclusione si perviene considerando il già sopra citato
diritto di ripensamento in ordine all'accettazione dell'eredità (o
alla rinuncia alla medesima) che l'art. 525 c.c. riserva ad ogni
chiamato all'eredità fino all'ultimo giorno del decennio entro il
quale egli deve pronunciarsi al riguardo. Da tale previsione
normativa discende necessariamente che il diritto all'accettazione
dell'eredità si devolve dal chiamato anteriore a quello successivo
solo dopo lo scadere dell'intero decennio riservato al chiamato di
grado anteriore a tal fine, decennio che deve quindi
necessariamente decorrere per intero. Pertanto, solo decorso tale
ultimo termine senza che il chiamato abbia accettato l'eredità può
considerarsi definitivamente estinto il relativo diritto di
quest'ultimo, diritto che si devolve quindi - a scalata appunto - al
chiamato di grado successivo, il quale si vedrà anch'egli riservato
un ulteriore decennio ai medesimi fini, e così di seguito fino al
momento nel quale uno dei chiamati accetti l'eredità
18 acquistandola a quel punto a titolo definitivo. I lunghi termini ai
quali può condurre lo sviluppo del procedimento di cui sopra
possono venire sostanzialmente accelerati da uno dei chiamati
esperendo l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti dei
chiamati di grado anteriore, così da snellire sostanzialmente il
relativo processo decisionale.” Calato questo “convincimento” sul caso concreto, il diritto di accettare della madre si sarebbe prescritto definitivamente solo in data 26.11.1985 (rispetto all'apertura della successione il 27.11.1975), quale termine ultimo per una eventuale revoca della rinuncia compiuta in data 16.02.1977. Il legale rappresentante dell'attore all'epoca minorenne non avrebbe, quindi, potuto intraprendere alcuna iniziativa mirata ad accettare l'eredità in questione prima dello scadere del termine decennale del 26.11.1985, “riservato
appunto in via esclusiva dall'artt. 525 cc al primo chiamato per
decidere eventualmente se revocare la propria rinuncia.” Solo da questa data sarebbe, quindi, “iniziato a decorrere ex novo il
termine riservato al dott. per decidere se accettare Parte_1
l'eredità in questione, termine che sarebbe quindi spirato il 26
novembre 1995”, con perfetta tempestività ai sensi dell'art. 480
cc dell'accettazione compiuta ex art. 475 cc in data 16
novembre 1995 e conseguente acquisizione del compendio ereditario ex art. 459 cc in capo all'attore.
2.1. Questo “personale convincimento” dell'appellante, che stride con quanto dallo stesso affermato ancora del ricorso al
19 Tribunale di Bolzano per il rilascio del certificato d'eredità in ordine alla prescrizione del diritto di accettare in capo agli “altri
nipoti ex filia”, perché “rimasti inerti”, non trova appiglio nelle norme citate di cui agli artt. 565 cc e ss. (categorie dei successibili e ordine successorio), art. 525 cc (revoca della rinuncia per l'ipotesi che l'eredità nel frattempo non sia già
stata acquistata da altro chiamato) e art. 459 cc (acquisto dell'eredità con l'accettazione).
2.2. L'art. 480 cc dispone che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e che il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in casi di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione (commi 1
e 2).
2.3. Solo il terzo comma prevede una speciale ipotesi di decorrenza diversa del termine prescrizionale dei chiamati successivi per l'ipotesi che l'acquisto ereditario di un precedente chiamato, che ha accettato, viene successivamente meno (per impugnazione dell'accettazione per violenza o dolo, per impugnazione del testamento, per indegnità e conseguente esclusione o per inesistenza del rapporto di parentela). Fra i chiamati ulteriori o in subordine di cui al terzo comma dell'art. 480 cc sono compresi pacificamente anche coloro che possono succedere per rappresentazione.
2.4. L'art. 480 cc pone un'eccezione alla regola che si desume dall'art. 2935 cc in punto di decorrenza della prescrizione
20 (ovviabile, peraltro, con l'accettazione dell'eredità da parte dei successivi e ulteriori chiamati anche se i chiamati precedenti non hanno ancora manifestato alcuna volontà – cfr. Corte di cassazione, n. 9286/2000 e n. 5152/2012).
2.5. La regola, tuttavia, è chiara e diretta ad evitare il perdurare di una lunga situazione di incertezza sulla titolarità
di beni caduti in successione. E ai chiamati ulteriori è attribuito proprio al fine di anticipare la risoluzione dello stato di incertezza lo strumento dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481 cc (cfr. Corte di cassazione, n. 16426/2012, in motivazione:
“Nella ricostruzione giuridica della fattispecie, quale proposta nel
ricorso, assume rilievo centrale l'asserita perdita del diritto dei
di accettare l'eredità, perdita speculare a quella ritenuta Tes_1
dalla Corte d'appello a carico dell' . Decorso Controparte_10
infruttuosamente anche per i chiamati ulteriori il termine di cui
all'art. 480 c.c., si deriverebbe sillogisticamente (i) la loro carenza
d'interesse a resistere alla domanda dell'Azienda ospedaliera e
(il) il difetto di legittimazione ad eccepire la tardiva accettazione
dell'eredità da parte dell'odierna ricorrente. Meno perspicuo,
invece, il ruolo che nel ricorso è assegnato alla tesi (nettamente
minoritaria in dottrina e del tutto priva di seguito nella
giurisprudenza di questa Corte) per cui detto termine sarebbe in
realtà decadenziale, nonostante l'opposto tenore della norma (e
della sua rubrica) in cui si parla espressamente di prescrizione.
Manifestata adesione ad una piuttosto che ad un'altra delle
21 teorie formulate sulla distinzione tra i due istituti, questi sono ad
ogni modo accomunati, per quanto rileva nella fattispecie in
esame, dalla necessitata eccezione di parte, atteso che ai sensi
dell'art. 2696 c.c. la decadenza non può essere rilevata d'ufficio,
salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle
parti (e non è certamente il caso dell'accettazione dell'eredità), il
giudice debba rilevare cause d'improponibilità dell'azione. 4.1.1. -
In disparte la considerazione che la tesi proposta sarebbe
perfettamente ribaltabile a danno della stessa ricorrente, e
dunque non risolverebbe di per sé la controversia a vantaggio
dell'una o dell'altra parte, e canalizzata la questione nell'alveo
dell'art. 480 c.c. e della sua corrente interpretazione letterale e
sistematica in cui non v'è spazio per (rinnegare la scelta
legislativa (frutto del dibattito anteriore al codice del '42) di
sottoporre l'esercizio del diritto di accettare l'eredità ad un
termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica di questa Corte:
cfr. da ultimo Cass. n. 21929/09), che già solo per la sua durata,
corrispondente a quella della prescrizione ordinaria, non
potrebbe ipotizzarsi come previsto a pena di decadenza, deve
essere condivisa la conclusione cui è pervenuta la Corte etnea.
4.1.2. - Sebbene, in generale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la
prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere;
e quantunque, in particolare, l'art. 523
c.c. (secondo cui la sostituzione testamentaria del chiamato
rinunciante prevale sulla rappresentazione e questa
22 sull'accrescimento, mentre in difetto di quest'ultimo l'eredità si
devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677 c.c.) lasci
intendere che nella successione testamentaria la devoluzione ai
chiamati ulteriori, previsti dalle norme della successione
legittima, si attui solo quando venga meno la delazione del
chiamato precedente;
ciò nonostante, l'art. 480 c.c. pone
un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto
delle due norme, nel senso che sebbene per i chiamati ulteriori la
delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si
attui in linea eventuale e successiva solo se ed in quanto i primi
chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la
prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal
momento dell'apertura della successione, salvo l'ipotesi in cui vi
sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro
acquisto ereditario sia venuto meno (art. 480 c.c., comma 3). La
spiegazione e la composizione dell'apparente aporia è data dal
successivo art. 481 c.c. che attribuisce a chiunque vi abbia
interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'actio
interrogatoria, mediante la quale è possibile chiedere al giudice
di fissare un termine (s'intende, anteriore alla scadenza di quello
di prescrizione ex art. 480 c.c.) entro cui il chiamato manifesti la
propria volontà di accettare l'eredità o di rinunciarvi. …”).
2.6. Nel caso di specie lo spostamento del momento inziale di decorrenza del termine prescrizionale già non può operare,
perché nessuno dei chiamati precedenti ha accettato l'eredità.
23 Anzi, tutti hanno rinunciato, già a due anni dall'apertura della successione.
2.7. E anche laddove la tesi dell'appellante dovesse accennare ad un perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 459 cc per effetto di una dichiarazione di accettazione dell'eredità pure tardiva, va ribadito che il decorso del tempo estingue qualsiasi diritto (tranne i diritti imprescrittibili,
individuati dalla legge), tra cui anche – per espressa previsione normativa - il diritto di accettare. Non rileva, quindi, che l'eccezione di prescrizione venga sollevata, come è ovvio, nella sede processuale in cui si controverte sulla tempestività, o meno, dell'accettazione e, quindi, dell'assunzione della qualità
di erede (cfr., ancora, Corte di cassazione, sentenza n.
16426/2012, cit., in motivazione: “… 4.2. - Neppure può essere
condivisa la tesi per cui l'anteriorità dell'accettazione dell'eredità
rispetto all'eccezione di prescrizione, porrebbe l'acquisto del
diritto al riparo da questa. Ciò che estingue il diritto soggetto a
prescrizione non è l'eccezione, ma il decorso del tempo entro cui
esso va esercitato, e dunque l'averne manifestato l'esercizio dopo
la scadenza del termine ma prima dell'eccezione non osta al
perfezionarsi della fattispecie estintiva. Ciò si desume sia dalla
piana esegesi dell'art. 2934 c.c., sia dal fatto che l'eccezione, in
quanto tale, non può che seguire l'esercizio del diritto
impedendone il consolidamento. La validazione logica di tale
ragionamento non è confutata dalla circostanza che il diritto di
24 accettare l'eredità abbia a sua volta ad oggetto un diritto, id est
la sua acquisizione nel patrimonio del soggetto a vantaggio del
quale è la delazione, poiché la prescrizione estinguendo il diritto
ne azzera, senza distinguo, ogni relativo effetto, reale od
obbligatorio, in quanto realizzatosi in maniera potenzialmente
caduca. Nei precedenti di questa Corte l'efficienza dell'eccezione
di prescrizione del diritto, tardivamente esercitato, di accettare
l'eredità, si rinviene (e si ritiene, dunque, pacificamente) nei casi
di scioglimento di comunione ereditaria, allorché i coeredi
convenuti deducano, per paralizzare la domanda, che l'attore
abbia accettato l'eredità dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 480 c.c. (cfr. Cass. nn. 178/96 e 5633/87). …”).
2.8. La qualità di erede può essere acquistata, quindi, anche con una dichiarazione di accettazione tardiva, ma solamente se nessuno dei degli interessati opponga tempestivamente l'eccezione di prescrizione (cfr. Corte di cassazione, sentenza n.
12646/2020; vedi anche già Corte di cassazione, sentenza n.
3529/1969).
2.9. Nel caso di specie, però, parte convenuta ha sollevato tempestivamente l'eccezione di prescrizione, che – se ed in quanto fondata – comporta irrimediabilmente l'estinzione del diritto di accettare in capo all'attore e, di conseguenza,
l'insussistenza del presupposto della qualità di erede,
necessaria per la proposizione dell'azione ex art. 533 cc.
2.10. Anche questa seconda critica all'impugnata sentenza
25 va, pertanto, disattesa.
3. In ulteriore subordine, quale terza censura, l'appellante deduce che la sua accettazione dell'eredità devesi ritenere tempestiva “anche alla luce di una doverosa interpretazione
corretta e costituzionalmente orientata dell'art. 2942 cc in
relazione all'art. 3 della Costituzione.” Il Tribunale, imputando ai genitori esercenti la potestà sull'appellante la responsabilità
dell'omesso espletamento degli adempimenti necessari all'accettazione dell'eredità in questione oltre il termine prescrizionale, non avrebbe tenuto in debito conto che l'art. 320
comma 3 cc richiede, per ottenere l'autorizzazione del Giudice
tutelare ex art. 374 cc, l'apparenza dell'evidente utilità per il minore, nel caso di specie insussistente per lo stesso Tribunale
(che avrebbe accertato l'aggravio dell'eredità da “forti debiti”). A
fronte dell'indebitamento dell'eredità, non vi sarebbero stati i presupposti in capo ai genitori di potere chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e per conto del figlio minore. La loro inerzia sarebbe stata pertanto “doverosa”,
con la conseguenza di fatto che il diritto non poteva essere esercitato da nessuno. Ritenere, che “durante il lasso di tempo
nel quale perdura una siffatta condizione di stallo – protratta
molto a lungo nel tempo, come è avvenuto nel nostro caso - il
diritto all'accettazione dell'eredità soggiaccia alla prescrizione”,
significherebbe che “detta condizione di blocco sarebbe
certamente idonea a far addirittura estinguere il diritto del
26 minore – sebbene forzatamente ed incolpevolmente inerte – di
accettare l'eredità in questione”, con effetto “davvero
paradossale”. Il Tribunale avrebbe dovuto invece constatare e prendere atto “che, per le ragioni già ampiamente illustrate
sopra, all'epoca dei fatti sarebbe stato impossibile per chiunque
accettare l'eredità in questione”, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 2942 cc del decorso del termine prescrizionale decennale fino al compimento della maggiore età da parte dell'appellante. La sospensione ex art. 2942 cc, interpretata alla luce dei precetti ex art. 3 Cost.,
dovrebbe ritenersi applicabile, insomma, anche ai minori “i cui
legali rappresentanti siano – per qualche legittimo impedimento
ex lege, quale quello che gravava sui genitori dell'odierno
appellante – impossibilitati ad esercitare i diritti del minore
tutelato, i quali possano estinguersi per mancato esercizio dei
medesimi.” E questa impossibilità dei legali rappresentanti del minore dovrebbe essere equiparata all'ipotesi del minore privo di rappresentante, perché “… tali due categorie di legali
rappresentanti devono considerarsi pienamente equiparabili,
essendo entrambe accomunate dall'impossibilità di esercitare il
diritto del minore ad accettare l'eredità, e non sono dunque in
grado di esercitare il loro ruolo istituzionale di esercitare i diritti
di un minore in suo luogo.” L'art. 2942 cc così
costituzionalmente interpretato avrebbe dovuto condurre il
27 Tribunale a ritenere operante la sospensione del termine prescrizionale fino al raggiungimento della maggiore età, con conseguente tempestività della dichiarazione di accettazione dell'eredità resa in data 16 novembre 1995.
3.1. L'art. 2942 comma 1 n. 1 cc dispone che “la prescrizione
rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti
per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno
rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del
medesimo o alla cessazione dell'incapacità”.
3.2. In dottrina si sostiene in ordine alla questione della tassatività delle ipotesi dei casi di sospensione stabiliti agli artt.
2941 e 2942 cc che sarebbero anche ammissibili cause di sospensione non previste, purché consistenti in veri e propri impedimenti giuridici e non di mero fatto all'esercizio del diritto
(si fanno gli esempi della riunione nella stessa persona delle vesti di creditore e debitore, quando la confusione venga meno per un vizio intrinseco dell'atto che l'ha prodotta;
o la rinuncia a un diritto in forza di una transazione successivamente annullata). La giurisprudenza è invece ferma nel ritenere che i casi di sospensione della prescrizione siano tassativamente indicati dalla legge e pertanto insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Corte di cassazione, S.U., n. 575/2003; n.
22146/2014; n. 20918/2019; Corte di cassazione, n.
12953/2007, massima: “Tutte le norme, contenute nel codice
civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della
28 prescrizione (come, ad esempio, l'art. 2941 cod. civ.), integrano
disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle
cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili
di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Nella
specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha
confermato la sentenza impugnata che aveva escluso
l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2941 n. 6 cod. civ.
all'eventualità - prospettata dalla ricorrente - in cui si invocava
che, nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del
giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta
sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei
confronti del soggetto amministrato per l'intera durata della
intervenuta "amministrazione altrui").), o interpretazione estensiva (Corte di cassazione, n. 3270/2009 e n. 5663/2019).
3.3. Con specifico riguardo alla situazione del minore di età
(l'attore appellante ha compiuto la maggiore età in data
11.8.1987) la giurisprudenza costituzionale (cfr. n. 374/1987,
n. 458/1987 e 732/1988) aveva escluso l'illegittimità
costituzionale della previsione normativa, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24 e 30 Cost., anche nell'ipotesi di inattività del genitore trovantesi in conflitto d'interesse, sul rilievo che in tal caso il Giudice tutelare poteva nominare un curatore speciale su richiesta del minore stesso, di altro parente e del PM (cfr. in quest'ultimo senso Corte di cassazione,
sentenza n. 5694(1999).
29 3.4. La giurisprudenza di legittimità successiva, con sentenza n. 2211/2007, pure confermando la natura eccezionale delle norme sulla sospensione della prescrizione e pertanto la loro insuscettibilità di applicazione analogica ed estensiva, ha compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma pervenendo alla equiparazione della situazione del minore privo di rappresentante legale a quella del minore con rappresentante legale, che si trova però in conflitto d'interesse con il minore in relazione allo specifico atto da compiere
(decisione resa in fattispecie di genitore rientrante nel medesimo ordine di successibili che accetta per sé l'eredità e omette di chiedere al GT l'autorizzazione ad accettare l'eredità
anche in nome e per conto dei figli, in motivazione si legge: “…
Va premesso che l'art. 471 c.c. stabilisce che non si possono
accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio
d'inventario, nelle forme previste dagli artt. 320 e 471. Pertanto
nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. il rappresentante
legale del minore può accettare la eredità con il beneficio
d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto
maggiorenne, può accettare senza il detto beneficio ovvero
rinunciare alla eredità (Cass. 27.2.1986, n. 1267; Cass.
27.2.1995, n. 2276). Ne deriva che il termine di prescrizione del
diritto di accettare l'eredità può maturare, come ha esattamente
rilevato la Corte d'appello, anche prima del compimento della
maggiore età da parte del minore, perché in tale ipotesi
30 l'accettazione può essere compiuta dal rappresentante legale
nell'interesse del minore, previa autorizzazione del giudice
tutelare. L'art. 2942 n. 1 c.c. stabilisce infatti che la prescrizione
rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per
infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla
cessazione dell'incapacità, ipotesi che nella specie non ricorre
perché entrambi i germani durante la minore età avevano Per_1
un legale rappresentante nella persona del padre Per_2
. Va tuttavia sottolineato, come ha rilevato il Procuratore
[...]
Generale nella discussione in udienza, che il si Persona_2
trovava in evidente conflitto d'interessi con i figli perché la
mancata accettazione dell'eredità per loro conto, accresceva la
sua quota d'eredità. Questa Corte ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2942 cod. civ. -
sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24 e 30 Cost. - nella
parte in cui non prevede la sospensione del corso della
prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori
esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in
una situazione di conflitto di interessi, e di conseguente, mancata
nomina, al minore stesso, di un curatore speciale da parte del
giudice tutelare. Si è affermato che dal combinato disposto di cui
agli artt. 320 e 321 cod. civ., può desumersi, anche con
riferimento all'ipotesi in parola, la esistenza, in seno
all'ordinamento, di un idoneo rimedio, costituito dalla facoltà di
31 nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su
istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei
parenti del minore (Cass. 9.6.1999, n. 5694). Tale conclusione
non pare peraltro condivisibile al Collegio, ove si consideri che la
possibilità che il minore stesso si attivi, chiedendo al giudice
tutelare la nomina del curatore speciale, è del tutto eventuale,
oltre che improbabile nel caso in cui il minore sia ancora in tenera
età, mentre l'intervento del Pubblico Ministero o di uno dei parenti
del minore presuppone che la situazione sia nota, circostanza che
non necessariamente ricorre e, per quanto concerne i parenti, che
costoro esistano e vogliano intervenire. La mancata previsione da
parte dell'art. 2942 c.c., n. 1, tra le cause di sospensione della
prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del
rappresentante legale, di quella del conflitto d'interessi tra il
legale rappresentante ed il minore, pare pertanto in contrasto con
il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., che impone di
trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente
che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra
le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto
privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui
legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il
minore. In passato la Corte Costituzionale con l'ordinanza
3.12.1987, n. 458, ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 c.c. sollevata
per contrasto con gli artt. 3 e 24, in ragione del carattere
32 eccezionale delle norme in tema di cause di sospensione della
prescrizione e della natura sostanziale e non processuale della
prescrizione (ribadita da Corte Cost., 30.6.1988, n. 732), che
esclude l'applicabilità dell'art. 24 Cost. … Sussiste invece la
violazione dell'art. 3 Cost.. Come si è detto, appare evidente
l'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione del
minore o dell'interdetto privo di legale rappresentante, per cui è
prevista la sospensione della prescrizione, e quella del minore il
cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi con il
rappresentato. Nè inducono a diversa conclusione le pronunce
della Corte Costituzionale che si sono ora richiamate. Il caso
esaminato da Corte Cost. 374/1987 si riferiva chiaramente ad
una fattispecie diversa, proprio sotto il profilo fattuale, rispetto a
quella considerata dall'art. 2942 c.c., n.
1. La circostanza,
valorizzata da Corte Cost. 458/87, che le norme in tema di
sospensione della prescrizione incidendo sulla certezza dei
rapporti giuridici debbano essere ritenute di stretta
interpretazione, non toglie che l'interprete abbia l'obbligo, come
più volte li affermato dalla stesso giudice delle leggi, pur evitando
ogni l'interpretazione estensiva dell'istituto, di evitare ogni
interpretazione non conforme ai parametri costituzionali (cfr. da
ultimo Corte Cost., ord. 15.12.2005, n. 452; Corte cost.,
ord.4.10.2005, n. 361). Sotto questo profilo pare al Collegio, come
già si è osservato, che non si possa distinguere la condizione del
minore non emancipato privo di legale rappresentante da quella
33 del minore non emancipato il cui legale rappresentante si trovi in
conflitto d'interessi. In entrambi i casi infatti sussiste un difetto di
tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il
legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perché si
tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si
trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo
portatore di un interesse in conflitto. … Ma così non è se il legale
rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il
rappresentato, si che per evitare di trattare in modo difforme
situazioni uguali si impone l'interpretazione adeguatrice qui
accolta. Deve pertanto affermarsi il principio per cui l'ipotesi di
sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941 c.c., n. 1 si
verifica non soltanto quando il minore non emancipato o
l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche
quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi
con il rappresentato.”
3.5. Quest'interpretazione costituzionalmente orientata è stata confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n.
12490/2012 (in fattispecie di genitore che accetta l'eredità in morte del proprio coniuge, omette di accettare di procedere ex art. 320 cc in nome e per conto dei figli chiamati e successivamente, convenuto in giudizio di petizione di eredità,
eccepisce ai propri figli la prescrizione del diritto di accettare).
3.6. Questa Corte ritiene, però, che la situazione in cui versava all'epoca l'odierno appellante non sia affatto
34 equiparabile al minore con rappresentante in conflitto d'interesse e che l'impedimento a procedere ai sensi dell'art. 320 cc in capo ai suoi genitori sia stato di mero fatto (e non giuridico). Non vi sono, perciò, spazi per la richiesta interpretazione costituzionalmente orientata per asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
3.7. Indubbiamente la madre dell'odierno appellante non versava in alcuna situazione di conflitto d'interesse con il figlio,
essendo quest'ultimo non chiamato all'eredità nello stesso ordine. E il padre neppure era chiamato all'eredità.
3.8. Inoltre, la madre ha rinunciato all'eredità.
3.9. Rileva l'attore appellante che, però, i genitori sono rimasti inerti e che tale inerzia non può andare in danno a lui, all'epoca minorenne. Dall'altro lato, però, l'appellante afferma anche che ai genitori non possa essere mosso alcun rimprovero, perché
l'eredità all'epoca “era gravata da forti debiti e tale circostanza
impediva di ravvisare un'evidente utilità per il minore
nell'accettazione dell'eredità stessa e configurava anzi un motivo
ostativo assoluto di accettazione dell'eredità medesima ai sensi
dell'art. 320 co. 3 cc”. L'inerzia dei genitori non sarebbe stata colpevole, ma “doverosa perché dettata dall'impossibilità di agire
diversamente” e anche un eventuale nomina di altro legale rappresentante (curatore speciale?) non avrebbe rimosso l'ostacolo, “in quanto anche su quest'ultimo sarebbe gravato il
medesimo impedimento assoluto ad accettare l'eredità in
35 questione.” Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto “che
all'epoca dei fatti sarebbe stato impossibile per chiunque di
accettare l'eredità in questione” e, quindi, ritenere applicabile la sospensione ex art. 2942 cc.
3.10. Il ragionamento non è condivisibile.
3.11. Si è già detto che l'art. 480 cc disciplina, anche per il chiamato ulteriore (e anche se minorenne), la prescrizione del diritto di accettare in modo specifico rispetto all'art. 2935 cc.
Ed è noto che il mero impedimento di fatto all'esercizio di un diritto non impedisce la decorrenza sulla prescrizione. Così, il dubbio sull'esistenza di un diritto o, come nella specie, sulla vantaggiosità sopravvenuta di un'eredità all'origine passiva, per effetto di circostanze di fatto non chiarite in giudizio (rinunce ai crediti/prescrizione di debiti ereditari?), non è di ostacolo alla prescrizione (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, sentenza n.
22072/2018, massima: “L'impossibilità di far valere il diritto,
quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.
2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti
soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il
successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative
ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva
l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza
da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il
dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto
36 dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della
prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento
illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la
documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del
procedimento penale promosso nei suoi confronti).”).
3.12. Lo stesso appellante afferma che l'inattività dei propri genitori sia stata “doverosa” e che, quindi, in presenza dell'eredità gravemente passiva per “chiunque” sarebbe stato impossibile accettare l'eredità in questione.
3.13. L'affermazione, pure non essendo corretta nei suoi termini assoluti (non è vietato, infatti, per un adulto capace di intendere e di volere accettare una eredità passiva di un proprio genitore, anche senza beneficio d'inventario, e di onorarne i debiti assunti in vita), fa comprendere come in realtà, nel caso di specie, i genitori dell'appellante abbiano valutato e perseguito l'interesse dell'attore minorenne, astenendosi dal richiedere l'autorizzazione apparendo all'epoca anche imprevedibile una pure remota utilità ex art. 320 cc dell'atto da compiere
(accettazione beneficiata ex art. 471 cc).
3.14. La situazione del minore era, quindi, Parte_1
alquanto diversa da quella del minore privo di genitori/rappresentanti o con rappresentante in conflitto d'interesse, in quanto il suo interesse è stato perseguito dai suoi rappresentanti, come lui stesso afferma, con “doverosa
37 inerzia” a fronte di una situazione di fatto che consigliava di non accettare l'eredità.
3.15. E l'appellante descrive come una situazione di impossibilità (ex artt. 320 e 374 cc) una circostanza che in realtà prescinde dalla minore o maggiore età del chiamato,
trattandosi di una valutazione di convenienza e/o utilità
economica dell'accettazione dell'eredità, sulla quale non incide né l'età del chiamato né il compimento della maggiore età,
valutazione che – comunque – i genitori nella veste di rappresentante dell'appellante hanno a suo dire anche correttamente compiuto.
3.16. Che successivamente (e ampiamente dopo il decorso del termine prescrizionale), per mere circostanze di fatto non chiarite (le parti non hanno dedotto in dettaglio le vicende che hanno impedito ai creditori dell'eredità a soddisfarsi sul valore dei beni devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 comma 2 cc) i debiti ereditari si siano estinti (o per prescrizione o per rinuncia o per altra causa), è una vicissitudine che non può condurre ad una interpretazione estensiva asseritamente costituzionalmente orientata come pretesa dall'appellante, perché comporterebbe il piegamento di una norma generale ed astratta alla individuale valutazione di convenienza, compiuta ex post a prescrizione estintiva già perfezionata e sulla base di fatti sopravvenuti estemporanei.
3.17. Anche questo motivo d'appello va, pertanto, disatteso.
38 4. Con la quarta censura l'appellante imputa alla sentenza di non avere tenuto conto della circostanza che l'accettazione dell'eredità fatta dall'appellante ai sensi dell'art. 475 cc in data
16.11.1995 non sarebbe mai stata impugnata da alcuno, con conseguente definitività “al più tardi il 15 novembre 2005”. La
pronuncia del Tribunale, non rilevando detta circostanza della definitività dell'accettazione per difetto d'impugnazione nel termine decennale di cui all'art. 2946 cc, sarebbe quindi viziata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 475, 521 e
2946 e, difettando ogni motivazione al riguardo, anche per violazione dell'art. 112 cpc.
4.1. La critica non è di facile comprensione.
4.2. Se l'attore appellante vuole con essa significare che in assenza di impugnazione della sua accettazione (del novembre
1995), pure tardivamente compiuta dopo lo spirare del termine decennale di prescrizione per l'esercizio del diritto (di accettare),
si sia perfezionata la fattispecie acquisitiva ereditaria e che a nulla rileverebbe l'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di petizione di eredità (che ha per oggetto proprio l'accertamento della qualità di erede), è sufficiente il rinvio a quanto già espresso al precedente punto 2.7., ovvero che non è
l'eccezione, ma il decorso del tempo ad estinguere il diritto soggetto a prescrizione (Corte di cassazione, sentenza n.
16426/2012, cit.), e che l'eccezione deve, però, essere tempestivamente sollevata (Corte di cassazione, sentenza n.
39 12646/2020).
4.3. Se invece l'attore appellante volesse alludere ad una sorta di “giudicato” insito nella sua unilaterale dichiarazione,
divenuta “definitiva”, non se ne comprende l'appoggio normativo, potendo acquisire simile stabilità solo un accertamento compiuto in una sentenza passata in giudicato
(art. 2909 cc).
4.4. L'art. 2946 cc, pure citato a sostegno della tesi, opera sul diverso versante estintivo dei diritti soggetti a prescrizione e non su quello della genesi delle situazioni giuridiche protette dall'ordinamento.
4.5. La censura va, quindi, respinta.
5. Con il quinto motivo l'appellante imputa alla sentenza la violazione dell'art. 112 e dell'art. 738 e dell'art. 742 cpc per effetto del rinvio operato dall'art. 23 del r.d. 499/1929, per avere revocato il certificato d'eredità in assenza di domanda e al di fuori del procedimento in camera di consiglio a tale scopo espressamente previsto.
5.1. Anche questa censura è infondata.
5.2. La richiesta del certificato d'eredità disciplinata dagli artt.
13 e ss. del r.d. n. 499/1929 è obbligatoria solo qualora l'eredità comprenda beni immobili situati nei territori indicati nell'art. 1 del cit. r.d. (territori in cui vige la legge tavolare). Ed è
necessario in tali casi per ottenere l'intavolazione dei diritti successori nel libro fondiario. Ai sensi dell'art. 20, “se risulta
40 successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a
succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con
decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del
certificato. La revoca del certificato è comunicata agli interessati e
annotata d'ufficio nel libro fondiario.” Ai sensi dell'art. 23 “il
procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è
regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio previsti dal codice di procedura civile, in quanto
applicabili.”
5.3. Di particolare rilievo è l'art. 21 del cit. r.d., secondo cui “il
certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.” Ed è
pacifico in giurisprudenza che detta presunzione, pronunciata nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non
è suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato. La qualità di erede, se contestata nonostante la certificazione, va accertata in sede contenziosa secondo la normativa successoria (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 6240/1996, massima: “Il sistema dei
libri fondiari o tavolare (R. D. 28 marzo 1929 n. 499 e successive
modificazioni) è un sistema di pubblicità il quale, ancorché
rivesta carattere costitutivo per alcune categorie di atti, non ha
invece tale carattere rispetto agli acquisti per causa di morte, in
relazione ai quali, anzi, come si desume dall'art. 3 del decreto
istitutivo, l'intavolazione non ha nemmeno il valore di una
condizione di opponibilità. In particolare, il certificato di eredità
(art. 13 e segg. R. D. citato) fa presumere ad ogni effetto la
41 qualità di erede, come risulta dall'art. 21 (nel testo sostituito
dall'art. 17 della legge 29 ottobre 1974 n. 594), ma non è
costitutivo di siffatta qualità, che va invece identificata ed
attribuita secondo la normativa successoria.”; vedi anche Corte
di cassazione, sentenza n. 6322/1999, massima: “L'iscrizione
nel libro fondiario ex art. 2 del R.D. 28 marzo 1929 n. 499 è
elemento costitutivo per la fattispecie acquisitiva dei diritti reali
immobiliari solo per la costituzione o il trasferimento degli stessi
medianti atti "inter vivos", mentre nei casi di acquisto di tali diritti
a titolo di successione ereditaria o di legato, la funzione primaria
della trascrizione nei libri fondiari è quella di rendere possibile la
successiva iscrizione a carico dell'erede o del legatario. Ne
consegue che il certificato di eredità emesso dal pretore ai sensi
dell'art. 13 R.D. cit. opera solo ai limitati effetti della trascrizione,
per la circolazione dei beni ereditari, valendo a far presumere la
qualità di erede (art. 21 nel testo sostituito dall'art. 17 legge 29
ottobre 1974 n. 594), ma non è costitutivo di siffatta qualità, che
ai fini sostanziali e processuali va invece identificata e accertata
secondo la normativa successoria.”; cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 9713/2017 e ordinanza n.
13273/2021).
5.4. La naturale sede di accertamento della qualità di erede è,
quindi, quella contenziosa.
5.5. E quando il giudizio si conclude nel senso del superamento della presunzione insita nella certificazione
42 emessa in sede di volontaria giurisdizione, ovvero con l'accertamento che la qualità certificata in realtà non sussiste,
s'impone la privazione dell'efficacia del provvedimento di volontaria giurisdizione.
5.6. Che, poi, questa privazione d'efficacia si realizzi per effetto dell'incompatibilità del contenuto certificatorio con quello accertato con sentenza in sede contenziosa (solo quest'ultima è
passibile di acquisire efficacia di giudicato) o che il Giudice
dell'accertamento contenzioso disponga espressamente al riguardo (revoca o dichiarazione d'inefficacia), non pare di rilievo. All'accertamento contrario compiuto nella sede contenziosa non può che conseguire il venire meno dell'efficacia presuntiva di cui all'art. 21 del r.d. n. 499/1929.
5.7. La censura va, pertanto, respinta.
6. Con il sesto motivo si deduce che l'impugnata sentenza non si sarebbe avveduta dell'illegittimità della devoluzione allo
Stato ex art. 586 cc, perché “nell'asse ereditario fossero ancora
pacificamente presenti dei successibili (ed in ogni caso prima
dello spirare del termine illustrato nei paragrafi precedenti entro
il quale l'odierno appellante avrebbe potuto accettare l'eredità in
contestazione)” e per la già “illustrata impossibilità – ex art. 320
comma 3 cc – di accettare l'eredità in questione all'epoca dei fatti
perché gravata da eccessivi debiti…”.
6.1. Questa censura in realtà si esaurisce in una ripetizione degli argomenti già spesi a sostegno dei motivi precedenti.
43 6.2. Si è già detto che l'art. 586 cc, laddove si riferisce alla
“mancanza di altri successibili”, comprende anche le situazioni in cui i successibili, cioè i chiamati, rinunciano all'eredità o lasciano inutilmente trascorrere il termine per accettare. Nel
caso di specie è trascorso il termine e lo Stato ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di accettare in capo all'attore appellante.
6.3. L'impossibilità “illustrata” ex art. 320 comma 3 cc non è,
come detto sopra, di natura giuridica, ma “di fatto”,
conseguenza di una valutazione di convenienza e/o utilità a fronte di una eredità apparentemente negativa, con un passivo che supera l'attivo, “anche di molto” (come ripetutamente affermato dall'appellante negli scritti difensivi;
non è in atti alcun inventario), che ha indotto il minore, rappresentato dai suoi genitori, a non richiedere al Giudice tutelare l'autorizzazione ad accettare l'eredità, pure con beneficio d'inventario.
6.4. Anche il sesto motivo di gravame va, quindi, respinto.
7. Con un'ultima impugnazione, sub VIII e dopo l'affermazione nel merito del proprio diritto (sub VII, “Merito
della presente fattispecie”, pagina 22 e 23 dell'atto d'appello),
l'appellante imputa alla sentenza di avere “indirettamente
violato anche l'art. 91 cpc, postulando erroneamente la
soccombenza dell'odierno appellante.”
7.1. In realtà, trattasi di un “non motivo”, in quanto il
44 deducente, lungi dal censurare un'errata applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, ne chiede la stretta applicazione sul convincimento della fondatezza del proprio gravame e, quindi, della fondatezza della propria domanda portata in giudizio.
8. L'esito del giudizio, che vede respinto l'appello e, quindi,
assorbite tutte le ulteriori eccezioni di prescrizione e di usucapione reiterate dalla difesa della convenuta appellata,
comporta la condanna dell'appellante alla rifusione all'appellata delle spese del grado (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), della media complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché
dell'assenza di una fase autonoma di trattazione in appello, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano all'appellata i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi: €
2.977,00 per studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed €
5.103,00 per la fase decisionale, complessivamente € 9.991,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre accessori se e nella misura dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
45 nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione in Controparte_3
appello del 16.04.-22.04.2024 avverso la sentenza n. 854/2023
del Tribunale di Bolzano di data 21.10./23.10.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese Controparte_3
del grado, che liquida in € € 9.991,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre accessori se e nella misura dovuti per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12.11.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
46 Il Funzionario Giudiziario
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