Provvedimento: […] Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate, la quale deduce sostanzialmente che, ai sensi dell'art. 525 c.c., il contribuente, pur avendo rinunziato all'eredità, ha la possibilità, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, di revocare tale rinunzia, accettando l'eredità stessa. Ne consegue che l'Ufficio continua ad avere un interesse concreto ed attuale in relazione alle somme portate dall'avviso di accertamento impugnato. L'Agenzia rileva ancora che, nel frattempo, l'Ufficio ha sospeso la riscossione in capo ai coobbligati e impedirà di fatto qualsiasi azione esecutiva nei confronti dell'appellato che, pertanto, non ha un concreto interesse ad agire.
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