Articolo 525 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 525.

(Revoca della rinunzia).

Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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