Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5694
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 2942 cod. civ. - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24 e 30 della Carta fondamentale - nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in una situazione di conflitto di interessi (nella specie, per essersi reso responsabile del danno causato al minore un altro figlio, anch'egli minorenne), e di conseguente, mancata nomina, al minore stesso, di un curatore speciale da parte del giudice tutelare: dal combinato disposto di cui agli artt. 320 e 321 cod. civ., può desumersi, difatti, anche con riferimento all'ipotesi in parola, la esistenza, in seno all'ordinamento, di un idoneo rimedio, costituito dalla facoltà di nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti del minore. Il citato art. 2942 cod. civ. non può, inoltre, legittimamente ritenersi integrato, sul punto, dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui tale norma prevede "il diritto di ogni persona alla tutela giurisdizionale dei propri diritti", al fine di ritenere implicitamente recepito, in seno alla norma statuale, il principio di sospensione della prescrizione "de quo".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5694
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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