Art. 3.
L'onere relativo all'applicazione della presente legge fara' carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.
L'onere relativo all'applicazione della presente legge fara' carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.