(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
L'articolo 472 del Codice Civile, rubricato “Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati”, rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione I – Disposizioni generali. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 472 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 472 del Codice Civile: “I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'art. 394”. […]
Leggi di più…[…] Comma 2 dell'art. 472 c.c. “Il presente articolo non si applica alle società”. […]
Leggi di più…[…] A volte l'accettazione con beneficio di inventario non è facoltativa ma obbligatoria, come nel caso in cui gli eredi siano minori o interdetti (art. 471 c.c.), minori emancipati o inabilitati (art. 472 c.c.), persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società commerciali. […]
Leggi di più…[…] Quando è obbligatoria La legge prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. […]
Leggi di più…[…] Come fare per il minore, l'interdetto o l'inabilitato I minori, gli interdetti o gli inabilitati non possono accettare le eredità loro devolute se non con beneficio d'inventario e su autorizzazione del Giudice (artt. 471 e 472 c.c.). […]
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