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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. ROBERTO EUSTACCHIO SIVILLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.367 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.874/2019 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 6.11.2019 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Cosentino presso il cui studio in Palazzo San Gervasio, alla Via Conceria n.27, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.iva ), in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Torraca n.2, presso la sede legale dell' CP_2
(P.iva ), in persona del Direttore CP_1 Parte_2 P.IVA_2 Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Torraca n.2, presso la sede legale dell' CP_2
APPELLATE
trattenuta in decisione il 18.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 4.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.874/2019 emessa il 6.11.2019 e pubblicata in pari data il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità medica proposta da con atto di citazione notificato il 27.1.2015 Parte_1 nei confronti dell' e dell' Controparte_3 Controparte_4 domanda successivamente estesa nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n.1 di Venosa, terza chiamata in causa, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell' nonché al Controparte_3 pagamento delle spese occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, compensando integralmente le spese processuali tra l'attrice stessa e la Gestione Liquidatoria dell'Azienda
Sanitaria U.S.L. n.1 di Venosa.
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2020 la sig.ra proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione dell'art.183 bis c.p.c., la violazione dell'art.92 c.p.c. e la violazione degli artt.1218 e 1228 c.c. in relazione all'art.116 c.p.c. Pertanto, conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza l'
[...]
e la Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, in Controparte_5
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., affinchè, previa assunzione della prova testimoniale come articolata in primo grado, in riforma della sentenza impugnata fosse pronunciata la condanna della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa al pagamento in suo favore della somma di € 37.369,50 ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 4.1.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione la Gestione
Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi di gravame e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata sempre il 4.1.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione anche l' in persona del Direttore Generale e legale Controparte_5
rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi di gravame evidenziando come il giudice di prime cure avesse adeguatamente motivato il difetto di legittimazione passiva dell' sicché concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza resa dal CP_2
Tribunale di Potenza, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 22.1.2021 e pubblicata il 25.1.2021 la Corte dichiarava l'inammissibilità della richiesta di ammissione di mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
La causa veniva trattenuta in decisione, una prima volta, con provvedimento del 25.6.2024 e, una seconda volta, con provvedimento del 26.11.2024, ma in entrambe le occasioni la causa stessa veniva nuovamente rimessa sul ruolo collegiale – rispettivamente, con ordinanza del 21.10.2024 e con ordinanza del 23.1.2025 – in ragione della emissione, a carico del procuratore della parte appellante, dapprima, di un provvedimento del G.I.P. applicativo della misura interdittiva del pag. 2 divieto temporaneo di esercitare la professione ex art.290 c.p.p. e, successivamente, di un provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina in seno all'Ordine degli Avvocati di Potenza applicativo della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per mesi due, decorrenti dal 19.11.2024.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 29.1.2025 la nuova udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 18.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 4.2.2025, con provvedimento emesso il 18.2.2025 la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con concessione dei termini ridotti ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la violazione Parte_1
del diritto di difesa assumendo che il giudizio di primo grado sia stato trattato nelle forme del giudizio sommario di cognizione senza che fosse pronunciata dal giudice l'ordinanza di conversione da rito ordinario a rito semplificato di cognizione prevista dall'art.183 bis c.p.c. Ad avviso dell'appellante, tanto avrebbe determinato che la causa non sia stata istruita attraverso l'assunzione dei mezzi di prova indicati dall'attrice, con conseguente lesione dei diritti di difesa dell'attrice stessa.
1.1 Il motivo di gravame è assolutamente infondato.
Il giudizio di primo grado è stato trattato nelle forme del giudizio ordinario di cognizione ed alle parti sono stati assicurati tutti gli strumenti processuali per l'esplicazione del diritto di difesa.
È opportuno rimarcare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicchè è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2015, n. 26831). In altri termini, va ribadito il generale principio di diritto processuale (Cass. 13/03/2018 n.6021; Cass. 07/03/2017, n.5630; Cass. 22/02/2016, n.3432; Cass.
24/09/2015, n.18394; Cass. 16/12/2014, n.26450; Cass. 13/05/2014, n.10327; Cass. 22/04/2013,
n.9722; Cass. 19/02/2013, n.4020; Cass. 14/11/2012, n.19992; Cass. 23/07/2012, n.12804; Cass.
pag. 3 09/03/2012, n.3712; Cass. 12/09/2011, n.18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n.15763; Cass.
21/02/2008, n.4435; Cass. 13/07/2007, n.15678) per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato che per effetto della presunta violazione dell'art.183 bis c.p.c. sia stata a lei preclusa la possibilità di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, non essendo stati ammessi dal giudice i mezzi istruttori richiesti.
La doglianza è priva di fondamento.
Emerge dall'incarto processuale che in primo grado le parti siano state messe in condizioni di articolare compiutamente le rispettive richieste di ammissione di mezzi istruttori attraverso la concessione dei termini ex art.183 co.6 nn.2) e 3) c.p.c., che l'attrice si sia avvalsa di detti termini depositando in data 16.3.2016 la memoria contemplante i mezzi istruttori e che il giudice, alla scadenza dei menzionati termini, abbia provveduto con ordinanza resa il 25.1.2017 a disporre l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, così implicitamente respingendo le richieste istruttorie formulate dall'attrice.
Orbene, l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova e, segnatamente, della prova per testimoni sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice istruttore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova per testimoni ove ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova per testimoni siano state ammesse in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Del resto, è pacificamente sostenuto in giurisprudenza che il giudice di merito non sia tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga che i fatti risultino già accertati a sufficienza. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (cfr.
Cass.civ.sez.lav., 2 luglio 2009 n.15502; Cass.civ.sez.III, 12 luglio 2005 n.14611). In altri termini,
l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde pag. 4 non è censurabile in sede di legittimità la decisione che non abbia ammesso detti mezzi e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
Quanto alla richiesta di assunzione nel presente grado di giudizio dei mezzi istruttori richiesti dinanzi al Tribunale di Potenza, vanno ribadite in questa sede le ragioni della sua inammissibilità come già esposte nell'ordinanza pronunciata dalla Corte il 22.1.2021 e depositata il 25.1.2021.
Invero, in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore dell'appellante non ha reiterato in modo specifico le istanze istruttorie (sicché le stesse devono considerarsi abbandonate e non possono essere riproposte in appello: cfr. Cass.civ.sez.III, 14 ottobre 2008
n.25157) e, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione nell'atto di impugnazione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr.
Cass.civ.sez.2, 23 marzo 2016 n.5812), come operato dall'appellante.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la Parte_1 violazione dell'art.92 c.p.c. assumendo che il giudice di prime cure, nel pronunciare la condanna dell'attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dall' Controparte_5
non avesse considerato la violazione, da parte della medesima dei doveri di
[...] CP_2
lealtà e probità ex art.88 c.p.c. per avere omesso nella fase stragiudiziale di respingere la richiesta di risarcimento dei danni formulata dalla con PEC del 25.5.2012 o di girare la richiesta Parte_1
stessa alla Gestione Liquidatoria, di tal chè erano ravvisabili i presupposti per la compensazione delle spese ex art.92 c.p.c.
2.1 Il motivo di gravame è sprovvisto di valido fondamento.
Innanzitutto, l'art.88 c.p.c. impone alle parti ed ai loro difensori di comportarsi con lealtà e probità
“in giudizio”, vale a dire nel corso del processo, con la conseguenza che non rilevino i comportamenti che le parti abbiano tenuto prima e fuori del processo.
In secondo luogo, va rimarcato che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In
pag. 5 entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni siano accolti ed altri rigettati.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Nel caso in esame, il Tribunale di Potenza ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell' ed ha rigettato per tale motivo la domanda di Controparte_5 risarcimento dei danni azionata da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
Tale decisione del primo giudice non ha formato oggetto di impugnazione, sicchè essa è divenuta pag. 6 irrevocabile.
Consegue che nel rapporto processuale tra e l' Parte_1 Controparte_5 il giudizio di primo grado si sia concluso con la soccombenza integrale dell'attrice.
[...]
Pertanto, non vi è spazio per configurare la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della compensazione, totale o parziale, delle spese di lite giacchè la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio
2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Né può farsi ricorso al dettato dell'art.92 co.2 c.p.c. La norma in questione, nella formulazione introdotta dall'art.13 co.1 del Decreto Legge 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni nella
Legge 10.11.2014 n.162, così recita: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. A norma dell'art.13 co.2 dello stesso D.L. n.132/14, la nuova formulazione dell'art.92 co.2 c.p.c. si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge. Essa, quindi, si applica al presente giudizio, che è stato promosso in primo grado con atto di citazione notificato il 27.1.2015.
Orbene, l'appellante non ha dedotto che la compensazione delle spese fosse giustificata dalla assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Neppure l'appellante, al fine di legittimare la richiesta di compensazione delle spese di lite, ha allegato e dimostrato la sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Come già evidenziato, infatti, l'appellante ha fondato la pretesa di applicazione dell'art.92 c.p.c. esclusivamente sulla circostanza che l' Controparte_5
avesse serbato, nella fase stragiudiziale, un comportamento contrario ai doveri di
[...] lealtà e probità di cui all'art.88 c.p.c. Ma in forza di quanto sopra argomentato non è configurabile una violazione dei doveri ex art.88 c.p.c. con riferimento a comportamenti della parte collocabili prima e fuori del processo, sicché difetta del tutto il presupposto valorizzato ai fini dell'applicazione dell'art.92 c.p.c.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato la violazione Parte_1 degli artt.1218 e 1228 c.c. in relazione all'art.116 c.p.c.
pag. 7 Ha sostenuto l'appellante che, una volta inquadrata nello schema giuridico della responsabilità contrattuale la responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria alle cui dipendenze opera il medico chirurgo che ha effettuato l'intervento di tiroidectomia totale, per giurisprudenza consolidata gravi sul danneggiato esclusivamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, del danno patito e del nesso di causalità tra la condotta del medico chirurgo ed il pregiudizio sofferto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto esatto adempimento della prestazione professionale e, quindi, dall'assenza di colpa.
In aderenza all'esposto principio di diritto, l'appellante ha messo in evidenza di avere assolto all'onere probatorio su di lei gravante ed ha addotto che la struttura sanitaria non ha comprovato che il chirurgo avesse adeguatamente informato la paziente dei rischi dell'intervento chirurgico ed avesse reso con la dovuta diligenza e perizia la prestazione professionale, giacchè l'intervento non era stato eseguito secondo la tecnica operatoria più accreditata come evidenziata dal C.t.u. e, se l'opera del sanitario fosse stata correttamente svolta, vi sarebbero state serie ed apprezzabili possibilità che egli evitasse la produzione del danno alla paziente. Infatti, poiché la tiroide della era visibilmente grossa, il medico era già consapevole, ancor prima Parte_1 dell'intervento, delle difficoltà a cui andava incontro e, di conseguenza, sarebbe dovuta a lui imputarsi una responsabilità per colpa per avere omesso di adottare, nell'eseguire l'intervento, gli accorgimenti e le cautele necessarie ad isolare la tiroide dagli organi circostanti, così preservando il nervo ricorrente.
Su tali basi, l'appellante ha concluso che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, fosse configurabile un inadempimento del sanitario al dovere di diligenza particolarmente qualificato richiesto dall'attività professionale esercitata e, quindi, che fosse ravvisabile una responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. a carico della struttura sanitaria.
Il motivo di impugnazione è infondato.
3.1 Come correttamente ritenuto dal Tribunale di Potenza nella sentenza appellata, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità derivante dall'inadempimento di un'obbligazione ex art.1218-1228 c.c.
Infatti, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha carattere contrattuale, potendo discendere sia – ex art. 1218 c.c. – dall'inadempimento delle obbligazioni derivate dal contratto concluso con il paziente (cfr. Cass. civ. n.24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con
pag. 8 la medesima”), atteso che da detto contratto, a fronte dell'obbligazione del pagamento del corrispettivo, insorgono direttamente a carico dell'ente obbligazioni di natura mista, vale a dire obblighi di carattere latu sensu alberghieri nonché obblighi di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, implicanti la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass.civ. 14 giugno 2007 n.13953;
Cass.civ. n.1698/2006 e n.13066/2004), sia – ex art. 1228 c.c. – dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal medico “quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ. n. 13066/2004; v. anche Cass.civ. 14 giugno 2007
n.13953; Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2012, n.10630).
Peraltro, “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”
(Cass.civ. sez. un., 11 gennaio 2008, n.577).
Dalla natura contrattuale della responsabilità ascrivibile a carico della struttura sanitaria scaturisce che trovi applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto esatto adempimento della prestazione su di lui gravante (cfr. Cass.civ. sez.un., 30 ottobre 2001 n.13533). E' stato sostenuto, infatti, che si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo in ogni caso l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al pag. 9 risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'esatto adempimento.
In tema di responsabilità medica, l'applicazione dell'esposto principio comporta che, nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato abbia l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) con la struttura sanitaria e l'insorgenza della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno, cioè che, nonostante l'inadempimento, il danno sia stato prodotto da un evento imprevisto ed imprevedibile non imputabile al medico o alla struttura sanitaria (cfr. ex multis, Cass.sez.3,
Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
Nel caso di specie, è innegabile che la abbia assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
medesima gravante.
Di tanto dà contezza lo stesso giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Infatti, il Tribunale di Potenza, condividendo gli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura medica, ha accertato i pregiudizi lamentati dall'attrice (paralisi ricorrenziale sinistra post- tiroidectomia con associata disfonia e deficit della fonazione, nevrosi ansiosa depressiva reattiva;
spazio respiratorio ridotto) ed ha riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra i pregiudizi medesimi e la lesione del nervo ricorrente, lesione occorsa durante l'intervento di tiroidectomia totale in ragione della mancata individuazione del nervo ricorrente da parte del chirurgo.
Ne consegue che gravasse sulla Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale e, quindi, la corretta esecuzione a regola d'arte del predetto intervento chirurgico, senza che fosse ravvisabile nessuna responsabilità per colpa a carico del medico in relazione alla mancata individuazione del nervo ricorrente ed alla mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la lesione del nervo stesso.
Il Tribunale di Potenza, traendo argomento dalle conclusioni rassegnate dal C.t.u., ha ritenuto che il chirurgo abbia effettivamente assunto un contegno imperito nell'aver mancato di riconoscere il nervo ricorrente durante l'intervento di tiroidectomia totale, ma ha sostenuto che tale contegno sia stato tenuto in una situazione clinica di speciale difficoltà, attese le dimensioni della tiroide, capaci di determinare l'alterazione dei rapporti anatomici. Pertanto, ad avviso del primo giudice, “la speciale difficoltà del caso, come rilevato, è idoneo a fondare un giudizio di responsabilità per imperizia solo per colpa grave, che, nel caso di specie, certamente non sussiste, atteso che
l'alterazione dei rapporti anatomici ha, in definitiva, impedito al chirurgo di percorrere strade alternative ovvero mettere in pratica accorgimenti al fine di isolare la tiroide dagli organi
pag. 10 circostanti” (v. pag.16 della sentenza impugnata).
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto facendo applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale, se è vero che il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176 co.1 c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176 co.2 c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, è altrettanto vero che, a norma dell'art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Va rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Infatti, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. 18.11.1997, n. 11440;
Corte Cost. 22.11.1973, n. 166). La perizia in discorso, invece, è compresa nella diligenza e va intesa come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.
Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. In altri termini, la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (v. Cass.
11.4.1995, n. 4152) ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (v. Cass. 12.8.1995, n. 8845).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza ritiene che incomba al professionista provare che la prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre grava sul paziente danneggiato l'onere di provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (v. Cass. 4.2.1998, n. 1127; Cass. 3.12.1974, n. 3957) ovvero che l'intervento fosse di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria (v. Cass. 19.5.1999, n.4852; Cass. 30.5.1996, n. 5005; Cass.
18.11.1997, n. 11440; Cass. 11.4.1995, n. 4152).
Le considerazioni di natura medica espresse dal C.t.u. e riportate nella relazione scritta inducono a pag. 11 confermare la valutazione operata in sentenza dal Tribunale di Potenza.
Sulla base delle risultanze della documentazione sanitaria e della cartella clinica l'ausiliare ha accertato che, all'epoca dell'intervento chirurgico, la sig.ra fosse affetta da Parte_1
“cisti tiroidea a parete fibrosa disepitelizzata con flogosi cronica granulomatosa e follicolare, travasi emorragici e depositi di emosiderina, pericistici;
associato iperplasia adenomatosa della tiroide con focolai di flogosi cronica interstiziale;
iperplasia reattiva di n.1 piccolo linfonodo peritiroideo compreso nei prelievi”. In sostanza, “si trattava di un grosso gozzo immerso in torace con deviazione della trachea e dell'esofago verso destra dovuta alle grosse dimensioni del lobo sinistro che si presentava anche adeso tenacemente alle strutture contigue esofago e trachea”.
L'ausiliare ha confermato la correttezza della scelta di eseguire la tiroidectomia totale adottata dai sanitari ed ha spiegato che l'intervento chirurgico di rimozione completa della ghiandola tiroidea è preceduto da “cervicotomia con dissezione dei piani superficiali, incisione della linea alba con divaricazione dei muscoli pretiroidei”. Si tratta di una fase dell'intervento chirurgico molto delicata perchè esiste una stretta contiguità tra i peduncoli vascolari della tiroide - che vanno isolati, legati e sezionati - ed i nervi ricorrenti ed il chirurgo deve prestare attenzione a non danneggiare questi ultimi.
Il C.t.u. ha chiaramente lasciato intendere che in questa fase la prestazione del chirurgo implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà atteso che “anche manovre di isolamento del nervo che lo dissocino dai tessuti circostanti (di cui fa parte anche la tiroide stessa) possono determinare un danno al nervo. Anche manovre di controllo di eventuali perdite ematiche possono esse stesse involontariamente causare danno al nervo ricorrente”.
Al riguardo, ha messo in risalto l'ausiliare che “non è dato riscontrare nelle linee guida la previsione di una determinata modalità operativa da seguire onde assicurare il risparmio dei nervi ricorrenti. Per quanto riguarda l'utilizzo di particolari strumenti, quali il bisturi ad ultrasuoni ed il
“nerve monitoring”, per l'esecuzione di una tiroidectomia non ci sono specifiche indicazioni nelle varie linee guida. Dalla letteratura emerge che il loro utilizzo non diminuisce significativamente
l'incidenza della lesione del nervo ricorrente”.
Pertanto, ad avviso del C.t.u., “l'unico modo per preservare il nervo durante l'intervento è il riconoscerlo (…) il chirurgo che conosce questa chirurgia opera togliendo la tiroide senza isolare il nervo ma individuandolo” e ciò perchè, in forza di quanto già in precedenza esposto, anche la manovra di isolamento del nervo ricorrente implica un rischio specifico per il nervo.
In riferimento al caso in esame, il C.t.u. ha sostenuto che “la mancata evidenziazione del nervo ricorrente del lato sinistro può essere dovuta al sovvertimento dei rapporti anatomici determinata dalle grosse dimensioni della tiroide” e, poco oltre nella relazione peritale, ha ribadito il proprio pag. 12 convincimento in modo più deciso: “nel caso de quo, al lato sinistro il nervo ricorrente non è stato individuato sicuramente a causa delle grosse dimensioni della tiroide che si spingeva anche nel torace”. Ed ha precisato che: “Il chirurgo, pur non riuscendo a visionare il nervo ricorrente, non aveva alternative o accorgimenti particolari da mettere in atto nell'isolare la tiroide dagli organi circostanti per poterla asportare”; sicchè “non si profilano violazioni di norme cautelari specifiche” proprio perché “non è dato riscontrare nelle linee guida la previsione di una determinata modalità operativa da seguire onde assicurare il risparmio dei nervi ricorrenti”.
Gli illustrati passaggi della relazione peritale e, quindi, gli esiti dell'accertamento operato dal C.t.u. non hanno formato oggetto di critica, contestazione o impugnazione specifica da parte dell'appellante, la quale ha incentrato il motivo di gravame soltanto su considerazioni squisitamente giuridiche senza in alcun modo attingere i contenuti dell'elaborato tecnico, senza indicare eventuali errori ed eventuali omissioni nell'operato del consulente di ufficio e senza muovere rilievi tecnici specifici ed argomentati idonei ad infirmare le conclusioni a cui l'ausiliare è pervenuto.
Pertanto, avuto riguardo alle valutazioni del C.t.u., deve convenirsi con il giudice di prime cure in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, di problemi tecnici di speciale difficoltà che il chirurgo si è trovato costretto ad affrontare e risolvere nel corso dell'intervento di tiroidectomia totale, con conseguente applicazione dell'art. 2236 c.c. e, quindi, con possibilità di imputazione, a carico del professionista, di una responsabilità per imperizia soltanto a titolo di colpa grave (o di dolo), responsabilità non ravvisabile nella specie perchè il nervo ricorrente non poteva essere individuato a causa delle grosse dimensioni della tiroide, che si spingeva anche nel torace, e perchè il chirurgo non aveva alternative o accorgimenti particolari da mettere in atto nell'isolare la tiroide dagli organi circostanti per poterla asportare in quanto non vi era nelle linee guida la indicazione di una determinata modalità operativa da seguire onde assicurare il risparmio dei nervi ricorrenti. In altri termini, come concluso dal C.t.u., non si profilano violazioni di norme cautelari specifiche e, di conseguenza, al chirurgo non è attribuibile nessuna condotta imperita integrante colpa grave.
Vale rimarcare, in aderenza alle precisazioni in punto di diritto in precedenza operate, che, una volta ricondotta dal Tribunale di Potenza la fattispecie nell'alveo dell'art.2236 c.c., incombeva sulla la precisa indicazione, in sede di articolazione del motivo di gravame, degli Parte_1
elementi probatori acquisiti in primo grado che la Corte avrebbe dovuto valutare al fine di riscontrare che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, l'intervento di tiroidectomia totale non comportasse, nel caso specifico, la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e fosse invece di facile o routinaria esecuzione. Sennonché nell'atto di appello la Parte_1
nulla ha dedotto al riguardo e nessuna argomentazione e nessun elemento di valutazione
[...] ha sottoposto all'attenzione della Corte perchè risultasse ragionevole anche soltanto dubitare della pag. 13 correttezza scientifica delle conclusioni rassegnate dal C.t.u. e della conformità a legge della decisione assunta dal Tribunale di Potenza sulla base di siffatte conclusioni.
Infine, va escluso che lo scrutinio possa essere esteso alla verifica che il chirurgo avesse adeguatamente informato la paziente dei rischi dell'intervento chirurgico.
La questione della mancata acquisizione del cd. consenso informato della paziente all'intervento di tiroidectomia totale non è stata mai sollevata dalla nella citazione introduttiva Parte_1
del giudizio di primo grado e neppure nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il
23.2.2016, sicchè la questione medesima non ha mai formato oggetto del contraddittorio in primo grado e la sua proposizione nell'atto di appello deve ritenersi inammissibile per violazione del divieto di cui all'art.345 c.p.c.
Peraltro, nella relazione peritale il C.t.u. ha accertato, alla stregua della documentazione sanitaria visionata, che il “consenso informato risulta sottoscritto” e l'appellante non ha allegato e comprovato alcunché che valga a contrastare siffatta emergenza documentale o anche solo ad ingenerare il dubbio che alla paziente, contrariamente a quanto fatto palese dalla menzionata documentazione, non sia stata mai preventivamente fornita dal sanitario nessuna specifica informazione sull'intervento di tiroidectomia totale a cui doveva essere sottoposta ovvero sia stata fornita un'informazione parziale ed incompleta, anche con riguardo ai rischi connessi all'intervento chirurgico medesimo.
***
L'appello è integralmente infondato e va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di al pagamento, in Parte_1 favore della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, in persona del
Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore: € 37.369,50; scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Con riguardo alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 18.2.2025 e le ultime attività processuali rese dai procuratori delle parti consistono nella redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 14 La norma appena evocata va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio
2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Con riferimento alla posizione dell' in persona del Controparte_5
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il
4.1.2021, non va assunta nessuna decisione in merito alle spese processuali.
Il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni azionata dalla Parte_1 nei confronti dell' assumendo il difetto di
[...] Controparte_3
legittimazione passiva di detto ente pubblico.
Con l'atto di appello la sig.ra non ha impugnato siffatto capo della decisione Parte_1
del primo giudice e, in sede di formulazione delle conclusioni, ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, fosse pronunciata la condanna esclusivamente della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa al pagamento in suo favore della somma di € 37.369,50 ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni.
In altre parole, la impugnazione è stata rivolta esclusivamente avverso il capo della pronuncia del
Tribunale di Potenza contemplante il rigetto della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della
Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa e, quindi, il gravame ha investito soltanto la posizione processuale di quest'ultimo ente pubblico.
Tale circostanza deve essere considerata ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Infatti, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'appello proposto da una parte totalmente o parzialmente soccombente ad altra parte non investita, in via diretta o riflessa, dalla pronuncia fatta oggetto di impugnazione non ha valore di
"vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, ove lo stesso – come nella specie - non abbia impugnato incidentalmente la sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91
pag. 15 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (cfr.
Cass.civ.sez.I, 21 marzo 2016 n.5508; Cass.civ.sez.III, 16 febbraio 2012 n.2208).
Nel caso di specie, benché l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sia stato notificato anche all' nessuna specifica domanda è stata rivolta Controparte_5 dall'appellante nei confronti della stessa la quale non è stata investita, in via diretta o CP_5
riflessa, dal capo della pronuncia del primo giudice fatto oggetto di impugnazione, né ha proposto impugnazione incidentale avverso lo stesso o altri capi della medesima pronuncia, sicché non aveva ragione di costituirsi nel giudizio di appello, dovendosi all'evidenza assegnare alla notificazione dell'appello eseguita nei suoi confronti il valore di mera "litis denuntiatio".
Di conseguenza, l' non avendo mai acquistato la qualità Controparte_5
di parte, non può pretendere la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91
c.p.c. e le spese da essa sostenute rimangono integralmente a suo carico.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 16.7.2020, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che la sig.ra il cui appello è stato respinto, sia tenuta a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
pag. 16 La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.874/2019 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
6.11.2019 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 7.7.2020 nei confronti dell' in persona Controparte_5
del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., e nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 7.7.2020 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.874/2019 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 6.11.2019 e pubblicata in pari data;
- Condanna al pagamento, in favore della Gestione Liquidatoria Parte_1 dell'Azienda Sanitaria n.1 di Venosa, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Nulla per le spese processuali sostenute dall' Controparte_5
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante,
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.5.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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