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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali o imprenditoriali 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi o dagli articoli 353 , 355 , 373 , 380 e 381 del codice penale , la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi o dagli articoli 353 , 355 , 373 , 380 e 381 del codice penale , la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Commentari • 57
- 1. La responsabilità del professionista che aiuta ad evadere le imposteDott. Giuseppe Di Franco · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 gennaio 2019 · 235.03612
[…] Tra le misure cautelari di questo tipo, il nostro ordinamento prevede: • “Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori” (art. 288 c.p.p.), • “Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio” (art. 289 c.p.p.), • “Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali” (art. 290 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 233
- 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1361Provvedimento: […] L'atto gravato sarebbe, ad avviso del ricorrente, illegittimo, in quanto non riconosce lo scomputo del “presofferto” in termini di sospensione ( rectius , divieto temporaneo di esercitare attività professionale), quale misura cautelare personale irrogata ex art. 290 c.p.p. nell'ambito del parallelo processo penale, dal periodo di sospensione comminata quale sanzione disciplinare dal Consiglio dell'Ordine.Leggi di più...
- ne bis in idem·
- principio di proporzionalità·
- sanzione disciplinare notaio·
- art. 97 Cost.·
- art. 158 quater legge notarile·
- art. 290 c.p.p.·
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