Articolo 290 del Codice di procedura penale
Articolo 275Articolo 276
Versione
24 ottobre 1989
Art. 290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali o imprenditoriali 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi o dagli articoli 353 , 355 , 373 , 380 e 381 del codice penale , la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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