Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente
Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 86/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 19-21.11.24
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Mambelli ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio in Forli, Piazza A. Saffi 32, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Benedetto, e domiciliata al di lui domicilio digitale, come da mandato in atti - appellata -
- appellato contumace- CP_2
appello contro la sentenza del Tribunale di Forlì n. 592/2022 del 11.6.2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio e per Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro avvenuto il 14 luglio 2014 alle 08:20 circa in via cervese con direzione di marcia Cervia- Forli, allorché l'attore a bordo del proprio motociclo targato DD80168 impattava contro l'auto Fiat Iveco tg. TV993679 CP condotto dal di proprietà del assicurato . CP_3 CP_2
Veniva rinunciato alla domanda nei confronti del e dichiarata la contumacia dell' ; si CP_4 CP_2 CP costituiva in giudizio contestando la responsabilità del sinistro del proprio assicurato.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, CTU medica e CTU cinematica.
All'esito il tribunale accertava la responsabilità dell'attore nella misura dell'80% e del conducente dell'autoveicolo nel 20%; condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di € 9.317,25 per i danni patiti dall'attore; poneva le spese di CTU medica a carico dell'attore, quelle della CTU cinetica a carico del condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite a Pt_1 vantaggio dell'attore con distrazione a vantaggio dell'antistatario.
Appellava la sentenza il chiedendone la parziale riforma;
si costituiva in giudizio l'appellata Pt_1 chiedendone la conferma.
Veniva rigettata l'istanza di ammissione di prove orali e con ordinanza del 19-21.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erroneità della sentenza per ingiusta attribuzione di responsabilità nella misura dell'80% a suo carico.
A suo dire la giurisprudenza avrebbe risolto il conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare riconoscendo una priorità della prima rispetto alla seconda con obbligo del conducente che precede di verificare, prima di proseguire, attraverso lo specchietto retrovisore, la provenienza di un veicolo in fase di sorpasso e di astenersi dal completare la conversione a sinistra, anche in caso di segnalazione del cambiamento di direzione, per lasciare il passo (pag. 8 atto di appello).
L'elevazione della contravvenzione degli artt. 154, 40 e 146 C.d.S. confermerebbe l'assunto e le conclusioni cui sarebbe giunto il CTU sarebbero erronee perché contrastanti con quanto accertato dai CTP dell'appellante. Invero il ciclomotorista si sarebbe trovato al momento dell'impatto in fase terminale della manovra e quindi vi sarebbe predominante responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro;
in aggiunta la velocità riportata sul tachigrafo non corrisponderebbe alla velocità effettiva tenuta dal conducente e comunque procedendo egli alla velocità di 55 Km/h, operata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 Km/h la velocità sarebbe stata entro il limite previsto. Il motivo è parzialmente fondato.
Preliminarmente non risulta condivisibile quanto affermato dall'appellante in merito alla velocità entro il limite previsto al momento dell'urto. Dalla perizia in atti emerge condivisibilmente, stanti le motivazioni ivi espresse, che la velocità “d'uscita (dal punto d'urto) era pari a 56,88 km/h… del resto la detta velocità d'uscita è confermata anche dal tachimetro dello scooter, fermo ai 56 Km/h al momento dell'urto” (pag. 11 perizia). Giunge allo stesso risultato anche attraverso diverso ragionamento ben illustrato alle pagg. 11-12 della Perizia;
oltretutto lo scarto del 5% è riferibile alle apparecchiature rilevatrici di velocità e quindi l'applicabilità è estranea alla fattispecie per cui è causa ed in ogni caso si perverrebbe ad una velocità di 53 km d'ora circa al momento dell'impatto. Questa Corte non intende discostarsi dal consolidato principio di diritto della Suprema Corte secondo cui il conducente della vettura che effettua la manovra di svolta a sinistra è tenuto a dare in ogni caso precedenza all'eventuale veicolo che sopraggiunga in fase di sorpasso anche illecito (tra le tante Cass. 30070 del 13 Ottobre 2022). Non è condivisibile quanto affermato dall'appellato in merito al fatto che il sorpasso sia avvenuto al momento dell'esecuzione della svolta a sinistra, visto che dalla relazione peritale emerge che “ il ciclomotore al momento dell'urto, si trovava in fase di manovra di sorpasso avendo impegnato la corsia opposta al suo senso di marcia” e che “il conducente l'autocarro, nell'effettuare la manovra di svolta a sx., non si avvedeva che da tergo sopraggiungeva il ciclomotore”, da ciò derivando ad avviso di questa Corte che il motociclista si trovasse già in fase di sorpasso prima della svolta a sinistra operata dal primo. Dai fotogrammi in perizia ben emerge che l'autocarro si trovasse in posizione obliqua e la moto in posizione parallela rispetto all'asse stradale al momento dell'impatto (pag. 7 CTU), il che porta a ritenere che il conducente di quest'ultima si trovasse già in fase di soprasso al momento della svolta.
Essendosi però il sorpasso effettuato con striscia continua, in prossimità di un incrocio, con una velocità, anche a voler dar per buona la tesi dell'appellante sui rilievi tachigrafici (velocità di circa
50 Km/h pari al limite), non consona rispetto ad un incrocio dal momento che in prossimità dello stesso la velocità deve essere adeguata allo stato dei luoghi ed alle circostanze (autoveicolo che precede), la percentuale di responsabilità nel sinistro può ascriversi al 50% tra le parti.
Col secondo motivo lamenta, preliminarmente, erronea quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, non impugnando la quantificazione della permanente.
A suo dire viste le gravi conseguenze fisiche descritte in CTU alla pag. 28, si sarebbe dovuto applicare il massimo previsto dalle tabelle milanesi, pari ad euro 125 al giorno.
Detto motivo è infondato poiché non si ravvedono, come già accertato dal Tribunale, particolari peculiarità nel danno, seppur grave, sofferto, tali da doversi applicare i massimi di riferimento di cui alle tabelle milanesi. In aggiunta, secondo l'appellante, vi sarebbero gravi errori di calcolo poiché gli “acconti e gli emolumenti percepiti dagli enti previdenziali vanno detratti dall'intero capitale e quindi solo dopo tale operazione si potrà detrarre la quota di concorso” (pag. 15 appello). Per individuare il quantum del danno differenziale si sarebbe dovuto procedere a sottrarre, per poste omogenee, solo l'importo di cui alla invalidità permanente. Il motivo è fondato.
Come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lavoro n. 3694 del 7.2.23) la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale deve avvenire solo nell'ambito di poste omogenee, con la conseguenza che “ il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_5 omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale”. L'appellata non ha contestato la quantificazione dell'appellante, che comunque appare corretta, e pertanto si doveva sottrarre alla sola voce del danno da invalidità permanente (€ 233.222,00) quanto percepito, per poste omogenee, dall'Assicurazione (€ 13.405,00) e da (€ 88.216,96) per un CP_5 totale di invalidità permanente pari ad € 131.600,04. A ciò doveva sommarsi la somma di € 41.004,77 pari alla somma tra il danno biologico temporale (€ 24.997,50), le spese mediche (€ 15.776,87) e le spese di demolizione del veicolo (€ 230,40), per un totale di € 172.604,81. La somma spettante doveva quindi essere determinata, applicando il 50% della responsabilità al danneggiato, nella misura di € 86.392,40. Col terzo motivo lamenta mancato di conoscimento della personalizzazione e cenestesi lavorativa descritta e valutata in CTU.
Secondo l'appellante sarebbe dimostrato che l'attore ha interrotto ogni attività ludico sportiva (nella specie corsa, sci, tennis e trekking) come risulterebbe dalle risultanze della CTU, dai documenti agli atti (doc.39-43) e dalle risultanze delle prove testimoniali. Chiedeva quindi la personalizzazione del danno in misura pari al 25% della somma di € 233.222. Il motivo è infondato.
Come già accertato dal Tribunale l'impossibilità di continuare a praticare l'usuale attività sportiva deve ritenersi conseguenza ordinaria che deriva dalla lesione personale e che patiscono tutti i soggetti che la subiscono. Oltretutto non risulta dimostrata l'impossibilità di svolgimento di dette attività sportive, non potendosi dalla istruttoria espletata comprendere se ciò si tratti di una scelta dell'appellante o di una totale impossibilità a svolgere dette attività, seppur in maniera ridotta rispetto a quanto precedentemente svolto e quindi possa del tutto compromettere l'attività relazionale;
oltretutto trattasi di attività meramente dilettantistiche e, come tali, esercitabili anche se con maggiori difficoltà ed invero il CTU parla di postumi tali da “limitare significativamente”, ma non escludere, la pratica dei citati sport (pag. 29 CTU richiamata dall'appellante). Col quarto motivo lamenta mancato riconoscimento della rifusione delle spese di CTP nella perizia medico legale per un ammontare di € 488,00 ed ingiusta condanna al pagamento della CTU dinamica. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il Tribunale ha apoditticamente posto le spese di CTU tecnico cinematica a carico dell'appellante sulla base del fatto che ciò apparirebbe “equo” (pag. 29 sentenza) senza motivare sul punto. Neppure risulta motivata la mancata liquidazione delle spese sostenute per il CTP dell'appellante. Visto l'esito del giudizio, con limitato accoglimento della domanda, le spese della CTU tecnico cinematica, appare equo porle a carico solidale tra le parti e, nei rapporti tra di esse, nella misura del 50% in solido tra l'assicurazione e l'appellato contumace e per il restante 50% a carico dell'appellante. Le spese di CTP nella perizia medica devono invece essere poste a carico degli appellati in solido
(Cass. Ord. 30289/19), sia perché sul punto di refusione delle spese di CTU non è stato mosso appello incidentale, sia perché, comunque, la stessa si è resa necessaria per verificare l'entità delle lesioni subite e la sua corretta quantificazione da parte del CTU.
Lamenta poi il mancato riconoscimento delle spese di riparazione di un orologio asseritamente indossato al momento del sinistro. Il motivo è inammissibile non essendo stata censurata la sentenza in merito alla mancanza di “prova del nesso di causalità tra il sinistro e le spese di riparazione dell'orologio” (pag. 25 sentenza) essendosi limitato l'appellante a contestare esclusivamente la tempistica di riparazione, oggetto, anch'essa, di accertamento da parte del Tribunale che ha ritenuto la fattura emessa a notevole distanza di tempo dall'evento. Non vi è prova agli atti che l'orologio fosse indossato dall'appellante al momento del sinistro e, soprattutto, che la causa del danno sia da ricondursi allo stesso. Lamenta inoltre mancato riconoscimento della somma di € 40,00 per spese di acquisizione del Rapporto di Sinistro. Avrebbe errato il tribunale nell'affermare che esse non appaiono costituire una voce di danno consequenziale al sinistro e come tali non risarcibili dal momento che l'esborso risultava documentato.
Il motivo è fondato essendo evidentemente resosi necessario acquisire il Rapporto per instaurare il procedimento e, pertanto, detta somma, nella misura del 50% del totale e quindi per € 20,00, deve essere rifusa oltre agli interessi dalla data dell'esborso al saldo. Le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere nuovamente liquidate sulla base della maggior somma determinata come dovuta all'appellante e quelle del presente grado si compensano nella misura del 50% stante il limitato accoglimento dell'appello e si pongono a carico delle parti appellate per il residuo 50% e si liquidano tenuto conto della minima attività istruttoria. Per entrambi i gradi la liquidazione è operata all'incirca nella media dei valori minimi e medi dello scaglione di riferimento visto il valore della lite e la bassa complessità della stessa in punto di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 592/2022 del 11.6.2022
accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado,
1) A parziale modifica del capo 1) del dispositivo accerta e dichiara che il sinistro avvenuto il 14 luglio 2014 alle 08:20 circa ed oggetto di causa è avvenuto per fatto e colpa concorrenti nella misura del 50% di conducente del motociclo targato DD80168 e dell'altro 50% di Parte_1 conducente del veicolo targato TV993679 di proprietà di Controparte_3 CP_2
2) condanna Controparte_6
e in solido, al risarcimento a della quota del 50% dei danni
[...] CP_2 Parte_1 patiti in conseguenza del sinistro e dunque al pagamento in suo favore della somma di € 86.880,40 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo effettivo, nonché € 20,00 per acquisizione del Rapporto oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo;
3) Pone le spese della CTU medico legale integralmente in capo a
[...]
e in solido tra loro e Controparte_7 CP_2 li condanna altresì a rimborsare all'appellante le spese di CTP liquidate in € 488,00;
4) Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU tecnico cinematica e, nei rapporti tra di esse, nella misura del 50% in solido tra Controparte_1
e e per il restante 50% a carico dell'appellante;
[...] CP_2
5) Condanna in solido tra Controparte_1
e a rifondere all'appellante le spese di lite del giudizio di primo
[...] CP_2 grado che liquida in € 568,85 per anticipazioni ed € 10.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva di legge e quelle di questo grado che liquida, per l'intero, in € 804,00 per anticipazioni ed € 8.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva di legge, ponendole al 50% a carico delle appellate in solido, con distrazione a favore del procuratore legale antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore