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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1170/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. PUZZELLO FERRUCCIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 9 giugno 2023 proponeva Parte_1 opposizione nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. 23/0383 (prot. n. 0013352 del
4.5.2023), emessa dall' di , in data 4.5.2023, Controparte_1 CP_1
notificata in data 11.05.2023, per violazione dell'art. 53, comma 1, periodo 1°, del DPR
30.6.1965 n. 1124 “per non avere denunciato all' entro due giorni da quello in cui CP_2 ne ha avuto notizia l'infortunio occorso al lavoratore, pronosticato guaribile in più di tre giorni”.
Esponeva che in data 2.01.2022 il sig. dipendente della Parte_2
Caronte&Tourist Isole Minori Spa, in servizio in qualità di cameriere della nave Filippo
Lippi, risultava positivo al Covid 19. Redatta, in data 07.1.2022, la denuncia di infortunio da parte del SASN, servizio assistenza sanitaria naviganti, la Caronet&Tourist isole minori S.p.A. in data 8.01.2022 veniva a conoscenza dell'infortunio quando le veniva trasmessa la relativa documentazione. Quindi, in data 10.1.2022, entro il termine di due giorni, il Datore di Lavoro tentava l'invio della denuncia dell'infortunio tramite il portale Online dell' , ma lo stesso non risultava operativo e, pertanto, il Datore CP_2 di Lavoro si premurava di inviare tempestivamente la denuncia dell'infortunio del sig. all' di tramite pec e mediante la stessa pec del Parte_2 CP_2 CP_1
10.1.2022 rappresentava all' di l'impossibilità di inviare la denuncia CP_2 CP_1 tramite il portale online;
tentava l'invio della denuncia dell'infortunio anche i giorni successivi e riusciva a trasmettere la denuncia, già tempestivamente anticipata via pec, tramite il portale Online in data 25.1.2022, allorquando il tentativo di invio tramite il portale è andato a buon fine.
L'opponente eccepiva l'incompetenza dell' di e la carenza di potere a CP_2 CP_1
emettere l'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità e/o nullità e/o annullamento dell'ordinanza ingiunzione, evidenziando che la presunta violazione indicata nell'ordinanza ingiunzione opposta, consistente in una condotta omissiva, ossia nella asserita ritardata trasmissione della denuncia “dell'infortunio” del lavoratore da parte della società quale , sarebbe avvenuta a Milazzo, sede legale della Parte_3 ricorrente al tempo dei fatti. Ne consegue che l'Istituto competente ad irrogare la sanzione con Ordinanza Ingiunzione doveva essere l' competente per territorio CP_2
dove si è consumata la condotta omissiva (Messina).
Eccepiva, poi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, periodo 1, del
D.P.R. 1124/1965, sostenendo il rispetto sostanziale della predetta disposizione normativa da parte del Datore di Lavoro, che avrebbe operato in buona fede.
L' non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 11 Controparte_1
febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
2- Preliminarmente va osservato che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati correttamente notificati all' . Controparte_1
L'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 150/2011 individua l'autorità legittimata passivamente in quella che ha emesso l'ordinanza, sicché nel caso in esame essa coincide con l' , quale ufficio periferico dell'Assessorato, provvisto Controparte_1
di legittimazione processuale passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione (cfr. Cass. n. 7152/2003, Cass. n. 6353/1998).
3- Nel merito l'opposizione è fondata.
Come già ritenuto da un recente precedente di questo Ufficio che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. - cfr sentenza Tribunale di Barcellona, Giudice dott. G. D'Agostino n. 921/2024 del 08.11.2024 allegata in atti-, rilievo assorbente assume l'eccezione di incompetenza dell' Controparte_1
sollevata dal ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. 9 gennaio 2019 n. 363).
Con nota del 26 maggio 2017, n. 4687 l' ha fornito Controparte_3
alcuni chiarimenti in merito agli ambiti territoriali di intervento nello svolgimento dell'attività di vigilanza svolta da ciascun . Controparte_1
L' ha in prima battuta osservato che normativamente non sussistono CP_1
limitazioni territoriali in relazione agli atti di accertamento, giacché è dunque possibile che il personale ispettivo possa svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate in Comuni di Province limitrofe rispetto a quelle dove è ubicato il proprio Ufficio. L' Controparte_3 ha però chiarito che “con riferimento invece alla ricezione degli scritti difensivi e dell'eventuale audizione, come pure alla emissione del provvedimento sanzionatorio definitivo – e cioè dell'ordinanza ingiunzione – così come all'eventuale seguito giudiziario, la competenza rimarrà esclusivamente in carico all' che ha sede CP_1
nella Provincia dove è ubicata la realtà datoriale oggetto di accertamenti, a norma degli artt. 17, 18 e 22 delle L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011”.
In effetti l'art. 17, comma 4, Legge n. 689/1981 stabilisce che “l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Al riguardo al
Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ambito della disciplina di cui alla legge n.
689/1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo dalla commissione dalla violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) – deve intendersi quello in cui l'infrazione
è stata accertata, purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori. Tuttavia, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale dell'autorità che emette l'ordinanza-ingiunzione, il criterio del luogo dell'accertamento della violazione, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (L. n. 689 del 1981, art. 17), ma lo presuppone (Cass. 4 agosto 2000
n. 10243).
Sicché, "ai fini dell'individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile". L'operatività di questa presunzione "deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove" (Cass. 11 luglio 2003, n. 10917).
Dunque, alla luce di tali principi, il sistema va ricostruito nel seguenti termini: A) sussiste una presunzione di coincidenza del luogo di commissione e luogo di accertamento: in tal caso è il criterio dell'accertamento (che, in tale logica presuppone e coincide con quello della commissione) a governare la competenza territoriale;
B) allorquando tale unità logica si spezzi - perché la commissione del fatto è pacificamente avvenuta in luogo diverso dall'accertamento- è il luogo della commissione del fatto a prevalere, rispetto a quello dell'accertamento; C) quando sussista una pluralità di luoghi della commessa infrazione rivive il criterio dell'accertamento, unico a poter ricondurre ad unità i "diversi luoghi" in cui sono state commessi le varie infrazioni” (Cass. 28 marzo
2014, n. 7397; cfr. anche Cass. 8 settembre 2004 n. 18075, Cass. 11 ottobre 2006, n.
21752, Cass. 18 febbraio 2010, n. 3923, Cass. 20 giugno 2013, n. 15612).
Nel caso in esame il fatto, costituito dall'omessa denuncia all' della malattia CP_2
professionale entro il termine previsto dalla legge, è avvenuto presso la sede della società ricorrente, ovvero -secondo quanto indicato nella stessa ordinanza-ingiunzione- in
Milazzo, via dei Mille n. 20.
Ed invero quando l'illecito sia consistito nell'omissione di una condotta dovuta per legge, esso deve considerarsi commesso nel domicilio o nella sede sociale di chi si avvale delle prestazioni professionali del dipendente (cfr. Cass. 29 aprile 2008, n.
10852).
Deve, dunque, ritenersi che la sanzione amministrativa è stata emessa da Autorità incompetente ( di ), dal momento che, in Controparte_1 CP_1 ragione della sede della società in Milazzo, la competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione ricade sull' di Controparte_1 CP_4
Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0383 (prot.
n. 0013352 del 4.5.2023), emessa dall' , in Controparte_1
data 4.5.2023, notificata in data 11.05.2023, deve essere annullata.
Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.
4- Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1170/2023 Rg, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0383 (prot. n.
0013352 del 4.5.2023), emessa dall' di , in Controparte_1 CP_1
data 4.5.2023;
2) condanna l' di al pagamento in favore della Controparte_1 CP_1 società ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 98,00 per spese ed in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11.03.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano