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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FURFARI CATERINA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BONATI MONICA
PARTE CONVENUTA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.08.2024 ha chiesto di disporre la modifica del decreto Parte_1
del Tribunale di Bologna n. 5738/2023, emesso in data 18.04.2023, che aveva disciplinato le condizioni di affidamento, visite e collocamento della figlia minore
(6.09.2016), attualmente di anni 8, avuta dalla relazione con Per_1 Controparte_1
La ricorrente ha chiesto “In via principale: - Affidare la minore alla Persona_2 sola ricorrente e regolamentare il diritto di visita dell'altro genitore, CP_1
prevedendo che la sig.ra accompagni la bambina a Bologna
[...] Parte_1
per incontrare il padre, con la presenza della madre o di altra figura ritenuta idonea, affinché possa trascorrere un'intera giornata con , con frequenza mensile. - Per_1
Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra l'importo dovuto a titolo CP_1 Pt_1 di spese straordinarie e pari ad euro cinquecentosessanta/92 (€ 560,92=); - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig,ra entro il Controparte_1 Pt_1
5 di ogni mese, la somma di euro trecento/00 (€ 300,00), da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento della figlia , ovvero la diversa somma che il Giudice Per_1
riterrà congrua alla luce delle attuali condizioni reddituali del oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie;
- Ferma la statuizione che siano erogati alla sig.ra Pt_1
gli assegni familiari. In via subordinata: - Affidare la minore
[...] Persona_2
alla sola ricorrente, demandando ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite dell'altro genitore anche, se del caso, con la presenza della madre o Controparte_1
di altra figura ritenuta idonea;
- Condannare il sig. a corrispondere alla CP_1 sig.ra l'importo dovuto a titolo di spese straordinarie e pari ad euro Pt_1 cinquecentosessanta/92 (€ 560,92=); - Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig,ra entro il 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1 trecento/00 (€ 300,00), da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento della figlia
, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà congrua alla luce delle attuali Per_1
condizioni reddituali del oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Ferma la CP_1
statuizione che siano erogati alla sig.ra gli assegni familiari. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
A sostegno del proprio ricorso, la ha allegato che il decreto del Tribunale di Pt_1
Bologna aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con la vigilanza dei servizi sociali di Este per due anni dall'emissione del provvedimento, il collocamento della minore presso la madre in Este, la previsione di visite della minore pag. 2/13 con il padre (presso la residenza dello stesso a Viareggio), con onere di accompagnamento della minore da Este a Viareggio a cura della madre, ogni tre settimane, dal venerdì sera, fino alla domenica alle 17,00 con pernottamento;
l'obbligo della madre di garantire al padre almeno quattro video-chiamate con la figlia, un assegno di mantenimento della minore a carico del padre di 200,00 euro mensili, oltre alla condanna della madre della minore a corrispondere al la somma CP_1 giornaliera di € 100,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva) non sia consentito al padre di esercitare il diritto di visita della figlia. Inoltre, la stessa ha specificato che la stessa aveva chiesto al padre della minore di dimostrarsi più collaborativo e disposto ad una modifica dell'assetto previsto dal Tribunale di Bologna, consentendo alla stessa di accompagnare la minore a Bologna (anziché a Viareggio), per le visite della minore con il padre da svolgersi per una sola giornata a Bologna, a causa della notevole distanza dei luoghi, ricevendo però l'opposizione paterna;
la stessa, inoltre ha evidenziato un momento di disagio della minore, al rientro presso la residenza materna, dopo le vacanze di Natale 2023 svolte presso il padre a Viareggio, anche per il fatto che il padre, portatore di handicap grave, a parere della madre, non svolgeva attività dinamiche e interessanti con la figlia, con successiva interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia (anche telefonici), a partire del 19.01.2024. La stessa ha allegato di percepire una retribuzione mensile di 1.200-1.300,00 euro al mese, convivendo con il proprio compagno.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo “Nel merito: Confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre in Este (PD) via Peagnola n. 18, con obbligo per i genitori di concordare tra loro ogni cambiamento di residenza della figlia minore e di assumere congiuntamente ogni decisione di maggior interesse per la figlia minore relativa all'istruzione, educazione e salute tenendo conto esclusivamente dell'interesse della figlia;
Preso atto della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori e delle condizioni di salute ed economiche del padre, confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che la madre accompagni, a propria cura e
pag. 3/13 spese, la bambina a casa del padre a Viareggio (LU) ogni tre settimane, dal venerdì sera alla domenica sera, con pernottamento, oltre a 5 giorni consecutivi con pernottamento nelle vacanze natalizie, 3 giorni consecutivi con pernottamento nelle vacanze pasquali, 2 settimane non consecutive in estate, di cui una in luglio ed una in agosto;
confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, l'obbligo a carico della signora di garantire almeno quattro video- Pt_1
colloqui alla settimana tra il signor e , tra le 17,00 e le 19,00 nelle CP_1 Per_1
giornate di lunedì martedì, giovedì e venerdì, assicurando che gli stessi si possano svolgere con la necessaria riservatezza, senza la presenza di altre persone (ivi compresi la stessa ricorrente e il suo compagno); Preso atto delle condizioni economiche e di salute del padre, disporre, che il Sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1 della minore mediante il pagamento della somma di €. 150,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e di legge;
Confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che l'importo degli assegni familiari e/o di ogni altro eventuale sussidio disposto dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico a favore della prole sia attribuito al 50% tra i genitori;
Stabilire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, come da Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, siano poste a carico della madre nella misura del 70% ed a carico del padre nella misura del 30%; Visto l'art. 614 bis c.p.c., confermare come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che sia Parte_1
condannata a corrispondere a la somma giornaliera di 100,00 Controparte_1
euro ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base della bambina) non sia consentito al padre di esercitare il diritto di visita;
Dichiarare inammissibile, o in ipotesi rigettare, la richiesta di condanna al pagamento delle spese straordinarie nella misura di €. 560,92; Con vittoria di spese”.
Il resistente ha allegato che: lo stesso è affetto da tempo da svariate patologie, essendo stato riconosciuto nell'anno 2022 invalido al 100%, soggetto non vedente con grave limitazione della capacità di deambulazione;
a tale proposito, tale condizione era già
pag. 4/13 stata adeguatamente valutata nel corso dell'istruttoria svolta presso il Tribunale di
Bologna, di modo che, svolgendosi le visite del padre con la figlia presso la propria abitazione a Viareggio, il padre può godere dell'ausilio di sua moglie, già giudicata idonea a supportarlo nella gestione della minore;
ha contestato che la minore abbia avvertito un momento di disagio in seguito agli incontri con il padre, e ha evidenziato che la minore non ha più avuto alcuna possibilità di vedere il padre, a causa della condotta materna che a partire dal gennaio 2024 non ha più accompagnato la stessa presso il padre, contravvenendo a quanto previsto nel decreto del Tribunale di Bologna del 2023; inoltre, dalla relazione dei servizi sociali depositata nel precedente procedimento, è emerso che il padre ha buone capacità genitoriali, salvo le sue disabilità, per cui non può assistere alla minore in autonomia, ma deve essere coadiuvato da sua moglie, evidenziando che l'istruttoria svolta nel procedimento n.
5140/19 Trib. Bologna ha attestato che “la minore prova affetto per il padre e quando è con lui si mostra serena e molto desiderosa di raccontargli le sue vicende”. A livello reddituale, ha dichiarato di percepire un reddito da pensione di invalidità di 7.493,85 euro, oltre ad indennità di accompagnamento, che utilizza per le sue esigenze, dimorando insieme alla moglie, e pagando canone mensile dell'immobile condotto in locazione, per euro 550,00 al mese, che dal gennaio 2025 sarebbe aumentato a 600,00 euro mensili.
All'udienza di comparizione dinanzi al Collegio dell'8.11.2024, le parti hanno fornito alcuni chiarimenti.
Il resistente ha specificato che la propria consorte non percepisce alcun reddito, in quanto si occupa dell'assistenza del mentre la ricorrente ha dichiarato che il CP_1
proprio compagno svolge attività lavorativa come camionista. Il resistente ha evidenziato di aver tentato più volte di contattare telefonicamente la figlia minore, ma che la madre non glielo ha consentito, omettendo di passare il telefono alla minore. La ricorrente ha evidenziato che in passato in alcune occasioni la minore era stata da lei accompagnata a Bologna, ove veniva prelevata dalla moglie del ma il Per_1 CP_1
resistente ha poi deciso di interrompere questa modalità, evidenziando anche che in passato la aveva rivolto pesanti offese ai danni di sua moglie. All'udienza, la Pt_1
pag. 5/13 ricorrente ha rinunciato alla domanda inizialmente proposta di rimborso delle somme dovute dal padre a titolo di contributo al mantenimento non corrisposto.
Il Collegio all'udienza dell'8-11-2024 ha disposto “che prenda Controparte_1
contatto mediante videochiamata con la figlia nei giorni di lunedì e giovedì di Per_1
ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della Torre”. CP_1
Fissata udienza di discussione della causa per la data del 3.12.2024, le parti hanno proceduto al deposito delle proprie note sostitutive dell'udienza.
La ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, e ugualmente il resistente. Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di previsione di affidamento esclusivo della minore, avanzata dalla madre.
Come noto, sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi:
1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente
pag. 6/13 ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
A tal proposito, la Suprema Corte afferma che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non risultano sussistenti ragioni giustificative per giungere alla deroga del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, peraltro già stabilito del tutto recentemente dal decreto del Tribunale di
Bologna n. 5738/2023, emesso tra le stesse parti in data 24.04.2023.
Difatti, in primo luogo, la corposa istruttoria svolta nel predetto procedimento, e del tutto recente, aveva già accertato a più riprese la completa idoneità genitoriale del padre pag. 7/13 della minore, e il diritto dello stesso di frequentare la figlia, diritto che non può essere scalfito dalla conflittualità genitoriale, e dalle richieste di maggiore collaborazione reciproca, nell'organizzazione del trasporto della minore.
Ancora, le allegazioni della ricorrente circa un presunto disagio della minore in seguito alle vacanze natalizie svolte con il padre è risultata del tutto generica, risultando assente anche solo una compiuta allegazione di un rifiuto radicato e persistente della minore di frequentare il padre, anche e soprattutto alla luce della emersa conflittualità genitoriale, oltre che delle dichiarazioni del padre relative alle condotte ostative della madre rispetto alla frequentazione, anche solo telefonica, con la figlia minore.
Da rammentare, in questa sede, la previsione del decreto del Tribunale di Bologna del
2023, di condanna pro futuro della madre a versare al padre la somma di euro 100,00 per ogni volta in cui la avesse impedito l'attuazione del diritto di visita del padre Pt_1
con la minore, indice altamente sintomatico di una condotta della ostativa, e non Pt_1
pienamente collaborativa, rispetto alla fondamentale esigenza di salvaguardia del rapporto padre-figlia.
Tutte le questioni attinenti alla richiesta o riscossione, da parte del delle CP_1
somme per le allegate inadempienze materne, esulano dal presente procedimento.
Da ultimo, l'allegazione materna tale per cui la minore, quando si reca a casa del padre a Viareggio, non si sentirebbe stimolata dal padre, e quindi vittima di “noia”, non risulta pertinente nel caso di specie, considerato che la grave condizione di invalidità (al 100%) del non può assurgere a motivo per escludere lo stesso dalla vita della figlia CP_1
minore.
La domanda, quindi, non merita accoglimento.
Ancora, per ciò che concerne, invece, le domande della ricorrente di rimodulare le modalità di visita della minore con il padre, le stesse, risultano solo in parte meritevoli di accoglimento, nella accezione che si va ad esplicitare.
Difatti, non sfugge al Collegio la distanza sussistente tra le due residenze, materna e paterna, circostanza che va, in ogni caso, coniugata, con la stringente necessità per pag. 8/13 di proseguire l'attuazione del suo rapporto con il padre, alla luce della tenera età Per_1
della stessa (8 anni) e della necessità che il legame tra padre e figlia non venga spezzato, con la critica situazione di salute del padre di impossibilitato a spostarsi dal Per_1
proprio domicilio, oltre alla necessità che gli spostamenti verso la residenza paterna non vengano addossati interamente sulla madre della minore.
A tale proposito, le parti stesse hanno dato atto in sede di udienza che in passato, in alcune ipotesi, la moglie del si era occupata di andare a prendere CP_1 Per_1
all'incontro con la madre della minore, al fine di condurla presso la residenza paterna.
Tale soluzione, allo stato, risulta la più opportuna e ragionevole, nell'interesse primario di e di tutti i soggetti coinvolti, considerato che non possono essere addossate Per_1
alla madre della stessa tutte le incombenze di cura, sostegno e accompagnamento (fino a
Viareggio), e che, al tempo stesso, debba essere in ogni caso garantito il diritto di visita del padre con la minore di soli otto anni.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, quindi, il Collegio dispone che le visite tra il e la figlia vegano immediatamente ripristinate, e si svolgano un week- CP_1 Per_1
end ogni tre settimane, presso la residenza del prevedendosi che la madre CP_1
della minore, o altra persona di fiducia della accompagni a Bologna il Pt_1 Per_1
venerdì pomeriggio subito dopo l'uscita di scuola della stessa, ove la minore verrà consegnata entro le ore 17.00 alla moglie del o ad altra persona di fiducia del CP_1
padre della minore, affinchè permanga con il padre fino alla domenica Per_1
pomeriggio, quando entro le ore 17.00 verrà ricondotta a Bologna dalla moglie del o da persona di fiducia dello stesso, e consegnata alla madre della minore, o CP_1
ad altra persona di fiducia della madre.
Da ultimo occorre recepire la disposizione adottata dal Collegio all'udienza dell'8.11.2024, in merito alle videochiamate tra il padre e la figlia, prevedendosi che prenda contatto mediante videochiamata con la figlia nei Controparte_1 Per_1
giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della . CP_1 Pt_1
pag. 9/13 Per quanto attiene alla domanda della ricorrente di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento del padre in favore della minore, la stessa, non risulta meritevole di accoglimento.
Difatti, come visto, la ricorrente risulta percepire un a retribuzione mensile di 1.200-
1.300,00 euro, convivendo con il compagno, il quale svolge attività lavorativa come conducente di camion, e partecipa, quindi, alle spese domestiche.
Per contro, come visto, il resistente percepisce esclusivamente la pensione di invalidità per un reddito annuo 2023 pari a 7.493,85 euro, e sostiene un canone di locazione di euro 600,00 mensili, aumentato di 50,00 euro mensili rispetto all'anno precedente, convivendo con la moglie, la quale risulta disoccupata, e si occupa dell'assistenza dello stesso.
Le condizioni reddituali del resistente non consentono di accogliere la domanda di aumento dell'assegno in favore della minore.
Al tempo stesso, alla luce della circostanza relativa al fatto che l'accudimento della minore è rimesso in via pressoché totalitaria alla madre, neppure risulta meritevole di accoglimento la domanda paterna di riduzione dell'assegno a suo carico, anche considerato che sono quasi decorsi due anni dal decreto del Tribunale di Bologna dell'aprile 2023, e che le esigenze di cura della minore sono aumentate (fatto notorio), non registrandosi, per contro, un rilevante peggioramento delle condizioni reddituali del resistente, alla luce delle esigenze della figlia minore.
L'assegno nella misura già prevista, risulta tuttora, nella valutazione complessiva delle condizioni reddituali delle parti, del tutto consono alle esigenze di cura e sostentamento della minore.
Anche la ripartizione delle spese straordinarie non può essere modificata, rispetto a quanto già stabilito del tutto recentemente dal decreto del Tribunale di Bologna, non essendo sopravvenute circostanze tali da determinare una sostanziale modifica dell'assetto economico delle parti, anche per i motivi già indicati.
pag. 10/13 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n.
230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue. Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno
è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f)
l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”. In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714). Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975,
n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che pag. 11/13 il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, tenuto conto della situazione reddituale delle due parti in causa, considerato che gli oneri di cura e sostegno materiale della minore sono concretamente rimessi alla madre della stessa, il Collegio dispone che l'assegno unico universale (pari attualmente a 199,00 euro mensili), sia percepito al 100% dalla madre della minore, la quale potrà farne richiesta anche in assenza del consenso paterno.
Come noto, tutte le disposizioni del decreto del Tribunale di Bologna n. 5738/2023, emesso in data 18.04.2023, che non risultano oggetto di espressa modifica per mezzo della presente sentenza, restano pienamente vigenti ed efficaci, senza che vi sia alcuna necessità procedimentale di conferma delle stesse, come, invece, impropriamente richiesto dalle parti.
Stante la reciproca soccombenza, tuttavia maggiore in capo alla parte ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendo la parte residua, pari al 50% delle stesse, a carico della ricorrente, con onere di versamento a favore dell'Erario, considerato che il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le stesse sono liquidate in base al D.M. 55/2014, alle fasi di giudizio di svolte e al valore indeterminabile della causa, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione collegiale, ogni diversa domanda respinta o disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 5738/2023 emesso in data 18.04.2023, e fermo tutto quanto non espressamente modificato, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da di disporre l'affidamento esclusivo Parte_1
a sé della figlia minore;
2) Dispone che le visite tra il padre e la figlia avvengano secondo le seguenti modalità: un week-end ogni tre settimane, presso la residenza del a CP_1
Viareggio, prevedendosi che la madre della minore, o altra persona di fiducia della , accompagni a Bologna il venerdì pomeriggio subito dopo Pt_1 Per_1
pag. 12/13 l'uscita di scuola della stessa, ove la minore verrà consegnata entro le ore 17.00 alla moglie del o ad altra persona di fiducia del padre della minore, CP_1
affinché permanga con il padre presso la sua residenza fino alla Per_1
domenica pomeriggio, quando entro le ore 17.00 verrà ricondotta a Bologna dalla moglie del o da persona di fiducia dello stesso, e consegnata alla CP_1
madre della minore, o ad altra persona di fiducia della stessa;
3) In merito alle videochiamate tra il padre e la figlia, prenderà Controparte_1
contatto mediante videochiamata con la figlia nei giorni di lunedì e Per_1
giovedì di ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della;
CP_1 Pt_1
4) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
5) Rigetta la domanda avanzata dal resistente di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
6) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso paterno;
7) Dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura del 50%, e condanna a versare all'Erario la parte residua delle stesse (50%), spese che si Parte_1
liquidano per l'intero in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
dott. Marco Pesoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FURFARI CATERINA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. BONATI MONICA
PARTE CONVENUTA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.08.2024 ha chiesto di disporre la modifica del decreto Parte_1
del Tribunale di Bologna n. 5738/2023, emesso in data 18.04.2023, che aveva disciplinato le condizioni di affidamento, visite e collocamento della figlia minore
(6.09.2016), attualmente di anni 8, avuta dalla relazione con Per_1 Controparte_1
La ricorrente ha chiesto “In via principale: - Affidare la minore alla Persona_2 sola ricorrente e regolamentare il diritto di visita dell'altro genitore, CP_1
prevedendo che la sig.ra accompagni la bambina a Bologna
[...] Parte_1
per incontrare il padre, con la presenza della madre o di altra figura ritenuta idonea, affinché possa trascorrere un'intera giornata con , con frequenza mensile. - Per_1
Condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra l'importo dovuto a titolo CP_1 Pt_1 di spese straordinarie e pari ad euro cinquecentosessanta/92 (€ 560,92=); - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig,ra entro il Controparte_1 Pt_1
5 di ogni mese, la somma di euro trecento/00 (€ 300,00), da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento della figlia , ovvero la diversa somma che il Giudice Per_1
riterrà congrua alla luce delle attuali condizioni reddituali del oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie;
- Ferma la statuizione che siano erogati alla sig.ra Pt_1
gli assegni familiari. In via subordinata: - Affidare la minore
[...] Persona_2
alla sola ricorrente, demandando ai Servizi Sociali la regolamentazione delle visite dell'altro genitore anche, se del caso, con la presenza della madre o Controparte_1
di altra figura ritenuta idonea;
- Condannare il sig. a corrispondere alla CP_1 sig.ra l'importo dovuto a titolo di spese straordinarie e pari ad euro Pt_1 cinquecentosessanta/92 (€ 560,92=); - Porre a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig,ra entro il 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1 trecento/00 (€ 300,00), da rivalutarsi annualmente, a titolo di mantenimento della figlia
, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà congrua alla luce delle attuali Per_1
condizioni reddituali del oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Ferma la CP_1
statuizione che siano erogati alla sig.ra gli assegni familiari. Con vittoria Parte_1 di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
A sostegno del proprio ricorso, la ha allegato che il decreto del Tribunale di Pt_1
Bologna aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con la vigilanza dei servizi sociali di Este per due anni dall'emissione del provvedimento, il collocamento della minore presso la madre in Este, la previsione di visite della minore pag. 2/13 con il padre (presso la residenza dello stesso a Viareggio), con onere di accompagnamento della minore da Este a Viareggio a cura della madre, ogni tre settimane, dal venerdì sera, fino alla domenica alle 17,00 con pernottamento;
l'obbligo della madre di garantire al padre almeno quattro video-chiamate con la figlia, un assegno di mantenimento della minore a carico del padre di 200,00 euro mensili, oltre alla condanna della madre della minore a corrispondere al la somma CP_1 giornaliera di € 100,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva) non sia consentito al padre di esercitare il diritto di visita della figlia. Inoltre, la stessa ha specificato che la stessa aveva chiesto al padre della minore di dimostrarsi più collaborativo e disposto ad una modifica dell'assetto previsto dal Tribunale di Bologna, consentendo alla stessa di accompagnare la minore a Bologna (anziché a Viareggio), per le visite della minore con il padre da svolgersi per una sola giornata a Bologna, a causa della notevole distanza dei luoghi, ricevendo però l'opposizione paterna;
la stessa, inoltre ha evidenziato un momento di disagio della minore, al rientro presso la residenza materna, dopo le vacanze di Natale 2023 svolte presso il padre a Viareggio, anche per il fatto che il padre, portatore di handicap grave, a parere della madre, non svolgeva attività dinamiche e interessanti con la figlia, con successiva interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia (anche telefonici), a partire del 19.01.2024. La stessa ha allegato di percepire una retribuzione mensile di 1.200-1.300,00 euro al mese, convivendo con il proprio compagno.
Si è costituito in giudizio il resistente, chiedendo “Nel merito: Confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre in Este (PD) via Peagnola n. 18, con obbligo per i genitori di concordare tra loro ogni cambiamento di residenza della figlia minore e di assumere congiuntamente ogni decisione di maggior interesse per la figlia minore relativa all'istruzione, educazione e salute tenendo conto esclusivamente dell'interesse della figlia;
Preso atto della distanza tra i luoghi di residenza dei genitori e delle condizioni di salute ed economiche del padre, confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che la madre accompagni, a propria cura e
pag. 3/13 spese, la bambina a casa del padre a Viareggio (LU) ogni tre settimane, dal venerdì sera alla domenica sera, con pernottamento, oltre a 5 giorni consecutivi con pernottamento nelle vacanze natalizie, 3 giorni consecutivi con pernottamento nelle vacanze pasquali, 2 settimane non consecutive in estate, di cui una in luglio ed una in agosto;
confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, l'obbligo a carico della signora di garantire almeno quattro video- Pt_1
colloqui alla settimana tra il signor e , tra le 17,00 e le 19,00 nelle CP_1 Per_1
giornate di lunedì martedì, giovedì e venerdì, assicurando che gli stessi si possano svolgere con la necessaria riservatezza, senza la presenza di altre persone (ivi compresi la stessa ricorrente e il suo compagno); Preso atto delle condizioni economiche e di salute del padre, disporre, che il Sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1 della minore mediante il pagamento della somma di €. 150,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e di legge;
Confermare, come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che l'importo degli assegni familiari e/o di ogni altro eventuale sussidio disposto dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico a favore della prole sia attribuito al 50% tra i genitori;
Stabilire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, come da Protocollo in vigore presso l'intestato
Tribunale, siano poste a carico della madre nella misura del 70% ed a carico del padre nella misura del 30%; Visto l'art. 614 bis c.p.c., confermare come già stabilito nel provvedimento del 18/04/23 del Tribunale di Bologna, che sia Parte_1
condannata a corrispondere a la somma giornaliera di 100,00 Controparte_1
euro ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base della bambina) non sia consentito al padre di esercitare il diritto di visita;
Dichiarare inammissibile, o in ipotesi rigettare, la richiesta di condanna al pagamento delle spese straordinarie nella misura di €. 560,92; Con vittoria di spese”.
Il resistente ha allegato che: lo stesso è affetto da tempo da svariate patologie, essendo stato riconosciuto nell'anno 2022 invalido al 100%, soggetto non vedente con grave limitazione della capacità di deambulazione;
a tale proposito, tale condizione era già
pag. 4/13 stata adeguatamente valutata nel corso dell'istruttoria svolta presso il Tribunale di
Bologna, di modo che, svolgendosi le visite del padre con la figlia presso la propria abitazione a Viareggio, il padre può godere dell'ausilio di sua moglie, già giudicata idonea a supportarlo nella gestione della minore;
ha contestato che la minore abbia avvertito un momento di disagio in seguito agli incontri con il padre, e ha evidenziato che la minore non ha più avuto alcuna possibilità di vedere il padre, a causa della condotta materna che a partire dal gennaio 2024 non ha più accompagnato la stessa presso il padre, contravvenendo a quanto previsto nel decreto del Tribunale di Bologna del 2023; inoltre, dalla relazione dei servizi sociali depositata nel precedente procedimento, è emerso che il padre ha buone capacità genitoriali, salvo le sue disabilità, per cui non può assistere alla minore in autonomia, ma deve essere coadiuvato da sua moglie, evidenziando che l'istruttoria svolta nel procedimento n.
5140/19 Trib. Bologna ha attestato che “la minore prova affetto per il padre e quando è con lui si mostra serena e molto desiderosa di raccontargli le sue vicende”. A livello reddituale, ha dichiarato di percepire un reddito da pensione di invalidità di 7.493,85 euro, oltre ad indennità di accompagnamento, che utilizza per le sue esigenze, dimorando insieme alla moglie, e pagando canone mensile dell'immobile condotto in locazione, per euro 550,00 al mese, che dal gennaio 2025 sarebbe aumentato a 600,00 euro mensili.
All'udienza di comparizione dinanzi al Collegio dell'8.11.2024, le parti hanno fornito alcuni chiarimenti.
Il resistente ha specificato che la propria consorte non percepisce alcun reddito, in quanto si occupa dell'assistenza del mentre la ricorrente ha dichiarato che il CP_1
proprio compagno svolge attività lavorativa come camionista. Il resistente ha evidenziato di aver tentato più volte di contattare telefonicamente la figlia minore, ma che la madre non glielo ha consentito, omettendo di passare il telefono alla minore. La ricorrente ha evidenziato che in passato in alcune occasioni la minore era stata da lei accompagnata a Bologna, ove veniva prelevata dalla moglie del ma il Per_1 CP_1
resistente ha poi deciso di interrompere questa modalità, evidenziando anche che in passato la aveva rivolto pesanti offese ai danni di sua moglie. All'udienza, la Pt_1
pag. 5/13 ricorrente ha rinunciato alla domanda inizialmente proposta di rimborso delle somme dovute dal padre a titolo di contributo al mantenimento non corrisposto.
Il Collegio all'udienza dell'8-11-2024 ha disposto “che prenda Controparte_1
contatto mediante videochiamata con la figlia nei giorni di lunedì e giovedì di Per_1
ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della Torre”. CP_1
Fissata udienza di discussione della causa per la data del 3.12.2024, le parti hanno proceduto al deposito delle proprie note sostitutive dell'udienza.
La ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, e ugualmente il resistente. Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di previsione di affidamento esclusivo della minore, avanzata dalla madre.
Come noto, sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi:
1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente
pag. 6/13 ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del
18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010). E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I,
06/03/2019, n.6535).
Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
A tal proposito, la Suprema Corte afferma che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ.
17 dicembre 2009 n. 26587).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, non risultano sussistenti ragioni giustificative per giungere alla deroga del regime di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, peraltro già stabilito del tutto recentemente dal decreto del Tribunale di
Bologna n. 5738/2023, emesso tra le stesse parti in data 24.04.2023.
Difatti, in primo luogo, la corposa istruttoria svolta nel predetto procedimento, e del tutto recente, aveva già accertato a più riprese la completa idoneità genitoriale del padre pag. 7/13 della minore, e il diritto dello stesso di frequentare la figlia, diritto che non può essere scalfito dalla conflittualità genitoriale, e dalle richieste di maggiore collaborazione reciproca, nell'organizzazione del trasporto della minore.
Ancora, le allegazioni della ricorrente circa un presunto disagio della minore in seguito alle vacanze natalizie svolte con il padre è risultata del tutto generica, risultando assente anche solo una compiuta allegazione di un rifiuto radicato e persistente della minore di frequentare il padre, anche e soprattutto alla luce della emersa conflittualità genitoriale, oltre che delle dichiarazioni del padre relative alle condotte ostative della madre rispetto alla frequentazione, anche solo telefonica, con la figlia minore.
Da rammentare, in questa sede, la previsione del decreto del Tribunale di Bologna del
2023, di condanna pro futuro della madre a versare al padre la somma di euro 100,00 per ogni volta in cui la avesse impedito l'attuazione del diritto di visita del padre Pt_1
con la minore, indice altamente sintomatico di una condotta della ostativa, e non Pt_1
pienamente collaborativa, rispetto alla fondamentale esigenza di salvaguardia del rapporto padre-figlia.
Tutte le questioni attinenti alla richiesta o riscossione, da parte del delle CP_1
somme per le allegate inadempienze materne, esulano dal presente procedimento.
Da ultimo, l'allegazione materna tale per cui la minore, quando si reca a casa del padre a Viareggio, non si sentirebbe stimolata dal padre, e quindi vittima di “noia”, non risulta pertinente nel caso di specie, considerato che la grave condizione di invalidità (al 100%) del non può assurgere a motivo per escludere lo stesso dalla vita della figlia CP_1
minore.
La domanda, quindi, non merita accoglimento.
Ancora, per ciò che concerne, invece, le domande della ricorrente di rimodulare le modalità di visita della minore con il padre, le stesse, risultano solo in parte meritevoli di accoglimento, nella accezione che si va ad esplicitare.
Difatti, non sfugge al Collegio la distanza sussistente tra le due residenze, materna e paterna, circostanza che va, in ogni caso, coniugata, con la stringente necessità per pag. 8/13 di proseguire l'attuazione del suo rapporto con il padre, alla luce della tenera età Per_1
della stessa (8 anni) e della necessità che il legame tra padre e figlia non venga spezzato, con la critica situazione di salute del padre di impossibilitato a spostarsi dal Per_1
proprio domicilio, oltre alla necessità che gli spostamenti verso la residenza paterna non vengano addossati interamente sulla madre della minore.
A tale proposito, le parti stesse hanno dato atto in sede di udienza che in passato, in alcune ipotesi, la moglie del si era occupata di andare a prendere CP_1 Per_1
all'incontro con la madre della minore, al fine di condurla presso la residenza paterna.
Tale soluzione, allo stato, risulta la più opportuna e ragionevole, nell'interesse primario di e di tutti i soggetti coinvolti, considerato che non possono essere addossate Per_1
alla madre della stessa tutte le incombenze di cura, sostegno e accompagnamento (fino a
Viareggio), e che, al tempo stesso, debba essere in ogni caso garantito il diritto di visita del padre con la minore di soli otto anni.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, quindi, il Collegio dispone che le visite tra il e la figlia vegano immediatamente ripristinate, e si svolgano un week- CP_1 Per_1
end ogni tre settimane, presso la residenza del prevedendosi che la madre CP_1
della minore, o altra persona di fiducia della accompagni a Bologna il Pt_1 Per_1
venerdì pomeriggio subito dopo l'uscita di scuola della stessa, ove la minore verrà consegnata entro le ore 17.00 alla moglie del o ad altra persona di fiducia del CP_1
padre della minore, affinchè permanga con il padre fino alla domenica Per_1
pomeriggio, quando entro le ore 17.00 verrà ricondotta a Bologna dalla moglie del o da persona di fiducia dello stesso, e consegnata alla madre della minore, o CP_1
ad altra persona di fiducia della madre.
Da ultimo occorre recepire la disposizione adottata dal Collegio all'udienza dell'8.11.2024, in merito alle videochiamate tra il padre e la figlia, prevedendosi che prenda contatto mediante videochiamata con la figlia nei Controparte_1 Per_1
giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della . CP_1 Pt_1
pag. 9/13 Per quanto attiene alla domanda della ricorrente di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento del padre in favore della minore, la stessa, non risulta meritevole di accoglimento.
Difatti, come visto, la ricorrente risulta percepire un a retribuzione mensile di 1.200-
1.300,00 euro, convivendo con il compagno, il quale svolge attività lavorativa come conducente di camion, e partecipa, quindi, alle spese domestiche.
Per contro, come visto, il resistente percepisce esclusivamente la pensione di invalidità per un reddito annuo 2023 pari a 7.493,85 euro, e sostiene un canone di locazione di euro 600,00 mensili, aumentato di 50,00 euro mensili rispetto all'anno precedente, convivendo con la moglie, la quale risulta disoccupata, e si occupa dell'assistenza dello stesso.
Le condizioni reddituali del resistente non consentono di accogliere la domanda di aumento dell'assegno in favore della minore.
Al tempo stesso, alla luce della circostanza relativa al fatto che l'accudimento della minore è rimesso in via pressoché totalitaria alla madre, neppure risulta meritevole di accoglimento la domanda paterna di riduzione dell'assegno a suo carico, anche considerato che sono quasi decorsi due anni dal decreto del Tribunale di Bologna dell'aprile 2023, e che le esigenze di cura della minore sono aumentate (fatto notorio), non registrandosi, per contro, un rilevante peggioramento delle condizioni reddituali del resistente, alla luce delle esigenze della figlia minore.
L'assegno nella misura già prevista, risulta tuttora, nella valutazione complessiva delle condizioni reddituali delle parti, del tutto consono alle esigenze di cura e sostentamento della minore.
Anche la ripartizione delle spese straordinarie non può essere modificata, rispetto a quanto già stabilito del tutto recentemente dal decreto del Tribunale di Bologna, non essendo sopravvenute circostanze tali da determinare una sostanziale modifica dell'assetto economico delle parti, anche per i motivi già indicati.
pag. 10/13 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n.
230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva quanto segue. Con specifico riferimento ai genitori separati/divorziati la normativa prevede espressamente che (art. 6, comma 4): “4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno
è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Si ritiene pertanto di poter affermare che in ipotesi di affidamento condiviso del figlio, il genitore possa presentare la domanda e chiedere la corresponsione dell'assegno al 100% in suo favore solo in caso di espresso accordo con l'altro genitore.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f)
l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”. In buona sostanza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 230 del 2021, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 230 del 2021, in caso di affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Tuttavia, l'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (Cfr. Messaggio INPS del 20.4.2022, n. 1714). Dunque, anche alla luce della pacifica giurisprudenza consolidatasi sotto la vigenza dell'art.211 della legge 18.5.1975,
n. 151, resta fermo il potere del Tribunale di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, anche in caso di affidamento condiviso, che pag. 11/13 il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
Nel caso di specie, tenuto conto della situazione reddituale delle due parti in causa, considerato che gli oneri di cura e sostegno materiale della minore sono concretamente rimessi alla madre della stessa, il Collegio dispone che l'assegno unico universale (pari attualmente a 199,00 euro mensili), sia percepito al 100% dalla madre della minore, la quale potrà farne richiesta anche in assenza del consenso paterno.
Come noto, tutte le disposizioni del decreto del Tribunale di Bologna n. 5738/2023, emesso in data 18.04.2023, che non risultano oggetto di espressa modifica per mezzo della presente sentenza, restano pienamente vigenti ed efficaci, senza che vi sia alcuna necessità procedimentale di conferma delle stesse, come, invece, impropriamente richiesto dalle parti.
Stante la reciproca soccombenza, tuttavia maggiore in capo alla parte ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendo la parte residua, pari al 50% delle stesse, a carico della ricorrente, con onere di versamento a favore dell'Erario, considerato che il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le stesse sono liquidate in base al D.M. 55/2014, alle fasi di giudizio di svolte e al valore indeterminabile della causa, di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo in composizione collegiale, ogni diversa domanda respinta o disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Bologna n. 5738/2023 emesso in data 18.04.2023, e fermo tutto quanto non espressamente modificato, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da di disporre l'affidamento esclusivo Parte_1
a sé della figlia minore;
2) Dispone che le visite tra il padre e la figlia avvengano secondo le seguenti modalità: un week-end ogni tre settimane, presso la residenza del a CP_1
Viareggio, prevedendosi che la madre della minore, o altra persona di fiducia della , accompagni a Bologna il venerdì pomeriggio subito dopo Pt_1 Per_1
pag. 12/13 l'uscita di scuola della stessa, ove la minore verrà consegnata entro le ore 17.00 alla moglie del o ad altra persona di fiducia del padre della minore, CP_1
affinché permanga con il padre presso la sua residenza fino alla Per_1
domenica pomeriggio, quando entro le ore 17.00 verrà ricondotta a Bologna dalla moglie del o da persona di fiducia dello stesso, e consegnata alla CP_1
madre della minore, o ad altra persona di fiducia della stessa;
3) In merito alle videochiamate tra il padre e la figlia, prenderà Controparte_1
contatto mediante videochiamata con la figlia nei giorni di lunedì e Per_1
giovedì di ogni settimana, per circa 15 minuti, rispettivamente dalle ore 17.00 alle ore 17.15 il lunedì e nello stesso orario il giovedì. Le videochiamate saranno effettuate dal sull'utenza telefonica della;
CP_1 Pt_1
4) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
5) Rigetta la domanda avanzata dal resistente di riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
6) Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre della minore, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso paterno;
7) Dichiara le spese di lite compensate tra le parti nella misura del 50%, e condanna a versare all'Erario la parte residua delle stesse (50%), spese che si Parte_1
liquidano per l'intero in euro 5.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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