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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 683/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), P.IVA_1
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) _1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E (già Controparte_2 Controparte_3
, (C.F. e P.IVA )
[...] P.IVA_2
Avv. Massimiliano Marinozzi (C.F. , C.F._3
Avv. Paolo Ricci (C.F. C.F._4
Avv. Arianna Coppola (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA
E
P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE INTERVENUTA
E
Controparte_5
(C.F., P. IVA )
[...] P.IVA_4
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 15257/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 15257/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda proposta dalla ha così statuito: Controparte_3
a)“Condanna al pagamento in favore di _1 Parte_2
dell'importo di € 36.289,52 oltre interessi legali dalla domanda sino
[...]
al soddisfo;
b)Condanna altresì Parte_1
a manlevare per l'importo di € 28.662,14 oltre interessi legali dalla _1
domanda al soddisfo;
c)Condanna a rimborsare a _1 Controparte_6
le spese di lite, che si liquidano in €. 450,00 per spese, €. 5.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
d)Condanna a Parte_1
rimborsare a le spese di lite in €. 6.500,00 per compensi _1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
”
Avverso la citata sentenza la ha Parte_1
proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per motivi sopra esposti, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 15257/2018 pubblicata in data 21.07.2018, non notificata, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Antonica, nel giudizio N.R.G. 35763/2014
IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento dell'istanza inibitoria, revocare o in subordine sospendere, ai sensi degli art. 283, II comma, e 351 c.p.c. della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 15257/2018 del Tribunale di Roma, con conseguente inefficacia degli atti esecutivi eventualmente compiuti;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: ferma l'istanza di inibitoria che precede, disporre la sospensione del presente procedimento civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il carattere pregiudiziale del giudizio penale di appello pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Torino, che vede imputata la Sig.ra per simulazione di reato;
_1
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia n. A617910, stipulata dalla sig.ra in favore del veicolo Jeep Gran Cherokee, targato _1 ED499CW, rigettare ogni domanda nei confronti della Parte_1
;
[...]
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_2
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per quanto di interesse della accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della Sentenza impugnata afferente la condanna della Sig.ra nei confronti della prima. _1
Con vittoria di spese nel presente grado di giudizio.”
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. _1
Con provvedimento in data 11 luglio 2019 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15257/2019 proposta dalla
(in breve, in seguito , Parte_1 Pt_1
ritenendo che le doglianze avanzate dalla parte appellante fossero meritevoli di approfondimento.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - nella qualità di Controparte_4
successore a titolo particolare della a seguito del contratto di cessione di ramo Pt_1
d'azienda - ha fatto proprie le conclusioni già rassegnate dall'appellante; è poi intervenuta la che - Controparte_5
quale successore a titolo universale per effetto della fusione per incorporazione nella
- ha riproposto le conclusioni rassegnate dalla dante causa. Controparte_4
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 27 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata dalla Controparte_2
(in breve , che ha agito nei confronti di al fine di
[...] CP_2 _1
ottenere la condanna al pagamento della somma di € 36.289,52, a titolo di credito residuo derivante dal contratto di locazione finanziaria n. 48713/B1 relativo al veicolo Chrysler Grand Cherokee tg. ED449CW, andato perduto come da denuncia di furto/rapina sporta dalla locataria, e al risarcimento dei danni.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, in seguito alla stipula del contratto di locazione finanziaria con la Toyota, , quale _1
utilizzatrice del veicolo, aveva stipulato con la la polizza assicurativa Pt_1
n.A617910 a copertura del rischio di furto e rapina;
in data 25 febbraio 2012, la convenuta aveva sporto denuncia presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle
d'Aosta assumendo di aver subito - a Torino ad opera di ignoti - una rapina nel corso della quale le era stata sottratta la disponibilità dell'auto; la Compagnia assicurativa, cui la si era rivolta per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, _1
aveva sollevato una serie di dubbi sulla veridicità dell'evento lesivo denunciato;
nelle more del sinistro, era rimasta inadempiente nei confronti della _1
per le obbligazioni assunte con il contratto di leasing e aveva addotto di non CP_2
poter provvedere al pagamento delle rate, se non dopo aver ottenuto l'indennizzo della polizza assicurativa da parte della Pt_1
Costituitasi in giudizio ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del _1
Tribunale alla chiamata in causa della la quale ha contestato la sussistenza dei Pt_1
presupposti per l'invocata garanzia, rappresentando di avere presentato, a sua volta, una denuncia - querela alla Procura della Repubblica di Torino per il reato di simulazione di rapina.
Nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento penale - avviato su impulso della in merito alla dubbia ricostruzione dell'evento lesivo denunciato dalla Pt_1 convenuta al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo - si è concluso con la sentenza n. 5615/2016 con la quale la è stata condanna per simulazione di _1
reato alla pena di anni uno di reclusione.
Con la sentenza gravata in questa sede il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta al pagamento in favore della Toyota della somma di € 36.289,52, a titolo di canoni locatizi scaduti, e al rimborso delle spese di lite;
ha accolto - limitatamente alla somma di € 28.662,14 - la domanda di manleva proposta da nei confronti della stante la vigenza della polizza _1 Pt_1
assicurativa per la garanzia di furto del veicolo locato e il mancato definitivo accertamento della responsabilità penale della (condannata in primo grado _1
con pronuncia non ancora passata in giudicato); ha posto a carico della Compagnia di assicurazione le spese di lite sostenute dalla . _1
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va, innanzitutto, premesso che - in difetto di appello incidentale proposto dalla che, anzi, nel presente grado di giudizio è rimasta contumace - risultano _1
passati in giudicato i capi a) e c) della sentenza relativi alla condanna della convenuta al pagamento dei canoni in favore della e alla rifusione delle spese di lite. CP_2
La presente impugnazione afferisce, quindi, in via esclusiva, al capo b) della sentenza, relativa al rapporto assicurativo tra e la con particolare _1 Pt_1
riguardo alla manleva invocata dall'assicurata nei confronti della Compagnia.
Ciò posto, le censure formulate dalla parte appellante, che lamenta sia l'insufficiente motivazione resa dal giudice di prime cure in merito all'asserita operatività della garanzia assicurativa del veicolo locato sia l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, possono essere esaminate congiuntamente, per la stretta connessione logica che le lega, e meritano condivisione
La parte appellante sostiene, in particolare, l'inoperatività della copertura assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico da cui è scaturita la pretesa indennitaria avanzata da (ossia della rapina) e dell'accertamento dei fatti _1
di causa contenuto nella sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti della parte appellata per simulazione di reato.
Ora, è pacifico che , locataria del veicolo Chrysler Grand Cherokee tg. _1
ED449CW, oggetto del contatto di locazione finanziaria stipulato con ha CP_2
sottoscritto con la polizza assicurativa n. A617910 per la garanzia contro il Pt_1
furto e la rapina del suddetto veicolo.
I fatti rappresentati nella denuncia presentata il 25 febbraio 2012, con la quale la ha dichiarato di avere subito la sottrazione del veicolo ad opera di persona _1
ignota che, dopo essersi introdotta nell'abitacolo mentre la stessa era alla guida,
l'aveva costretta a scendere dalla vettura e si era allontanata utilizzando le chiavi inserite nel quadro, non hanno trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado.
Al riguardo, va richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“In materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nella verificazione di un sinistro dipendente da un rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia.
Incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Nel caso di polizza assicurativa contro il furto di autoveicoli, l'evento coperto dalla garanzia e fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è costituito dall'avvenuto furto la cui prova deve essere fornita dall'assicurato. La sola denuncia-querela presentata all'autorità di polizia, anche se integrata dalla documentazione richiesta dal contratto assicurativo (come la consegna delle chiavi del veicolo …), non è sufficiente a provare l'effettiva verificazione del furto, in quanto atto proveniente dallo stesso assicurato e quindi privo di efficacia probatoria. … L'onere della prova gravante sull'assicurato non può considerarsi assolto con la mera produzione della documentazione contrattualmente richiesta per l'ottenimento dell'indennizzo, essendo necessaria una prova positiva dell'effettiva sottrazione del veicolo”(Cass. n.3446/2023).
Nel caso in esame, non solo la non ha fornito alcun elemento di prova a _1
conforto della sussistenza dei presupposti della garanzia assicurativa, ma dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio penale celebratosi innanzi al Tribunale di Torino è emerso che, in data di poco antecedente alla denuncia presentata dall'odierna appellata, il veicolo assicurato era fuoriuscito dai confini europei;
in particolare, l'auto - dopo essere stata immatricolata in Germania in data 9 febbraio
2012 con la targa temporanea d'esportazione HD-313Y - il 12 febbraio 2012 era stata registrata in transito in Marocco e il 15 febbraio 2012 era stata esportata in
Mauritania, attraverso la frontiera di Guergarate (Kerkarate).
Alla luce di tali risultanze, certamente utilizzabili in questa sede in virtù del consolidato orientamento secondo cui le prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti possono essere poste dal giudice civile a fondamento del proprio convincimento, se ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti (Cass. 30298/23), la ricostruzione dei fatti fornita dalla appare del tutto inverosimile, non _1
risultando provato che il 25 febbraio 2012 la vettura fosse rientrata in Italia.
Infine, nelle more del presente gravame è intervenuta la sentenza n. 3935/21 con la quale la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto dal reato ascrittole per la particolare tenuità del fatto, in ragione _1
della giovane età dell'imputata che si era resa responsabile di un isolato episodio di devianza. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione riportata in calce, offre ulteriori elementi di valutazione, laddove la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dei fatti costitutivi dell'ipotesi delittuosa della simulazione del furto, pur pervenendo alla pronuncia di assoluzione in ragione della particolare tenuità della condotta posta in essere.
In conclusione, deve ritenersi che l'evento assicurativo costitutivo del diritto all'indennizzo (ossia la rapina) non si sia mai verificato, con conseguente inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta da e dalla in _1 Pt_1
relazione al veicolo, oggetto del contratto di leasing.
Segue, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di manleva.
Le spese, che seguono la soccombenza della nei confronti della nel _1 Pt_1
doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto, nonché della fase decisionale posto che l'appellata non ha depositato le note di trattazione relative all'udienza di precisazione delle conclusioni né le comparse ex art. 190 c.p.c.; ricorrono, invece, i presupposti per disporre la compensazione in relazione alla posizione delle parti intervenute ex art. 111 c.p.c., atteso che il processo prosegue tra le parti originarie, ancorché gli effetti della presente pronuncia spieghino effetti nei confronti dell'attuale titolare della posizione assicurativa.
Ricorrono, del pari, i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado in relazione alla posizione della che - essendo del tutto estranea al rapporto CP_2
assicurativo tra la e l'appellata - è stata convenuta nel presente gravame ai Pt_1
soli fini dell'integrazione del contraddittorio, quale attrice originaria del giudizio di primo grado, mentre l'unico profilo oggetto del presente gravame è risultato quello relativo alla manleva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 15257/2018 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: 1) Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della _1
; Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore della _1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida
[...]
per il primo in € 4.500,00 e per il secondo in complessivi € 1.480,00, di cui €
380,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Compensa integralmente le spese processuali del grado in relazione alla posizione della e delle parti intervenute. Controparte_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 683/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 2 aprile 2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), P.IVA_1
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) _1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E (già Controparte_2 Controparte_3
, (C.F. e P.IVA )
[...] P.IVA_2
Avv. Massimiliano Marinozzi (C.F. , C.F._3
Avv. Paolo Ricci (C.F. C.F._4
Avv. Arianna Coppola (C.F. ) C.F._5
PARTE APPELLATA
E
P.IVA ), Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE INTERVENUTA
E
Controparte_5
(C.F., P. IVA )
[...] P.IVA_4
Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. C.F._1
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 15257/2018 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 15257/2018 il Tribunale di Roma nel provvedere sulla domanda proposta dalla ha così statuito: Controparte_3
a)“Condanna al pagamento in favore di _1 Parte_2
dell'importo di € 36.289,52 oltre interessi legali dalla domanda sino
[...]
al soddisfo;
b)Condanna altresì Parte_1
a manlevare per l'importo di € 28.662,14 oltre interessi legali dalla _1
domanda al soddisfo;
c)Condanna a rimborsare a _1 Controparte_6
le spese di lite, che si liquidano in €. 450,00 per spese, €. 5.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
d)Condanna a Parte_1
rimborsare a le spese di lite in €. 6.500,00 per compensi _1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
”
Avverso la citata sentenza la ha Parte_1
proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per motivi sopra esposti, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 15257/2018 pubblicata in data 21.07.2018, non notificata, pronunciata dal Tribunale Civile di Roma nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Antonica, nel giudizio N.R.G. 35763/2014
IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento dell'istanza inibitoria, revocare o in subordine sospendere, ai sensi degli art. 283, II comma, e 351 c.p.c. della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 15257/2018 del Tribunale di Roma, con conseguente inefficacia degli atti esecutivi eventualmente compiuti;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: ferma l'istanza di inibitoria che precede, disporre la sospensione del presente procedimento civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante il carattere pregiudiziale del giudizio penale di appello pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Torino, che vede imputata la Sig.ra per simulazione di reato;
_1
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia n. A617910, stipulata dalla sig.ra in favore del veicolo Jeep Gran Cherokee, targato _1 ED499CW, rigettare ogni domanda nei confronti della Parte_1
;
[...]
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Instaurato il contraddittorio si è costituita la Controparte_2
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per quanto di interesse della accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della Sentenza impugnata afferente la condanna della Sig.ra nei confronti della prima. _1
Con vittoria di spese nel presente grado di giudizio.”
non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. _1
Con provvedimento in data 11 luglio 2019 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15257/2019 proposta dalla
(in breve, in seguito , Parte_1 Pt_1
ritenendo che le doglianze avanzate dalla parte appellante fossero meritevoli di approfondimento.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - nella qualità di Controparte_4
successore a titolo particolare della a seguito del contratto di cessione di ramo Pt_1
d'azienda - ha fatto proprie le conclusioni già rassegnate dall'appellante; è poi intervenuta la che - Controparte_5
quale successore a titolo universale per effetto della fusione per incorporazione nella
- ha riproposto le conclusioni rassegnate dalla dante causa. Controparte_4
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 27 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata dalla Controparte_2
(in breve , che ha agito nei confronti di al fine di
[...] CP_2 _1
ottenere la condanna al pagamento della somma di € 36.289,52, a titolo di credito residuo derivante dal contratto di locazione finanziaria n. 48713/B1 relativo al veicolo Chrysler Grand Cherokee tg. ED449CW, andato perduto come da denuncia di furto/rapina sporta dalla locataria, e al risarcimento dei danni.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, in seguito alla stipula del contratto di locazione finanziaria con la Toyota, , quale _1
utilizzatrice del veicolo, aveva stipulato con la la polizza assicurativa Pt_1
n.A617910 a copertura del rischio di furto e rapina;
in data 25 febbraio 2012, la convenuta aveva sporto denuncia presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle
d'Aosta assumendo di aver subito - a Torino ad opera di ignoti - una rapina nel corso della quale le era stata sottratta la disponibilità dell'auto; la Compagnia assicurativa, cui la si era rivolta per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, _1
aveva sollevato una serie di dubbi sulla veridicità dell'evento lesivo denunciato;
nelle more del sinistro, era rimasta inadempiente nei confronti della _1
per le obbligazioni assunte con il contratto di leasing e aveva addotto di non CP_2
poter provvedere al pagamento delle rate, se non dopo aver ottenuto l'indennizzo della polizza assicurativa da parte della Pt_1
Costituitasi in giudizio ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del _1
Tribunale alla chiamata in causa della la quale ha contestato la sussistenza dei Pt_1
presupposti per l'invocata garanzia, rappresentando di avere presentato, a sua volta, una denuncia - querela alla Procura della Repubblica di Torino per il reato di simulazione di rapina.
Nel corso del giudizio di primo grado, il procedimento penale - avviato su impulso della in merito alla dubbia ricostruzione dell'evento lesivo denunciato dalla Pt_1 convenuta al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo - si è concluso con la sentenza n. 5615/2016 con la quale la è stata condanna per simulazione di _1
reato alla pena di anni uno di reclusione.
Con la sentenza gravata in questa sede il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta al pagamento in favore della Toyota della somma di € 36.289,52, a titolo di canoni locatizi scaduti, e al rimborso delle spese di lite;
ha accolto - limitatamente alla somma di € 28.662,14 - la domanda di manleva proposta da nei confronti della stante la vigenza della polizza _1 Pt_1
assicurativa per la garanzia di furto del veicolo locato e il mancato definitivo accertamento della responsabilità penale della (condannata in primo grado _1
con pronuncia non ancora passata in giudicato); ha posto a carico della Compagnia di assicurazione le spese di lite sostenute dalla . _1
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va, innanzitutto, premesso che - in difetto di appello incidentale proposto dalla che, anzi, nel presente grado di giudizio è rimasta contumace - risultano _1
passati in giudicato i capi a) e c) della sentenza relativi alla condanna della convenuta al pagamento dei canoni in favore della e alla rifusione delle spese di lite. CP_2
La presente impugnazione afferisce, quindi, in via esclusiva, al capo b) della sentenza, relativa al rapporto assicurativo tra e la con particolare _1 Pt_1
riguardo alla manleva invocata dall'assicurata nei confronti della Compagnia.
Ciò posto, le censure formulate dalla parte appellante, che lamenta sia l'insufficiente motivazione resa dal giudice di prime cure in merito all'asserita operatività della garanzia assicurativa del veicolo locato sia l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, possono essere esaminate congiuntamente, per la stretta connessione logica che le lega, e meritano condivisione
La parte appellante sostiene, in particolare, l'inoperatività della copertura assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico da cui è scaturita la pretesa indennitaria avanzata da (ossia della rapina) e dell'accertamento dei fatti _1
di causa contenuto nella sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Torino nei confronti della parte appellata per simulazione di reato.
Ora, è pacifico che , locataria del veicolo Chrysler Grand Cherokee tg. _1
ED449CW, oggetto del contatto di locazione finanziaria stipulato con ha CP_2
sottoscritto con la polizza assicurativa n. A617910 per la garanzia contro il Pt_1
furto e la rapina del suddetto veicolo.
I fatti rappresentati nella denuncia presentata il 25 febbraio 2012, con la quale la ha dichiarato di avere subito la sottrazione del veicolo ad opera di persona _1
ignota che, dopo essersi introdotta nell'abitacolo mentre la stessa era alla guida,
l'aveva costretta a scendere dalla vettura e si era allontanata utilizzando le chiavi inserite nel quadro, non hanno trovato alcun riscontro nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado.
Al riguardo, va richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui
“In materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nella verificazione di un sinistro dipendente da un rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia.
Incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Nel caso di polizza assicurativa contro il furto di autoveicoli, l'evento coperto dalla garanzia e fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è costituito dall'avvenuto furto la cui prova deve essere fornita dall'assicurato. La sola denuncia-querela presentata all'autorità di polizia, anche se integrata dalla documentazione richiesta dal contratto assicurativo (come la consegna delle chiavi del veicolo …), non è sufficiente a provare l'effettiva verificazione del furto, in quanto atto proveniente dallo stesso assicurato e quindi privo di efficacia probatoria. … L'onere della prova gravante sull'assicurato non può considerarsi assolto con la mera produzione della documentazione contrattualmente richiesta per l'ottenimento dell'indennizzo, essendo necessaria una prova positiva dell'effettiva sottrazione del veicolo”(Cass. n.3446/2023).
Nel caso in esame, non solo la non ha fornito alcun elemento di prova a _1
conforto della sussistenza dei presupposti della garanzia assicurativa, ma dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio penale celebratosi innanzi al Tribunale di Torino è emerso che, in data di poco antecedente alla denuncia presentata dall'odierna appellata, il veicolo assicurato era fuoriuscito dai confini europei;
in particolare, l'auto - dopo essere stata immatricolata in Germania in data 9 febbraio
2012 con la targa temporanea d'esportazione HD-313Y - il 12 febbraio 2012 era stata registrata in transito in Marocco e il 15 febbraio 2012 era stata esportata in
Mauritania, attraverso la frontiera di Guergarate (Kerkarate).
Alla luce di tali risultanze, certamente utilizzabili in questa sede in virtù del consolidato orientamento secondo cui le prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti possono essere poste dal giudice civile a fondamento del proprio convincimento, se ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti (Cass. 30298/23), la ricostruzione dei fatti fornita dalla appare del tutto inverosimile, non _1
risultando provato che il 25 febbraio 2012 la vettura fosse rientrata in Italia.
Infine, nelle more del presente gravame è intervenuta la sentenza n. 3935/21 con la quale la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto dal reato ascrittole per la particolare tenuità del fatto, in ragione _1
della giovane età dell'imputata che si era resa responsabile di un isolato episodio di devianza. La sentenza, passata in giudicato come da attestazione riportata in calce, offre ulteriori elementi di valutazione, laddove la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dei fatti costitutivi dell'ipotesi delittuosa della simulazione del furto, pur pervenendo alla pronuncia di assoluzione in ragione della particolare tenuità della condotta posta in essere.
In conclusione, deve ritenersi che l'evento assicurativo costitutivo del diritto all'indennizzo (ossia la rapina) non si sia mai verificato, con conseguente inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta da e dalla in _1 Pt_1
relazione al veicolo, oggetto del contratto di leasing.
Segue, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda di manleva.
Le spese, che seguono la soccombenza della nei confronti della nel _1 Pt_1
doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria compresa tra i minimi e i massimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto, nonché della fase decisionale posto che l'appellata non ha depositato le note di trattazione relative all'udienza di precisazione delle conclusioni né le comparse ex art. 190 c.p.c.; ricorrono, invece, i presupposti per disporre la compensazione in relazione alla posizione delle parti intervenute ex art. 111 c.p.c., atteso che il processo prosegue tra le parti originarie, ancorché gli effetti della presente pronuncia spieghino effetti nei confronti dell'attuale titolare della posizione assicurativa.
Ricorrono, del pari, i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado in relazione alla posizione della che - essendo del tutto estranea al rapporto CP_2
assicurativo tra la e l'appellata - è stata convenuta nel presente gravame ai Pt_1
soli fini dell'integrazione del contraddittorio, quale attrice originaria del giudizio di primo grado, mentre l'unico profilo oggetto del presente gravame è risultato quello relativo alla manleva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 15257/2018 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: 1) Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della _1
; Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore della _1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida
[...]
per il primo in € 4.500,00 e per il secondo in complessivi € 1.480,00, di cui €
380,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Compensa integralmente le spese processuali del grado in relazione alla posizione della e delle parti intervenute. Controparte_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino