Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2016, n. 4045
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 15 gennaio 2016. Le parti in causa erano un ricorrente, che sosteneva di aver subito un danno a causa dell'operato di un'amministratrice di fatto di una società fallita, e la convenuta, che contestava le pretese del ricorrente. Il ricorrente chiedeva la restituzione di somme di denaro e il risarcimento dei danni, sostenendo che la convenuta avesse svolto funzioni gestorie di fatto, mentre la convenuta negava di aver assunto tali funzioni e contestava l'esistenza di un obbligo di restituzione.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva ritenuto non provata l'esistenza di un rapporto di amministrazione di fatto. Il giudice ha argomentato che le mere attività di pagamento di debiti e riscossione di somme non erano sufficienti a dimostrare una gestione sistematica e completa della società. La Corte ha sottolineato l'importanza di un accertamento concreto delle funzioni gestorie, evidenziando che l'amministratore di fatto deve esercitare un'influenza significativa sulle scelte operative della società. La decisione è stata motivata dalla mancanza di evidenze che dimostrassero l'assunzione di tali funzioni da parte della convenuta, confermando così la correttezza della valutazione della Corte d'Appello.

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Massime1

In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualità, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla società).

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2016, n. 4045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4045
Data del deposito : 1 marzo 2016

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