Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della suddetta qualità, che non poteva essere desunta dalla mera effettuazione di pagamenti di debiti sociali o riscossione di somme destinate alla società).
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Con sentenza n. 4045/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto secondo il quale “in tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata come amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza”. A tal proposito gli Ermellini hanno ritenuto che al fine di poter qualificare un soggetto formalmente esterno agli organi gestori sociali come “amministratore di fatto” non è sufficiente, come nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2016, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
-4045/ 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22498/2013 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. 4045 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C. I Ud. 15/01/2016Presidente Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere PU Dott. OSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22498-2013 proposto da: VA OS IA (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FENOGLIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente 2016 contro 92 elettivamente domiciliata in ROMA, SCORRANO PAOLA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso l'avvocato LUIGI VALENSISE, che la rappresenta e difende, giusta 1 procura in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 2455/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MAINETTI FRANCESCO che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato VALENSISE LUIGI che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto solo del primo e secondo motivo. 2 22498-13 Svolgimento del processo AZ AV OS, socio di Ecored s.p.a., poi divenuta Eco Pipes International s.p.a., fallita il 26-6-2001, convenne in giudizio OL NO sul presupposto di avere questa assunto la veste di amministratore di fatto della società. Affermando di averle consegnato somme di denaro a titolo personale (euro 497.781,30) e altre somme a di mutuo titolo di finanziamento della società (euro 877.976,73), non confluite nelle casse sociali, ne chiese la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni. La convenuta resistette e l'adito tribunale di Voghera, ritenendo che in effetti la NO avesse svolto funzioni di amministratore di fatto, essendosi ingerita, “a prescindere dall'assunzione di poteri gestionali”, nei pagamenti diretti di debiti e nella riscossione di somme destinate alla società, poi non versate nei relativi nei limiti conti, accolse la domanda risarcitoria dell'importo di euro 249.706,91. La sentenza venne appellata in via principale dalla NO e in via incidentale da AV OS. La corte d'appello di Milano, accogliendo l'appello principale, ha rigettato tutte le domande. In particolare la corte d'appello ha confermato la statuizione di primo grado in ordine all'inesistenza del 1 concernente le somme asseritamente credito restitutorio convenuta a titolo personale e ha ritenuto mutuate alla non provato il presupposto della domanda risarcitoria correlata al dedotto esercizio di funzioni amministrative di fatto, stante che le mere circostanze dell'effettuazione di pagamenti di debiti sociali attraverso conti personali e della riscossione di somme destinate alla società per il tramite di propri conti non potevano considerarsi idonee ad affermare assunte le sistematicità e funzioni gestorie connotate da completezza. Numerose testimonianze invero avevano evidenziato che l'attività gestoria della società era stata in effetti svolta dal solo amministratore NI IA, marito della convenuta, col quale il AV OS aveva raggiunto un accordo per finanziare la società in parti uguali. Dacché degli eventuali importi asseritamente versati alla società a titolo di finanziamento poteva esser chiamata a rispondere la società stessa, ove ne fosse stata dimostrata la confluenza nella cassa, 0 comunque il IA in relazione al rendiconto della gestione sociale;
non invece la convenuta. Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 4-7-2012 e non notificata, AZ AV OS ha 2 proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui l'intimata ha replicato con controricorso. Motivi della decisione I. laCol primo motivo il ricorrente denunzia violazione ẹ falsa applicazione degli artt. 2393 e seg. elo omessa cod. civ., l'erronea, contraddittoria controverso e decisivo delmotivazione circa un fatto giudizio, la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e la violazione del diritto di difesa ex art. 24 cost. Il tutto a proposito della valutazione а mezzo della quale la corte d'appello ha ritenuto non sussistenti, in capo alla NO, poteri gestori della società. Lamenta che l'impugnata sentenza abbia omesso di motivare le ragioni della non decisività delle risultanze reso "evidenti eistruttorie che, invece, avevano lampanti" i poteri amministrativi di fatto associabili alla tenuta diretta dei conti con clienti e fornitori, al pagamento di fatture e debiti everso dipendenti verso soggetti terzi, alla trasformazione del proprio conto corrente personale in conto sociale, dal quale eseguire pagamenti di fatture, bollette, stipendi e altro. Col secondo motivo il ricorrente denunzia l'omessa motivazione della sentenza su fatto decisivo e la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (oltre che del diritto di difesa ex art. 24 cost.), con 3 riferimento а entrambi gli importi corrisposti alla NO, a titolo di finanziamento della società e a titolo di mutuo personale. Censura la sentenza per essersi astenuta dal palesare le ragioni logico-giuridiche che l'avevano indotta ritenere non assunta la qualifica di amministratore di fatto e a rigettare in ogni caso anche l'appello incidentale, avendo omesso di prender posizione sulle singole somme consegnate onde verificare l'esistenza о meno di un obbligo restitutorio. Col terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia la falsa applicazione dell'art. 1395 (rectiusviolazione e 2395) cod. civ. nonché l'erronea, contraddittoria e/o omessa motivazione della sentenza e l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonché ancora la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. La corte d'appello avrebbe "del tutto omesso di motivare la reiezione della domanda di risarcimento dei danni avanzata (..) ex art. 2395 c.c.", essendosi limitata a respingere in toto l'appello incidentale senza minimamente considerare che le argomentazioni fornite da esso ricorrente "avrebbero potuto (e forse dovuto) costituire ulteriore riprova dell'indiscutibile ingerenza (..) nelle vicende societarie", essendo infine il dissesto della società dipeso dalle sconsiderate scelte imprenditoriali della NO mercé condotte distrattive di parte del patrimonio sociale a discapito della posizione del socio, occultate da irregolarità di ordine contabile. II. I motivi, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, ove non inammissibili per mescolanza dei mezzi prospettati (v. per tutte Sez. 1^ n. 19443-11), e non inammissibili altresì perché incentrati suove profili di fatto asseriti ma indimostrati in prospettiva di autosufficienza con riferimento alle fonti di deduzione dinanzi al giudice di merito, sono in ogni caso infondati nella tesi giuridica che in essi risulta tradotta. III. -All'impugnata sentenza non può essere ascritta una mancanza motivazionale, né sotto l'ottica dell'art. 132 cod. proc. civ. né sotto quella dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. assolutamente evidente che la motivazione E' è stata dalla corte territoriale a corredo redatta dell'apprezzamento secondo cui le risultanze istruttorie (debitamente indicate nei riferimenti ad alcuni testi escussi in primo grado fornitori e dipendenti della - e alle dichiarazioni rese dallo stesso attore società nel corso delle indagini svolte in sede penale), da un lato, non consentivano di ritenere esistente un rapporto 5 amministrativo di fatto tra la convenuta e la società e, dall'altro, non suffragavano il versamento di somme a titolo di mutuo personale. Può osservarsi che su tale seconda considerazione la doglianza di parte ricorrente è ridotta a mero simulacro, nulla essendo stato specificato a presidio della genericissima affermazione di mancata considerazione di evidenze istruttorie rilevanti. Dal primo punto di vista, invece, la corte IV. - d'appello ha affermato che la mera circostanza di pagamenti di debiti sociali e di riscossione di somme destinate alla società non poteva dirsi di per sé idonea a ritenere assunte funzioni gestorie con carattere di sistematicità e completezza. Una simile valutazione, congruamente motivata in fatto, è coerente con quanto da questa corte da tempo affermato circa i requisiti di esistenza del rapporto di amministrazione di fatto tra una persona fisica e una società. Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. 1^ n. 28819-08; n. 6719-08; n. 9795-99). Esso tuttavia presuppone che le funzioni gestorie abbiano di sistematicità e caratteregiustappunto avuto completezza. Difatti, certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il da essi concretamente contenuto delle funzioni men vero che in mancanza di una esercitate. Ma non investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica come detto dell'assunzione di quelle funzioni. V. JIM Occorre allora riconoscere che la corte d'appello si è fatta carico dell'esigenza di verificare in concreto codesta sistematicità, escludendola motivatamente a mezzo possibile del rilievo che alla NO era stato ascrivere in base alle risultanze istruttorie solo la - effettuazione di pagamenti di debiti e/o la riscossione di somme per conto della società, con carattere tuttavia 7 compatibile con il mantenimento delle funzioni gestorie in alcapo solo coniuge, IA, amministratore di diritto. Tali elementi sono, in linea astratta, sufficienti a giustificare la decisione adottata, escludendo l'esistenza, oltre che dei denunciati errori di diritto, di un qualunque vizio di altresì come detto motivazione. VI. - Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 17.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, CO.
1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per del ricorrente, dell'ulteriore il versamento, da parte importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 15 gennaio 2016. Il President Il Consigliere ensore Глаш и ший DEPOSITAT IN CANDFU N - 1/MAR 2016 8 IL FUNZIONER" Anc