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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 873 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello
D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Manzo e Giuseppe Parte_1
Adragna elettivamente domiciliata in Palermo, viale Reg. Siciliana n.2629 presso lo studio dell'Avv.to Dionisio appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Viviana Canzoneri presso il cui CP_1 studio in Palermo via La Farina n.11 è elettivamente domiciliata appellato/appellante incidentale all'udienza del 8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 24.9.2020 innanzi al Tribunale G.L. di
Palermo, , premetteva che con sentenza n.1948/2018, emessa il Parte_1
13.6.2018, il Giudice del Lavoro di Palermo aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla e condannato quest'ultima alla CP_1 reintegrazione “nel posto di lavoro (infermiere professionale, liv. 3s CCNL UNEBA
8.5.2013) ricoperto alla data del licenziamento” e al pagamento di “un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Pag.1 Osservava che nonostante avesse “richiesto l'esecuzione della sentenza mettendo formalmente a disposizione della le proprie capacità lavorativa …” controparte “a CP_1 mezzo del proprio legale” aveva “esplicitamente affermato di volersi rifiutare di dare esecuzione alla pronuncia, aggiungendo di aver proposto appello con istanza inibitoria”.
Rilevava che con sentenza n.754/2019, del 12.9.2019, la Corte di Appello di
Palermo, con dispositivo notificato alla il 24.7.2019, aveva rigettato CP_1
“anche nel merito il gravame … confermando integralmente quanto deciso dal Giudice del
Lavoro di Palermo con la pronuncia n.1948/2018”.
Che, “anche in tale occasione” aveva “nuovamente richiesto la reintegrazione nel proprio posto di lavoro oltre al pagamento delle “retribuzioni dovute dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado (13.6.2018) sino a quella di effettiva reintegra”; richiesta non accolta da controparte che, con pec del 26.7.2019 aveva affermato di non voler prestare “quiescenza alla sentenza n.754/2019 della Corte d'Appello”.
Ritenuta, dunque, “l'ingiustificata inerzia della essendosi la stessa CP_1 rifiutata “sia di corrispondere l'indennità risarcitoria, sia di reintegrare la LA nel posto di lavoro”, rivendicava il diritto “sia al pagamento dell'indennità risarcitoria …. ammontante “all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali”, sia al risarcimento dei danni alla stessa causati dall'omessa esecuzione della pronuncia in parola (mancata reintegra nel posto di lavoro), pari alle retribuzioni dovute dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado (13.6.2018) sino a quella di effettivo reintegro nel posto di lavoro, mai avvenuto
…”.
Considerato che per l'indennità risarcitoria la sentenza n.1948/2018 conteneva una “condanna generica”, come rilevato dal Giudice del Lavoro di Palermo con l'ordinanza del 24/9/2018, emessa nell'ambito del procedimento esecutivo avviato … per il pagamento della stessa”, rilevava che si rendeva “necessario adire il Giudice del Lavoro affinchè, quantificata l'indennità risarcitoria ed i danni cagionati alla LA a causa del mancato reintegro nel posto di lavoro” venisse “emessa declaratoria di condanna nei confronti della società datoriale al pagamento dei rispettivi importi”. CP_1
Rilevava che, sulla scorta della “quantificazione effettuata da professionista incaricato” l'indennità risarcitoria ammontava “ad €20.559,72, mentre le retribuzioni lorde (comprensive di contributi previdenziali ed assistenziali) dovute … a titolo risarcitorio, quale ristoro della mancata reintegra nel posto di lavoro, sempre secondo il suddetto professionista incaricato alla data del 02.03.2020” ammontavano “a complessivi €59.117,04”.
Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento di tali importi.
Pag.2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1 chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio essendo pendente ricorso per cassazione.
Nel merito, premessa “l'incoercibilità dell'obbligo di reintegra”, eccepiva, da un lato, l'aliunde perceptum in relazione alle richieste “risarcitorie ex adverso avanzate, dall'altro la mancata allegazione di “alcun CCNL cui fare riferimento” né la dimostrazione che il CCNL indicato fosse quello applicato “dalla società odierna resistente” e che, pertanto, la consulenza tecnica di parte doveva ritenersi del tutto erronea e comunque priva di conteggi e dell'individuazione dell'importo della retribuzione globale di fatto.
Il Giudice adito, con sentenza n.484/2022 emessa in data 18.2.2022, disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di euro 20.599,72.
Anzitutto, precisava che occorreva distinguere “le due pretese” azionate dalla
. Pt_1
In particolare, riteneva fondata “la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, già oggetto di condanna generica contenuta nella sentenza n. 1948/2018 emessa da questo Tribunale il 13 giugno 2018” a nulla rilevando le difese spiegate dalla parte convenuta.
Rilevava, al riguardo, che l'eccezione concernente l'aliunde perceptum fosse
“smaccatamente tardiva (visto che eventualmente sarebbe dovuta essere sollevata nel giudizio avente ad oggetto il licenziamento) e, dall'altro lato, come la contestazione circa l'ammontare della pretesa” fosse “del tutto generico (d'altra parte, il carattere meramente aritmetico del calcolo dell'indennità risarcitoria già oggetto di condanna generica impone di valutare con estrema severità gli oneri difensivi della resistente, la quale ben avrebbe potuto - e quindi dovuto - contestare con maggiore precisione il credito avversario : cfr. i rispettivi scritti difensivi)”.
Che, pertanto, la convenuta andava “senz'altro condannata al pagamento della somma richiesta dalla oltre accessori nella misura legalmente dovuta”. Pt_1
A diversa conclusione perveniva con riferimento alla “seconda domanda”.
Osservava, all'uopo, che “secondo la ricorrente il datore di lavoro” era “tenuto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di” reintegra “da calcolarsi sulla base della retribuzione e dei contributi maturati dalla pronuncia di primo grado (13 giugno
2018) al mese di febbraio 2020 (cfr. relazione di c.t.u. allegata al ricorso)”.
Che, tuttavia, tale domanda andava rigettata “perché a far data dalla dichiarazione di disponibilità del lavoratore (comunicata al lavoratore a mezzo pec del 22 giugno
Pag.3 2018: cfr. allegato n. 2 del ricorso) quest'ultimo” aveva “maturato il diritto alla retribuzione, oltre che al versamento in favore degli enti competenti dei contributi previdenziali ed assistenziali”.
Che appariva “del tutto evidente che l'obbligo retributivo” escludeva “logicamente, oltre che giuridicamente l'obbligo risarcitorio (erroneamente) dedotto in giudizio dalla LA
(sulla distinzione tra l'uno e l'altro basti pensare ai differenti elementi costitutivi – l'inefficacia del licenziamento e la pedissequa manifestazione di disponibilità al lavoro per quanto riguarda il credito retributivo, l'inadempimento all'obbligo di reintegra per quanto riguarda il credito risarcitorio -, nonché alle note differenze circa il regime probatorio dei due titoli di responsabilità
e circa i criteri di calcolo dell'ammontare del credito …)”.
Avverso tale sentenza ha interposto gravame , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 29.7.2022 chiedendone la parziale riforma.
Premette che secondo “secondo il Giudice palermitano” ella “non avrebbe dovuto chiedere il risarcimento del danno, anche se “per equivalente” come fatto nel ricorso introduttivo, derivante dall'inosservanza dell'esecuzione dell'ordine di reintegrazione, bensì il semplice pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di comunicazione di disponibilità sino alla reintegra, in quanto, a dire del magistrato, dall'omessa reintegrazione non conseguirebbe alcun obbligo risarcitorio ma, unicamente, il diritto al pagamento del trattamento retributivo e contributivo”.
Deduce che tale ragionamento, tuttavia, “è fondato sull'erroneo presupposto secondo il quale la semplice manifestazione di disponibilità del dipendente a riprendere servizio, in seguito alla declaratoria di illegittimità dell'intervenuto licenziamento” sia “equiparabile all'effettiva prestazione lavorativa, facendo dunque sorgere una pretesa di natura “retributiva”.
Rileva, sul punto, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.86/2018 ha chiarito come, “ove il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, tale suo comportamento, riconducibile ad un illecito istantaneo con effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente reintegrato”.
Sostiene che la pronuncia del giudice delle leggi “appare perfettamente coerente con la situazione che viene a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, nella quale l'ordine di reintegrazione del dipendente ripristina il rapporto lavorativo unicamente sul piano giuridico ma non su quello fattuale, “poiché la concreta attuazione di quell'ordine non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile”.
Pag.4 Richiamati poi gli artt. 36 Cost. e 2094 e 2099 c.c., afferma che in mancanza della prestazione lavorativa non “possa riconoscersi natura retributiva alla pretesa derivante dall'omessa reintegra da parte del datore di lavoro”.
Che, infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale: “… il datore di lavoro, ove messo in mora, dal lavoratore, ai fini dell'adempimento del suo obbligo di ottemperanza all'ordine del giudice, nel contesto della disciplina lavoristica ispirata al favor praestatoris, può andare, a sua volta, incontro alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, secondo comma, cod. civ.), nei suoi confronti, formuli il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro”.
Ritiene, in definitiva “perfettamente coerente con la ricostruzione giuridica fornita dalla Corte Costituzionale l'azione giudiziaria proposta … volta ad ottenere da il CP_1 risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione dell'ordine di reintegrazione sancito dalla sentenza n. 1948/2018, nella misura del trattamento retributivo e contributivo dalla data di dichiarazione di disponibilità all'effettivo reintegro”.
Insiste, pertanto, per la condanna della al pagamento CP_1 dell'ulteriore somma di €59.117,04 a titolo di retribuzioni lorde (comprensive di contributi previdenziali ed assistenziali) dovute fino al 02.03.2020, quale risarcimento per la mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di
Palermo n. 1948/2018, confermata dalla Corte di Appello di Palermo con statuizione n. 754/2019.
Autorizzato il rinnovo della notifica (cfr. verbale udienza 16.9.2024), la si è costituita in giudizio con memoria depositata il 18.11.2024 CP_1 resistendo al gravame e spiegando, al contempo, appello incidentale.
Quanto alle doglianze spiegate dalla con l'appello principale, rileva che Pt_1
“se venisse esclusa la natura retributiva, allora il lavoratore non avrebbe alcun diritto di richiedere anche le somme maturate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, come invece avvenuto nel caso di specie. Delle due una: o la somma richiesta è a titolo retributivo, come rilevato dal Giudice di prime cure, e quindi la domanda è stata formulata in modo errato e non può essere accolta;
o la somma richiesta è a titolo di risarcimento del danno e, in tal caso, la ricorrente nulla ha provato circa il danno asseritamente subito, tenendo in considerazione la circostanza che la stessa, in possesso del titolo di infermiera (titolo, come noto, molto ricercato sul mercato del lavoro) ha lavorato presso altri datori di lavoro e percepito una retribuzione, con esclusione, quindi, di qualsiasi danno patrimoniale subito”.
Contesta, ancora, “le somme indicate nella CTP allegata dalla controparte, in quanto priva di qualsiasi riscontro documentale in considerazione della mancata allegazione del CCNL
Pag.5 applicato e in quanto non tiene in considerazione né dell'aliunde perceptum né dell'aliunde percipiendum”.
Soggiunge che la “avrebbe dovuto chiedere di essere ammessa a CTU contabile Pt_1 al fine di quantificare le somme eventualmente dovute, richiesta formulata in primo grado ma non riproposta in grado di appello” con conseguente decadenza.
In via incidentale, ritiene erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto “di non dovere accogliere l'eccezione sull'aliunde perceptum, ritenendo che la stessa fosse stata sollevata tardivamente, dovendo essere azionata nel giudizio avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento”.
Rileva che nel giudizio avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento era stata formulata una condanna generica “mentre, per l'esatta quantificazione delle somme dovute, la sig.ra ha azionato il presente giudizio”. Pt_1
Sostiene che il Tribunale “tuttavia, ha erroneamente deciso la causa senza procedere all'istruttoria richiesta dalla non tenendo conto, ai fini del conteggio della somma CP_2 dovuta, di ciò che la ricorrente ha percepito in forza dei rapporti di lavoro intercorsi con altri datori di lavoro e anche ciò che la ricorrente avrebbe potuto percepire anche in considerazione della circostanza che la stessa possiede il titolo di infermiera, titolo molto ricercato sul mercato del lavoro”.
Soggiunge che è lo stesso legislatore a prevedere che dalla indennità risarcitoria debba essere “dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
Censura, ancora, la sentenza di primo grado avendo, a suo dire, errato il
Giudice procedente “a condividere integralmente la CTP di parte ricorrente, seppure la stessa sia priva di qualsiasi conteggio e sia priva dell'allegazione del CCNL applicato, così da rendere impossibile la verifica dell'esattezza delle somme riportate”.
Chiede, pertanto, la riforma della parte della sentenza nella parte in cui è stata condannata al pagamento della somma di euro 20.559,72, con conseguenziale restituzione della detta somma da parte della sig.ra Parte_1
Concessi alcuni rinvii in vista di una possibile definizione in via transattiva della controversia (cfr. verbali udienza 28.11.2024, 21.1.2025 e 4.2.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Ritiene, anzitutto, la Corte che il gravame incidentale interposto dalla sia infondato. CP_1
Pag.6 Quanto all'eccezione di aliunde perceptum del tutto correttamente, si osserva, il primo Giudice ha ritenuto la stessa tardiva.
Contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'appellante, infatti, tale eccezione doveva essere ritualmente sollevata e/o fatta valere nel giudizio che ha definito l'impugnativa del licenziamento intimato con lettera del 10.10.2016.
Ciò, tuttavia, non risulta che sia avvenuto in quanto nella sentenza del
Tribunale di Palermo n.1948/2018 del 13.6.2018 (confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Palermo n.754/2019) non vi è traccia alcuna di riconoscimento dell'aliunde perceptum.
Tale eccezione, dunque, non poteva e non può (più) essere sollevata nel giudizio incoato dalla finalizzato ad ottenere il dovuto (sul piano Pt_1 squisitamente economico) in base a quanto statuito nel titolo esecutivo.
In ogni caso, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, del tutto generico (e come tale inidoneo allo scopo) di disvela il capitolo formulato in funzione dell'interrogatorio formale.
Allo stesso modo non può essere accolta la richiesta di “acquisizione presso i centri per l'impiego di Palermo e/o Termini Imerese dei modelli UNILAV nonché richiedere all' l'estratto contributivo”. CP_3
Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, “il potere di cui all'art. 213
c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della P.A. che la parte è in condizioni di produrre…” (Cassazione civile, sezione lavoro, 21.12.2018 n.33304).
Orbene, la non ha allegato né tampoco dimostrato di essersi CP_1
(preventivamente e/o inutilmente) attivata per acquisire siffatta documentazione presso gli indicati Enti pubblici.
Ad ogni evidenza, dunque, la lungi dall'osservare CP_1 tempestivamente l'onere della prova che sulla stessa incombeva, ha inteso demandare al Giudice il compito di accertare l'esistenza del prospettato aliunde perceptum, non già sulla scorta di specifiche allegazioni e di atti ritualmente acquisiti al processo, bensì mediante la formulazione di una istanza ai sensi degli artt. 210
e/o 213 c.p.c. del tutto inammissibile (oltre che esplorativa).
Parimenti privo di pregio è il motivo che si appunta sul fatto che il primo
Giudice avrebbe errato laddove ha condiviso “integralmente la CTP di parte ricorrente, seppure la stessa sia priva di qualsiasi conteggio e sia priva dell'allegazione del CCNL applicato, così da rendere impossibile la verifica dell'esattezza delle somme riportate”.
Pag.7 Il motivo (che a ben vedere non fa altro che riproporre quanto già affermato nella memoria di primo grado), per come formulato, si appalesa del tutto inidoneo a scalfire il percorso motivazionale seguito dal Tribunale (secondo cui: “…il carattere meramente aritmetico del calcolo dell'indennità risarcitoria già oggetto di condanna generica impone di valutare con estrema severità gli oneri difensivi della resistente, la quale ben avrebbe potuto - e quindi dovuto - contestare con maggiore precisione il credito avversario …”).
Nella vicenda che occupa, infatti, il livello (3S) e il CCNL (UNEBA
8..5.2013) sono stati espressamente indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e pure richiamati nella consulenza di parte versata in atti, di talchè incombeva sulla parte parte datoriale, a fronte di tali specifiche allegazioni, dimostrare l'erroneità dei conteggi e/o l'inapplicabilità del C.C.N.L. al caso di specie;
in ogni caso (e in maniera assorbente di ogni altra considerazione) la CP_1 avrebbe avuto l'onere di allegare quale sarebbe stato il diverso (se del caso
[...] minore) importo da liquidare alla in base al titolo esecutivo, gravando, come Pt_1
è noto, sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento di quanto dovuto così da estinguere l'avverso diritto azionato.
Per le ragioni svolte, l'appello incidentale deve essere rigettato.
3) L'appello principale è, invece, fondato e, come tale, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità (confermata anche dall'art. 3, comma 2, del D.Lg.vo n.23/2015, applicato alla vicenda che occupa) è destinata a coprire soltanto il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la pronuncia di reintegra nel posto di lavoro.
Per quel che riguarda il periodo successivo, inoltre, deve ritenersi che il lavoratore mantenga fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'omessa ottemperanza dell'ordine emesso dall'A.G. (non essendo, tale ordine, che si appunta su un facere infungibile, suscettibile di esecuzione in forma specifica).
Invero, in tal senso (ossia per la natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro), depone l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n.86/2018 invocata dall'appellante principale), con la quale si è affermato:
- che “ove il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, tale suo comportamento, riconducibile ad una fattispecie di illecito istantaneo ad effetti permanenti, perpetuerebbe le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente
Pag.8 deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato”;
- che la previsione in via sostitutiva di una indennità risarcitoria “non è dunque irragionevole … bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro …”;
- che il “ragguaglio dell'indennità sostitutiva all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore è, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria della fattispecie in esame”;
- che, infatti, “viene, in tale contesto, in rilievo il “lucro cessante” – il mancato guadagno, cioè, subito dal lavoratore per effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e, poi, della mancata riassunzione – e tale voce di danno è coerentemente rapportata a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice”.
Nel medesimo solco, per altro, le S.U. della Suprema Corte (con sentenza n.2990/2018) hanno avuto occasione di chiarire come in “materia dei licenziamenti …. sussiste una disciplina legislativa specifica e derogatoria rispetto al diritto delle obbligazioni, che riconduce i compensi dovuti dal datore di lavoro, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, nell'ambito del risarcimento del danno. A riguardo - tralasciando principi ormai superati da successivi interventi legislativi quale la distinzione, applicata in talune pronunce, tra il periodo anteriore al licenziamento, in ordine ai quale il diritto del lavoratore era al risarcimento, dal periodo successivo alla pronuncia di reintegra, a seguito della quale spettava al lavoratore la retribuzione - non può farsi riferimento, ai fini che qui rilevano, alla disciplina specifica introdotta dalla L. n. 108 del 1990, a modifica dell'art 18 Stat. Lav., che ha qualificato, come risarcimento del danno, l'indennità commisurata alla retribuzione per il periodo fra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione. Si è posto in evidenza in proposito che, alla luce del nuovo testo dell'art. 18, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzione, ma risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto
(Cass., Sez. L, 13/12/2006 n. 26627)”.
Applicando, pertanto, tali principi al caso di specie, non può certamente condividersi quanto affermato nella sentenza qui impugnata laddove il Tribunale, ha affermato: “la domanda va rigettata perché a far data dalla dichiarazione di disponibilità del lavoratore (comunicata al lavoratore a mezzo pec del 22 giugno 2018: cfr. allegato n. 2 del ricorso) quest'ultimo ha maturato il diritto alla retribuzione, oltre che al versamento in favore degli enti competenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Ciò detto, appare del tutto
Pag.9 evidente che l'obbligo retributivo escluda logicamente, oltre che giuridicamente l'obbligo risarcitorio
(erroneamente) dedotto in giudizio dalla LA”.
Al contrario, si osserva, del tutto correttamente (in linea di coerenza con quanto sopra esposto in ordine alla natura risarcitoria di quanto dovuto a causa del mancato ripristino del rapporto per scelta della parte datoriale) la , col ricorso Pt_1 di primo grado - dopo aver dimostrato di aver messo immediatamente (ma inutilmente) a disposizione della parte datoriale le proprie energie lavorative e, i definitiva il danno subito - aveva chiesto “le retribuzioni lorde (comprensive di contributi previdenziali ed assistenziali) dovute alla LA a titolo risarcitorio, quale ristoro per la mancata reintegra nel posto di lavoro” dalla data della sentenza di primo grado del
13.6.2018 fino al 29.2.2020.
In ordine al quantum dovuto, ribadito quanto già esposto al punto 2 della presente sentenza in ordine alle eccezioni e contestazioni della CP_1 riguardanti l'aliunde perceptum e i conteggi operati da controparte, ritiene, tuttavia, la
Corte che alla spetti soltanto la somma lorda di euro 34.266,18 a titolo di Pt_1 omessa retribuzione da mancata reintegra (per come quantificata nella consulenza di parte con decorrenza dalla sentenza di primo grado fino al 29.2.2020), fermo restando l'obbligo (previsto dalla speciale disciplina in materia di licenziamenti), su tali somme, di versamento, a carico della parte datoriale, dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata (rimanendo confermata la condanna al pagamento della somma di euro 20.559,72), la deve essere condannata al pagamento in favore CP_1 della dell'ulteriore somma di euro 34.266,18, oltre accessori nella misura e Pt_1 con decorrenza di legge e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
4) Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo in CP_1 favore di parte appellante principale.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Pag.10 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.484/2022, emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 18.2.2022, condanna la al pagamento in favore di dell'ulteriore CP_1 Parte_1 somma di €34.266,18 – per la causale di cui in parte motiva - oltre accessori nella misura e con decorrenza di legge e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore dell'appellante principale che liquida, per il primo grado, in complessivi
€2.768,00 e, per il secondo grado, in complessivi €3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 8 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
Pag.11