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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6814 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino alla via
Dante Alighieri n. 46;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Teresa Castellucci con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.12.2014 rappresentava di aver Parte_1
lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della società e di CP_2
aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa protusioni discali multiple. Esponeva di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire, pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può
essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La
malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicchè si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive.
Va poi sottolineato come in caso di malattia tabellata il lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia,
spettando all di fornire l'eventuale prova contraria. In tema di malattia CP_1
professionale derivante da lavorazione non tabellata o pure previste in tabella,
ma ad eziologia plurima o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale,
questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass., sez.
lav., 10 aprile 2018, n. 8773).
In altri termini, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale,
il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità
dell'esposizione a rischio (Cass. civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Nel caso in esame la patologia denunciata e non contestata dall è la CP_1
protrusione discale riconducibile a voce della tabella allegata al D.M.
09.04.2008 ma multifattoriale. Era onere del pertanto, provare la causa Pt_1
di lavoro.
Sennonchè, in punto di fatto, la scarna e generica deposizione dell'unico teste escusso, limitata a un breve arco temporale, non consente di rilevare il movimento, lo sforzo, il peso al quale il sarebbe stato in concreto Pt_1
soggetto sin dal 1993 come da esso asserito in ricorso e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata. Segnatamente il teste ha riferito di conoscere parte ricorrente soltanto da 10 anni, quindi, calcolando a ritroso,
soltanto dal 2015, laddove il periodo oggetto di causa è fino al 2019. La sua deposizione può valere, quindi, soltanto con riguardo a tale limitato periodo. La
riferita raccolta manuale di limoni non denota un lavoro fisico impegnativo. Al
più denota ciò il loro parimenti riferito trasporto manuale con cassette ma già
in punto di allegazione in sede di ricorso difetta specificazione del peso di tali cassette (non può tenersi conto, quindi, dei precisi kili riferiti dal teste) e la distanza da compiere trasportando tali cassette (viene dedotto sì un trasporto fino alle teleferiche o agli automezzi ma non viene precisato quanto questi distavano dai terreni su cui avveniva la raccolta). Generico è il riferito orario di lavoro (solo la mattina). Prim'ancora sul punto generico è ancora una volta il ricorso (vengono dedotte 8 ore al giorno ma da che ora a che ora?). Il teste,
infine, contraddice l'assunto dello stesso ricorso laddove afferma di lavorare ancora attualmente col ricorrente. E invero, in ricorso si precisa che il ricorrente ha lavorato nel settore agricolo fino al 2019. E in ogni caso dagli atti emerge come questi sia oggi in pensione.
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente. Trattasi, peraltro,
di comune patologia collegata all'età e, quindi, ben compatibile e ragionevole con l'età del ricorrente che quando per la prima volta nel 2022 ha presentato la domanda amministrativa già aveva ben 66 anni, quasi 67.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
A tale soccombenza non segue, però, nessuna condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6814 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 18.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6814 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino alla via
Dante Alighieri n. 46;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Teresa Castellucci con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento di malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.12.2014 rappresentava di aver Parte_1
lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della società e di CP_2
aver contratto a causa dell'espletamento di detta attività lavorativa protusioni discali multiple. Esponeva di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale ma di aver ottenuto risposta negativa e di agire, pertanto, per il riconoscimento di detta malattia professionale e per la condanna al pagamento del relativo indennizzo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1
quale chiedeva il rigetto delle pretese attoree sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza questo Giudicante ha deciso la causa dando immediata e pubblica lettura della motivazione e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può
essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La
malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicchè si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive.
Va poi sottolineato come in caso di malattia tabellata il lavoratore è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni nocive tabellate;
in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull'origine professionale della malattia,
spettando all di fornire l'eventuale prova contraria. In tema di malattia CP_1
professionale derivante da lavorazione non tabellata o pure previste in tabella,
ma ad eziologia plurima o multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale,
questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass., sez.
lav., 10 aprile 2018, n. 8773).
In altri termini, ove la patologia denunciata presenti un'eziologia multifattoriale,
il nesso causale relativo all'origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità
dell'esposizione a rischio (Cass. civ. sez. VI 23 marzo 2015 n. 5794).
Nel caso in esame la patologia denunciata e non contestata dall è la CP_1
protrusione discale riconducibile a voce della tabella allegata al D.M.
09.04.2008 ma multifattoriale. Era onere del pertanto, provare la causa Pt_1
di lavoro.
Sennonchè, in punto di fatto, la scarna e generica deposizione dell'unico teste escusso, limitata a un breve arco temporale, non consente di rilevare il movimento, lo sforzo, il peso al quale il sarebbe stato in concreto Pt_1
soggetto sin dal 1993 come da esso asserito in ricorso e la loro incidenza nella causazione della malattia lamentata. Segnatamente il teste ha riferito di conoscere parte ricorrente soltanto da 10 anni, quindi, calcolando a ritroso,
soltanto dal 2015, laddove il periodo oggetto di causa è fino al 2019. La sua deposizione può valere, quindi, soltanto con riguardo a tale limitato periodo. La
riferita raccolta manuale di limoni non denota un lavoro fisico impegnativo. Al
più denota ciò il loro parimenti riferito trasporto manuale con cassette ma già
in punto di allegazione in sede di ricorso difetta specificazione del peso di tali cassette (non può tenersi conto, quindi, dei precisi kili riferiti dal teste) e la distanza da compiere trasportando tali cassette (viene dedotto sì un trasporto fino alle teleferiche o agli automezzi ma non viene precisato quanto questi distavano dai terreni su cui avveniva la raccolta). Generico è il riferito orario di lavoro (solo la mattina). Prim'ancora sul punto generico è ancora una volta il ricorso (vengono dedotte 8 ore al giorno ma da che ora a che ora?). Il teste,
infine, contraddice l'assunto dello stesso ricorso laddove afferma di lavorare ancora attualmente col ricorrente. E invero, in ricorso si precisa che il ricorrente ha lavorato nel settore agricolo fino al 2019. E in ogni caso dagli atti emerge come questi sia oggi in pensione.
Tutto ciò ha reso superflua la consulenza tecnica in quanto, anche a voler ritenere che effettivamente parte ricorrente è affetta dalla malattia indicata in ricorso, tutti i predetti rilievi critici impediscono, a ogni modo, di ricondurre detta malattia all'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente. Trattasi, peraltro,
di comune patologia collegata all'età e, quindi, ben compatibile e ragionevole con l'età del ricorrente che quando per la prima volta nel 2022 ha presentato la domanda amministrativa già aveva ben 66 anni, quasi 67.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
A tale soccombenza non segue, però, nessuna condanna alle spese di lite risultando agli atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6814 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
promosso da contro , in persona del legale rapp.te p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro