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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12373/2022, N. RG 14398/2022, N. RG 12622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12373/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TAGLIAFERRI RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via degli Artisti, 20 50132 Firenze ITALIApresso il difensore avv. TAGLIAFERRI RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
7° REPARTO INFRASTRUTTURE DI FIRENZE DELLE FORZE OPERATIVE NORD DEL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_4
CONVENUTO/I
Alla quale sono state riunite le cause n. r.g. 14398/22 e n. r.g. 12622/23 tra le stesse parti ugualmente rappresentate e difese
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con distinti atti di citazione ha proposto rispettivamente opposizione Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n. 6638/22( causa N. 12373/22), alla cartella di pagamento n.
92345/19000 ( causa N 14398/22) ed all'ingiunzione n. 22543/23( causa N. 12622/23) emesse dall' di Firenze( IGM) per recupero dei residui importi che sarebbero dovuti Controparte_2 dal per l'occupazione dell'alloggio demaniale sito in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. Pt_1
28 e precisamente: la n. 6638/22 di € 51.882,39 per l'occupazione dall'1.1.14 al 31.12.19 e quale differenza tra l'importo dovuto di € 91.466,88 e quello versato di € 39.584,39, la cartella 92.345/19000 di € 11.110,09 per l'occupazione nel 2020 e per la differenza tra il canone dovuto di € 1.291,51 e quello versato di € 373,14, e la n. 22453/23 di € 27467,47 per l'occupazione dall'1.1.21 al 28.2.23 e per le stesse diufferenze.
Il già , in congedo dal 13.5.94 ,ha esposto negli atti: di occupare per uso
Pt_1 Persona_1 di abitazione l'alloggio demaniale sito in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 28 in forza di lettera di assegnazione del Comando Militare Regione Militare Toscano-Emiliano del 27.2.25; che all'esito del proprio congedo dal servizio al veniva richiesto il pagamento a titolo di indennità di
Pt_1 occupazione dell'importo previsto dal DM 16.3.11, pari ai prezzi di mercato praticati;
che in data 23.9.14 il presentava domanda per la concessione dei benefici di cui all'art. 4 DM 7.5.14, per
Pt_1 mantenere l'uso dell'alloggio ;che in data 21.9.17 il riceveva l'atto dell'IGM di revoca dei
Pt_1 benefici accordati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 7.5.14 e l'intimazione di rilascio dell'immobile, ciò perché era risultato che il era comproprietario per la quota del 2% di immobile sito in San
Pt_1
Vincenzo e per la quota del 50% di altro sito in San Giovanni Suergiu.
Per quanto concerne la cartella n. 92345 il ne ha dedotto in primo luogo la nullità per mancata Pt_1 notifica dell'atto presupposto e cioè dell'ingiunzione di pagamento n. 18030 del 28.7.21 menzionata nella cartella stessa come notificata il 31.7.21 .
Il motivo di opposizione non è fondato poiché il Ministero ha allegato l'ingiunzione di pagamento suddetta , emessa ai sensi dell'art. 2 RD 639/10 , e la cui notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risulta essersi compiuta il 12.8.21( doc. 19 .E' vero che non risulta dagli atti la prova specifica della Pt_2 spedizione della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. , ma nella relazione di notifica risulta l'annotazione del numero della raccomandata e della data di spedizione.Può quindi fondatamente presumersi che la raccomandata sia stata spedita, tant'è che è stato dato atto della compiuta giacenza.
Riguardo alle opposizioni proposte il ha eccepito la loro tardività . CP_1
L'eccezione non è fondata.
L'art. 3 RD 7639/10, nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'art. 34 comma 40 Dlgs n. 150/11, stabiliva il termine di giorni trenta dalla notifica per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ivi prevista.
Tuttavia la giurisprudenza ha sempre affermato il principio che l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 cit. non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria , tale termine non avendo natura perentoria , né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Cass. 12031/21; Cass. 13751/03).
Tale principio vale a maggior ragione dopo la modifica del testo dell'art. 3 operata dall'art. 34 comma 40 Dlgs n. 150/11 che non prevede nessun termine per proporre l'opposizione.
Con l'opposizione all'ingiunzione n. 6638/22 ed alla cartella di pagamento n. 92345 il ha Pt_1 dedotto che il credito dell'ingiunzione suddetta non poteva essere considerato certo, liquido ed esigibile poiché gli atti presupposti e cioè il provvedimento del 21.9.17 di revoca dei benefici di cui all'art. 4
pagina 2 di 4 DM 7.5.14 ed il DPR del 12.11.18( doc. 1bis e 2), che aveva recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato il 27.8.18 riguardo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ritenendone l'infondatezza, erano stati impugnati dinanzi al TAR.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal RD n. 639/10, applicabile non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato,trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della p.a., esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile,, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e parametri obiettivi e predeterminati e, rimanendo all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo(Cass. 8162700,Cass. 13587/92).
Il con l'atto di opposizione non contesta la sussistenza dei presupposti suddetti bensì evidenzia Pt_1 esclusivamente che gli atti presupposti sono stati impugnati in sede amministrativa.
Ciò però di per sé non esclude la sussistenza dei presupposti perché la P.A. proceda all'accertamento del credito : l'impugnazione tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del resto presuppone che l'atto sia definitivo(art. 8 Dpr. n. 1199/71).
Per quanto occorrer possa ai fini del decidere rileva in ogni caso che i ricorsi sono stati respinti dal
TAR Toscana con sentenza n. 14/23( doc. I,L,M Min.)
Il a dedotto altresì l'insussistenza dei presupposti delle ingiunzioni di pagamento in quanto tra Pt_1 le parti sarebbe in corso di attuazione un piano di rientro.
Neppure tale motivo di opposizione è fondato.
Solo con riferimento alla comunicazione di messa in mora n. 3595 del 15.4.19 ed a seguito di richiesta di rateizzazione- con riserva di eccezioni- formulata dal il 29.5.19( doc. 11 att.) l'IGM aveva Pt_1 accordato un piano di rateizzazione che prevedeva il pagamento con decorrenza dal 10.2.20 della somma mensile di € 757,27 per 60 rate ( doc. 13bis att.): non risulta però che il abbia mai dato Pt_1 esecuzione a tale piano, che non può certamente essere considerato in corso a distanza di anni.
La cartella di pagamento n. 92345 e l'ingiunzione n. 22453/23 in ogni caso riguardano periodi in relazione ai quali non è stato raggiunto alcun accordo di rateizzazione.
Il deduce altresì con gli atti di opposizione che l'alloggio in questione fa parte del patrimonio Pt_1 Part disponibile dello Stato e che pertanto il rapporto tra il il non può essere qualificato come Pt_1 di concessione bensì quale contratto di locazione , come tale soggetto alla ordinaria disciplina civilistica e non soggetto ai poteri amministrativi esercitati dal Pt_2
Neppure la tesi in questione è fondata.
Al riguardo è sufficiente esaminare l'atto di assegnazione dell'alloggio al ( doc. 15 att) : in tale CP_4 atto l'alloggio veniva qualificato come demaniale , non era previsto il pagamento di canone all'epoca ed era invece stabilito che l'alloggio venisse rilasciato in caso di trasferimento del e di Pt_1 cessazione dal servizio, nonché in qualunque altro momento ne fosse richiesta la disponibilità da parte dell'Amministrazione Militare a suo insindacabile giudizio.
Si aggiunga che prima nella L. n. 497/78 e poi nel Dlgs n. 66/10( Codice dell'ordinamento militare) l'utente dell'alloggio viene espressamente qualificato come concessionario e che l'art. 290 del Dlgs. cit. stabilisce che l'assegnazione degli alloggi per quanto non espressamente stabilito nel testo legislativo è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
pagina 3 di 4 Nello stesso senso si è del resto espresso anche il TAR Toscana con la sentenza n. 14/23 pronunciata tra le parti.
Per quanto concerne il merito con gli atti di opposizione il ha dedotto di aver pagato importi Pt_1 conformi a quanto stabilito dalla sentenza n. 4358/16 del Tribunale di Firenze e dal DM 7.5.14.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Riguardo alla sentenza n. 4358/16 deve essere osservato che la stessa non rileva nella fattispecie in esame poiché ha stabilito l'ammontare del canone dovuto dal nel periodo 2006/2010 , durante Pt_1 il quale il canone doveva essere determinato in base ai criteri di cui alla L.n. 392/78 dell'equo canone( art. 43 L. n. 724/94).
Per gli anni successivi il criterio di determinazione del canone dovuto per l'occupazione di alloggi di servizio militari da parte di utenti senza titolo, come il è stato determinato dal DM 16.3.11 Pt_1 con riferimento al prezzo di mercato e ad alcuni coefficienti correttivi.
Riguardo al DM 7.5.14 è sufficiente rilevare che i ricorsi proposti dal nei confronti dei Pt_1 provvedimenti che hanno revocato i benefici previsti dal DM suddetto sono stati respinti.
Nell'opposizione all'ingiunzione n. 22453/23 il ha dedotto che la somma di cui è stato ingiunto Pt_1 il pagamento non è in ogni caso corretta poiché non sarebbe stato conteggiato l'importo di € 9.701,64 versato dallo stesso.
Neppure tale motivo di opposizione è fondato. Part Risulta dagli atti che il contesta al il pagamento solo parziale del canone mensile dovuto Pt_1 nella misura di € 1.291,51, in quanto ha versato il minor canone di € 373,14.
Nel periodo di cui all'ingiunzione il canone complessivo dovuto risulta pari ad € 33.579,26. L'ingiunzione è stata emessa invece per l'importo di € 24.767,46 .
Il ha dedotto di aver pagato la somma di € 9.701,64 ma in realtà nel periodo in questione Pt_1 risultano provati pagamenti solo per complessivi € 7.835,94( doc. 19 att.).
Con gli atti di opposizione il ha dedotto altresì proprio credito di € 19.629,24 in relazione a Pt_1 maggiori canoni che lo stesso avrebbe pagato rispetto al dovuto nel periodo 2009-2017 e ciò sia in ragione della sentenza n. 4358/16 che del DM 7.5.14.
Valgono però al riguardo le considerazioni già svolte in ordine all'ambito temporale di efficacia della sentenza n. 4358/16 ed alla revoca dei benefici di cui al DM 7.5.14.
Le opposizioni risultano quindi infondate e pertanto devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore delle cause, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 12.000,00 per compenso oltre € 1.800,00 per spese generali, per complessivi € 13.800,00.
PQM
Il Tribunale respinge le opposizioni proposte da;
condanna l'attore a rimborsare Parte_1 in favore di parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 13.800,00.
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12373/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TAGLIAFERRI RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via degli Artisti, 20 50132 Firenze ITALIApresso il difensore avv. TAGLIAFERRI RICCARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
7° REPARTO INFRASTRUTTURE DI FIRENZE DELLE FORZE OPERATIVE NORD DEL
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3 AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_4
CONVENUTO/I
Alla quale sono state riunite le cause n. r.g. 14398/22 e n. r.g. 12622/23 tra le stesse parti ugualmente rappresentate e difese
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con distinti atti di citazione ha proposto rispettivamente opposizione Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n. 6638/22( causa N. 12373/22), alla cartella di pagamento n.
92345/19000 ( causa N 14398/22) ed all'ingiunzione n. 22543/23( causa N. 12622/23) emesse dall' di Firenze( IGM) per recupero dei residui importi che sarebbero dovuti Controparte_2 dal per l'occupazione dell'alloggio demaniale sito in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. Pt_1
28 e precisamente: la n. 6638/22 di € 51.882,39 per l'occupazione dall'1.1.14 al 31.12.19 e quale differenza tra l'importo dovuto di € 91.466,88 e quello versato di € 39.584,39, la cartella 92.345/19000 di € 11.110,09 per l'occupazione nel 2020 e per la differenza tra il canone dovuto di € 1.291,51 e quello versato di € 373,14, e la n. 22453/23 di € 27467,47 per l'occupazione dall'1.1.21 al 28.2.23 e per le stesse diufferenze.
Il già , in congedo dal 13.5.94 ,ha esposto negli atti: di occupare per uso
Pt_1 Persona_1 di abitazione l'alloggio demaniale sito in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 28 in forza di lettera di assegnazione del Comando Militare Regione Militare Toscano-Emiliano del 27.2.25; che all'esito del proprio congedo dal servizio al veniva richiesto il pagamento a titolo di indennità di
Pt_1 occupazione dell'importo previsto dal DM 16.3.11, pari ai prezzi di mercato praticati;
che in data 23.9.14 il presentava domanda per la concessione dei benefici di cui all'art. 4 DM 7.5.14, per
Pt_1 mantenere l'uso dell'alloggio ;che in data 21.9.17 il riceveva l'atto dell'IGM di revoca dei
Pt_1 benefici accordati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 7.5.14 e l'intimazione di rilascio dell'immobile, ciò perché era risultato che il era comproprietario per la quota del 2% di immobile sito in San
Pt_1
Vincenzo e per la quota del 50% di altro sito in San Giovanni Suergiu.
Per quanto concerne la cartella n. 92345 il ne ha dedotto in primo luogo la nullità per mancata Pt_1 notifica dell'atto presupposto e cioè dell'ingiunzione di pagamento n. 18030 del 28.7.21 menzionata nella cartella stessa come notificata il 31.7.21 .
Il motivo di opposizione non è fondato poiché il Ministero ha allegato l'ingiunzione di pagamento suddetta , emessa ai sensi dell'art. 2 RD 639/10 , e la cui notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risulta essersi compiuta il 12.8.21( doc. 19 .E' vero che non risulta dagli atti la prova specifica della Pt_2 spedizione della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. , ma nella relazione di notifica risulta l'annotazione del numero della raccomandata e della data di spedizione.Può quindi fondatamente presumersi che la raccomandata sia stata spedita, tant'è che è stato dato atto della compiuta giacenza.
Riguardo alle opposizioni proposte il ha eccepito la loro tardività . CP_1
L'eccezione non è fondata.
L'art. 3 RD 7639/10, nel testo antecedente alla sostituzione operata dall'art. 34 comma 40 Dlgs n. 150/11, stabiliva il termine di giorni trenta dalla notifica per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ivi prevista.
Tuttavia la giurisprudenza ha sempre affermato il principio che l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 cit. non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria , tale termine non avendo natura perentoria , né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità (Cass. 12031/21; Cass. 13751/03).
Tale principio vale a maggior ragione dopo la modifica del testo dell'art. 3 operata dall'art. 34 comma 40 Dlgs n. 150/11 che non prevede nessun termine per proporre l'opposizione.
Con l'opposizione all'ingiunzione n. 6638/22 ed alla cartella di pagamento n. 92345 il ha Pt_1 dedotto che il credito dell'ingiunzione suddetta non poteva essere considerato certo, liquido ed esigibile poiché gli atti presupposti e cioè il provvedimento del 21.9.17 di revoca dei benefici di cui all'art. 4
pagina 2 di 4 DM 7.5.14 ed il DPR del 12.11.18( doc. 1bis e 2), che aveva recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato il 27.8.18 riguardo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ritenendone l'infondatezza, erano stati impugnati dinanzi al TAR.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal RD n. 639/10, applicabile non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato,trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della p.a., esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile,, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e parametri obiettivi e predeterminati e, rimanendo all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo(Cass. 8162700,Cass. 13587/92).
Il con l'atto di opposizione non contesta la sussistenza dei presupposti suddetti bensì evidenzia Pt_1 esclusivamente che gli atti presupposti sono stati impugnati in sede amministrativa.
Ciò però di per sé non esclude la sussistenza dei presupposti perché la P.A. proceda all'accertamento del credito : l'impugnazione tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del resto presuppone che l'atto sia definitivo(art. 8 Dpr. n. 1199/71).
Per quanto occorrer possa ai fini del decidere rileva in ogni caso che i ricorsi sono stati respinti dal
TAR Toscana con sentenza n. 14/23( doc. I,L,M Min.)
Il a dedotto altresì l'insussistenza dei presupposti delle ingiunzioni di pagamento in quanto tra Pt_1 le parti sarebbe in corso di attuazione un piano di rientro.
Neppure tale motivo di opposizione è fondato.
Solo con riferimento alla comunicazione di messa in mora n. 3595 del 15.4.19 ed a seguito di richiesta di rateizzazione- con riserva di eccezioni- formulata dal il 29.5.19( doc. 11 att.) l'IGM aveva Pt_1 accordato un piano di rateizzazione che prevedeva il pagamento con decorrenza dal 10.2.20 della somma mensile di € 757,27 per 60 rate ( doc. 13bis att.): non risulta però che il abbia mai dato Pt_1 esecuzione a tale piano, che non può certamente essere considerato in corso a distanza di anni.
La cartella di pagamento n. 92345 e l'ingiunzione n. 22453/23 in ogni caso riguardano periodi in relazione ai quali non è stato raggiunto alcun accordo di rateizzazione.
Il deduce altresì con gli atti di opposizione che l'alloggio in questione fa parte del patrimonio Pt_1 Part disponibile dello Stato e che pertanto il rapporto tra il il non può essere qualificato come Pt_1 di concessione bensì quale contratto di locazione , come tale soggetto alla ordinaria disciplina civilistica e non soggetto ai poteri amministrativi esercitati dal Pt_2
Neppure la tesi in questione è fondata.
Al riguardo è sufficiente esaminare l'atto di assegnazione dell'alloggio al ( doc. 15 att) : in tale CP_4 atto l'alloggio veniva qualificato come demaniale , non era previsto il pagamento di canone all'epoca ed era invece stabilito che l'alloggio venisse rilasciato in caso di trasferimento del e di Pt_1 cessazione dal servizio, nonché in qualunque altro momento ne fosse richiesta la disponibilità da parte dell'Amministrazione Militare a suo insindacabile giudizio.
Si aggiunga che prima nella L. n. 497/78 e poi nel Dlgs n. 66/10( Codice dell'ordinamento militare) l'utente dell'alloggio viene espressamente qualificato come concessionario e che l'art. 290 del Dlgs. cit. stabilisce che l'assegnazione degli alloggi per quanto non espressamente stabilito nel testo legislativo è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
pagina 3 di 4 Nello stesso senso si è del resto espresso anche il TAR Toscana con la sentenza n. 14/23 pronunciata tra le parti.
Per quanto concerne il merito con gli atti di opposizione il ha dedotto di aver pagato importi Pt_1 conformi a quanto stabilito dalla sentenza n. 4358/16 del Tribunale di Firenze e dal DM 7.5.14.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Riguardo alla sentenza n. 4358/16 deve essere osservato che la stessa non rileva nella fattispecie in esame poiché ha stabilito l'ammontare del canone dovuto dal nel periodo 2006/2010 , durante Pt_1 il quale il canone doveva essere determinato in base ai criteri di cui alla L.n. 392/78 dell'equo canone( art. 43 L. n. 724/94).
Per gli anni successivi il criterio di determinazione del canone dovuto per l'occupazione di alloggi di servizio militari da parte di utenti senza titolo, come il è stato determinato dal DM 16.3.11 Pt_1 con riferimento al prezzo di mercato e ad alcuni coefficienti correttivi.
Riguardo al DM 7.5.14 è sufficiente rilevare che i ricorsi proposti dal nei confronti dei Pt_1 provvedimenti che hanno revocato i benefici previsti dal DM suddetto sono stati respinti.
Nell'opposizione all'ingiunzione n. 22453/23 il ha dedotto che la somma di cui è stato ingiunto Pt_1 il pagamento non è in ogni caso corretta poiché non sarebbe stato conteggiato l'importo di € 9.701,64 versato dallo stesso.
Neppure tale motivo di opposizione è fondato. Part Risulta dagli atti che il contesta al il pagamento solo parziale del canone mensile dovuto Pt_1 nella misura di € 1.291,51, in quanto ha versato il minor canone di € 373,14.
Nel periodo di cui all'ingiunzione il canone complessivo dovuto risulta pari ad € 33.579,26. L'ingiunzione è stata emessa invece per l'importo di € 24.767,46 .
Il ha dedotto di aver pagato la somma di € 9.701,64 ma in realtà nel periodo in questione Pt_1 risultano provati pagamenti solo per complessivi € 7.835,94( doc. 19 att.).
Con gli atti di opposizione il ha dedotto altresì proprio credito di € 19.629,24 in relazione a Pt_1 maggiori canoni che lo stesso avrebbe pagato rispetto al dovuto nel periodo 2009-2017 e ciò sia in ragione della sentenza n. 4358/16 che del DM 7.5.14.
Valgono però al riguardo le considerazioni già svolte in ordine all'ambito temporale di efficacia della sentenza n. 4358/16 ed alla revoca dei benefici di cui al DM 7.5.14.
Le opposizioni risultano quindi infondate e pertanto devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore delle cause, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 12.000,00 per compenso oltre € 1.800,00 per spese generali, per complessivi € 13.800,00.
PQM
Il Tribunale respinge le opposizioni proposte da;
condanna l'attore a rimborsare Parte_1 in favore di parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 13.800,00.
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4