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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3049/25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] l'[...], cod. fisc. ; Pt_2 C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...], cod. fisc. ; nato a C.F._3 Parte_4
BO (SA) il 21.11.1958, cod. fisc. ; nata a [...] C.F._4 Parte_5
(TO), il 10.11.1971, cod. fisc. ; nata a [...] C.F._5 Parte_6
Citra (SA), il 27.04.1993, cod. fisc. ; rappresentati e difesi, congiuntamente C.F._6
e disgiuntamente, in forza dei mandati in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Costabile e dall'avv. Italia Giordano, unitamente agli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Cava de' Tirreni (SA), alla Via Francesco Vecchione, 8 – Parco Avvocatella
Ricorrenti
E
, Controparte_1
Resistente contumace
Avente ad oggetto: declaratoria riconoscimento e corresponsione: indennità di turno giornaliera ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto
Sanità del 02.11.2022; indennità per particolari condizioni di lavoro ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022; nei giorni di ferie maturate - Anni 2020 – 2024.
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti ricorrenti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15 maggio 2025, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato presso l' Controparte_1
impiegati presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi
[...]
d'Aragona” di Salerno, distribuiti in diverse Unità Operative, nello specifico: Medicina Generale,
Radiologia, Neuroradiologia e Ortopedia e Traumatologia;
che il loro inquadramento professionale, secondo il CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, era così articolato: Collaboratore Professionale
Sanitario (CPS) - Infermiere, Area dei Professionisti della Salute , Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica, Area dei Professionisti della Salute, Operatore Socio-Sanitario (OSS), Area del Personale di Supporto;
che tali inquadramenti corrispondevano alle precedenti categorie B e D del CCNL
Comparto Sanità del 21.05.2018; precisavano che, sino a far data dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, a seguito delle disposizioni di servizio, avevano sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 (mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo) sia nei giorni feriali che festivi;
lamentavano che, come analiticamente riscontrabile dai prospetti di presenza che allegavano al ricorso, nel computo della retribuzione feriale annuale che spettava loro, la resistente non aveva tenuto conto della cd. indennità giornaliera di turno e della indennità per particolari condizioni di lavoro (in particolare della indennità di terapia intensiva e della indennità per malattie infettive); i ricorrenti sottolineavano che le loro richieste erano legittimate da pronunce della Corte di cassazione (Cassazione – Sez. Lavoro n. 13425/2019; Cassazione – Sez. Lavoro n. 22401/2020;
Cassazione – Sez. Lavoro n. 14089/2024; Cassazione – Sez. Lavoro n. 20216/2022), che riprendevano l'orientamento comunitario, da ultimo consolidatosi nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88 del 2003; tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di” 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto;
2. condannare l' resistente, in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme:
: € 606,00; : € 594,00; € 1.077,00; Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 750,00; : € 750,00; : € 1.034,00; oltre interessi
[...] Parte_5 Parte_6 legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l' resistente, CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , l' non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Il giudice all'odierna udienza decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
******
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' resistente la quale , sebbene Controparte_1 regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (
Cass. 12.7.2006 n.15777) , ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha consentito di ritenere provate le circostanze di fatto narrate in ricorso .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che i ricorrenti lamentano la inadeguatezza di quanto percepito a titolo di retribuzione feriale per la illegittima decurtazione, da parte dell' , di talune indennità , che , in conformità a quanto stabilito Controparte_1 contrattualmente , vengono corrisposte nei soli giorni di presenza in servizio dei lavoratori. Come accertato ,anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudicante tutti i ricorrenti , nel periodo oggetto di causa , hanno svolto la propria attività lavorativa osservando turni rotativi sulle 24 ore ed hanno perciò percepito la indennità di turno prevista dall'art. 86 , comma 3, CCNL del
21.5.2018 , nella misura giornaliera di € 4, 49 , confermata anche dal vigente CCNL Comparto
Sanità del 2.11.2022 nella misura di € 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro .
Tutti i ricorrenti , inoltre , documentano di aver percepito , per ogni giornata di effettivo lavoro , la indennità per particolari condizioni di lavoro , prevista dall'art. 86 , comma 4 , CCNL Comparto
Sanità del 21.5.2018 in € 4,13 e confermata dal CCNL del 2.11.2022 che , all'art. 107 , riconosce la indennità per l'operatività in particolari UO/ Servizi per un importo giornaliero di € 5,00 .
Tali indennità , tuttavia , non vengono computate nella retribuzione feriale , sìcché nei giorni di assenza per ferie i lavoratori finiscono per percepire una retribuzione considerevolmente inferiore a quella che avrebbero percepito se fossero rimasti al lavoro . Essi pertanto chiedono che l' CP_1 convenuta sia condannata a pagare , per ogni giorno di ferie maturato nell'ultimo quinquennio , le indennità sopra richiamate e la domanda appare meritevole di accoglimento alla luce delle argomentazioni già espresse da altri giudizi di merito , cui questo giudicante intendere aderire , richiamandone , ex art. 118 disp.att. c.p.c. , il percorso motivazionale .
Ritiene, in particolare, il tribunale di condividere quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -15/10/2020, n.
22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali Persona_1 retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più Persona_2 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve Per_3 essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_3 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"
(v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_3
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti.
Va, in primo luogo, rilevato che le predetta indennità giornaliera e di sala operatoria risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. Per la verità , correttamente i ricorrenti hanno calcolato la retribuzione spettantegli nei periodi di ferie considerando le indennità sopra dette per i soli periodi in cui risultano effettivamente corrisposte .
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al
20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 CCNL 2019 – 2021, che prevede al 2° comma “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
L'indennità di sala operatoria è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6, del CCNL 2016 –
2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. Per il periodo successivo
(dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal CCNL 2019 – 2022, che all'art. 107, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub- intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali
– di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale o Operatore Socio Sanitario , per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o in sala operatoria ); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro”
e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Solo per completezza , comunque , va evidenziato che di recente la Suprema Corte di Cassazione (
Cass. Ord. . 17495/2025) è intervenuta anche sul punto relativo alla misura in cui il mancato riconoscimento nella retribuzione per ferie di una determinata indennità può avere effetto dissuasivo ed ha affermato che “ ben può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata anche nella specie con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero , dal momento che , per il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferire potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento di tale misura ( non irrisoria
) della retribuzione che ogni mese , e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita .
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del
20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 -
- che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Conclusivamente, tenuto conto della richiesta attorea, , va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità in esame per i periodi indicati in ricorso, oltre alla maggiorazione per intessi legali, o in alternativa se maggiore per rivalutazione monetaria, dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, applicandosi ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020).
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico dell'Azienda convenuta nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, in solido, ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Anna Maria
D'Antonio,
, così decide:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto,
condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. , a pagare in favore di
: € 606,00; Parte_1
: € 594,00; Parte_2
: € 1.077,00; Parte_3
€ 750,00; Parte_4
: € 750,00; Parte_5
: € 1.034,00; oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo Parte_6 soddisfo;
c) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , come Controparte_1 rappresentata , , al pagamento della restante parte che liquida in euro 515,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , rimborso contributo unificato per € 49,00 IVA, CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori che dichiarane averne fatto anticipo .
Salerno 3 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio