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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1605/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1605/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 102, presso lo studio dell'avv. Salvatore Romeo che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore resistente contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015 – retribuzione professionale docente ex art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/05/2023, deduceva: - di essere docente di Parte_1
ruolo assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del dal 01/09/2022, attualmente in CP_2 servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi; - di aver prestato in passato anche attività in qualità di docente con incarichi a tempo determinato;
- che, più precisamente, ha lavorato come docente supplente nell'a.s. 2018/2019 presso I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro, nell'a.s. 2019/2020 presso I.T.T. "G. Malafarina" di Soverato e presso I.C. "A. Moro" di Guardavalle
e nell'a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "E. Scalfaro" di Catanzaro;
- che l'incarico svolto nell'a.s. 2018/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro il servizio è stato oggetto di più contratti reiterati a partire dal 21/09/2018 all'8/06/2019 ; - che nei successivi aa.ss., invece, il servizio è stato prestato in virtù di unico contratto fino al 30 giugno, ossia fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- che per i periodi su indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha inoltrato pec in data 25.11.2022 affinché il assegnasse la somma di CP_1
€ 1.500,00 a mezzo carta docente o, in alternativa, rifondesse per la corrispondente cifra senza ottenere riscontro;
- che ha altresì insegnato, anche con reiterazione dei contratti per supplenza breve, dal 02/05/2017 al 29/06/2017 presso I.C. Davoli, dal 01/12/2017 al 09/02/2018 presso I.T.T.
"Malafarina" di Soverato, dal 09/03/2018 al 27/03/2018 e dal 03/05/2018 al 30/06/2018 presso I.C.
"V. Vivaldi" di Catanzaro e dal 21/09/2018 all'8/06/2019 presso I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro;
- che per i sopra menzionati periodi non le è stato corrisposto il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001, riservata esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al
30 giugno;
- che ha diffidato il al pagamento delle suddette spettanze con PEC del CP_1
04.04.2022, senza però ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «-accertato e dichiarato che, per le ragioni di cui al presente procedimento, parte ricorrente ha il diritto di vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche per quegli anni in cui ha svolto servizio con contratto a termine per una annualità (per un totale di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21); - accertato e dichiarato che, per le ragioni di cui al presente procedimento, parte ricorrente ha il diritto di vedersi riconosciuto il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001, anche per quei periodi in cui la stessa ha svolto incarichi di supplenza breve (per un totale di € 2.443,13); questo Ill.mo Tribunale voglia: In via principale, condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento della somma di € 3.943,13 a favore della
[...] CP_3
prof.ssa . In via subordinata, condannare il , Parte_1 Controparte_1 in persona del , al pagamento della somma di € 2.443,13 a favore della prof.ssa Controparte_4
quale compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, nonché ad Parte_1
accreditare la somma di € 1.500,00 quale beneficio economico di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 sulla propria carta elettronica del docente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento».
Il , nonostante la rituale notifica degli atti, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e con provvedimento del 12.07.2024 veniva dichiarata la contumacia dello stresso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di Parte_1 cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria, nonché per il riconoscimento della retribuzione professionale docente ex art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001. Con riferimento al bonus docente è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con i seguenti contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti:
1. a.s.
2018/2019 contratti dal 21/09/2018 al 08/06/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro;
2. a.s.
2019/2020 contratto dal 23/09/2019 al 30/06/2020, presso l'ITT "MALAFARINA" SOVERATO
SERALE e dal 03/10/2019 al 30/06/2020, presso l'I.C. GUARDAVALLE "ALDO MORO";
3. a.s.
2020/2021 dal 26/09/2020 al 30/06/2021 presso l'IST. "E Controparte_5
SCALFARO".
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C-
450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021
e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come nel caso di specie), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione CP_1
della ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Si evidenzia inoltre che in base ai documenti allegati ed alle deduzioni della parte, la ricorrente risulta essere docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2021 ed è quindi stabilmente inserita nel sistema delle docenze scolastiche.
Con riferimento invece al riconoscimento della retribuzione professionale docente va evidenziato che l'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 ha stabilto: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995.”
Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta quale docente precaria dal 02/05/2017 al 29/06/2017 presso l'I.C. Davoli, dal
01/12/2017 al 09/02/2018 presso l'I.T.T. "Malafarina" di Soverato, dal 09/03/2018 al 27/03/2018 e dal 03/05/2018 al 30/06/2018 presso l'I.C. "V. Vivaldi" di Catanzaro e dal 21/09/2018 all'8/06/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro.
In particolare, la ricorrente deduce la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
La difesa di , in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal Parte_1
determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla CP_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa di parte ricorrente deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 –
Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n. 1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, per gli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente precaria, dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con condanna del alla corresponsione in CP_1 favore di parte ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta nell'anno oggetto di domanda;
somma che si quantifica in quella di € 2.443,13, corrispondente al conteggio predisposto da parte ricorrente, ritenuto che lo stesso sia stato logicamente e correttamente predisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del , applicando i valori minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. modif.) stante CP_1 la natura seriale del contenzioso, e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da
[...]
(C.F. ), N.R.G. 1065/2023, disattesa ogni altra istanza, Parte_1 C.F._1
eccezione e deduzione, così dispone:
- dichiara il diritto di di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_7 [...]
, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Carta elettronica del Parte_1 docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(C.F. ) a corrispondere in favore di la somma di € 2.443,13 a P.IVA_1 Parte_1
titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore di che si P.IVA_1 Parte_1 liquidano in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge.
Locri, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1605/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1605/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 102, presso lo studio dell'avv. Salvatore Romeo che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore resistente contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015 – retribuzione professionale docente ex art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/05/2023, deduceva: - di essere docente di Parte_1
ruolo assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del dal 01/09/2022, attualmente in CP_2 servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi; - di aver prestato in passato anche attività in qualità di docente con incarichi a tempo determinato;
- che, più precisamente, ha lavorato come docente supplente nell'a.s. 2018/2019 presso I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro, nell'a.s. 2019/2020 presso I.T.T. "G. Malafarina" di Soverato e presso I.C. "A. Moro" di Guardavalle
e nell'a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "E. Scalfaro" di Catanzaro;
- che l'incarico svolto nell'a.s. 2018/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro il servizio è stato oggetto di più contratti reiterati a partire dal 21/09/2018 all'8/06/2019 ; - che nei successivi aa.ss., invece, il servizio è stato prestato in virtù di unico contratto fino al 30 giugno, ossia fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- che per i periodi su indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha inoltrato pec in data 25.11.2022 affinché il assegnasse la somma di CP_1
€ 1.500,00 a mezzo carta docente o, in alternativa, rifondesse per la corrispondente cifra senza ottenere riscontro;
- che ha altresì insegnato, anche con reiterazione dei contratti per supplenza breve, dal 02/05/2017 al 29/06/2017 presso I.C. Davoli, dal 01/12/2017 al 09/02/2018 presso I.T.T.
"Malafarina" di Soverato, dal 09/03/2018 al 27/03/2018 e dal 03/05/2018 al 30/06/2018 presso I.C.
"V. Vivaldi" di Catanzaro e dal 21/09/2018 all'8/06/2019 presso I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro;
- che per i sopra menzionati periodi non le è stato corrisposto il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001, riservata esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al
30 giugno;
- che ha diffidato il al pagamento delle suddette spettanze con PEC del CP_1
04.04.2022, senza però ricevere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «-accertato e dichiarato che, per le ragioni di cui al presente procedimento, parte ricorrente ha il diritto di vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 anche per quegli anni in cui ha svolto servizio con contratto a termine per una annualità (per un totale di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21); - accertato e dichiarato che, per le ragioni di cui al presente procedimento, parte ricorrente ha il diritto di vedersi riconosciuto il compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001, anche per quei periodi in cui la stessa ha svolto incarichi di supplenza breve (per un totale di € 2.443,13); questo Ill.mo Tribunale voglia: In via principale, condannare il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento della somma di € 3.943,13 a favore della
[...] CP_3
prof.ssa . In via subordinata, condannare il , Parte_1 Controparte_1 in persona del , al pagamento della somma di € 2.443,13 a favore della prof.ssa Controparte_4
quale compenso accessorio della Retribuzione Professionale Docenti, nonché ad Parte_1
accreditare la somma di € 1.500,00 quale beneficio economico di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 sulla propria carta elettronica del docente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento».
Il , nonostante la rituale notifica degli atti, non si Controparte_1
costituiva in giudizio e con provvedimento del 12.07.2024 veniva dichiarata la contumacia dello stresso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di Parte_1 cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria, nonché per il riconoscimento della retribuzione professionale docente ex art. 7 del C.C.N.L. 15/03/2001. Con riferimento al bonus docente è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con i seguenti contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti:
1. a.s.
2018/2019 contratti dal 21/09/2018 al 08/06/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro;
2. a.s.
2019/2020 contratto dal 23/09/2019 al 30/06/2020, presso l'ITT "MALAFARINA" SOVERATO
SERALE e dal 03/10/2019 al 30/06/2020, presso l'I.C. GUARDAVALLE "ALDO MORO";
3. a.s.
2020/2021 dal 26/09/2020 al 30/06/2021 presso l'IST. "E Controparte_5
SCALFARO".
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto
Consiglio di Stato, n. 1842 del 16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del 18/05/2022, causa C-
450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa CP_1
altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass.
8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n.
29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021
e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come nel caso di specie), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione CP_1
della ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Si evidenzia inoltre che in base ai documenti allegati ed alle deduzioni della parte, la ricorrente risulta essere docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2021 ed è quindi stabilmente inserita nel sistema delle docenze scolastiche.
Con riferimento invece al riconoscimento della retribuzione professionale docente va evidenziato che l'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 ha stabilto: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995.”
Parte ricorrente, richiamando la suddetta norma, lamenta la mancata corresponsione dell'importo previsto a titolo di retribuzione professionale docente e ritenuto spettante in ragione dell'attività di supplenza svolta quale docente precaria dal 02/05/2017 al 29/06/2017 presso l'I.C. Davoli, dal
01/12/2017 al 09/02/2018 presso l'I.T.T. "Malafarina" di Soverato, dal 09/03/2018 al 27/03/2018 e dal 03/05/2018 al 30/06/2018 presso l'I.C. "V. Vivaldi" di Catanzaro e dal 21/09/2018 all'8/06/2019 presso l'I.C. "Pascoli-Aldisio" di Catanzaro.
In particolare, la ricorrente deduce la disparità di trattamento che si viene a determinare laddove si riconosce e si eroga il suddetto emolumento solo a docenti di ruolo o con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore all'anno (fino al 30.06 o al 31.08), escludendo chi lavora come supplente per periodi più brevi, come nel caso di specie.
La distinzione effettuata, infatti, secondo le difese della ricorrente, non risulta giustificata in quanto l'attività concretamente svolta da tutti i soggetti interessati è pienamente sovrapponibile.
La difesa di , in special modo, ritiene che l'interpretazione della normativa data dal Parte_1
determini un contrasto con l'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla CP_1
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La ricostruzione interpretativa di parte ricorrente deve ritenersi condivisibile, in quanto la ratio dell'art. 7 del CCNL comparto scuola, è quella di valorizzare professionalmente la funzione docente e detto scopo non può che riguardare tutti i docenti in quanto tali, a prescindere dalla durata del relativo contratto.
La retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, si tratta quindi di un emolumento di natura fissa e continuativa, non espressamente collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione;
emolumento che deve essere quindi ricompreso nelle “condizioni di impiego” che in base a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro sia esso pubblico che privato deve assicurare, sia al lavoratore a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, salvo che sussistano specifiche ragioni oggettive che giustifichino il differente trattamento.
A sostegno di detta soluzione interpretativa depongono altresì le pronunce della Suprema Corte, in particolare richiamandosi in questa sede la sentenza n. 20015/2018 in base alla quale: “l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 6293/2020).
Il principio di diritto sopra richiamato è stato peraltro fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito che ha evidenziato come la corresponsione dell'emolumento in questione sia proporzionata al servizio prestato e quindi alla sua durata (v. Tribunale di Cosenza, sez. lav., 06.10.2023 n. 1543 –
Tribunale di Frosinone, sez. lav., 04.10.2023 n. 1281).
Anche dall'esame delle suddette argomentazioni si evince come sia necessario che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Nel caso di specie, peraltro, non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni oggettive che in astratto potrebbero motivare un trattamento diverso delle due categorie di lavoratori e certo non possono essere costituite dalla mera esistenza di una norma di legge o contrattuale che preveda tale disparità, dovendosi accertare in concreto e nello specifico caso, l'esistenza di effettivi elementi di differenziazione nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in relazione alla mansione svolta.
Fermo quanto sopra esposto, deve anche essere evidenziato che il percorso argomentativo seguito della Suprema Corte risponde alla fondamentale esigenza di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale in conformità alla normativa comunitaria ed all'interpretazione che di questa viene data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie nel pieno rispetto del principio di non discriminazione trovando conforto peraltro anche tenore letterale dell'art. 25, comma 5, del CCNI 31.8.1999 che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio ….. inferiori al mese".
Parte ricorrente, inoltre, ha allegato e documentato di aver svolto, per gli anni oggetto di giudizio, un significativo numero di giorni di insegnamento quale docente precaria, dovendosi ritenere, considerata altresì l'assenza di riscontri di segno contrario, che l'attività svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con condanna del alla corresponsione in CP_1 favore di parte ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta nell'anno oggetto di domanda;
somma che si quantifica in quella di € 2.443,13, corrispondente al conteggio predisposto da parte ricorrente, ritenuto che lo stesso sia stato logicamente e correttamente predisposto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia del , applicando i valori minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. modif.) stante CP_1 la natura seriale del contenzioso, e l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da
[...]
(C.F. ), N.R.G. 1065/2023, disattesa ogni altra istanza, Parte_1 C.F._1
eccezione e deduzione, così dispone:
- dichiara il diritto di di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire a Controparte_1 CP_7 [...]
, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la Carta elettronica del Parte_1 docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(C.F. ) a corrispondere in favore di la somma di € 2.443,13 a P.IVA_1 Parte_1
titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore di che si P.IVA_1 Parte_1 liquidano in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, oltre Iva e CPA come per legge.
Locri, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli