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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1717/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 13 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1717/2022 promossa da
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Piazza F. Fellini n. 4, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Danilo GIACCARI che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avv. Rosalba
VALENZANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
- resistente
Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori cat. DS personale infermieristico - indennità di coordinamento
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5.8.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di lavorare dal 22.12.1979 alle dipendenze della con mansioni di infermiera Controparte_2
professionale ed inquadramento, da epoca antecedente al 1°.12.1999, nella categoria D del CCNL
Comparto Sanità; di aver svolto dal 2010 sino al 31.3.2022 mansioni di coordinatrice infermieristica della locco operatorio del presidio ospedaliero di Cassino;
di essersi occupata, nello specifico, Pt_2
del coordinamento del personale, della programmazione e organizzazione delle risorse umane e delle apparecchiature, nonché dell'approvvigionato dei farmaci e dei presidi sanitari;
di esser stata la referente del servizio infermieristico e dello staff di direzione generale;
di essere stata la referente degli enti e delle ditte fornitrici dell'unità operativa;
di avere curato gli interventi manutentivi della predetta U.O.; di aver predisposto i turni di servizio e autorizzato ferie, permessi e straordinari degli addetti all'U.O.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente sostiene di avere diritto al trattamento economico previsto per avere svolto di fatto mansioni rientranti nel livello economico superiore DS, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, limitatamente al periodo non prescritto, dal
22.4.2017 al 31.3.2022. Ritiene, inoltre, di avere diritto all'indennità di funzione di coordinamento di cui all'art. 10, comma 3, CCNL Comparto Sanità, II biennio economico 2000-2001 per il medesimo periodo sopra indicato.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Previa disapplicazione di atti e deliberazioni dell'ente convenuto a ciò limitativi, dichiarare e riconoscere a parte ricorrente il diritto a percepire le relative differenze retributive non prescritte e proprie della superiore qualifica D Super del Ccnl Comparto Sanità rispetto all'inquadramento assegnato, con decorrenza dal 22.04.2017 sino al 31.03.2022, per la somma di €. 9.693,41 o, in subordine, dalla diversa data e misura ritenuta di giustizia;
Il tutto con gli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
2) Dichiarare e riconoscere alla ricorrente, il diritto all'attribuzione della indennità di funzione di coordinamento –parte fissa- in via permanente per il periodo dal 22.04.2017 al 31.03.2022 per la somma di €. 8.302,04, o, in subordine dalla diversa data e misura ritenuta di giustizia;
oltre interessi. In via di stretto subordine, dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle somme
Cont comunque ritenute di giustizia, condannandone l' convenuta al relativo pagamento. Oltre interessi legali.
3) Con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'avverso ricorso per insufficiente allegazione dei fatti costitutivi delle domande e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependo altresì la prescrizione parziale dei crediti ex adverso azionati.
5. L'azienda convenuta eccepisce, in particolare, la genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi delle pretese azionate con il ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa della
[...]
sotto il profilo della descrizione delle attività in concreto svolte dalla ricorrente nel periodo CP_2 oggetto di causa. Censura, inoltre, la contraddittorietà nell'individuazione del periodo temporale di riferimento, la mancata comparazione tra la declaratoria della qualifica posseduta e la qualifica rivendicata, l'assenza di prova circa il profilo di autonomia e responsabilità caratterizzante il livello superiore richiesto, nonché l'inammissibilità ed infondatezza dei conteggi prodotti.
6. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione della prova testimoniale, per essere infine decisa, previa concessione alle parti di un termine per note difensive, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 13 gennaio 2025, come da dispositivo in calce con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla lavoratrice, inquadrata nella categoria D, livello economico D6, del CCNL
Comparto Sanità, quale collaboratore professionale sanitario – infermiere (cfr. cedolino paga di marzo 2022 in atti), è diretta a conseguire dall'amministrazione convenuta le differenze stipendiali asseritamente maturate nel periodo non prescritto, dal 22.4.2017 sino al 31.3.2022, in ragione dello svolgimento di fatto, senza soluzione di continuità ed in via prevalente, di mansioni di coordinatrice dell'U.O. Blocco Operatorio del presidio ospedaliero di Cassino, rientranti nel superiore livello economico DS. La ricorrente chiede, inoltre, la condanna della resistente datrice di lavoro alla corresponsione della indennità di funzione di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL Sanità del
20.9.2001, II biennio economico 2000-2001.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato.
9. L'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, applicabile alla fattispecie in esame, enuncia un principio che può considerarsi norma speciale rispetto alla previsione civilistica di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cass. civ. n. 18808/2013), stabilendo che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo
o colpa grave”.
10. Il terzo comma dell'art. 52 stabilisce che “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
11. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, quindi, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale, in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, comporta in ogni caso, in forza della citata disposizione, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
12. La disciplina in esame, in coerenza con il dettato costituzionale (art. 97 Cost.) che impone la regola del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego e per l'avanzamento di carriera, esclude invece la rilevanza sul piano formale della adibizione di fatto del dipendente a mansioni superiori, la quale “non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1) ed è nulla al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui al comma 2
(obiettive esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza e con esclusione dell'assenza per ferie).
13. Ciò posto, l'onere di allegare e di provare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, quale fatto costitutivo del diritto alle rivendicate differenze retributive tra il trattamento economico correlato alla categoria contrattuale di inquadramento e quello corrispondente alla categoria superiore cui sono asseritamente riconducibili le mansioni disimpegnate, grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2967 c.c..
14. In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha affermato che Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (Cass. civ. n. 5536/2021).
15. L'onere allegatorio e probatorio del lavoratore si correla al procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato. Tale procedimento si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. civ. n. 30580/2019).
16. Tanto chiarito in termini generali, occorre raffrontare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nella presente controversia per rilevarne i profili differenziali, onde poi procedere alla ricognizione delle mansioni svolte in prevalenza dalla ricorrente nei periodi oggetto di causa, al fine di verificare, alla stregua dei criteri sopra enunciati, se esse possano o meno ricondursi al superiore livello economico DS, rispetto alla categoria D di formale inquadramento.
17.Appartengono alla categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998-2001 i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Rientra in tale categoria il profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, nel quale risulta pacificamente inquadrata la ricorrente, il quale “Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
18. Nell'ambito della categoria D, appartengono al superiore livello economico DS “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione
e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
19. Rientra in tale superiore livello il profilo del collaboratore professionale sanitario esperto, il quale
“programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche
e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
20. Dal raffronto tra le declaratorie emerge che i profili differenziali del superiore livello DS rispetto alla categoria D – quest'ultima comunque caratterizzata da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali – consistono in un maggiore grado di autonomia operativa;
nella responsabilità di risultato e non solo nella responsabilità propria;
nel potere di direzione e controllo delle risorse umane e non solo nel mero coordinamento delle stesse;
nella capacità di programmazione dell'attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di “piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo” di competenza del collaboratore sanitario (cfr. per la enucleazione di tali elementi Cass. civ. n.
4386/2020).
21. L'istruttoria testimoniale espletata non ha provato la ricorrenza in concreto, nelle mansioni svolte dalla lavoratrice nel periodo oggetto di causa, degli elementi qualificanti quelle del collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS.
22. Il teste dipendente della con mansioni di infermiera addetta alla sala Tes_1 Controparte_2 operatoria del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” di Cassino, ha dichiarato: “La ricorrente, da quando andò in pensione l'ultimo caposala, , ha svolto le mansioni di facente funzioni di CP_3
caposala. Confermo che la ricorrente, nello svolgimento di tali mansioni, si è occupata del coordinamento del personale infermieristico. Si occupava dell'approvvigionamento di tutto
l'occorrente per la sala operatoria. Era la ricorrente a predisporre i turni di servizio del personale.
La ricorrente in autonomia autorizzava le richieste di ferie, permessi e straordinari del personale. Si occupava di parlare con i rappresentanti delle ditte fornitrici dell'unità sala operatoria. In base alle liste operatorie e alle necessità programmava la turnistica del personale. Si consultava con il responsabile di reparto. Quanto all'approvvigionamento di farmaci e presidi, la ricorrente valutava quello che doveva essere acquistato, lo comunicava al superiore gerarchico, e provvedeva a interfacciarsi con la ditta fornitrice…quando qualcosa non era funzionante, la ricorrente provvedeva
a contattare le ditte che si occupavano di manutenzione”.
23. Il teste , dipendente della con mansioni di collaboratore Testimone_2 Controparte_2 amministrativo presso la farmacia del presidio ospedaliero di Cassino, ha dichiarato: “Per quello che so, la ricorrente si occupava presso il presidio ospedaliero di Cassino dell'approvvigionamento di tutti i dispositivi medici e dei materiali di consumo occorrenti alla sala operatoria. La ricorrente si interfacciava direttamente con me, in un primo tempo con richieste da lei manualmente redatte e successivamente mediante il sistema gestionale per il cui accesso disponeva di password. A tale sistema poteva accedere la caposala quando presente, in caso di assenza il sostituto, e dove mancava la figura del caposala l'infermiere professionale individuata come facente funzioni della caposala, come nel caso della ricorrente. Da quando è andato in pensione il caposala , credo che CP_3
la ricorrente abbia ricoperto le funzioni di caposala. Non saprei essere preciso, forse il sig. CP_3
è andato in pensione una decina di anni fa. So che gli infermieri, se avevano un problema, per
[...] qualsiasi necessità si rivolgevano alla ricorrente. Non sono a conoscenza diretta della circostanza, perché non appartengo al reparto, credo che fosse la ricorrente a predisporre i turni del personale, era lei che sottoscriveva gli stessi. Così avveniva in tutti i reparti in cui vi era un facente funzione del caposala. È stato sempre così, anche quando lavoravo in direzione sanitaria nel 2001. Io sono stato assunto nel 1992 e dal 2007 lavoro presso la farmacia, inizialmente come assistente amministrativo
e dal 2020 come collaboratore amministrativo. La ricorrente ha svolto le mansioni di cui ho riferito fino al marzo 2022, quando è stato nominato il nuovo coordinatore infermieristico”.
24. Sebbene da tali deposizioni testimoniali, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, e dai documenti prodotti sia emerso che, nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha svolto di fatto le mansioni di caposala presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero di Cassino, quale facente funzioni del precedente caposala sig. collocato in quiescenza (testi e;
CP_3 Tes_1 Tes_2 doc. 1), e si è occupata in tale ruolo di coordinare il personale infermieristico assegnato all'unità, di predisporre i turni del personale, di approvare le richieste di ferie e permessi (doc. 6; teste , Tes_1 di inoltrare le richieste per l'approvvigionamento dei farmaci, dei materiali di consumo e dei dispositivi medici occorrenti alla sala operatoria, interfacciandosi con il personale sanitario e l'addetto al reparto farmacia (docc. 8, 9; teste ), di contattare le ditte esterne per gli interventi Tes_2
manutentivi (teste doc. 10), di operare quale referente del servizio infermieristico (doc. 4) Tes_1
e dello staff della direzione generale (doc. 5), cionondimeno, a parere di questo giudice, non sono emersi gli elementi qualificanti che differenziano il profilo del collaboratore professionale sanitario esperto di livello DS rispetto al collaboratore professionale sanitario di categoria D, come evincibili dalle declaratorie sopra riportate, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
25. L'attività di coordinamento del personale assegnato al blocco operatorio – indiscutibilmente svolta dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa – è propria anche del collaboratore sanitario professionale – infermiere di categoria D, il quale, secondo la relativa declaratoria, svolge anche attività di coordinamento del personale addetto nell'ambito di unità operative semplici, ma tale attività non si identifica necessariamente e automaticamente con l'attività di direzione e controllo delle risorse umane e di pianificazione della relativa attività in funzione degli obiettivi assegnati, mansioni queste ultime proprie del collaboratore sanitario professionale esperto ed implicanti una responsabilità di risultato in aggiunta alle “responsabilità proprie” del collaboratore sanitario professionale – infermiere e margini di autonomia operativa significativamente più ampi (“ampia discrezionalità operativa” e non semplicemente “discrezionalità operativa”). 26. Di tale attività di vera e propria direzione e controllo del personale, implicante un quid pluris rispetto all'attività di mero coordinamento, non vi è traccia nelle deposizioni dei testi e nei documenti prodotti, ed invero neppure in specifiche allegazioni del ricorso, così come non vi è traccia, non essendo peraltro neppure oggetto di capitolazione istruttoria, di una vera e propria attività programmatoria, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari, della migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e di verifica dell'espletamento delle attività del personale medesimo.
27. Pianificare a monte l'attività del personale gestito, in funzione degli obiettivi assegnati, e poi verificarne a valle l'attività svolta, rispondendo a propria volta dei risultati di tale attività programmatoria e direttiva, è attività complessa, che andava specificamente allegata e provata, perché non si identifica con la semplice predisposizione dei turni o dei piani di lavoro del personale – attività queste rientranti tra le mansioni del collaboratore sanitario professionale infermiere di categoria D –
e neppure con le autorizzazioni delle richieste di ferie e permessi – rientranti nell'attività di coordinamento del personale – o con la cura dell'approvvigionamento dei materiali, presidi e farmaci occorrenti all'unità operativa, considerato che il personale infermieristico di categoria D è chiamato anche a svolgere attività strumentali (esemplificativamente, nella declaratoria, la tenuta di registri).
28. Neppure sono stati allegati in ricorso e documentati o provati per testi ulteriori momenti qualificanti che avrebbero dovuto connotare l'attività svolta dalla ricorrente per poterla ricondurre al profilo del collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS, quali la formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari, il coordinamento delle attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione del personale assegnato appartenente ai profili sanitari, la formulazione di proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidata.
29. In assenza della prova, di cui la lavoratrice era onerata, dello svolgimento, in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, di mansioni riconducibili al superiore profilo del collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS, la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle differenze retributive va rigettata.
30. Va parimenti rigettata la domanda della ricorrente diretta all'accertamento del diritto a percepire l'indennità di funzione di coordinamento ex art. 10 del CCNL Sanità del 20.9.2001, II biennio economico 2000-2001. 31. Il citato art. 10 al primo comma disciplina il sistema “a regime”, cioè una volta superata la fase transitoria, dell'indennità in questione: “Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno
– di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”.
32. Il secondo ed il terzo comma disciplinano invece la situazione relativa alla “prima applicazione” della norma contrattuale, chiarendo i presupposti per il riconoscimento della predetta indennità nei confronti di coloro che alla data del 1°settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento.
33. Il secondo comma prevede che “In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento
– parte fissa – con decorrenza 1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità”.
34. Il terzo comma stabilisce che “L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5”.
34.1. L'art. 5, comma 2, del CCNL Integrativo del 20.9.2001 all'art. 5 stabilisce che “La posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni”. 35. La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito della ricollocazione del personale appartenente alla categoria C – operatori professionali del ruolo sanitario e operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico – nella categoria D, disposto con decorrenza dal 1°9.2001 dall'art. 9, comma 2, del
CCNL Sanità 2000-2001 nel quadro del processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie, si è posta l'esigenza di distinguere e valorizzare all'interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati, al fine di differenziare coloro che, al momento dell'accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento. A tale funzione risponde l'introduzione della indennità di coordinamento di cui all'art. 10, la cui ratio è appunto quella di “favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare
l'autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C (Cass. civ. sez. lav. n. 41575/2021; n. 25825/2023).
36. Nel caso di specie non interessano le ipotesi di “prima applicazione della norma” di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 10, vale a dire la disciplina del regime “transitorio”, in quanto la ricorrente deduce di avere iniziato a svolgere funzioni di coordinamento solamente dal 2010, salvo poi contraddittoriamente o per mero refuso affermare, senza però alcun riscontro probatorio, di avere svolto le funzioni di coordinamento “sin dal 2000” (pag. 4 del ricorso).
37. Viene allora in questione la disciplina del sistema “a regime” di cui al citato primo comma, la quale, come si evince dal chiaro tenore delle disposizioni contrattuali richiamate e dall'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità citata, esige, ai fini del riconoscimento della indennità in discussione, un atto formale di conferimento dell'incarico di coordinamento, che l'azienda può attribuire ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente a cui affidare il coordinamento (Cass. civ. n. 12339/2018).
38. Nella specie, in disparte il rilievo che non consta se l'azienda convenuta si sia dotata o meno dei criteri per la selezione del dipendente cui affidare il coordinamento, è dirimente la circostanza che non è stato documentato il conferimento formale alla ricorrente dell'incarico di coordinamento, in assenza del quale non risultano decisivi né idonei a supplire all'assenza di un incarico formale né il requisito dell'anzianità minima né lo svolgimento di fatto dell'attività (cfr. Cass. civ. n. 12339/2018 cit.). 39. Non può valorizzarsi quale formale conferimento dell'incarico di coordinamento la
“comunicazione affidamento mansione coordinamento” prodotta dal ricorrente sub doc.
1. Si tratta, infatti, di un ordine di servizio, datato 18.11.2010, con il quale il prof. , Persona_1 direttore dell'U.O. di Urologia e del Gruppo Operatorio (cfr. doc. 10) si limita a richiedere la collaborazione della ricorrente “nella gestione del servizio e delle attività della sala operatoria” nel periodo di fruizione delle ferie del capo sala di Sala Operatoria, , a decorrere dal CP_3
19.11.2010.
40. Per tale ragione la domanda in esame va rigettata.
41. Le spese processuali, conformemente a soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014, con applicazione per tutte le fasi, in relazione alle controversie di lavoro rientranti nello scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, dei parametri tabellari minimi, valutato l'impegno difensivo richiesto in relazione alla ridotta complessità delle questioni affrontate, alla contenuta attività istruttoria espletata, alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
Cont
− condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della di Frosinone, liquidandole in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci