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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7847/2024 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
n cui elett. dom. in NO PA (CE), alla via Abruzzi n. 72 Fraz. NO Scalo, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. Ettore Rossetti, con cui CP_1
. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto pagamento delle somme richieste in questa sede dalla parte ricorrente (cfr. comunicazione di liquidazione della prestazione del 16/01/2025, nonché prospetto di pagamento con data valuta 07/02/2025, prodotti dall' determina il venir meno di CP_1 ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
1 I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha proceduto alla liquidazione evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella CP_1 misura di cui al dispositivo, così determinata in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 660,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7847/2024 TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
n cui elett. dom. in NO PA (CE), alla via Abruzzi n. 72 Fraz. NO Scalo, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. Ettore Rossetti, con cui CP_1
. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto pagamento delle somme richieste in questa sede dalla parte ricorrente (cfr. comunicazione di liquidazione della prestazione del 16/01/2025, nonché prospetto di pagamento con data valuta 07/02/2025, prodotti dall' determina il venir meno di CP_1 ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
1 I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo ma antecedente alla prima udienza di discussione. La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha proceduto alla liquidazione evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella CP_1 misura di cui al dispositivo, così determinata in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna l' alla refusione CP_1 della parte residua in favore di parte ricorrente, che liquida, nel ra già ridotta, in € 660,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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