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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6428 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4371/2024
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gemito n. 51, anche nella qualità di titolare della società “ di Controparte_1
, con sede in VI (NA) alla via Vincenzo Gemito n. 51, rapp.ta e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Rubino, e dall'avv. Maria Esterina Pandico, presso la quale elett.te domicilia in LA (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n. 1; Appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede sita a alla Via CP_2
GO SP n.172-174, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art 9 comma 2 D.Lgs 149/2015; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 9.10.2024 ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 997/2024 depositata il 26.3.2024 con cui il Tribunale di LA aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 150/2022 del 21.2.2022, prot. 8851, notificata il 25.2.2022, con la quale l' le aveva Controparte_2 intimato il pagamento, in qualità di socio accomandatario della società “Centro Estetico Essense s.a.s. di ”, dell'importo di euro 3801,30, di cui euro 3780,00 per sanzione ed euro Parte_1
21,30 per spese, per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice violando la Parte_2 normativa inerente agli adempimenti da compiersi al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.
1 La ricorrente aveva contestato il predetto provvedimento deducendo che, nonostante la rituale assunzione della , la comunicazione non era pervenuta all'ufficio a causa di un evento Pt_2 straordinario ed imprevedibile che aveva ritardato la trasmissione dei dati e che era stato scoperto solo con la contestazione de qua, ossia il malfunzionamento della linea Internet, attestato prima da una società di installazione di impianti telefonici e poi dallo stesso gestore telefonico. Inoltre, la aveva lamentato l'eccessività della sanzione irrogata non commisurata ai presunti giorni Pt_1 di impiego di lavoro irregolare.
Con la sentenza gravata il Giudice aveva ritenuto: che i fatti accertati dai verbalizzanti relativi all'impiego irregolare della lavoratrice fossero comprovati dalle dichiarazioni rese Parte_2 agli ispettori, in sede di primo accesso del 5.6.2019, sia dalla stessa lavoratrice che dalla odierna ricorrente, dotate di maggiore attendibilità conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità in quanto rese nell'immediatezza del fatto;
che non era stata offerta alcuna prova del dedotto “evento straordinario ed imprevedibile” che avrebbe impedito il tempestivo invio della comunicazione preventiva di assunzione, non avendo la ricorrente articolato alcuna prova in ricorso ed essendo insufficienti i documenti depositati provenienti dalla medesima parte ricorrente o dal suo commercialista e/o privi di data certa;
che nemmeno potevano assumere efficacia probatoria le comunicazioni del gestore della linea telefonica poiché la mancanza di linea internet presso l'esercizio commerciale non impediva di utilizzare altri strumenti di comunicazione dell'avvenuta assunzione;
che le acquisite risultanze istruttorie non potevano smentire quanto dichiarato in sede di accesso ispettivo, né l'opponente aveva fornito idonea prova contraria;
che dunque poteva ritenersi accertato che il soggetto di cui al verbale di accertamento aveva prestato attività lavorativa irregolare alle dipendenze della nel periodo in Pt_1 contestazione.
La ha impugnato detta statuizione, dolendosi con il primo motivo che il Tribunale aveva Pt_1 rigettato le sue istanze di prova ed aveva ritenuto non ammissibile l'integrazione probatoria dalla stessa richiesta, impedendo così la dimostrazione, anche facendo ricorso ai poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c., della sussistenza di un “evento straordinario ed imprevedibile” che aveva ritardato la trasmissione dei dati della lavoratrice al Centro . Ha Pt_2 Parte_3 insistito ribadendo di aver formulato, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, le istanze istruttorie con riserva di meglio articolare le prove anche all'esito della costituzione in giudizio della resistente e che, se fosse stata messa nelle condizioni di provare i fatti a sostegno delle ragioni esposte nonché di articolare i mezzi di prova, sicuramente il Giudice avrebbe potuto Con statuire sulla nullità della ingiunzione resa dall' di fondata esclusivamente su meri CP_2 fatti presuntivi, non confermati dalla società né dall'istruttoria svolta.
Con il secondo motivo, ha contestato al giudice di aver attribuito un'efficacia probatoria piena Con alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori dell' in occasione dell'accesso ispettivo, pur in presenza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente ed in mancanza di qualsivoglia conferma del contenuto delle dichiarazioni stesse, ribaltando l'onere probatorio posto in capo all' che avrebbe dovuto provare la verità dei fatti accertati e mai confermati dal CP_2 lavoratore.
Ha sostenuto che il Tribunale, sull'erroneo presupposto del valore probatorio, fino a querela di falso, del verbale redatto dagli organi ispettivi, nonostante la specifica e puntuale contestazione svolta dalla appellante sul rapporto di lavoro “in nero”, attesa la formalizzazione dello stesso già a far data del 01.06.2019 e la tardiva trasmissione ai competenti uffici avvenuta solo in data 2 04.06.2019 (in realtà in data 5.6.2019) per “un evento straordinario ed imprevedibile” (ossia il malfunzionamento della linea Internet), aveva sovvertito la regola di cui all'art. 2967 c.c. che Con imponeva all' , dinanzi alla precisa contestazione della ricorrente, di provare effettivamente che le dichiarazioni rese dalla corrispondessero al vero;
ciò anche in ragione delle evidenze Pt_2 documentali offerte attraverso la specifica attestazione del gestore dei servizi Internet che, appunto, aveva certificato l'interruzione della linea internet proprio in corrispondenza del periodo dal 01.06.2019 al 04.06.2019.
Ha rimarcato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto meglio valutare il materiale probatorio a sostegno della ingiunzione di pagamento, inidoneo a provare la sussistenza dell'impiego irregolare della lavoratrice, che in realtà era stata validamente assunta con la formale sottoscrizione del contratto tra le parti in data 01.06.2019 e la successiva, ancorché tardiva (di appena pochi giorni) trasmissione agli Enti della denuncia di inizio attività avvenuta in data 04.06.2019 (in realtà in data 5.6.2019) per fatto addebitale al terzo, ossia al gestore della linea internet, e non al datore di lavoro.
L'appellante ha quindi concluso per: preliminarmente, ammettere e procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta e, nel merito, dichiarare nullo, annullare o inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. 150/22 del 21.02.2022 prot. 8851. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime Controparte_2 argomentazioni resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine ex art 6 comma 6 del D.Lgs 150/2011. Nel merito, ha ribadito la fondatezza dell'accertamento e l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla amministrazione resistente (verbali di accertamento e dichiarazioni rese ai verbalizzanti dagli interessati).
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Con 1.Va respinta l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall' .
L'art. 6 co. 6 del D.Lgs. 150/2011 statuisce che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ai sensi dell'art. 155 c.p.c., nel computo dei termini, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L'ordinanza ingiunzione opposta del 21.2.2022 è stata pacificamente notificata alla in data Pt_1
25.2.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato lunedì 28.3.2022, ossia il primo
3 giorno non festivo successivo alla scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 6 co. 6 del D.Lgs. 150/2011, ossia al 27.3.2022 che era domenica.
Ne deriva il rispetto del termine predetto e la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione.
2.Nel merito, va premesso che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15333).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. A questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perché, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della p.a.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla p.a. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - l'assolvimento della prova relativa alla legittimità e fondatezza dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.
Tanto premesso, reputa la Corte che nella fattispecie oggetto di odierno vaglio l' Controparte_2
abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della prova relativamente alla
[...] sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
3.Sulla efficacia probatoria dei verbali ispettivi e del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova CP_2 dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. Cass. n. 9827 del 26.7.2000; n. 15073 del 06.06.2008; n. 3525 del 22.02.2005). 4 Ancora, è principio giurisprudenziale costante che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 17774 del 8.9.2015; n. 14965 del 06.09.2012; n. 9251 del 19.4.2010).
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, la S.C. ha precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro Controparte_2 presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cass. Ord. n. 10634 del 2025).
Dunque, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio: ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. In ogni caso alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva va riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005 citt.).
Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice escussa nel corso dell'accesso ispettivo del 5.6.2019 e Pt_2 dalla stessa ricorrente presente durante la verifica, trasfuse nel verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00001/2019-916-01 del 9.7.2019 (all. 4 fasc. ITL).
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il giorno 5.6.2019 gli Ispettori del lavoro avevano effettuato un accesso presso la sede aziendale del di Controparte_1 Pt_1
, nel comune di VI (Na), al corso Europa 26-28, esercente attività di centro estetico.
[...]
In tale occasione era stata trovata a prestare attività di estetista . che aveva dichiarato Parte_2 agli ispettori di lavorare alle dipendenze di dal 4.6.2019 quale estetista, di essere in Parte_1 prova e di non avere ancora ricevuto il contratto di lavoro (cfr. verbale di primo accesso del Con
5.6.2019 e verbale di dichiarazione spontanea all. 2 e 3 fasc. ).
Presente all'accertamento, , che si era qualificata legale rappresentante dell'impresa, Parte_1 con riferimento alla lavoratrice , aveva confermato che la stessa era venuta a Parte_2 lavorare nel centro estetico dal giorno precedente 4.6.2019 per effettuare un periodo di prova e che per questo non aveva ancora provveduto alla sua assunzione (cfr. verbale di primo accesso Con 5.6.2019, all. 2, e verbale unico del 9.7.2019, all. 4 fasc. ).
5 Nel corso della verifica, gli ispettori avevano consultato la banca dati Anpal – Unilav per accertare la regolarità del rapporto di lavoro, constatando che la lavoratrice era stata Parte_2 impiegata al lavoro in assenza della trasmissione della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione. Redatto il verbale di primo accesso ispettivo, era stata richiesta l'esibizione della Con documentazione di lavoro, che non veniva trasmessa (cfr. verbale unico all. 4 fasc. ).
Nel verbale unico di accertamento e notificazione del 9.7.2019 (notificato alla ricorrente il 10.7.2019) è poi precisato che da nuova consultazione della banca dati Anpal – Unilav era risultata la trasmissione della comunicazione di assunzione della prot. 03192941 del Pt_2
5.6.2019, a seguito dell'accesso ispettivo, con indicazione dell'inizio del rapporto di lavoro in data 1.6.2019, e non dal 4.6.2019 come accertato nel corso della verifica.
Gli ispettori avevano quindi contestato alla legale rappresentante dell'impresa, la Pt_1 violazione della normativa in materia di instaurazione di rapporto di lavoro, segnatamente dell'art. 3 commi 3 e 3-ter D.L. n. 12 del 2002, conv. in L n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. n. 151/2015, per non aver inviato la comunicazione obbligatoria di assunzione della al sistema Unilav antecedentemente all'inizio del rapporto di lavoro avvenuto il 4.6.2019, Pt_2 diffidando la a regolarizzare detto rapporto di lavoro e irrogandole la sanzione Pt_1 amministrativa.
Il mancato pagamento di detta sanzione aveva poi originato il rapporto ex art.17 L. 689/81 (all. 5 fasc. ITL) e il provvedimento opposto.
Così descritti i fatti di causa e gli accertamenti svolti dalla amministrazione, si ritiene che quest'ultima abbia fornito idonea prova delle contestazioni in discussione sulla base della
“flagranza” (la lavoratrice era stata trovata a lavoro nei locali aziendali), delle dichiarazioni rese nell'imminenza dell'accesso sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro, nonché della documentazione esibita o risultante dalle banche dati consultate. Come osservato dalla appellata, sono dati documentali la mancata comunicazione preventiva al centro per l'impiego, le mancate registrazioni sul Libro Unico dell'azienda, la mancata copertura assicurativa e previdenziale per l'attività di fatto prestata.
Il giudice di prime cure, applicando i principi giurisprudenziali in materia, premesso l'onere della prova dell'illecito contestato a carico della resistente, ha assegnato particolare attendibilità alle dichiarazioni raccolte in sede di primo accesso dagli ispettori, provenienti dalla lavoratrice e dalla stessa avendo entrambe confermato univocamente l'assunzione della sin dal Pt_1 Pt_2
4.6.2019 in difetto degli adempimenti richiesti per la instaurazione del rapporto di lavoro. In quanto dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, connotate da spontaneità e immediatezza, sono state ritenute maggiormente credibili e affidabili rispetto alle successive difese svolte dalla a giustificazione della ritardata comunicazione di assunzione al centro per l'impiego (poi Pt_1 effettuata il 5.6.2019).
Invero, a fronte della comunicazione del rapporto di lavoro effettuata in data 5.6.2019 (dopo l'accesso ispettivo) con decorrenza dal 1.6.2019, la ricorrente ha affermato che la ritardata trasmissione dei dati era imputabile esclusivamente al consulente fiscale che, per motivi tecnici, non aveva inviato l'assunzione telematica nel termine e, quando l'aveva inviata, lo aveva fatto con decorrenza errata, indotto in errore dalla data di stipula del contratto (1.6.2019). Ha ribadito che la aveva iniziato a lavorare il 4.6.2019 ma sulla base di contratto di lavoro sottoscritto il Pt_2
1.6.2019. Ha precisato di aver trasmesso al consulente fiscale la documentazione per l'assunzione 6 della lavoratrice già il 31.5.2019 e poi il 3.6.2019 il contratto sottoscritto, che avrebbe poi consegnato alla dipendente insieme alla ricevuta di invio della assunzione al Centro per l'Impiego; che il consulente non aveva inviato il modello Unilav per il malfunzionamento della linea internet e che l'assunzione della dipendente era stata comunicata appena dopo il ripristino della linea internet il 5.6.2019. Ha prodotto a supporto svariata documentazione (contratto di lavoro, lettere con il consulente, attestazione del malfunzionamento della linea internet da parte del gestore) e rimarcato che il ritardato invio del modello Unilav era dovuto ad un evento straordinario ed imprevedibile, imputabile esclusivamente a fatto del terzo e non alla ricorrente. Ha escluso la configurazione nella fattispecie di un rapporto di lavoro in nero, non essendovi stato alcun intento di occultare l'assunzione della lavoratrice.
Queste circostanze, dedotte dalla in giudizio, non sono in alcun modo emerse nel corso Pt_1 dell'accertamento ispettivo. Di esse non vi è traccia né nel verbale di primo accesso né in sede di consultazione della documentazione di lavoro da parte degli ispettori effettuata in sede di accertamento. Si tratta di allegazioni e produzioni successive alla verifica ispettiva, smentite da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente presente durante l'accesso (ossia che la aveva Pt_2 iniziato un periodo di prova presso il centro estetico il 4.6.2019 e che per questo non aveva ancora provveduto alla sua assunzione) e dalla lavoratrice.
Con Si ritiene che correttamente il primo giudice ha ritenuto soddisfatto l'onere dell' di dimostrare i fatti alla base del provvedimento sanzionatorio, assegnando efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati (lavoratrice e datrice di lavoro) agli ispettori e alla documentazione acquisita nel corso della verifica. Non ha invece ritenuto credibili le successive difese svolte dalla ricorrente relative al malfunzionamento della linea internet e all'evento straordinario ed imprevedibile che aveva ritardato l'invio del modello Unilav, in contrasto con le precedenti affermazioni della basate su documentazione proveniente dalla stessa parte e Pt_1 insufficiente a legittimare l'omessa comunicazione preventiva di assunzione.
Per i motivi esposti, che assorbono ogni altra questione proposta, si ritiene che la sentenza gravata sia esente da censure e vada pertanto confermata, con rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza della appellante e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
-condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro Parte_1
962,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto dalla stessa parte per il suo appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 7 Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
8
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4371/2024
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Gemito n. 51, anche nella qualità di titolare della società “ di Controparte_1
, con sede in VI (NA) alla via Vincenzo Gemito n. 51, rapp.ta e difesa, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Rubino, e dall'avv. Maria Esterina Pandico, presso la quale elett.te domicilia in LA (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n. 1; Appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede sita a alla Via CP_2
GO SP n.172-174, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art 9 comma 2 D.Lgs 149/2015; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 9.10.2024 ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 997/2024 depositata il 26.3.2024 con cui il Tribunale di LA aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 150/2022 del 21.2.2022, prot. 8851, notificata il 25.2.2022, con la quale l' le aveva Controparte_2 intimato il pagamento, in qualità di socio accomandatario della società “Centro Estetico Essense s.a.s. di ”, dell'importo di euro 3801,30, di cui euro 3780,00 per sanzione ed euro Parte_1
21,30 per spese, per aver impiegato irregolarmente la lavoratrice violando la Parte_2 normativa inerente agli adempimenti da compiersi al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.
1 La ricorrente aveva contestato il predetto provvedimento deducendo che, nonostante la rituale assunzione della , la comunicazione non era pervenuta all'ufficio a causa di un evento Pt_2 straordinario ed imprevedibile che aveva ritardato la trasmissione dei dati e che era stato scoperto solo con la contestazione de qua, ossia il malfunzionamento della linea Internet, attestato prima da una società di installazione di impianti telefonici e poi dallo stesso gestore telefonico. Inoltre, la aveva lamentato l'eccessività della sanzione irrogata non commisurata ai presunti giorni Pt_1 di impiego di lavoro irregolare.
Con la sentenza gravata il Giudice aveva ritenuto: che i fatti accertati dai verbalizzanti relativi all'impiego irregolare della lavoratrice fossero comprovati dalle dichiarazioni rese Parte_2 agli ispettori, in sede di primo accesso del 5.6.2019, sia dalla stessa lavoratrice che dalla odierna ricorrente, dotate di maggiore attendibilità conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità in quanto rese nell'immediatezza del fatto;
che non era stata offerta alcuna prova del dedotto “evento straordinario ed imprevedibile” che avrebbe impedito il tempestivo invio della comunicazione preventiva di assunzione, non avendo la ricorrente articolato alcuna prova in ricorso ed essendo insufficienti i documenti depositati provenienti dalla medesima parte ricorrente o dal suo commercialista e/o privi di data certa;
che nemmeno potevano assumere efficacia probatoria le comunicazioni del gestore della linea telefonica poiché la mancanza di linea internet presso l'esercizio commerciale non impediva di utilizzare altri strumenti di comunicazione dell'avvenuta assunzione;
che le acquisite risultanze istruttorie non potevano smentire quanto dichiarato in sede di accesso ispettivo, né l'opponente aveva fornito idonea prova contraria;
che dunque poteva ritenersi accertato che il soggetto di cui al verbale di accertamento aveva prestato attività lavorativa irregolare alle dipendenze della nel periodo in Pt_1 contestazione.
La ha impugnato detta statuizione, dolendosi con il primo motivo che il Tribunale aveva Pt_1 rigettato le sue istanze di prova ed aveva ritenuto non ammissibile l'integrazione probatoria dalla stessa richiesta, impedendo così la dimostrazione, anche facendo ricorso ai poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c., della sussistenza di un “evento straordinario ed imprevedibile” che aveva ritardato la trasmissione dei dati della lavoratrice al Centro . Ha Pt_2 Parte_3 insistito ribadendo di aver formulato, nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, le istanze istruttorie con riserva di meglio articolare le prove anche all'esito della costituzione in giudizio della resistente e che, se fosse stata messa nelle condizioni di provare i fatti a sostegno delle ragioni esposte nonché di articolare i mezzi di prova, sicuramente il Giudice avrebbe potuto Con statuire sulla nullità della ingiunzione resa dall' di fondata esclusivamente su meri CP_2 fatti presuntivi, non confermati dalla società né dall'istruttoria svolta.
Con il secondo motivo, ha contestato al giudice di aver attribuito un'efficacia probatoria piena Con alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori dell' in occasione dell'accesso ispettivo, pur in presenza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente ed in mancanza di qualsivoglia conferma del contenuto delle dichiarazioni stesse, ribaltando l'onere probatorio posto in capo all' che avrebbe dovuto provare la verità dei fatti accertati e mai confermati dal CP_2 lavoratore.
Ha sostenuto che il Tribunale, sull'erroneo presupposto del valore probatorio, fino a querela di falso, del verbale redatto dagli organi ispettivi, nonostante la specifica e puntuale contestazione svolta dalla appellante sul rapporto di lavoro “in nero”, attesa la formalizzazione dello stesso già a far data del 01.06.2019 e la tardiva trasmissione ai competenti uffici avvenuta solo in data 2 04.06.2019 (in realtà in data 5.6.2019) per “un evento straordinario ed imprevedibile” (ossia il malfunzionamento della linea Internet), aveva sovvertito la regola di cui all'art. 2967 c.c. che Con imponeva all' , dinanzi alla precisa contestazione della ricorrente, di provare effettivamente che le dichiarazioni rese dalla corrispondessero al vero;
ciò anche in ragione delle evidenze Pt_2 documentali offerte attraverso la specifica attestazione del gestore dei servizi Internet che, appunto, aveva certificato l'interruzione della linea internet proprio in corrispondenza del periodo dal 01.06.2019 al 04.06.2019.
Ha rimarcato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto meglio valutare il materiale probatorio a sostegno della ingiunzione di pagamento, inidoneo a provare la sussistenza dell'impiego irregolare della lavoratrice, che in realtà era stata validamente assunta con la formale sottoscrizione del contratto tra le parti in data 01.06.2019 e la successiva, ancorché tardiva (di appena pochi giorni) trasmissione agli Enti della denuncia di inizio attività avvenuta in data 04.06.2019 (in realtà in data 5.6.2019) per fatto addebitale al terzo, ossia al gestore della linea internet, e non al datore di lavoro.
L'appellante ha quindi concluso per: preliminarmente, ammettere e procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta e, nel merito, dichiarare nullo, annullare o inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. 150/22 del 21.02.2022 prot. 8851. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime Controparte_2 argomentazioni resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente ha riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine ex art 6 comma 6 del D.Lgs 150/2011. Nel merito, ha ribadito la fondatezza dell'accertamento e l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla amministrazione resistente (verbali di accertamento e dichiarazioni rese ai verbalizzanti dagli interessati).
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Con 1.Va respinta l'eccezione di tardività del ricorso formulata dall' .
L'art. 6 co. 6 del D.Lgs. 150/2011 statuisce che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 “è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Ai sensi dell'art. 155 c.p.c., nel computo dei termini, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L'ordinanza ingiunzione opposta del 21.2.2022 è stata pacificamente notificata alla in data Pt_1
25.2.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato lunedì 28.3.2022, ossia il primo
3 giorno non festivo successivo alla scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 6 co. 6 del D.Lgs. 150/2011, ossia al 27.3.2022 che era domenica.
Ne deriva il rispetto del termine predetto e la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione.
2.Nel merito, va premesso che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15333).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. A questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto perché, nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della p.a.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla p.a. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - l'assolvimento della prova relativa alla legittimità e fondatezza dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.
Tanto premesso, reputa la Corte che nella fattispecie oggetto di odierno vaglio l' Controparte_2
abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della prova relativamente alla
[...] sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
3.Sulla efficacia probatoria dei verbali ispettivi e del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova CP_2 dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. Cass. n. 9827 del 26.7.2000; n. 15073 del 06.06.2008; n. 3525 del 22.02.2005). 4 Ancora, è principio giurisprudenziale costante che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando comunque liberamente valutabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 17774 del 8.9.2015; n. 14965 del 06.09.2012; n. 9251 del 19.4.2010).
Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, la S.C. ha precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro Controparte_2 presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cass. Ord. n. 10634 del 2025).
Dunque, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio: ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. In ogni caso alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva va riconosciuta una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005 citt.).
Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice escussa nel corso dell'accesso ispettivo del 5.6.2019 e Pt_2 dalla stessa ricorrente presente durante la verifica, trasfuse nel verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00001/2019-916-01 del 9.7.2019 (all. 4 fasc. ITL).
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il giorno 5.6.2019 gli Ispettori del lavoro avevano effettuato un accesso presso la sede aziendale del di Controparte_1 Pt_1
, nel comune di VI (Na), al corso Europa 26-28, esercente attività di centro estetico.
[...]
In tale occasione era stata trovata a prestare attività di estetista . che aveva dichiarato Parte_2 agli ispettori di lavorare alle dipendenze di dal 4.6.2019 quale estetista, di essere in Parte_1 prova e di non avere ancora ricevuto il contratto di lavoro (cfr. verbale di primo accesso del Con
5.6.2019 e verbale di dichiarazione spontanea all. 2 e 3 fasc. ).
Presente all'accertamento, , che si era qualificata legale rappresentante dell'impresa, Parte_1 con riferimento alla lavoratrice , aveva confermato che la stessa era venuta a Parte_2 lavorare nel centro estetico dal giorno precedente 4.6.2019 per effettuare un periodo di prova e che per questo non aveva ancora provveduto alla sua assunzione (cfr. verbale di primo accesso Con 5.6.2019, all. 2, e verbale unico del 9.7.2019, all. 4 fasc. ).
5 Nel corso della verifica, gli ispettori avevano consultato la banca dati Anpal – Unilav per accertare la regolarità del rapporto di lavoro, constatando che la lavoratrice era stata Parte_2 impiegata al lavoro in assenza della trasmissione della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione. Redatto il verbale di primo accesso ispettivo, era stata richiesta l'esibizione della Con documentazione di lavoro, che non veniva trasmessa (cfr. verbale unico all. 4 fasc. ).
Nel verbale unico di accertamento e notificazione del 9.7.2019 (notificato alla ricorrente il 10.7.2019) è poi precisato che da nuova consultazione della banca dati Anpal – Unilav era risultata la trasmissione della comunicazione di assunzione della prot. 03192941 del Pt_2
5.6.2019, a seguito dell'accesso ispettivo, con indicazione dell'inizio del rapporto di lavoro in data 1.6.2019, e non dal 4.6.2019 come accertato nel corso della verifica.
Gli ispettori avevano quindi contestato alla legale rappresentante dell'impresa, la Pt_1 violazione della normativa in materia di instaurazione di rapporto di lavoro, segnatamente dell'art. 3 commi 3 e 3-ter D.L. n. 12 del 2002, conv. in L n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs. n. 151/2015, per non aver inviato la comunicazione obbligatoria di assunzione della al sistema Unilav antecedentemente all'inizio del rapporto di lavoro avvenuto il 4.6.2019, Pt_2 diffidando la a regolarizzare detto rapporto di lavoro e irrogandole la sanzione Pt_1 amministrativa.
Il mancato pagamento di detta sanzione aveva poi originato il rapporto ex art.17 L. 689/81 (all. 5 fasc. ITL) e il provvedimento opposto.
Così descritti i fatti di causa e gli accertamenti svolti dalla amministrazione, si ritiene che quest'ultima abbia fornito idonea prova delle contestazioni in discussione sulla base della
“flagranza” (la lavoratrice era stata trovata a lavoro nei locali aziendali), delle dichiarazioni rese nell'imminenza dell'accesso sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro, nonché della documentazione esibita o risultante dalle banche dati consultate. Come osservato dalla appellata, sono dati documentali la mancata comunicazione preventiva al centro per l'impiego, le mancate registrazioni sul Libro Unico dell'azienda, la mancata copertura assicurativa e previdenziale per l'attività di fatto prestata.
Il giudice di prime cure, applicando i principi giurisprudenziali in materia, premesso l'onere della prova dell'illecito contestato a carico della resistente, ha assegnato particolare attendibilità alle dichiarazioni raccolte in sede di primo accesso dagli ispettori, provenienti dalla lavoratrice e dalla stessa avendo entrambe confermato univocamente l'assunzione della sin dal Pt_1 Pt_2
4.6.2019 in difetto degli adempimenti richiesti per la instaurazione del rapporto di lavoro. In quanto dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, connotate da spontaneità e immediatezza, sono state ritenute maggiormente credibili e affidabili rispetto alle successive difese svolte dalla a giustificazione della ritardata comunicazione di assunzione al centro per l'impiego (poi Pt_1 effettuata il 5.6.2019).
Invero, a fronte della comunicazione del rapporto di lavoro effettuata in data 5.6.2019 (dopo l'accesso ispettivo) con decorrenza dal 1.6.2019, la ricorrente ha affermato che la ritardata trasmissione dei dati era imputabile esclusivamente al consulente fiscale che, per motivi tecnici, non aveva inviato l'assunzione telematica nel termine e, quando l'aveva inviata, lo aveva fatto con decorrenza errata, indotto in errore dalla data di stipula del contratto (1.6.2019). Ha ribadito che la aveva iniziato a lavorare il 4.6.2019 ma sulla base di contratto di lavoro sottoscritto il Pt_2
1.6.2019. Ha precisato di aver trasmesso al consulente fiscale la documentazione per l'assunzione 6 della lavoratrice già il 31.5.2019 e poi il 3.6.2019 il contratto sottoscritto, che avrebbe poi consegnato alla dipendente insieme alla ricevuta di invio della assunzione al Centro per l'Impiego; che il consulente non aveva inviato il modello Unilav per il malfunzionamento della linea internet e che l'assunzione della dipendente era stata comunicata appena dopo il ripristino della linea internet il 5.6.2019. Ha prodotto a supporto svariata documentazione (contratto di lavoro, lettere con il consulente, attestazione del malfunzionamento della linea internet da parte del gestore) e rimarcato che il ritardato invio del modello Unilav era dovuto ad un evento straordinario ed imprevedibile, imputabile esclusivamente a fatto del terzo e non alla ricorrente. Ha escluso la configurazione nella fattispecie di un rapporto di lavoro in nero, non essendovi stato alcun intento di occultare l'assunzione della lavoratrice.
Queste circostanze, dedotte dalla in giudizio, non sono in alcun modo emerse nel corso Pt_1 dell'accertamento ispettivo. Di esse non vi è traccia né nel verbale di primo accesso né in sede di consultazione della documentazione di lavoro da parte degli ispettori effettuata in sede di accertamento. Si tratta di allegazioni e produzioni successive alla verifica ispettiva, smentite da quanto dichiarato dalla stessa ricorrente presente durante l'accesso (ossia che la aveva Pt_2 iniziato un periodo di prova presso il centro estetico il 4.6.2019 e che per questo non aveva ancora provveduto alla sua assunzione) e dalla lavoratrice.
Con Si ritiene che correttamente il primo giudice ha ritenuto soddisfatto l'onere dell' di dimostrare i fatti alla base del provvedimento sanzionatorio, assegnando efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai soggetti interessati (lavoratrice e datrice di lavoro) agli ispettori e alla documentazione acquisita nel corso della verifica. Non ha invece ritenuto credibili le successive difese svolte dalla ricorrente relative al malfunzionamento della linea internet e all'evento straordinario ed imprevedibile che aveva ritardato l'invio del modello Unilav, in contrasto con le precedenti affermazioni della basate su documentazione proveniente dalla stessa parte e Pt_1 insufficiente a legittimare l'omessa comunicazione preventiva di assunzione.
Per i motivi esposti, che assorbono ogni altra questione proposta, si ritiene che la sentenza gravata sia esente da censure e vada pertanto confermata, con rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza della appellante e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità bassa delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
-condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro Parte_1
962,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R., n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto dalla stessa parte per il suo appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 7 Napoli, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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