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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2702/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 con l'Avv. Maurizio Celani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erice (Tp) il 2.8.2018
(anno 2018 atto n. 9 registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice parte 2 serie C)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente percepiscono un reddito sufficiente ciascuno al proprio mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento dell'uno da parte dell'altra e viceversa;
3. La sig.ra si impegna ed obbliga a porre in vendita la casa Parte_1 coniugale di Viale Sempione n°21/3 di cui è proprietaria esclusiva ed a dividerne il ricavato al
50% con il sig. , il tutto come meglio precisato nei punti a Parte_2 seguire.
4. La sig.ra conferirà mandato della durata di mesi 12 all'agenzia Parte_1 immobiliare di Suo gradimento, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente separazione ed autorizzerà l'agenzia scelta a comunicare al sig. Parte_2
l'usuale report mensile delle visite e il reperimento di eventuali offerte d'acquisto.
5. Il mandato di vendita dovrà prevedere un prezzo di vendita non inferiore a euro 850.000,00 che la sig.ra si impegna ed obbliga ad accettare;
Parte_1
6. Qualora dopo 12 mesi dal conferimento del mandato all'agenzia non si fosse reperita alcuna offerta almeno pari alla somma di cui al punto che precede, la sig.ra si impegna ad Parte_1 abbassare il prezzo di vendita dell'immobile ad Euro 807.500,00 per 6 mesi e, in caso di mancata vendita, dopo 6 mesi, ad Euro 770.000,00.
7. A vendita perfezionata con il rogito notarile la Sig.ra si impegna a corrispondere al Parte_1 sig. un importo pari al 50% del prezzo di vendita incassato al netto delle somme Parte_2
(per capitale, interessi e spese) necessarie all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile e alla cancellazione dell'ipoteca, delle spese necessarie alla vendita (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese e/o compensi di agenzia, spese per necessari adeguamenti catastali, urbanistici, energetici, per redazione dell'eventuale attestato di prestazione energetica, per eventuali certificati di conformità degli impianti, etc).
8. Il sig. si impegna sin d'ora a rimborsare alla sig.ra un importo pari al 50% Parte_2 Parte_1 delle somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere per tasse, imposte e/o importi, anche di ordine fiscale, connessi alla vendita ed ad oggi non noti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tassazione della plusvalenza, imposte / sanzioni per mancato adeguamento a nuovi standard energetici, tasse di registro, etc.;
9. Nel caso in cui la sig.ra dovesse essere convenuta in giudizio relativamente alla Parte_1 compravendita di cui sopra, il sig. si impegna a rimborsare alla stessa il 50% di Parte_2 ogni spesa, rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta che la stessa sig.ra dovesse Parte_1 essere tenuta a corrispondere (alle controparti così come ai legali propri o di controparte) in virtù della pendenza della lite e/o della propria soccombenza totale o parziale (anche solo in pagina 2 di 5 primo grado).
10. La somma di cui al punto 7 verrà versata al sig. dalla NOa Parte_2 Parte_1 contestualmente al rogito mediante bonifico bancario sulle coordinate che il sig. Parte_2 indicherà. Il sig. , sino alla vendita dell'immobile, si impegna a rimborsare alla Parte_2 sig.ra mensilmente, il 50% della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa Parte_1 coniugale versando entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente 1062061 intestato alla NOa il 50 % di ciascuna rata. Parte_1
11. Il sig. si impegna inoltre a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 condominiali ordinarie pagate dalla stessa e ciò sino al momento del passaggio di proprietà dell'immobile e comunque relative ad un periodo di gestione condominiale non superiore a 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il rimborso avverrà entro 5 giorni dalla presentazione di pezza giustificativa recante il pagamento da parte della sig.ra Parte_1 mediante versamento sul conto corrente di cui al punto 10).
12. Il sig. , inoltre, si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 condominiali di natura straordinaria dovute e pagate dalla stessa. Il rimborso avverrà entro 5 giorni dalla presentazione di pezza giustificativa recante il pagamento da parte della sig.ra mediante versamento sul conto corrente di cui sopra. Parte_1
13. In caso di mancato rimborso delle somme di cui ai punti 10) 11) e 12) la NOa sarà Parte_1 sin d'ora autorizzata a trattenere in sede di rogito gli importi dovuti e non pagati dal sig.
, maggiorati di un interesse di mora pari a quello legale + 3% su base annua, dalla Parte_2 quota di cui al punto 7 dovuta al sig. , corrispondendo quindi solo il residuo. Il Parte_2 NO , entro il 28 febbraio p.v. lascerà la casa coniugale in Arese, viale Sempione Parte_2
n°21/3, da cui asporterà i propri effetti personali ad eccezione degli arredi e suppellettili di sua proprietà che verranno asportati, previo accordo con la NOa sulle modalità Parte_1 organizzative, entro e non oltre il 30 giugno 2025. Gli arredi e suppellettili di cui sopra sono già stati identificati dalle parti mediante elenco che si allega al presente ricorso (doc.9).
14. I coniugi, fino al rilascio del marito e dei suoi figli ed della casa coniugale, Per_1 Per_2 si impegnano a dividersi ogni spesa comune necessaria, energia elettrica, gas, donna delle pulizie, giardiniere, tari, etc secondo le seguenti proporzioni:
- 3/5 a carico del sig. ; Parte_2
- 2/5 a carico della sig.ra . Parte_1
- I 3/5 a carico del sig di spese ad oggi non note perché ancora non contabilizzate Parte_2 ma relative al periodo fino al rilascio della casa verranno corrisposte dal sig. alla Parte_2 NOa dietro presentazione di pezza giustificativa. Parte_1
15. Il conto corrente 001062061 presso Banca Credem Agenzia Legnano ed intestato a
[...] rimarrà di competenza della stessa che ne tratterrà per sé il saldo. Parte_1
16. Il sig. si impegna a non acquistare né affittare casa ad Arese;
Parte_2
17. I coniugi, soddisfatte le condizioni di cui sopra dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa inerente l'intercorso matrimonio;
18. Le spese legali si intendono compensate fra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 3 di 5 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Erice (Tp) il 2 agosto 2018;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erice (Tp) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3 con l'Avv. Lara Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 con l'Avv. Maurizio Celani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Erice (Tp) il 2.8.2018
(anno 2018 atto n. 9 registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice parte 2 serie C)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente percepiscono un reddito sufficiente ciascuno al proprio mantenimento e pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento dell'uno da parte dell'altra e viceversa;
3. La sig.ra si impegna ed obbliga a porre in vendita la casa Parte_1 coniugale di Viale Sempione n°21/3 di cui è proprietaria esclusiva ed a dividerne il ricavato al
50% con il sig. , il tutto come meglio precisato nei punti a Parte_2 seguire.
4. La sig.ra conferirà mandato della durata di mesi 12 all'agenzia Parte_1 immobiliare di Suo gradimento, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della presente separazione ed autorizzerà l'agenzia scelta a comunicare al sig. Parte_2
l'usuale report mensile delle visite e il reperimento di eventuali offerte d'acquisto.
5. Il mandato di vendita dovrà prevedere un prezzo di vendita non inferiore a euro 850.000,00 che la sig.ra si impegna ed obbliga ad accettare;
Parte_1
6. Qualora dopo 12 mesi dal conferimento del mandato all'agenzia non si fosse reperita alcuna offerta almeno pari alla somma di cui al punto che precede, la sig.ra si impegna ad Parte_1 abbassare il prezzo di vendita dell'immobile ad Euro 807.500,00 per 6 mesi e, in caso di mancata vendita, dopo 6 mesi, ad Euro 770.000,00.
7. A vendita perfezionata con il rogito notarile la Sig.ra si impegna a corrispondere al Parte_1 sig. un importo pari al 50% del prezzo di vendita incassato al netto delle somme Parte_2
(per capitale, interessi e spese) necessarie all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile e alla cancellazione dell'ipoteca, delle spese necessarie alla vendita (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese e/o compensi di agenzia, spese per necessari adeguamenti catastali, urbanistici, energetici, per redazione dell'eventuale attestato di prestazione energetica, per eventuali certificati di conformità degli impianti, etc).
8. Il sig. si impegna sin d'ora a rimborsare alla sig.ra un importo pari al 50% Parte_2 Parte_1 delle somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere per tasse, imposte e/o importi, anche di ordine fiscale, connessi alla vendita ed ad oggi non noti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tassazione della plusvalenza, imposte / sanzioni per mancato adeguamento a nuovi standard energetici, tasse di registro, etc.;
9. Nel caso in cui la sig.ra dovesse essere convenuta in giudizio relativamente alla Parte_1 compravendita di cui sopra, il sig. si impegna a rimborsare alla stessa il 50% di Parte_2 ogni spesa, rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta che la stessa sig.ra dovesse Parte_1 essere tenuta a corrispondere (alle controparti così come ai legali propri o di controparte) in virtù della pendenza della lite e/o della propria soccombenza totale o parziale (anche solo in pagina 2 di 5 primo grado).
10. La somma di cui al punto 7 verrà versata al sig. dalla NOa Parte_2 Parte_1 contestualmente al rogito mediante bonifico bancario sulle coordinate che il sig. Parte_2 indicherà. Il sig. , sino alla vendita dell'immobile, si impegna a rimborsare alla Parte_2 sig.ra mensilmente, il 50% della rata di mutuo acceso per l'acquisto della casa Parte_1 coniugale versando entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente 1062061 intestato alla NOa il 50 % di ciascuna rata. Parte_1
11. Il sig. si impegna inoltre a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 condominiali ordinarie pagate dalla stessa e ciò sino al momento del passaggio di proprietà dell'immobile e comunque relative ad un periodo di gestione condominiale non superiore a 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il rimborso avverrà entro 5 giorni dalla presentazione di pezza giustificativa recante il pagamento da parte della sig.ra Parte_1 mediante versamento sul conto corrente di cui al punto 10).
12. Il sig. , inoltre, si impegna a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 condominiali di natura straordinaria dovute e pagate dalla stessa. Il rimborso avverrà entro 5 giorni dalla presentazione di pezza giustificativa recante il pagamento da parte della sig.ra mediante versamento sul conto corrente di cui sopra. Parte_1
13. In caso di mancato rimborso delle somme di cui ai punti 10) 11) e 12) la NOa sarà Parte_1 sin d'ora autorizzata a trattenere in sede di rogito gli importi dovuti e non pagati dal sig.
, maggiorati di un interesse di mora pari a quello legale + 3% su base annua, dalla Parte_2 quota di cui al punto 7 dovuta al sig. , corrispondendo quindi solo il residuo. Il Parte_2 NO , entro il 28 febbraio p.v. lascerà la casa coniugale in Arese, viale Sempione Parte_2
n°21/3, da cui asporterà i propri effetti personali ad eccezione degli arredi e suppellettili di sua proprietà che verranno asportati, previo accordo con la NOa sulle modalità Parte_1 organizzative, entro e non oltre il 30 giugno 2025. Gli arredi e suppellettili di cui sopra sono già stati identificati dalle parti mediante elenco che si allega al presente ricorso (doc.9).
14. I coniugi, fino al rilascio del marito e dei suoi figli ed della casa coniugale, Per_1 Per_2 si impegnano a dividersi ogni spesa comune necessaria, energia elettrica, gas, donna delle pulizie, giardiniere, tari, etc secondo le seguenti proporzioni:
- 3/5 a carico del sig. ; Parte_2
- 2/5 a carico della sig.ra . Parte_1
- I 3/5 a carico del sig di spese ad oggi non note perché ancora non contabilizzate Parte_2 ma relative al periodo fino al rilascio della casa verranno corrisposte dal sig. alla Parte_2 NOa dietro presentazione di pezza giustificativa. Parte_1
15. Il conto corrente 001062061 presso Banca Credem Agenzia Legnano ed intestato a
[...] rimarrà di competenza della stessa che ne tratterrà per sé il saldo. Parte_1
16. Il sig. si impegna a non acquistare né affittare casa ad Arese;
Parte_2
17. I coniugi, soddisfatte le condizioni di cui sopra dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa inerente l'intercorso matrimonio;
18. Le spese legali si intendono compensate fra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 3 di 5 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Erice (Tp) il 2 agosto 2018;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Erice (Tp) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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