Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Emma M anzionna - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2024 sot to il numero d 'ordine 801, avent e per oggett o appell o avverso la sent enza n. 811/ 2024, pubbl icat a i n dat a 02/05/2024 , del
Tri bunal e di AN in compos izi one m onocrati ca,
T R A
el ettivam ent e domi ciliat o presso e nel l o st udio dell 'avv. Parte_1
(in Bari - pal ese all a via Ni sio n. 1/H c/o avv. Gabriella Parte_2
Terzulli ), da cui è rappres ent at o e di feso in virt ù di m andat o a m argine dell 'att o di citazi one i n appell o,
– appellante – E avv. Fausto , in proprio ex art . 86 c.p.c., el ettivam ent e domi cili ato press o CP_1 il proprio studio in AN al Lungom are C ristoforo Col ombo n. 18,
– appellato –
in persona Controparte_2 del legale rappres ent ant e pro tempore, rappresent ato e di feso , i n vi rtù di “procura generale all e liti ” per at to notar del 22 /03/ 2024 (rep. n. 37875 ; Persona_1 racc. n. 7313), dall'avv. Antoni o B ove, con il quale è el ett ivam ent e domi cil iat o presso l 'Avvocatura dell 'INPS t erritori al e i n Andri a all a vi a Guido Rossa n. 1 2,
– appellato – Con provvedim ent o in dat a 25/03/ 2025, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di not e scritt e contenenti l e sole ist anze e conclusi oni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso atto che alm eno una dell e parti cost ituit e aveva precisat o le conclusi oni , com e da not e inviat e tel em ati cam ente, riservava il depos ito dell a sent enza nei t ermini di legge .
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A. Con sent enza n. 811/ 2024 , pubbl icat a i n dat a 02/05/ 2024, il Tribunal e di AN in com posi zione m onocrat ica, defini tivam ente pronunciando , nel procedim ent o n.
2771/ 2015 R.G. , sul l'opposi zi one agli at ti esecuti vi (art. 617 comm a 2° c.p.c.) propost a da nei confronti di e dell' Parte_1 Parte_3 [...]
, avverso l 'ordinanza rep. n. Controparte_2
3/2014, emes sa in dat a 03/02/20 14, con cui il G.E. del Tri bunal e di AN , ex sezione dist accat a di Andri a, aveva assegnato al credi tore procedent e Pt_3
l a somma pignorat a di €. 9.223,00 (pi gnoramento noti ficato il 12/ 04/2013
[...] all 'opponent e ed al t erzo , con ordine al l ' di versare m ensil mente CP_2 CP_2 la somma di €. 120,00 fino alla concorrenza della somma dovuta (ordinanza della quale l 'opponent e aveva chi esto la revoca, previa decl aratori a di parzial e
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impignorabilit à della pens ione di €. 631,86 erogat a dall ' per viol azione CP_2 del c.d. “minim o vit al e ”, pari a €. 524,89 ), così provvedeva: 1 ) di chi arava l a contum acia dell ' 2) di chi arava i nammissi bil e l 'opposi zione;
3) CP_2 condannava al pagam ent o , in favore di dell e Parte_1 Parte_3 spese process ual i, che liqui dav a i n compl essi vi € . 5.077,00, t utti per compens o, oltre rimborso forfet tario del 15%, C.N.A. ed I.V.A., se e com e dovut a per legge .
A sostegno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava , i n buona sint esi : che, ai sensi dell 'art. 176 comm a 2° c.p.c., l e ordinanze pronunci ate in udi enza si rit enevano conosci ut e dall e parti presenti e da quell e che dovevano comparirvi;
che il debit ore che aves se ri cevuto l a not ifi ca dell 'at to di pignoram ent o, pur non avendo l'obbligo di comparire all 'udi enza, aveva tutt avia l 'onere di essere present e, onde svolgere t utt e l e atti vit à i donee alla tut el a del le proprie ragi oni , dovendo alt rim enti imput are a se st esso, i n base all 'art . 176 c.p.c., ogni pregiudi zi evol e conseguenza derivant e dall a mancat a conoscenza dei provvedim ent i adott ati in udi enza ( C ass., n. 3950/2006); che, ai fi ni dell a conoscenza l egal e di un atto da opporre, era suffi ci ent e l a conoscenza di un att o dell a sequenza procedimentale che lo presupponeva ( Cass., n. 10841/2001; Cass.,
n. 17880/2007; C ass ., n. 252/ 2008), qual e andava senz 'alt ro considerat o , nella fat tispeci e, l 'atto di pignoram ent o presso t erzi noti fi cato al debitore;
che l'ordi nanza di ass egnazione era un atto esecutivo, in quant o tale opponibil e ex art . 617 c.p.c. (C ass ., ord. n. 9175/2018; C ass., ord. n. 7706/2017); che il termine di 20 gi orni, previst o dall 'art . 617 com ma 2° c.p.c. per proporre l 'opposizi one agli att i esecutivi , decorreva dall a dat a di emissione dell 'ordi nanza (al l'udi enza del gi orno 03/ 02/ 2014) e non, com e preteso dal l 'opponent e, dall a data di ril as cio dell a copi a conform e dell a stess a da parte dell a Cancell eri a (05/ 03/ 2014) ; che, conseguent em ent e, l 'opposi zi one, proposta con ri corso deposit ato in dat a
25/03/2014, era inam missibil e per tardi vit à .
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
I.B.
1. c on atto di ci tazione noti ficat o i n dat a 04/06/2024, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di ed avverso l a Parte_3 CP_2 predett a sentenza, chiedendo a questa C ort e di vol er così provvedere: 1) i n via pregiudi zi ale e caut el are, s ospendere e/ o revocare l a provvisori a esecutori et à dell a sent enza im pugnata;
2) i n vi a pri nci pal e e nel m erito, in riform a dell a sent enza appell ata, accogli ere l 'opposi zione proposta in pri mo grado;
3) con vittori a di spes e process ual i rel ati ve ad entrambi i gradi del gi udi zio. I.B.
2. con comparsa di costituzione e rispost a deposit ata i n dat a Parte_3
06/11 /2024, si cost it uiva nel gi udi zio di appello , i n vi a prel iminare eccependo l'inammi ssibi lità dell 'impugnazione ai sensi del l'art. 342 c.p.c. e nel m erito deducendo ne l'i nfondat ezza.
I.B.3. , in persona del Controparte_2 suo l egal e rappresnet ant e pro t empore, con m emori a di fensi va deposit at a i n dat a
24/11/2024, si cost it uiva nel gi udi zio di appello , i n vi a prel iminare eccependo l'inammi ssibi lità del l 'appello si a ai sensi del l'art. 342 c.p.c. (per mancanza di motivi specifi ci dell 'impugnazione ) si a ai sensi dell 'art. 618 c.p.c. (avendo il
Giudi ce di primo grado pronunci at o sentenza a seguito di un 'opposi zi one agl i atti esecutivi , im pugnabi le s olo i n cassazi one) e nel merito deducendo che il creditore procedent e era l 'unico tenut o all 'event ual e restit uzione della somm a di €.
9.551,78 erogata da ess o appell ato i n forza dell 'ordi nanza di assegnazione pronunci at a i n dat a 03/02/ 2014 .
I.B.
4. Con ordi nanza in dat a 17/ 12/2024 l a Corte rigett ava l'i stanza di sospensione
CP_ Proc. n. 801/2024 R.G.A.C.C. C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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dell 'effi caci a es ecuti va o dell 'esecuzi one dell a sentenza di pri mo grado proposta dall 'appell ant e ai s ensi dell 'art. 283 c.p.c. e condannava l'appellant e al pagamento della pena pecuniaria di €. 500,00 in favore della Cassa delle amm ende.
I.B.
5. Con provvedi ment o in dat a 25/03/ 2025 , pronunci ato al l 'esito di udienza in pari dat a sos tituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sol e ist anze e concl usioni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso at to che alm eno una dell e parti costit uit e aveva precisato l e concl usioni , com e da not e invi at e tel em aticam ente, ris ervava il deposi to della sentenza nei t erm ini di l egge .
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE II.A. Il Giudice di primo grado quali ficò l 'opposi zione propost a dal Pt_1 com e opposi zione agli atti esecutivi (v. sent enza n. 811/ 2024 del Tri bunal e di
AN in compos izi one m onocrat ica ).
L'i nterpret azi one della domanda da part e del Tribunal e, peralt ro non cont est at a dall 'appell ant e (e comunque da rit enersi corrett a , ai sensi del l 'art . 617 c.p.c. ), det erminò il m ezzo di impugnazione concret am ente esperi bil e.
Infat ti, l a C ort e s uprem a ( dal cui autorevol e insegnam ent o, pi enam ente condivi sibil e, non vi è ragi one al cuna di di scost arsi ) ha chi arito che l'impugnazione di un provvedim ento giurisdi zi onal e deve essere proposta nell e forme previs te dall a legge per l a dom anda così com e qualifi cata dal Gi udi ce (a prescindere dalla corret tezza o meno di t ale quali fi cazi one), in base al pri nci pio dell 'apparenza, e non com e l e parti rit engano che debba essere qualifi cat a , e tanto al fine di es cludere che la part e possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenut a, qual e era i l m ezzo di impugnazi one esperibil e1. C iò val e anche qualora l'impugnante int enda all egare l 'erroneit à di t ale quali fi cazi one2.
Nel la speci e, il mezzo d 'i mpugnazi one consent ito dall 'ordinam ent o , ai sensi dell 'art . 618 commi 2° e 3° c.p.c., era i l ricorso st raordinario per cassazi one ex art . 111 comm a 7 ° C ost. e non l 'appello .
A t anto cons egue l 'i nammi ssibilit à del l 'appell o (con assorbi ment o di ogni altra questione). II.B. Le spese del pres ent e grado di giudizio {li quidat e come da di spositivo i n misura pari ai valori mi nimi (avut o ri guardo, i n parti col are, all a natura ed all 'ogget tiva s emplicità dell 'im pugnazi one, all a facil ità dell e quest ioni giuridiche e di fatto t rattate, al l e caratteris tiche dell 'at tivit à prest at a ed al limitato impegno richi esto dalla stess a) per fas e di st udi o, fase i nt roduttiva, fase ist rutt oria e fase decisi onal e [ all 'uopo si precis a che la fase ist rutt ori a è compresa, com e è not o, nell a fase di t ratt azi one, per l a qual e l a vigent e t ariffa professional e prevede un com penso unitari o anche a pres cindere dall 'effet tivo svolgim ent o, nel corso del singolo grado del gi udi zio di merito, di attività a contenuto i strut torio, essendo suffi ci ent e la s em pli ce t ratt azione dell a causa3 (e, nel giudi zi o di appel lo, l a fas e di t rattazi one è ineludibil e e coi nci de con le attivit à previst e dall 'art . 350
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c.p.c.4)], appli cando l e dis pos izi oni del D.M. Gi usti zi a n. 55/ 20145 e succ. m odd.6
[da interpretarsi al l a luce dell 'aut orevole i nsegnam ent o del la Cort e Suprem a7, formul ato con riferiment o al D.M. Gi usti zia n. 140/ 2012, m a da rit enersi pienam ente valido anche dopo l 'ent rat a i n vigore del D.M. Giusti zi a n. 55/ 2014
(nonché del D.M. Giusti zi a n. 37/ 2018 e del D.M. Giusti zi a n. 147/2022), i n ragione dell 'identit à dell 'art . 28 del D.M. Gi usti zi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Giust izi a n. 37/2018 e dell 'art . 6 del D.M. Giustizi a n. 147/2022) all 'art. 41 del D.M . Giust izi a n. 140/2012, t enendo conto – sulla scort a del valore dell a cont roversi a – dei param et ri di c ui all a tabella “12. Giudizi i nnanzi all a Corte di Appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi DD.MM. Gi usti zi a nn. 37/2018 e 147/2022, pure cit ati ) ed escludendo, ex art . 92 comm a 1° c.p.c., l a ripeti zi one dell e spese eccessive o superfl ue sostenut e dal la part e vitt ori os a} vanno regolate i n ossequio al principi o dell a soccombenza, ai sensi dell 'art . 91 c.p.c.
II.C. In consi derazione del la decl aratoria di inammi ssibilit à dell 'impugnazione e dell 'introduzione del pres ent e giudi zio dal 30° giorno successi vo (v. art. 1 comm a
18° della L. n. 228/ 2012) all a data di entrat a i n vi gore dell a L. n. 228/2012 (avvenuta in dat a 01/01/2013, ex art . 1 comm a 561° dell a L. n. 228/ 2012)8, ai 4 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 6 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 7 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente, Cass., ord. n. 31884/2018, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
[in senso conforme Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.)]. 8 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R.
30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n.
3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per
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sensi dell 'art . 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall 'art. 1 comm a 17° dell a L. n. 228/2012) deve darsi atto del la sussist enza dei presupposti perché la part e appellant e sia tenut a a versare un ult eriore i mporto a tit olo di contri buto uni fi cato pari a quell o dovut o per l 'im pugnazione9, precisando che l'obbligo di pagam ento sorge al mom ent o del deposito della present e sentenza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando, nel procedim ent o n. 801/ 2024 R.G.A.C.C ., sull'appello proposto da , con att o di cit azione noti fi cat o i n dat a Parte_1
04/06/2024, nei confront i di e di Parte_3 [...]
in persona del l egal e rappresent ant e pr o Controparte_2 tempore, avverso l a s ent enza n. 811/2024, pubbli cata i n data 02/ 05/2024 , del
Tri bunal e di AN in compos izi one m onocrati ca, così provvede:
1) dichiara i namm issi bi le l 'appell o;
2) condanna l 'appell ant e all a ri fusione, in favore degli appell ati , delle spes e del pres ente grado di gi udi zio, che li quida , per ci ascun appell ato, i n €.
2.904,50 (euro duemilanovecentoquattro /50 ), t utti per compenso, olt re rimbors o spes e forfettarie nella m isura del 15% del com penso tot ale per l a prest azione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per l egge;
3) dà att o dell a sus sist enza dei presupposti perché si a t enut o Parte_1
a vers are un ulteri ore i mporto a ti tolo di cont ributo uni fi cato pari a quello dovut o per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagament o sorge al momento del deposit o dell a present e sent enza, ex art. 13 com ma 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, int rodotto dall 'art . 1 comm a 17° del la L. n.
228/2012 .
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 9 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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d'appell o, i l gi orno 15/04/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 801/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 4617/2011. In senso conforme, da ultimo, Cass., ord. n.
17646/2021. 2 cfr. Cass., n. 475/2009. 3 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.