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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1829/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione dell' CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCARINCI ROBERTA per la parte ricorrente e della D.ssa per parte resistente;
Controparte_2
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1829/2024 Vertente tra
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Mirabello, Persona_1
36, presso lo studio dell'Avv. Roberta Scarinci, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI
E
Controparte_3 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria designata con ordine di servizio del Direttore di sede Controparte_2 allegato al memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, adivano questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le Persona_2 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di deceduto a Roma il 25-07-2023 la cui ultima residenza è stata a Bassano Persona_1
Romano (VT) in via del Poggio n. 60, all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18-10-2022 e fino alla data del decesso del 25-07-2023 , ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente, nella spiegata qualità di eredi di CP_1 Per_1
i ratei maturati del diritto riconosciuto in favore di dalla data di presentazione della
[...] Persona_1 domanda amministrativa del 18-10-2022 e fino alla data del decesso del 25-07-2023 e quindi per euro 4.740,46 oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo (..)” CP_ Esponevano i ricorrenti che con decreto di omologa, ritualmente notificato all' in data 25.7.2024, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in favore di dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. n. 18/1980 dalla data della Persona_2 domanda amministrativa (18.10.2022) fino alla data del decesso (25.7.2023); che, nonostante fosse stato inviato all' il modello AP70 per la concessione e l'erogazione del beneficio CP_3 con espressa richiesta di ricevere il numero di pensione necessario per l'inoltro del modello AP23 ai fini della domanda di erogazione dei ratei in favore degli eredi, nessun riscontro era CP_ pervenuto dall' trascorsi 120 giorni dalla richiesta;
che sussistevano tutti i presupposti di legge per la corresponsione del beneficio. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore degli eredi con modello T08 l'11.7.2024, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese di lite. La causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_ Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione con provvedimento dell'11.7.2024. Circostanza quest'ultima confermata dalla parte ricorrente. Le spese di lite vanno integramente compensate, come richiesto dall' . Non può essere CP_3 CP_ infatti disposta la condanna dell' alle spese in quanto la liquidazione della prestazione in favore degli eredi con modello T08 è avvenuta con provvedimento dell'11.7.2024, anteriore all'instaurazione del presente giudizio ed alla stessa richiesta avanzata dal procuratore costituito all' con PEC del 25.7.2024. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1829/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione dell' CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCARINCI ROBERTA per la parte ricorrente e della D.ssa per parte resistente;
Controparte_2
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1829/2024 Vertente tra
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = ), Parte_2 C.F._2 in qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Mirabello, Persona_1
36, presso lo studio dell'Avv. Roberta Scarinci, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI
E
Controparte_3 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria designata con ordine di servizio del Direttore di sede Controparte_2 allegato al memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, adivano questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le Persona_2 seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di deceduto a Roma il 25-07-2023 la cui ultima residenza è stata a Bassano Persona_1
Romano (VT) in via del Poggio n. 60, all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18-10-2022 e fino alla data del decesso del 25-07-2023 , ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente, nella spiegata qualità di eredi di CP_1 Per_1
i ratei maturati del diritto riconosciuto in favore di dalla data di presentazione della
[...] Persona_1 domanda amministrativa del 18-10-2022 e fino alla data del decesso del 25-07-2023 e quindi per euro 4.740,46 oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo (..)” CP_ Esponevano i ricorrenti che con decreto di omologa, ritualmente notificato all' in data 25.7.2024, era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in favore di dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. n. 18/1980 dalla data della Persona_2 domanda amministrativa (18.10.2022) fino alla data del decesso (25.7.2023); che, nonostante fosse stato inviato all' il modello AP70 per la concessione e l'erogazione del beneficio CP_3 con espressa richiesta di ricevere il numero di pensione necessario per l'inoltro del modello AP23 ai fini della domanda di erogazione dei ratei in favore degli eredi, nessun riscontro era CP_ pervenuto dall' trascorsi 120 giorni dalla richiesta;
che sussistevano tutti i presupposti di legge per la corresponsione del beneficio. CP_ Si costituiva in giudizio l' rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore degli eredi con modello T08 l'11.7.2024, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Con note ex art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell'Istituto alla corresponsione delle spese di lite. La causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. CP_ Va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della prestazione con provvedimento dell'11.7.2024. Circostanza quest'ultima confermata dalla parte ricorrente. Le spese di lite vanno integramente compensate, come richiesto dall' . Non può essere CP_3 CP_ infatti disposta la condanna dell' alle spese in quanto la liquidazione della prestazione in favore degli eredi con modello T08 è avvenuta con provvedimento dell'11.7.2024, anteriore all'instaurazione del presente giudizio ed alla stessa richiesta avanzata dal procuratore costituito all' con PEC del 25.7.2024. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci