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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - ConSIliere dr. Massimo DE CESARE - ConSIliere
all'udienza di discussione del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 210/23 R.G.
TRA
Pt_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Via Vetoio snc rappr. e dif. dagli Avv.ti Pier Paolo Di Gregorio e Luisa De Tullio giusta procura generale alle liti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil.ta in Sulmona (Aq), Piazza Venezuela, n. 14 rappr. e dif. dall'Avv.to Valentino Zurlo giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 28.11.2022 del Tribunale di Sulmona.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.05.2023 l proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza emessa in data 28.11.2022, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle
1 domande avanzate da aveva dichiarato che la ricorrente era Controparte_1 portatrice di esiti di infortunio sul lavoro quantificabili nella misura del 6% ed aveva condannato l al pagamento del relativo indennizzo in capitale. Pt_1
L'Istituto censurava la sentenza per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni del C.T.U., senza considerare che la documentazione clinica acquisita non evidenziava l'esistenza di postumi a livello polmonare e che i test psicodiagnostici della personalità eseguiti in data 12.05.2021 avevano rivelato tratti patologici della personalità preesistenti ed indipendenti dall'infezione da Covid 19.
Si costituiva in giudizio la quale sosteneva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
Disposto il rinnovo della C.T.U. medico-legale ed acquisito l'elaborato peritale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
classe 1961, ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Controparte_1
Sulmona depositato in data 19.02.2022 esponendo che la ricorrente, dipendente della con mansioni di infermiera professionale, nel mese di agosto 2020 aveva CP_2 contratto l'infezione da Sars CoV-2, dalla quale era guarita in data 18.09.2020; che subito dopo avere scoperto di avere contratto il virus la ricorrente aveva iniziato a soffrire di persistenti disturbi dell'umore; che in data 07.10.2020 alla ricorrente era stato diagnosticato un disturbo ansioso depressivo anche reattivo e complicato da manifestazioni somatoformi;
che la diagnosi era stata poi confermata dal Centro di Salute Mentale di Sulmona in seguito a visite psichiatriche del 24.06.2021 e del 22.10.2021; che a seguito della denuncia di infortunio presentata in data 03.08.2020, alla ricorrente era stato riconosciuto un periodo di inabilità temporanea al lavoro, in assenza di postumi permanenti;
che, infatti, ad avviso dell non residuavano Pt_1 postumi a carico dell'apparato respiratorio, mentre i danni a carico della sfera psichica non erano riconducibili alla patologia contratta;
che la valutazione dell'ente era erronea, avendo recenti studi dimostrato l'esistenza di una correlazione tra infiammazione sistemica e disturbi ansioso-depressivi in pazienti affetti da Covid-19; tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accertare la natura professionale delle patologie contratte e di quantificare in misura pari al 20% i relativi postumi.
Nel costituirsi in giudizio, l ha sostenuto la correttezza del proprio operato, Pt_1 ribadendo l'assenza di postumi permanenti ricollegabili all'infezione da Sars CoV-2 contratta dalla ricorrente.
2 Il Tribunale, disposto l'espletamento di C.T.U. medico-legale ed acquisito l'elaborato peritale;
rilevato che il consulente aveva riconosciuto l'esistenza di postumi invalidanti ricollegabili all'infezione da Sars CoV-2 contratta dalla ricorrente e ne aveva quantificato l'incidenza sulla sua integrità psico-fisica in misura pari al 6%; tanto premesso, ha dichiarato che la ricorrente era portatrice di esiti di infortunio sul lavoro quantificabili nella misura del 6% ed ha condannato l al pagamento del Pt_1 relativo indennizzo in capitale.
L censura la sentenza per avere il Tribunale aderito acriticamente alle Pt_1 conclusioni del C.T.U., senza considerare che la documentazione clinica acquisita non evidenzia l'esistenza di postumi a livello polmonare e che i test psicodiagnostici della personalità eseguiti in data 12.05.2021 rivelano tratti patologici della personalità preesistenti ed indipendenti dall'infezione da Covid 19.
Le censure sono infondate o comunque inidonee a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Invero, per quanto riguarda l'esistenza di postumi a livello polmonare, effettivamente il C.T.U. d'appello afferma che, così come sostenuto dai sanitari dell “gli esami strumentali effettuati a carico del parenchima polmonare Pt_1 escludono esiti a carico di tale organo”, ragion per cui “allo stato attuale è possibile escludere esiti a carico del parenchima polmonare derivanti dall'infezione da Covid- 19”.
Quanto, invece, ai postumi di natura psichica, sottoposta a visita la lavoratrice in data 15.11.2024 il C.T.U. rileva “tono dell'umore slivellato verso le basse polarità con eloquio monotono e ripetitivo con evidente stato di ansia somatizzata”, confermando, perciò, il quadro clinico emerso all'esito della vista eseguita in data 12.09.2022 dal C.T.U. di primo grado.
Quanto alla genesi di tale disturbo, il C.T.U. afferma che “diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra i disturbi psichiatrici e l'infezione da Covid-19”; che
“spesso, in soggetti positivi al virus, durante la malattia, ma anche in seguito, post guarigione, si manifestano disturbi di ansia, stress, insonnia, depressione e sentimenti di rabbia”; che “come accertato da numerose visite specialistiche, la SI.ra , CP_1
a seguito dell'infezione, ha sviluppato un disturbo psichico, che veniva già descritto nella visita neurologica effettuata in data 07.10.20 e confermato a distanza di mesi, nel maggio e giugno 2021”, accertamenti dai quali emerge una “marcata personalità ipocondriaca, paranoide e ipomaniacale”.
Ad avviso del C.T.U., nel caso di specie l'infezione contratta, agendo come evento traumatizzante “su una base di personalità ipocondriaca paranoide e ipomaniacale, ha condotto allo sviluppo di un disturbo depressivo con ansia”, con conseguente necessità “di un supporto psicofarmacologico, di cui ancora oggi [la
3 donna] necessita”. Infatti, “proprio la personalità del soggetto può far sì che ognuno di noi reagisca ad un evento traumatizzante in modo diverso, elaborandolo o, come nel caso in trattazione, non essendo in grado di elaborare l'evento traumatico, sviluppando un disturbo di natura psichica”.
Il C.T.U. giunge, perciò, alla conclusione che “attualmente (…) la SI.ra
[...] presenta postumi permanenti derivati dall'infortunio rappresentati da esclusivi CP_1 disturbi psico-patologici, inquadrabili in un disturbo post traumatico da stress moderato in terapia farmacologica, in soggetto con personalità ipocondriaca, paranoide e ipomaniacale”, patologia “inquadrabile al Cod 180 delle tabelle (…) Pt_1 che valuta tale disturbo nella misura del 6%”.
Il Collegio condivide le conclusioni alle quali perviene il C.T.U. – peraltro conformi, salvo che per quanto riguarda gli esiti sull'apparato polmonare, alle conclusioni del C.T.U. di primo grado – in quanto l'elaborato appare esauriente, conforme all'esito della visita peritale e della documentazione clinica esaminata ed immune da vizi logici.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell la pregressa Pt_1 esistenza di disturbi della personalità non esclude la riconducibilità dell'attuale quadro psichico all'evento traumatico subito dall'odierna appellata a causa dell'infezione da Sars CoV-2, mentre l'accertata assenza di postumi a livello polmonare non modifica la quantificazione complessiva del danno, in quanto la tabella alla voce n. 180, Pt_1 per il “disturbo post-traumatico da stress cronico moderato” prevede “a seconda dell'efficacia della psicoterapia fino a 6” punti di invalidità.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, perciò, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in favore dell'Avv.to Valentino Zurlo, antistatario;
devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., Pt_1 liquidate con separato provvedimento.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
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P. Q. M.
La Corte
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Valentino Zurlo, antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
L'Aquila, 15 maggio 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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