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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9830/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico Dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , con l'Avv. SILVESTRINI ELISA
[...] C.F._2
ATTORI
contro
, C.F. , con l'Avv. RALLO ABRAM CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- accertati i fatti di cui in narrativa condannare la convenuta (nata a CP_1
Venezia il 22 novembre 1971 - codice fiscale ), residente in C.F._2
Venezia-Mestre, Via Torino n. 105/Q piano T interno 7, al pagamento a favore di e/o di della somma complessiva di euro Parte_1 Parte_2
83.000,00 s.e.&o., per i titoli e le causali di cui in premesse o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno a favore della figlia Pt_2
da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU o in via equitativa da
[...]
parte del Giudice;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse
In via istruttoria come da memorie ex art. 183, VI co. nn. 2 e 3.
Per parte convenuta:
Nel merito.
In via principale.
Rigettarsi integralmente tutte le domande formulate dagli attori in quanto totalmente infondate, in fatto ed in diritto, per tutto quanto già esposto in narrativa.
In via riconvenzionale, nei confronti del solo IG. . Parte_1
Accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal IG. ha Parte_1 comportato l'insorgenza della sindrome da alienazione genitoriale in capo alla figlia IG.ra condannarsi il IG. al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_1
non patrimoniali subìti dalla IG.ra , da quantificarsi in misura equitativa CP_1
e/o così come verranno accertati e quantificati in corso di causa.
In via istruttoria.
si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio del IG. e Parte_1
per testimoni le circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
adivano questo tribunale esponendo che, con sentenza non definitiva n.
[...]
934/2015, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione dei coniugi e e con sentenza definitiva n. 1464/2017 pubblicata Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 13 il 3.7.2017, decidendo sulle domande aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento della figlia minore , aveva affidato la figlia alla madre, alla quale aveva Parte_2
assegnato la casa familiare, con i relativi arredi, articolando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del medesimo un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 650,00, oltre al concorso nella misura del 50% nel pagamento delle spese straordinarie;
che con sentenza n. 250/2018 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 1467/2017 del Tribunale di Venezia, aveva affidato la minore ai Servizi Sociali con collocazione della minore presso il padre;
che i rapporti tra e la madre si erano via via sempre più affievoliti a causa della condotta Parte_2
della IG.ra , la quale aveva negli anni manifestato un marcato disinteresse nei CP_1 confronti della figlia, estrinsecatosi nell'assenza di sostegno morale e materiale a favore della predetta;
che la IG.ra aveva solo provveduto al pagamento del CP_1
mantenimento ordinario, ma aveva omesso il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, salvo sporadici acconti, e aveva dimostrato con il suo comportamento la totale mancanza di assistenza morale e affettiva nei confronti di che Parte_2
dal 2014 al 2018 la IG.ra , non solo non aveva provveduto al pagamento delle CP_1
spese straordinarie, ma aveva addirittura introitato il mantenimento versato dal IG.
per il mantenimento della figlia, nonostante quest'ultima convivesse Pt_1
stabilmente con il padre. Ciò premesso evocavano in giudizio per CP_1
sentirla condannare al pagamento della complessiva cifra di 83.000,00 euro a titolo di:
a) restituzione delle somme indebitamente percepite dalla IG.ra a titolo di CP_1
mantenimento della figlia nonostante la predetta risiedesse presso il padre;
b) spese straordinarie non corrisposte;
c) pagamento delle spese sostenute in via esclusiva dal IG. relativamente alla casa coniugale, attualmente di proprietà di Pt_1 Parte_2
per la quota del 50%; risarcimento del danno endofamiliare a seguito della
[...]
violazione del dovere di assistenza morale e materiale della figlia Parte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, precisando che era stato il a tenere delle condotte volte Pt_1 all'alienazione della figura materna, come accertato nel corso del giudizio di separazione, e per questo svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Pag. 3 di 13 endofamigliare nei confronti del solo . Contestava in modo specifico Parte_1
il mancato versamento delle spese contestate, precisando di aver a sua volta sostenuto varie spese per la figlia, di cui forniva un dettagliato elenco.
Il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, disponeva
CTU contabile per accertare l'ammontare delle spese non corrisposte di cui all'elenco depositato da parte attrice in sede di costituzione. Svolta la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e si riservava la decisione.
1) ) RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
DALLA SIG.RA BI A TITOLO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
NEL PERIODO IN CUI RISIEDEVA PRESSO IL PADRE (2014-2018)
Con riguardo all'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia, va preliminarmente ricordato il susseguirsi nel tempo dei vari provvedimenti emessi da Tribunale e dalla Corte d'Appello. Con i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 21.07.2010 il Presidente del Tribunale di Venezia affidava la figlia ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, Parte_2
disponendo a carico del IG. il versamento di un contributo al Parte_1 mantenimento di € 600,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese Parte_2
straordinarie; dopo una prima richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, il giudice, con ordinanza del 20.08.2012, ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del , ad 450,00 euro mensili;
con ordinanza depositata il Pt_1
11.12.2015 il Tribunale di Venezia revocava il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia stante il suo trasferimento presso il padre e Parte_2
solo con sentenza n. 1464/2017, depositata il 3.7.2017, il Tribunale di Venezia poneva a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di 650,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 1.02.2018, con la sentenza n.
250/2018 la Corte d'Appello di Venezia ha revocato il contributo al mantenimento a carico del IG. . Ne consegue che il pagamento da parte del IG. Parte_1
di un contributo al mantenimento mentre la figlia era collocata presso la sua Pt_1
Pag. 4 di 13 abitazione riguarda solo il periodo da ottobre 2014 al 11.12.2015 e dal 3.7.2017 al
1.2.2018.
La domanda proposta dal deve essere dichiarata inammissibile in quanto già Pt_1 svolta nel corso del giudizio svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Venezia e in quella sede respinta con sentenza passata in giudicato. Nella sentenza si legge infatti: “Non può trovare accoglimento domanda di condanna alla restituzione delle somme versate dal padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia a far data da ottobre 2014.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale non
è rimborsabile quanto percepito dal titolare del diritto agli alimenti o al mantenimento, nell'ipotesi in cui la pronuncia giudiziale ne modifichi la misura, cosicché resta ininfluente l'epoca in cui si sono verificati i presupposti che ne giustificano la modifica
(Cass. Sez. 6-1, Ord. 15186 del 20.7.2015)”.
Parte attrice poi allega in modo confuso un obbligo di restituzione per ingiustificato arricchimento della convenuta, salvo poi introdurre una diversa domanda, enunciando un danno patrimoniale asseritamente subito dal IG. . Ora sia la domanda ex art. Pt_1
2041 c.c. che quella di risarcimento del danno vanno dichiarate inammissibili, la prima, per quanto sopra precisato, e, la seconda, in quanto allegata in modo eccessivamente generico (manca totalmente l'allegazione del danno ingiusto) e comunque non riproposta in modo specifico in sede di conclusioni.
2) SPESE STRAORDINARIE NON CORRISPOSTE
La domanda può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Sul punto il collegio intende far proprie le conclusioni della CTU, la quale ha effettuato una puntuale disamina delle singole poste di spesa richieste e della relativa documentazione prodotta a riprova degli esborsi, giungendo a ritenere provate le spese indicate nell'allegato 32 relative al periodo 9.10.2014 – 26.1.22 per complessivi
15.051,32 euro. Quanto alle spese ulteriori di cui all'allegato 54, va osservato che quelle riscontrate dalla CTU attengono tutte a spese per il parrucchiere che, pacificamente, secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale, rientrano tra le spese ordinarie.
Pag. 5 di 13 Ciò premesso, la consulente ha quindi provveduto, sulla base del suddetto protocollo, a distinguere, tra le spese documentate, quelle relative a spese ordinarie e quelle straordinarie. Ha quindi concluso che le spese straordinarie sostenute dal Pt_1
ammontano a complessivi euro 14.275,28. In tal senso non vanno distinte le spese del periodo in cui la figlia era collocata presso la madre e di quello in cui si era trasferita presso il padre, in quanti in entrambi i periodi le spese straordinarie erano poste comunque a carico per il 50% di ognuno dei genitori. Così del pari solo in sede di osservazioni alla CTU è stata allegata da parte convenuta l'assenza del previo consenso, che comunque può ritenersi superata dalla mancata contestazione in ordine alla necessità delle spese allegate.
Ciò premesso la IGnora andrà dichiarata debitrice nei confronti del della CP_1 Pt_1
somma di 7.137,64 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
3) SPESE SOSTENUTE PER LA CASA CONIUGALE
Tale domanda si fonda su di un diverso titolo costituito dalla titolarità in capo alla convenuta della piena proprietà per la quota di ½ della ex casa coniugale. Si chiede in particolare il rimborso quota parte mutuo per totali 22.972,73 euro ed il “rimborso utenze enel/Veritas/acqua risorgive successive ai provvedimenti presidenziali che hanno assegnato alla Sig.ra la casa coniugale”, per 1.088,06 euro. A supporto CP_1
delle relative richieste viene dimessa solo una tabella excel predisposta dalla parte. La domanda deve quindi essere respinta, mancando quindi qualsiasi prova delle asserite poste di credito.
4) DANNO ENDOFAMIGLIARE RICHIESTO DA Parte_2
[...]
Il e la figlia chiedono tale risarcimento assumendo che la madre avrebbe tenuto Pt_1
nei confronti della figlia delle condotte di privazione della dovuta assistenza materiale e morale. Si afferma che: “la IG.ra si sia di fatto completamente estraniata dalla CP_1
vita della figlia e con la propria condotta, qualificabile come civilmente illecita, abbia violato i propri doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole ai sensi dell'art. 315-bis, ledendo i diritti nascenti dalla filiazione e statuiti agli artt. 2 e 29 Cost.,
Pag. 6 di 13 oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento” e si chiede quindi il ristoro del “del c.d. danno morale subiettivo, per la sofferenza ingiusta e il turbamento interiore, arrecati ad . Parte_2
Va premesso che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Quindi il fondamento dell'illecito è costituito dalla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituito dal disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 11097/20, Cass. n. 15148/22).
Ora, nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza o meno delle condotte imputate alla convenuta e se esse integrino effettivamente una violazione degli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., non viene allegato alcun pregiudizio che ne sarebbe derivato alla figlia.
Parte attrice, infatti, spende più pagine del proprio atto introduttivo a tessere le lodi e la bravura dimostrata da in ambito scolastico e sociale. Ne emerge il Parte_2
quadro di una ragazza equilibrata, dotata di una forte personalità, con un curriculum scolastico di eccezione, che ha raccolto riconoscimenti in vari cambi, impegnata nel sociale. non ha dovuto rinunciare a nessuna opportunità, ha avuto una Parte_2
crescita armoniosa, densa di soddisfazioni in tutti i campi, come anche testimoniato dalla documentazione allegata.
Non viene allegata alcuna sofferenza di carattere di carattere psicologico conseguente alla lontananza dalla figura materna, peraltro pervicacemente voluta dalla stessa Pt_2
che dal 2014 (all'epoca aveva 11 anni) rifiuta di vedere la madre. Si fa una lista
[...]
Pag. 7 di 13 delle “mancanze”, della madre, che non avrebbe aiutato economicamente la figlia a realizzare le proprie aspirazioni, ma, come già detto, esse si sono pienamente realizzate.
Si allega inoltre una totale assenza di assistenza morale affermando che: “Dal 2011, allorché aveva solo 7 anni, la madre non solo non si è più Parte_2 CP_1
occupata della figlia, delegando sostanzialmente il marito a tutte le Parte_1
attività di gestione e cura, comprese le attività ludiche e sportive, ma, addirittura, non le ha più fatto alcun regalo, nemmeno nel giorno del compleanno, con ciò creando un distacco che sotto il profilo emotivo non è stato più possibile colmare”. Si tratta di una circostanza oltre che generica, comunque indimostrata e che trova ampio riscontro di segno contrario nella documentazione relativa alla causa di separazione tra i coniugi, sia nelle stesse sentenze di questo Tribunale e della Corte d'Appello, che nella CTU disposta e nelle relazioni dei Servizi Sociali, che dimostrano come la madre abbia sempre accudito la figlia e tentato di ricostruire il rapporto con lei a fronte di un atteggiamento della minore di totale rifiuto, verosimilmente provocato da un conflitto di lealtà verso il padre. Alquanto scarsi di IGnificato risultano poi gli addebiti mossi in ordine al passaggio di consegne della casa coniugale, dovendo l'illecito in questione concretizzarsi in una grave mancanza di sostegno economico e morale che privino il figlio del doveroso aiuto alla sua crescita da parte del genitore e dell'affetto necessario per la piena realizzazione di sé stesso come persona.
L'attrice inoltre stigmatizza, isolandoli dal contesto di estrema litigiosità dei coniugi esistente all'epoca, alcuni comportamenti tenui dalla madre nel 2014, anche di una certa gravità che vanno tuttavia ridimensionati e riportati in modo fedele, senza dare ad essi IGnificati che non hanno. Si afferma che la figlia sarebbe stata definita Parte_2
come una “inetta” che “stava piegata sui libri” e che la sera dell'11.10.2014 la madre avrebbe chiamato il 118 “nel tentativo … di sottoporre la figlia di 11 anni a un TSO dichiarando che la stessa la stava picchiando”.
In realtà, quanto al primo episodio, si tratta di una semplice lettera dell'avvocato della madre che fa presente la preoccupazione della madre per la figlia che a rimaneva a studiare per interi pomeriggi fino quasi a mezzanotte per essere adeguatamente
Pag. 8 di 13 preparata per il giorno successivo a scuola: comportamento che tradiva invece un disagio della minore affetta da “ansia da prestazione”, peraltro già indicata in sede di
CTU. Quanto al secondo episodio, trattasi di una trascrizione di una chiamata al 118 fatta dalla madre per chiedere aiuto in quanto la figlia aveva una crisi psicologica, non tanto perché la stesse picchiando, ma per sapere come calmarla.
Vengono inoltre riportati episodi verificatisi tra i due coniugi, ma che non rilevato ai fini del danno endofamigliare.
In realtà nulla si dice sotto il profilo del danno non patrimoniale, del pregiudizio di natura psicologica subito dall'attrice. Ci si limita ad affermare in modo generico solo che il risarcimento viene richiesto “per la sofferenza ingiusta e il turbamento interiore, arrecati”, senza spiegare in cosa esso consista, quale sia la sofferenza subita e in che modo essa si possa ricondurre all'atteggiamento materno. Sembra invece, dalla descrizione data della ragazza, che essa, almeno esteriormente, non abbia sofferto della lontananza della madre.
La domanda andrà quindi rigettata.
5) DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO
ENDOFAMIGLIARE SUBITO DA DA PARTE DI CP_1
. Parte_1
La domanda è stata svolta da assumendo che l'allontanamento e la CP_1
cessazione dei rapporti con la figlia sia da ascriversi al comportamento tenuto dal
. Si afferma infatti che “il comportamento di sia stato appoggiato, Pt_1 Parte_2
se non cagionato, da quello del padre, IG. , che ha esercitato la sua Parte_1
influenza sulla figlia al fine di escludere la deducente dalla vita della minore”.
Va evidenziato che dagli atti processuali del procedimento per separazione è emerso che, come si legge nella sentenza n. 1464/2017, in sede di CTU: “Il IGnor (il Pt_1
quale) al contrario non ha mai dimostrato la serie volontà di far avvicinare la figlia alla madre, anzi ha sempre tenuto atteggiamenti ed azioni di senso contrario, mostrando un totale disinteresse per il benessere psicologico della figlia ed il
Pag. 9 di 13 necessario recupero con la madre del rapporto con la madre. Egli pare poi aver tentato di volgere a proprio favore tale circostanza, presumibilmente in vista di rivalse economiche e per l'ottenimento dell'assegnazione della casa coniugale, essendo anche giunto ad asportare bene la stessa senza mai restituirli interamente benché di fosse un'imposizione in tal senso del Tribunale”. La sentenza inoltre evidenzia che: “Le diverse relazioni dei Servizi Sociali in atti hanno poi evidenziato l'importante circostanza che il IGnor pone in essere un'azione del tutto ingiustificata di Pt_1
estrema opposizione alla IGnora influenzando negativamente sul punto la figlia CP_1
minore. In particolare, nella relazione 05/05/2016, il dottor descrive la Persona_1
situazione della minore in tal modo: " è una ragazza di grandi doti e Parte_2
qualità, ipercompetente in ogni cosa e, tuttavia, proprio l'assenza di una pur minima ambivalenza, la percezione della fatica, di una qualche insofferenza suscita qualche perplessità. L'assenza di ambivalenza non riguarda solamente le tue tante attività in cui in cui è coinvolta, ma soprattutto la organizzazione affettiva e la relazione con i genitori verso i quali esiste una suddivisione assolutamente manichea degli investimenti che impegna totalmente l'esperienza. La ragazza appare in grande difficoltà a recuperare un pur minimo vissuto, gesto, ricordo che possa commutare e diversamente articolare il valore affettivo, ora totalmente negativo, dell'esperienza con la madre e, specularmente, una pur minima inclinatura dell'esperienza esclusivamente positiva verso il braccio il padre”. Il Tribunale poi precisa: “Tra l'altro il IGnor ha Pt_1
tentato più volte di far apparire la IGnora come madre incapace è addirittura CP_1
colpevole di presunti maltrattamenti in vero esclusi categoricamente dalla CTU dottoressa E' stato appurato che lo stesso ha tenuto condotte improprie onde Per_2
impedire la comunicazione fra madre e figlia dirottando gli sms diretti la figlia sul proprio numero e bloccando le conversazioni via “whatsapp” provenienti dalla IGnora
. Quest'ultima si è impegnata al recupero del rapporto con la figlia anche CP_1
accogliendo la figlia di ritorno presso la casa coniugale con festoni creati dalla medesima, su cui ha scritto il nome della figlia e parole affettuose… le ha fatto ritrovare regali che ha completamente ignorato e successivamente ha tentato un nuovo contatto preparandole delle torte che sono state ugualmente rifiutate;
le ha fatto trovare sul pianoforte e il suo salvadanaio dove conserva a favore della figlia i soldi dei
Pag. 10 di 13 regali che la stessa rifiuta o le mance dei nonni materni;
le ha anche più volte proposto inutilmente di uscire a prendere un gelato a fare acquisti”. La sentenza poi conclude affermando: “Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare
l'esistenza di una situazione di oggettiva di idoneità genitoriale del IGnor il Pt_1
quale risulta aver manipolato la figlia minore, allontanandola fisicamente psicologicamente dalla madre verso cui ostenta plateali manifestazioni di rifiuto e negazione. Non solo con il suo comportamento egli ha allontanato la figlia della madre
e ha reiteratamente dimostrato di essere inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dei provvedimenti assunti dal Tribunale. Si tratta di condotte che complessivamente valutate non possono che far concludere per la attuale assoluta idoneità del IGnor ad occuparsi alla figlia minore che lo stesso gestisce e Pt_1
utilizza unicamente in base alle sue eIGenze e alle proprie convinzioni, senza mostrare alcuni rispetto per il suo diritto a coltivare il rapporto anche con il genitore da cui invece tenta attivamente di allontanarla”.
A fronte di tali affermazioni, confermate dagli esiti delle CTU disposte e dalle relazioni dei Servizi Sociali, va comunque stigmatizzato il comportamento del padre che nulla ha fatto per permettere alla figlia di riappropriarsi del rapporto con la madre, soprattutto nell'interesse di quest'ultima e del suo equilibrio, che non ha collaborato in alcun modo per ristabilire i contatti madre-figlia con i Servizi Sociali, legando quest'ultima esclusivamente a sé con un evidente rischio, messo in luce dal consulente d'ufficio, di compromettere l'equilibrio psicologico della figlia, già precario.
Va infatti ricordato che, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come IGnificativi di una sindrome di alienazione parentale, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/21).
Pag. 11 di 13 I Servizi Sociali, nell'agosto del 2017, hanno dichiarato di chiudere il loro intervento di riavvicinamento della figlia alla madre per evitare il rischio di una “rottura interiore” della minore, per cui risulta evidente la responsabilità del padre nell'allontanamento, per ora definitivo, della figlia dalla madre.
In considerazione del concorso causale dato dal padre e all'evidente sofferenza della madre privata della quotidianità con la figlia e della condivisione con quest'ultima dei suoi successi in ambito scolastico e sociale, può essere riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale che la giurisprudenza afferma potersi liquidare equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto
(Cass. n. 34986/22).
Ciò premesso, si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, l'importo di 30.000,00 euro, in considerazione del fatto che il danno liquidato riguarda la privazione del rapporto madre-figlia per un periodo di circa 10 anni ed è auspicabile che in futuro, esso possa comunque riprendere. Tale importo è liquidato già in valori attuali ed è ricomprensivo di interessi compensativi e rivalutazione. Su tale somma saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, possono essere per metà compensate e per il resto, poste a carico di parte attrice stante la prevalete soccombenza. Esse sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi.
Le spese di CTU vanno poste, per la quota del 50%, a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
• in parziale accoglimento delle domande svolte dagli attori, condanna CP_1
a corrispondere agli attori l'importo di 7.137,64 euro, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla data della domanda al saldo;
Pag. 12 di 13 • rigetta le altre domande svolte dagli attori;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna a corrispondere a l'importo di Parte_1 CP_1
30.000,00 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
• compensa per metà le spese di lite e pone la residua quota a carico di parte attrice che liquida, per l'intero, in 7.616,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti per la quota del 50% ciascuna.
Venezia, 23.5.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 9830/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico Dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , con l'Avv. SILVESTRINI ELISA
[...] C.F._2
ATTORI
contro
, C.F. , con l'Avv. RALLO ABRAM CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- accertati i fatti di cui in narrativa condannare la convenuta (nata a CP_1
Venezia il 22 novembre 1971 - codice fiscale ), residente in C.F._2
Venezia-Mestre, Via Torino n. 105/Q piano T interno 7, al pagamento a favore di e/o di della somma complessiva di euro Parte_1 Parte_2
83.000,00 s.e.&o., per i titoli e le causali di cui in premesse o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condannare altresì la convenuta al risarcimento del danno a favore della figlia Pt_2
da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU o in via equitativa da
[...]
parte del Giudice;
- spese e competenze di lite integralmente rifuse
In via istruttoria come da memorie ex art. 183, VI co. nn. 2 e 3.
Per parte convenuta:
Nel merito.
In via principale.
Rigettarsi integralmente tutte le domande formulate dagli attori in quanto totalmente infondate, in fatto ed in diritto, per tutto quanto già esposto in narrativa.
In via riconvenzionale, nei confronti del solo IG. . Parte_1
Accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal IG. ha Parte_1 comportato l'insorgenza della sindrome da alienazione genitoriale in capo alla figlia IG.ra condannarsi il IG. al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_1
non patrimoniali subìti dalla IG.ra , da quantificarsi in misura equitativa CP_1
e/o così come verranno accertati e quantificati in corso di causa.
In via istruttoria.
si chiede di essere ammessi a provare per interrogatorio del IG. e Parte_1
per testimoni le circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
adivano questo tribunale esponendo che, con sentenza non definitiva n.
[...]
934/2015, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione dei coniugi e e con sentenza definitiva n. 1464/2017 pubblicata Parte_1 CP_1
Pag. 2 di 13 il 3.7.2017, decidendo sulle domande aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento della figlia minore , aveva affidato la figlia alla madre, alla quale aveva Parte_2
assegnato la casa familiare, con i relativi arredi, articolando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del medesimo un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 650,00, oltre al concorso nella misura del 50% nel pagamento delle spese straordinarie;
che con sentenza n. 250/2018 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 1467/2017 del Tribunale di Venezia, aveva affidato la minore ai Servizi Sociali con collocazione della minore presso il padre;
che i rapporti tra e la madre si erano via via sempre più affievoliti a causa della condotta Parte_2
della IG.ra , la quale aveva negli anni manifestato un marcato disinteresse nei CP_1 confronti della figlia, estrinsecatosi nell'assenza di sostegno morale e materiale a favore della predetta;
che la IG.ra aveva solo provveduto al pagamento del CP_1
mantenimento ordinario, ma aveva omesso il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, salvo sporadici acconti, e aveva dimostrato con il suo comportamento la totale mancanza di assistenza morale e affettiva nei confronti di che Parte_2
dal 2014 al 2018 la IG.ra , non solo non aveva provveduto al pagamento delle CP_1
spese straordinarie, ma aveva addirittura introitato il mantenimento versato dal IG.
per il mantenimento della figlia, nonostante quest'ultima convivesse Pt_1
stabilmente con il padre. Ciò premesso evocavano in giudizio per CP_1
sentirla condannare al pagamento della complessiva cifra di 83.000,00 euro a titolo di:
a) restituzione delle somme indebitamente percepite dalla IG.ra a titolo di CP_1
mantenimento della figlia nonostante la predetta risiedesse presso il padre;
b) spese straordinarie non corrisposte;
c) pagamento delle spese sostenute in via esclusiva dal IG. relativamente alla casa coniugale, attualmente di proprietà di Pt_1 Parte_2
per la quota del 50%; risarcimento del danno endofamiliare a seguito della
[...]
violazione del dovere di assistenza morale e materiale della figlia Parte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, precisando che era stato il a tenere delle condotte volte Pt_1 all'alienazione della figura materna, come accertato nel corso del giudizio di separazione, e per questo svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Pag. 3 di 13 endofamigliare nei confronti del solo . Contestava in modo specifico Parte_1
il mancato versamento delle spese contestate, precisando di aver a sua volta sostenuto varie spese per la figlia, di cui forniva un dettagliato elenco.
Il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'esito, disponeva
CTU contabile per accertare l'ammontare delle spese non corrisposte di cui all'elenco depositato da parte attrice in sede di costituzione. Svolta la CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e si riservava la decisione.
1) ) RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
DALLA SIG.RA BI A TITOLO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
NEL PERIODO IN CUI RISIEDEVA PRESSO IL PADRE (2014-2018)
Con riguardo all'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento della Pt_1
figlia, va preliminarmente ricordato il susseguirsi nel tempo dei vari provvedimenti emessi da Tribunale e dalla Corte d'Appello. Con i provvedimenti provvisori assunti con ordinanza del 21.07.2010 il Presidente del Tribunale di Venezia affidava la figlia ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, Parte_2
disponendo a carico del IG. il versamento di un contributo al Parte_1 mantenimento di € 600,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese Parte_2
straordinarie; dopo una prima richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, il giudice, con ordinanza del 20.08.2012, ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del , ad 450,00 euro mensili;
con ordinanza depositata il Pt_1
11.12.2015 il Tribunale di Venezia revocava il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia stante il suo trasferimento presso il padre e Parte_2
solo con sentenza n. 1464/2017, depositata il 3.7.2017, il Tribunale di Venezia poneva a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di 650,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 1.02.2018, con la sentenza n.
250/2018 la Corte d'Appello di Venezia ha revocato il contributo al mantenimento a carico del IG. . Ne consegue che il pagamento da parte del IG. Parte_1
di un contributo al mantenimento mentre la figlia era collocata presso la sua Pt_1
Pag. 4 di 13 abitazione riguarda solo il periodo da ottobre 2014 al 11.12.2015 e dal 3.7.2017 al
1.2.2018.
La domanda proposta dal deve essere dichiarata inammissibile in quanto già Pt_1 svolta nel corso del giudizio svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Venezia e in quella sede respinta con sentenza passata in giudicato. Nella sentenza si legge infatti: “Non può trovare accoglimento domanda di condanna alla restituzione delle somme versate dal padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia a far data da ottobre 2014.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale non
è rimborsabile quanto percepito dal titolare del diritto agli alimenti o al mantenimento, nell'ipotesi in cui la pronuncia giudiziale ne modifichi la misura, cosicché resta ininfluente l'epoca in cui si sono verificati i presupposti che ne giustificano la modifica
(Cass. Sez. 6-1, Ord. 15186 del 20.7.2015)”.
Parte attrice poi allega in modo confuso un obbligo di restituzione per ingiustificato arricchimento della convenuta, salvo poi introdurre una diversa domanda, enunciando un danno patrimoniale asseritamente subito dal IG. . Ora sia la domanda ex art. Pt_1
2041 c.c. che quella di risarcimento del danno vanno dichiarate inammissibili, la prima, per quanto sopra precisato, e, la seconda, in quanto allegata in modo eccessivamente generico (manca totalmente l'allegazione del danno ingiusto) e comunque non riproposta in modo specifico in sede di conclusioni.
2) SPESE STRAORDINARIE NON CORRISPOSTE
La domanda può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Sul punto il collegio intende far proprie le conclusioni della CTU, la quale ha effettuato una puntuale disamina delle singole poste di spesa richieste e della relativa documentazione prodotta a riprova degli esborsi, giungendo a ritenere provate le spese indicate nell'allegato 32 relative al periodo 9.10.2014 – 26.1.22 per complessivi
15.051,32 euro. Quanto alle spese ulteriori di cui all'allegato 54, va osservato che quelle riscontrate dalla CTU attengono tutte a spese per il parrucchiere che, pacificamente, secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale, rientrano tra le spese ordinarie.
Pag. 5 di 13 Ciò premesso, la consulente ha quindi provveduto, sulla base del suddetto protocollo, a distinguere, tra le spese documentate, quelle relative a spese ordinarie e quelle straordinarie. Ha quindi concluso che le spese straordinarie sostenute dal Pt_1
ammontano a complessivi euro 14.275,28. In tal senso non vanno distinte le spese del periodo in cui la figlia era collocata presso la madre e di quello in cui si era trasferita presso il padre, in quanti in entrambi i periodi le spese straordinarie erano poste comunque a carico per il 50% di ognuno dei genitori. Così del pari solo in sede di osservazioni alla CTU è stata allegata da parte convenuta l'assenza del previo consenso, che comunque può ritenersi superata dalla mancata contestazione in ordine alla necessità delle spese allegate.
Ciò premesso la IGnora andrà dichiarata debitrice nei confronti del della CP_1 Pt_1
somma di 7.137,64 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
3) SPESE SOSTENUTE PER LA CASA CONIUGALE
Tale domanda si fonda su di un diverso titolo costituito dalla titolarità in capo alla convenuta della piena proprietà per la quota di ½ della ex casa coniugale. Si chiede in particolare il rimborso quota parte mutuo per totali 22.972,73 euro ed il “rimborso utenze enel/Veritas/acqua risorgive successive ai provvedimenti presidenziali che hanno assegnato alla Sig.ra la casa coniugale”, per 1.088,06 euro. A supporto CP_1
delle relative richieste viene dimessa solo una tabella excel predisposta dalla parte. La domanda deve quindi essere respinta, mancando quindi qualsiasi prova delle asserite poste di credito.
4) DANNO ENDOFAMIGLIARE RICHIESTO DA Parte_2
[...]
Il e la figlia chiedono tale risarcimento assumendo che la madre avrebbe tenuto Pt_1
nei confronti della figlia delle condotte di privazione della dovuta assistenza materiale e morale. Si afferma che: “la IG.ra si sia di fatto completamente estraniata dalla CP_1
vita della figlia e con la propria condotta, qualificabile come civilmente illecita, abbia violato i propri doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole ai sensi dell'art. 315-bis, ledendo i diritti nascenti dalla filiazione e statuiti agli artt. 2 e 29 Cost.,
Pag. 6 di 13 oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento” e si chiede quindi il ristoro del “del c.d. danno morale subiettivo, per la sofferenza ingiusta e il turbamento interiore, arrecati ad . Parte_2
Va premesso che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Quindi il fondamento dell'illecito è costituito dalla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituito dal disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio che determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass. n. 11097/20, Cass. n. 15148/22).
Ora, nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza o meno delle condotte imputate alla convenuta e se esse integrino effettivamente una violazione degli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., non viene allegato alcun pregiudizio che ne sarebbe derivato alla figlia.
Parte attrice, infatti, spende più pagine del proprio atto introduttivo a tessere le lodi e la bravura dimostrata da in ambito scolastico e sociale. Ne emerge il Parte_2
quadro di una ragazza equilibrata, dotata di una forte personalità, con un curriculum scolastico di eccezione, che ha raccolto riconoscimenti in vari cambi, impegnata nel sociale. non ha dovuto rinunciare a nessuna opportunità, ha avuto una Parte_2
crescita armoniosa, densa di soddisfazioni in tutti i campi, come anche testimoniato dalla documentazione allegata.
Non viene allegata alcuna sofferenza di carattere di carattere psicologico conseguente alla lontananza dalla figura materna, peraltro pervicacemente voluta dalla stessa Pt_2
che dal 2014 (all'epoca aveva 11 anni) rifiuta di vedere la madre. Si fa una lista
[...]
Pag. 7 di 13 delle “mancanze”, della madre, che non avrebbe aiutato economicamente la figlia a realizzare le proprie aspirazioni, ma, come già detto, esse si sono pienamente realizzate.
Si allega inoltre una totale assenza di assistenza morale affermando che: “Dal 2011, allorché aveva solo 7 anni, la madre non solo non si è più Parte_2 CP_1
occupata della figlia, delegando sostanzialmente il marito a tutte le Parte_1
attività di gestione e cura, comprese le attività ludiche e sportive, ma, addirittura, non le ha più fatto alcun regalo, nemmeno nel giorno del compleanno, con ciò creando un distacco che sotto il profilo emotivo non è stato più possibile colmare”. Si tratta di una circostanza oltre che generica, comunque indimostrata e che trova ampio riscontro di segno contrario nella documentazione relativa alla causa di separazione tra i coniugi, sia nelle stesse sentenze di questo Tribunale e della Corte d'Appello, che nella CTU disposta e nelle relazioni dei Servizi Sociali, che dimostrano come la madre abbia sempre accudito la figlia e tentato di ricostruire il rapporto con lei a fronte di un atteggiamento della minore di totale rifiuto, verosimilmente provocato da un conflitto di lealtà verso il padre. Alquanto scarsi di IGnificato risultano poi gli addebiti mossi in ordine al passaggio di consegne della casa coniugale, dovendo l'illecito in questione concretizzarsi in una grave mancanza di sostegno economico e morale che privino il figlio del doveroso aiuto alla sua crescita da parte del genitore e dell'affetto necessario per la piena realizzazione di sé stesso come persona.
L'attrice inoltre stigmatizza, isolandoli dal contesto di estrema litigiosità dei coniugi esistente all'epoca, alcuni comportamenti tenui dalla madre nel 2014, anche di una certa gravità che vanno tuttavia ridimensionati e riportati in modo fedele, senza dare ad essi IGnificati che non hanno. Si afferma che la figlia sarebbe stata definita Parte_2
come una “inetta” che “stava piegata sui libri” e che la sera dell'11.10.2014 la madre avrebbe chiamato il 118 “nel tentativo … di sottoporre la figlia di 11 anni a un TSO dichiarando che la stessa la stava picchiando”.
In realtà, quanto al primo episodio, si tratta di una semplice lettera dell'avvocato della madre che fa presente la preoccupazione della madre per la figlia che a rimaneva a studiare per interi pomeriggi fino quasi a mezzanotte per essere adeguatamente
Pag. 8 di 13 preparata per il giorno successivo a scuola: comportamento che tradiva invece un disagio della minore affetta da “ansia da prestazione”, peraltro già indicata in sede di
CTU. Quanto al secondo episodio, trattasi di una trascrizione di una chiamata al 118 fatta dalla madre per chiedere aiuto in quanto la figlia aveva una crisi psicologica, non tanto perché la stesse picchiando, ma per sapere come calmarla.
Vengono inoltre riportati episodi verificatisi tra i due coniugi, ma che non rilevato ai fini del danno endofamigliare.
In realtà nulla si dice sotto il profilo del danno non patrimoniale, del pregiudizio di natura psicologica subito dall'attrice. Ci si limita ad affermare in modo generico solo che il risarcimento viene richiesto “per la sofferenza ingiusta e il turbamento interiore, arrecati”, senza spiegare in cosa esso consista, quale sia la sofferenza subita e in che modo essa si possa ricondurre all'atteggiamento materno. Sembra invece, dalla descrizione data della ragazza, che essa, almeno esteriormente, non abbia sofferto della lontananza della madre.
La domanda andrà quindi rigettata.
5) DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO
ENDOFAMIGLIARE SUBITO DA DA PARTE DI CP_1
. Parte_1
La domanda è stata svolta da assumendo che l'allontanamento e la CP_1
cessazione dei rapporti con la figlia sia da ascriversi al comportamento tenuto dal
. Si afferma infatti che “il comportamento di sia stato appoggiato, Pt_1 Parte_2
se non cagionato, da quello del padre, IG. , che ha esercitato la sua Parte_1
influenza sulla figlia al fine di escludere la deducente dalla vita della minore”.
Va evidenziato che dagli atti processuali del procedimento per separazione è emerso che, come si legge nella sentenza n. 1464/2017, in sede di CTU: “Il IGnor (il Pt_1
quale) al contrario non ha mai dimostrato la serie volontà di far avvicinare la figlia alla madre, anzi ha sempre tenuto atteggiamenti ed azioni di senso contrario, mostrando un totale disinteresse per il benessere psicologico della figlia ed il
Pag. 9 di 13 necessario recupero con la madre del rapporto con la madre. Egli pare poi aver tentato di volgere a proprio favore tale circostanza, presumibilmente in vista di rivalse economiche e per l'ottenimento dell'assegnazione della casa coniugale, essendo anche giunto ad asportare bene la stessa senza mai restituirli interamente benché di fosse un'imposizione in tal senso del Tribunale”. La sentenza inoltre evidenzia che: “Le diverse relazioni dei Servizi Sociali in atti hanno poi evidenziato l'importante circostanza che il IGnor pone in essere un'azione del tutto ingiustificata di Pt_1
estrema opposizione alla IGnora influenzando negativamente sul punto la figlia CP_1
minore. In particolare, nella relazione 05/05/2016, il dottor descrive la Persona_1
situazione della minore in tal modo: " è una ragazza di grandi doti e Parte_2
qualità, ipercompetente in ogni cosa e, tuttavia, proprio l'assenza di una pur minima ambivalenza, la percezione della fatica, di una qualche insofferenza suscita qualche perplessità. L'assenza di ambivalenza non riguarda solamente le tue tante attività in cui in cui è coinvolta, ma soprattutto la organizzazione affettiva e la relazione con i genitori verso i quali esiste una suddivisione assolutamente manichea degli investimenti che impegna totalmente l'esperienza. La ragazza appare in grande difficoltà a recuperare un pur minimo vissuto, gesto, ricordo che possa commutare e diversamente articolare il valore affettivo, ora totalmente negativo, dell'esperienza con la madre e, specularmente, una pur minima inclinatura dell'esperienza esclusivamente positiva verso il braccio il padre”. Il Tribunale poi precisa: “Tra l'altro il IGnor ha Pt_1
tentato più volte di far apparire la IGnora come madre incapace è addirittura CP_1
colpevole di presunti maltrattamenti in vero esclusi categoricamente dalla CTU dottoressa E' stato appurato che lo stesso ha tenuto condotte improprie onde Per_2
impedire la comunicazione fra madre e figlia dirottando gli sms diretti la figlia sul proprio numero e bloccando le conversazioni via “whatsapp” provenienti dalla IGnora
. Quest'ultima si è impegnata al recupero del rapporto con la figlia anche CP_1
accogliendo la figlia di ritorno presso la casa coniugale con festoni creati dalla medesima, su cui ha scritto il nome della figlia e parole affettuose… le ha fatto ritrovare regali che ha completamente ignorato e successivamente ha tentato un nuovo contatto preparandole delle torte che sono state ugualmente rifiutate;
le ha fatto trovare sul pianoforte e il suo salvadanaio dove conserva a favore della figlia i soldi dei
Pag. 10 di 13 regali che la stessa rifiuta o le mance dei nonni materni;
le ha anche più volte proposto inutilmente di uscire a prendere un gelato a fare acquisti”. La sentenza poi conclude affermando: “Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare
l'esistenza di una situazione di oggettiva di idoneità genitoriale del IGnor il Pt_1
quale risulta aver manipolato la figlia minore, allontanandola fisicamente psicologicamente dalla madre verso cui ostenta plateali manifestazioni di rifiuto e negazione. Non solo con il suo comportamento egli ha allontanato la figlia della madre
e ha reiteratamente dimostrato di essere inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dei provvedimenti assunti dal Tribunale. Si tratta di condotte che complessivamente valutate non possono che far concludere per la attuale assoluta idoneità del IGnor ad occuparsi alla figlia minore che lo stesso gestisce e Pt_1
utilizza unicamente in base alle sue eIGenze e alle proprie convinzioni, senza mostrare alcuni rispetto per il suo diritto a coltivare il rapporto anche con il genitore da cui invece tenta attivamente di allontanarla”.
A fronte di tali affermazioni, confermate dagli esiti delle CTU disposte e dalle relazioni dei Servizi Sociali, va comunque stigmatizzato il comportamento del padre che nulla ha fatto per permettere alla figlia di riappropriarsi del rapporto con la madre, soprattutto nell'interesse di quest'ultima e del suo equilibrio, che non ha collaborato in alcun modo per ristabilire i contatti madre-figlia con i Servizi Sociali, legando quest'ultima esclusivamente a sé con un evidente rischio, messo in luce dal consulente d'ufficio, di compromettere l'equilibrio psicologico della figlia, già precario.
Va infatti ricordato che, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come IGnificativi di una sindrome di alienazione parentale, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/21).
Pag. 11 di 13 I Servizi Sociali, nell'agosto del 2017, hanno dichiarato di chiudere il loro intervento di riavvicinamento della figlia alla madre per evitare il rischio di una “rottura interiore” della minore, per cui risulta evidente la responsabilità del padre nell'allontanamento, per ora definitivo, della figlia dalla madre.
In considerazione del concorso causale dato dal padre e all'evidente sofferenza della madre privata della quotidianità con la figlia e della condivisione con quest'ultima dei suoi successi in ambito scolastico e sociale, può essere riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale che la giurisprudenza afferma potersi liquidare equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto
(Cass. n. 34986/22).
Ciò premesso, si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, l'importo di 30.000,00 euro, in considerazione del fatto che il danno liquidato riguarda la privazione del rapporto madre-figlia per un periodo di circa 10 anni ed è auspicabile che in futuro, esso possa comunque riprendere. Tale importo è liquidato già in valori attuali ed è ricomprensivo di interessi compensativi e rivalutazione. Su tale somma saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, possono essere per metà compensate e per il resto, poste a carico di parte attrice stante la prevalete soccombenza. Esse sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi.
Le spese di CTU vanno poste, per la quota del 50%, a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
• in parziale accoglimento delle domande svolte dagli attori, condanna CP_1
a corrispondere agli attori l'importo di 7.137,64 euro, oltre interessi al
[...]
tasso legale dalla data della domanda al saldo;
Pag. 12 di 13 • rigetta le altre domande svolte dagli attori;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna a corrispondere a l'importo di Parte_1 CP_1
30.000,00 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo;
• compensa per metà le spese di lite e pone la residua quota a carico di parte attrice che liquida, per l'intero, in 7.616,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti per la quota del 50% ciascuna.
Venezia, 23.5.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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