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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 1855/2022
Verbale di udienza del 7/2/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per parte ricorrente l'avv. AMITRANO PIETRO, il quale fa presente che l' CP_1 ha rimodulato l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta e che il debitore ha provveduto al pagamento come da quietanza depositata in atti. In Pt_1 ogni caso, insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi di cui all'atto introduttivo. In via del tutto gradata, chiede che, qualora il giudice non intenda accogliere il ricorso, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, chiede la condanna dell'Ente previdenziale alle spese, in quanto l'avviso di accertamento originario, per l'importo di circa euro
20.000,00, è stato rimodulato ad euro 240,00 circa. Pertanto, se il debitore non avesse fatto ricorso, sarebbe stato soggetto ad un procedimento esecutivo per oltre 20.000,00 euro. Chiede, dunque, che la causa sia mandata in decisione.
Per parte resistente è presente l'avv. SILVIO GAROFALO, per delega orale dell'avv. SERENO GIOVANNA, il quale si riporta alle difese in atti. Chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, in quanto la rideterminazione della entità della sanzione si è imposta in forza della disciplina sopravvenuta che ha modificato la entità della sanzione.
Entrambi i procuratori chiedono la decisione e dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 7/2/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
7/2/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1855/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.;
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Pietro Amitrano, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: Controparte_2
, in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. SERENO GIOVANNA, con la quale è elettivamente domiciliata in Avellino alla via Roma 17 presso la sede provinciale dell'Ente
(indirizzo pec indicato: t); Email_2
OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
(p.iva n. Controparte_3
; P.IVA_2
Pag. 2 di 7 OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
******
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2022, adiva il Parte_2
Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione N.OI 000149546 emessa dall' e notificata il CP_1
17.05.2022, facente riferimento al precedente atto di accertamento prot. CP_1
n.800.06.07.2017.0155602, notificato in data 1.08.2017 e contenente la contestazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'annualità 2014; ordinanza ingiunzione con la quale, ritenuta la gravità dell'illecito amministrativo oggetto di contestazione, era stata irrogata la sanzione di euro 19.500,00 ed ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro 19.506,60, comprensivo di spese.
A fondamento dell'opposizione eccepiva: la nullità dell'ordinanza opposta, sull'assunto dell'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa prodromico, nonché la conseguente prescrizione del credito previdenziale in assenza di atti interruttivi.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “inaudita altera parte, emettere provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento opposto;
accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' di Avellino, indicate nell'Ordinanza Ingiunzione CP_1
N.OI 000149546, notificata in data 17/05/2022 e per l'effetto dichiarare
l'annullamento dell'atto opposto;
condannare parte resistente alla refusione delle spese, compensi, spese generali, iva e cpa del presente procedimento”.
2. Disposta la sospensione dell'esecutività della opposta ordinanza ingiunzione, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, chiedeva di verificare la tempestività dell'opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento.
Pag. 3 di 7 Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D.
Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Evidenziava che l'opponente non aveva provato all' l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme de quibus, che viceversa erano state dallo stesso dichiarate, quale titolare dell'impresa agricola individuale , nei periodi Parte_2 indicati all' con le denunce mensili. CP_1
Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28 L. 689/1981 era iniziata a decorrere dalla data di trasmissione degli atti all' da parte CP_1 della . Pt_3
Deduceva che la notifica dell'atto di accertamento della violazione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, costituiva valido atto interruttivo.
Precisava che l'atto di accertamento prot. n. n.800.06.07.2017.0155602, CP_1 presupposto dell'ordinanza ingiunzione, era stato notificato al ricorrente a mezzo raccomandata in data 1/08/2017.
Ad ogni modo, l' provvedeva a rideterminare l'importo della sanzione CP_1 comminata nella misura di euro 10.000,00 e avvisava l'opponente della possibilità di estinguere l'obbligazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 5.000,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Non si costituiva , sebbene convenuta ritualmente in giudizio. CP_3
Di poi, in data 18/10/2023 l' produceva, con nota di deposito, il CP_1 provvedimento di rideterminazione della sanzione amministrativa emesso dal
Pag. 4 di 7 competente Direttore provinciale – Avellino in conseguenza della novella CP_1 normativa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
L' dunque, provvedeva a rideterminare nuovamente l'importo della CP_1 sanzione comminata nella misura di euro 282,59 e avvisava l'opponente della possibilità di estinguere l'obbligazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 141,29 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
La formalizzazione della rettifica avveniva quindi all'udienza del 20.10.2023 dalla quale sono decorsi i 60 gg previsti per l'adesione dell'interessato al pagamento finale.
Veniva pertanto concesso rinvio all'udienza del 7.02.2025.
All'udienza odierna, espletata un'istruttoria prettamente documentale, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di la quale Controparte_3 sebbene ritualmente convenuta non si è costituita in giudizio (notifica del
5.7.2022).
Nondimeno va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 atteso che il preteso debito contributivo risale ad un periodo certamente successivo a quello individuato dall'art. 13 L. 448/1998, che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di CP_1 cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”. Dunque, il credito in controversia
è da ritenersi escluso dall'alveo applicativo della norma detta e dalla cessione a
CP_3
4. Va dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito del pagamento, da parte del ricorrente, della sanzione nella misura rideterminata secondo i criteri
Pag. 5 di 7 di calcolo indicati nel “provvedimento di rettifica ordinanza ingiunzione annualità fino al 2015” depositato dall' con note per l'udienza del CP_1
20/10/2023.
In particolare, l' con la suddetta nota depositata il 18.10.2023, in relazione CP_1 all'Ordinanza Ingiunzione impugnata, comunicava di aver provveduto -in conseguenza della novella normativa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48- a rideterminare nuovamente l'importo della sanzione comminata nella misura di euro 282,59 e avvisava l'opponente della possibilità di estinguere l'obbligazione, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 141,29 pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Il ricorrente, il 12.04.2024, oltre il termine di 60 giorni per poter usufruire della riduzione pari alla metà, ha provveduto al pagamento della somma così come rideterminata nella misura di 282,59 euro.
Stabilisce l'articolo 9, co. 5 e 6, del D.lgs. n. 8/2016 che “Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento”.
Ora, deve ritenersi che il suddetto pagamento non siano valso ad estinguere il procedimento sanzionatorio secondo quanto disposto dalla norma testè riportata;
il pagamento, infatti, ha avuto luogo dopo il sessantesimo giorno decorrente dalla prima udienza successiva al deposito dei provvedimenti di rideterminazione della medesima sanzione portata dalla due ordinanze ingiunzione impugnate.
E, tuttavia, se il ritardo nel pagamento del 50% dell'importo della sanzione come rideterminata non consente di dichiarare estinto il procedimento sanzionatorio a mente dell'articolo 9 comma 5 del D. Lgs. n. 8/2016, deve
Pag. 6 di 7 comunque ritenersi cessata la materia del contendere, risultando in ogni modo essere stato corrisposto all' -in ragione dell'avvenuto pagamento della CP_1 sanzione rideterminata- l'importo complessivo di € 289,19 comprese le spese.
Ora, deve ritenersi che il suddetto complessivo pagamento, in adempimento dell'obbligazione sanzionatoria nella rideterminata misura indicata (€ 282,59), abbia importato l'estinzione della sanzione stessa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez.
I, 26.5.1999 n. 5097).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono integralmente essere compensate, dovendosi tener conto che la rideterminazione dell'importo sanzionatorio secondo la previsione di cui all'art. 23 del D.L. n. 48/2023 conv. con mod. dalla L. n.
85/2023, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, non può essere intesa come riconoscimento delle ragioni avversarie e, peraltro, a fronte dell'avvenuto adempimento spontaneo dell'obbligazione sanzionatoria portata dalla ordinanza ingiunzione impugnate relativa alla medesima omissione come rideterminata, non è dato scrutinare l'eventuale fondatezza delle ragioni dell'opposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di CP_4
[...]
2. Dichiara cessata la materia del contendere;
3. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, il 7.02.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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