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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 31/10/2024, da:
nato a [...] il Parte_1
10/08/1991, con il proc. dom. avv. VIVI STEFANO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. TRAVI SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore , nato dalla convivenza more uxorio delle Parti, Persona_1 oramai cessata.
1 Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in data 3.03.2025 entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota del
12 e 24 febbraio 2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del
Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto diretto del figlio minore deve reputarsi contrario all'interesse del medesimo ex art. 473.bis.4 c.p.c., considerata la tenerissima età.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato il 31/10/2024, da:
nato a [...] il Parte_1
10/08/1991, con il proc. dom. avv. VIVI STEFANO, giusta procura in atti, e nata a [...] il [...], con il Parte_2 proc. dom. avv. TRAVI SARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita integrale accoglimento la domanda congiunta volta alla regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore , nato dalla convivenza more uxorio delle Parti, Persona_1 oramai cessata.
1 Data la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle Parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in data 3.03.2025 entrambi i procuratori hanno depositato una nota scritta, nella quale hanno chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso (v. nota del
12 e 24 febbraio 2025).
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongano in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del
Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto diretto del figlio minore deve reputarsi contrario all'interesse del medesimo ex art. 473.bis.4 c.p.c., considerata la tenerissima età.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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