Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 21/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 00883/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Manna e Gianfranco Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica e Anna Maria Paladino, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Paladino in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione di rigetto della richiesta di accesso agli atti, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS- e negata con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e di -OMISSIS-, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- riferiscono che:
- con provvedimento n. -OMISSIS-, la Regione Calabria – Dipartimento Urbanistico e Demanio – Settore Demanio rilasciava al sig. -OMISSIS- una concessione demaniale relativa ad un’area demaniale marittima di mq 1027 sull’arenile del Comune di Catanzaro, da destinare alla realizzazione di uno stabilimento balneare;
- con contratto di affitto temporaneo di ramo d’azienda rep. n.-OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- affidava, per il periodo dal 30 aprile 2016 al 31 dicembre 2020, alla sig.ra -OMISSIS- (titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-”), la gestione di tutte le attività oggetto della menzionata concessione demaniale marittima.
I ricorrenti riferiscono, inoltre, che, a seguito di una articolata vicenda amministrativa relativa all’area oggetto della concessione (dettagliatamente riepilogata nel ricorso), sono stati coinvolti in due procedimenti penali e, in particolare:
- nel procedimento R.G.N.R. -OMISSIS- R.G.N.R. è stato loro contestato:
“ a) concorso in occupazione arbitraria di demanio marittimo in violazione della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS-concessa a -OMISSIS-(fatti commessi dal -OMISSIS- maggio 20-OMISSIS-, per l’occupazione dell’area coperta e dal 17 giugno 20-OMISSIS- per l’area scoperta); b) concorso in ricostruzione in assenza di titolo edilizio, stante il rigetto della SCIA e per difformità dall’Autorizzazione Unica SUAP n. -OMISSIS- concessa al sig. -OMISSIS-(fatto commesso nel giugno 2019); c) per concorso in inosservanza all’Ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS-- dal Dirigente del Settore Attività Economiche e SUAP del Comune di Catanzaro con la quale veniva intimata la chiusura della struttura balneare “-OMISSIS-” ivi compreso il pubblico esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande su area coperta, non interrompendo così l’attività di ristorazione e accoglienza in atto (fatto commesso in data -OMISSIS--); d) per violazione dei sigilli avvenuta successivamente all’autorizzazione ottenuta dal -OMISSIS-- alle ore 12.00 del -OMISSIS-- per apprendere le derrate alimentari ivi presenti (fatto commesso in data -OMISSIS--) ”;
- nel procedimento R.G.N.R. -OMISSIS- è stato contestato alla sola sig.ra -OMISSIS- “ occupazione di area demaniale in difformità all’autorizzazione SUAP n. -OMISSIS- (fatto commesso in data 17 maggio 2017) ”.
2. Quindi, in data 30 maggio 2024, i ricorrenti hanno presentato richiesta di accesso per la seguente documentazione:
“ 1) Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- comprensiva dei successivi atti integrativi del sig. -OMISSIS-;
2) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio Attività stabilimento balneare trasmessa al SUAP del Comune di Catanzaro ed acquisita in data -OMISSIS- (codice univoco SUAP -OMISSIS-) unitamente agli allegati planimetrici e alle foto attestanti lo stato dei luoghi prima dei lavori;
3) Autorizzazione Unica SUAP emessa in data -OMISSIS-;
4) Protocollo del deposito al Comune di Catanzaro da parte della ditta -OMISSIS- dell’attestazione di avvenuta verifica del Genio Civile datata 21.09.15;
5) Nota prot. n. -OMISSIS-, di ripresa del procedimento di decadenza della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- ” .
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto:
“ 6) Se è stato fatto un sopralluogo all’atto della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- e/o della richiesta di ampliamento da parte della ditta -OMISSIS-;
7) Se è stata fatta una verifica e/o un sopralluogo all’atto della richiesta di sospensione dei lavori da parte della medesima ditta -OMISSIS-;
8) Se è stato concesso un rinvio per la ultimazione dei lavori;
9) Se è stata mai effettivamente eseguita, con relativo collaudo, l’autorizzazione unica SUAP -OMISSIS-;
10) Se è mai effettivamente avvenuto il deposito da parte della ditta -OMISSIS- al Comune di Catanzaro dell’attestazione di avvenuta verifica del Genio Civile datata 21.09.15.
11) Se sono stati emessi, in merito a tali lavori della ditta -OMISSIS-, da codesta Amministrazione eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso sig. -OMISSIS- ”.
A sostegno della richiesta di accesso, hanno dedotto la “ necessità della verifica dell’iter amministrativo intercorso con il Comune destinatario della presente in quanto pure i predetti procedimenti penali risultano imperniati sulle medesime problematiche relative alla Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- (comprensiva dei successivi atti integrativi) del sig. -OMISSIS-e alla gestione di tutte le attività balneari, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione della sig.ra -OMISSIS-, in quanto titolare del -OMISSIS-” (e del sig. -OMISSIS- quale presunto titolare effettivo) ”.
3. Con nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Catanzaro ha chiesto ai legali dei ricorrenti di trasmettere i documenti di riconoscimento dei soggetti rappresentati e “ la documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso ”.
4. I ricorrenti hanno riscontrato la richiesta, trasmettendo i documenti di riconoscimento e precisando che “ la documentazione atta a comprovare la legittimazione dei nostri assistiti è evincibile sia nel contenuto dall’accesso agli atti e sia negli estratti degli atti e documenti ivi inseriti, di cui taluni già in vostro possesso, così come gli altri procedimenti amministrativi.
Inoltre per quanto concerne, invece, i procedimenti penali (essendo pubblici) gli stessi sono stati indicati con la numerazione dei giudizi ”.
5. Infine, con nota prot. n.-OMISSIS-, il Comune di Catanzaro ha comunicato il rigetto dell’istanza di accesso, sulla base della seguente motivazione: “ è pacifico che la pendenza di procedimenti penali che coinvolgono i soggetti rappresentati ed il controinteressato non costituisce ex se ragione sufficiente a supportare un provvedimento di assenso all'ostensione dei documenti amministrativi, ma deve essere dimostrato dall'istante la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale direttamente riferibile agli interessati e che la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria per la cura ovvero per la difesa di un tale proprio interesse.
Nella fattispecie, la richiesta d'accesso in parola, riferita sia a documenti che ad informazioni, si presenta come avente carattere meramente esplorativo e carente del nesso di strumentalità tra l’accesso richiesto ed il diritto di difesa in sede giurisdizionale, essendo stata formulata come espressamente indicato, per "la necessità della verifica dell'iter amministrative intercorso con il Comune", in modo generico e con riferimento a procedimenti snodatisi in un lasso di tempo considerevole e ad una notevole distanza di tempo.
Non è, pertanto, dimostrata la sussistenza di un interesse diretto concreto e attuale riferibile ai soggetti rappresentati, né tantomeno che la visione dei documenti richiesti è necessaria per la cura ovvero per la difesa di un tale interesse giuridicamente rilevante. L'interesse in questione è di carattere generale, eventualmente presidiato dalla presenza di norme penali la cui protezione spetta ”.
6. Quindi, con il ricorso meglio specificato in epigrafe, la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- hanno impugnato la comunicazione di rigetto prot. n.-OMISSIS-
7. Si sono costituiti il Comune di Catanzaro e il sig. -OMISSIS-, resistendo al ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
10. In via generale, si rammenta che l’art. -OMISSIS-, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 attribuisce il diritto di accesso alla documentazione detenuta dalle pubbliche amministrazioni a coloro che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
La disposizione citata, al successivo comma 2, afferma che il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, e, al comma 3, dichiara espressamente accessibili tutti i documenti amministrativi con le sole eccezioni espressamente richiamate.
Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo ritiene esercitabile il diritto di accesso anche qualora ricorrano le ipotesi di esclusione, quando la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici del soggetto istante.
11. Orbene, sulla base delle riportate coordinate normative, deve essere affermato il diritto dei ricorrenti di accedere alla documentazione richiesta, atteso che essa risulta funzionale alle loro esigenze difensive.
In proposito, è sufficiente constatare che:
- da un lato, le contestazioni oggetto dei procedimenti penali riguardano fatti commessi nell’area oggetto della concessione rilasciata al sig. -OMISSIS- (che la sig.ra -OMISSIS- ha gestito sulla base del contratto di affitto rep. n.-OMISSIS-), o, comunque, connessi all’utilizzo della concessione;
- dall’altro, la documentazione richiesta riguarda proprio le varie vicende che hanno interessato tale concessione e l’utilizzo dell’area in concessione.
Pertanto, non può condividersi la motivazione del diniego opposto dal Comune di Catanzaro, secondo la quale non sarebbe stata fornita la dimostrazione di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione richiesta. Al contrario, i ricorrenti hanno rappresentato e dimostrato di essere titolari dell’interesse prefigurato dal legislatore nell’art. -OMISSIS-, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, consistente nell’esigenza di difendersi nei processi penali che li vedono coinvolti (eventualmente, dimostrando, anche mediante la documentazione richiesta, la loro estraneità ai fatti contestati).
Né l’amministrazione può subordinare l’accesso alla propria valutazione prognostica sulla “bontà” e sugli esiti della strategia difensiva dei ricorrenti.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la valutazione in ordine al legame che intercorre fra la finalità dichiarata e la documentazione oggetto della richiesta di ostensione va effettuata in astratto, senza che sia consentito, né all’amministrazione né al giudice dell’accesso, scrutinare la fondatezza o meno della tesi che, sulla base del contenuto del documento acquisito, il soggetto può prospettare in giudizio, risultando necessario e sufficiente che la documentazione richiesta costituisca il mezzo utile per la difesa giudiziale di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., inter alia , TAR Campania - Salerno, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 300).
12. Parimenti, non risulta condivisibile quanto sostenuto dal Comune di Catanzaro, secondo il quale i ricorrenti sarebbero già in loro possesso della documentazione richiesta, essendo stata già prodotta in altri processi nei quali tale amministrazione era costituita.
Infatti, la possibile disponibilità da parte del richiedente degli atti oggetto dell’istanza di accesso, che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti, non impedisce l’accesso, in quanto nessuna norma dispone in tal senso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545).
Peraltro, come evidenziato dai ricorrenti, l'accesso ai documenti amministrativi potrebbe essere richiesto anche solo per verificare la completezza, regolarità e genuinità della documentazione, purché, come nel caso di specie, sia dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata.
È noto, infatti, che l’accesso è espressione primaria del principio di trasparenza dell’attività dell’amministrazione e della regola generale di correttezza nell’esercizio del potere amministrativo ex art. 97 della Costituzione, sicché la funzione pubblica deve risultare pienamente conoscibile all’esterno, in modo che sia possibile verificare la compiuta legittimità del suo esercizio nella massima estensione possibile.
In definitiva, quindi, l’accessibilità di atti e documenti è la regola generale, potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
13. Deve essere consentito l’accesso anche con riguardo ai punti da 6 e 11 dell’istanza (cfr. precedente par. 2), non essendo la richiesta ostensiva diretta all’ottenimento di mere informazione, ma ad acquisire documenti della cui esistenza i ricorrenti non sono certi (ossia, l’effettuazione di sopralluoghi all’atto della concessione demaniale marittima, della richiesta di ampliamento e della richiesta di sospensione dei lavori; la concessione di un rinvio per la ultimazione dei lavori; l’effettuazione di un collaudo, l’attestazione di avvenuta verifica del Genio Civile; provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti del sig. -OMISSIS- ecc.).
14. In conclusione, il Comune di Catanzaro è tenuto a consentire l’accesso alla documentazione richiesta con istanza del -OMISSIS-, mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica o comunicazione della presente sentenza.
15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo i princìpi generali, nei confronti del Comune di Catanzaro, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Catanzaro di rendere accessibile ai ricorrenti, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, la documentazione richiesta, con facoltà di estrarne copia.
Condanna il Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio – in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari – che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.