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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE ET ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7854/2023 promossa da:
quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1 Artigianale, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO RITA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARADOSSO, N. 8 20123 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO RITA
ATTORE Contro
(P.I ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rossi (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Appiani n. C.F._2 22,
(P. I. ), difesa e rappresentata dagli Avv.ti Nicola Controparte_2 P.IVA_2 GALEANO (c.f. ) e Flora SAVASTANO (c.f. ), con CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 studio in Milano Via Ruggero di Lauria n. 4, ed ivi elettivamente domiciliata CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale titolare dell'impresa individuale la LL Artigianale, ha Parte_1 convenuto in giudizio la nonché la per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto accertare e dichiarare
pagina 1 di 8 -la responsabilità solidale delle società e per tutti i danni Controparte_1 Controparte_3 subiti nel corso dell'esecuzione della nuova costruzione di edifici residenziali nell'immobile sito in Milano, Via Vigevano, 29:
a) quanto alla società ai sensi dell'art. 843, II c. c.c. o alternativamente ex Controparte_1 art. 2051 e 2443 c.c.
b) quanto alla società ex art. 2043 c.c.; Controparte_2
-condannare le predette società in via solidale fra esse, al pagamento della complessiva somma erroneamente indicata in euro 7.097,00, pari all'entità dei danni subiti ovvero nella diversa somma determinata in via equitativa ex artt. 1226 e 2045 c.c. nei limiti di competenza di questo Giudice, oltre interessi di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. A sostegno della domanda ha allegato di aver subito dei danni a seguito della compromissione della propria attività commerciale, sita in Via Vigevano 27, riconducibili all'esecuzione dei lavori per l'edificazione di un fabbricato ubicato al civico adiacente alla pelletteria da parte dell'appaltatore PA. per conto della committente In specie, Controparte_4 Controparte_1
PELLETTERIA ARTIGIANALE di ha lamentato una diminuzione di Pt_1 Parte_1 fatturato a causa dell'apposizione di transenne e la sosta di vetture nell'area antistante alla propria attività commerciale che limitavano la visibilità del negozio, nonché il deposito di polveri sulla merce in esposizione a causa dell'attività di demolizione.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 21 giugno 2023 la Controparte_1 contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo di:
- “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui narrativa o, in via subordinata, massima riduzione delle pretese avversarie per tutte le ragioni di cui in narrativa”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 21 giugno 2023 la Pa. Do. Controparte_2 per chiedere:
“In via preliminare
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata dall'attore per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per l'effetto assegnare alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito con fissazione della successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3 D.L. 132/2014. In via principale
- Respingere le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso sfornite di prova. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere sussistente la Cont responsabilità, ancorché solidale, di utilizzare quale parametro di calcolo per Controparte_4 pagina 2 di 8 determinare il quantum risarcitorio i ricavi dell'anno 2020 ovvero, in subordine, quella relativi all'annualità 2019, detratte le imposte a carico del contribuente.
- Accertare e dichiarare la sussistenza del fatto colposo del creditore e ridurre conseguentemente il quantum risarcitorio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. Il g.i., con ordinanza dell'11 aprile 2024, ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto
[...] circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3) genericamente formulate (cap, 4 oltre che irrilevante ex art. 2697 c.c., 5, 6),
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1 oltre che documentali, 6,7,8, 10 e valutativa, 11, 12, 13 visto l'art. 2697 c.c.), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3 , 4, 5, 9) genericamente formulate (cap. 14,15,16);
− ritenuto che l'attore non abbia dedotto istanze istruttorie in senso tecnico ma sollecitato (l'espletamento di una non meglio precisata C.T.U. avente il seguente oggetto “se il civico 27 di via Vigevano fosse l'unico ed esclusivo accesso al cantiere, lo spazio occupabile e l'effettiva entità dei danni” come tale esulante dalle finalità del mezzo sia per oggetto che per onere della prova;
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2025
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto depositato il 6 maggio 2025, mentre le parti convenute hanno precisato come da note scritte ex art. 127 – ter depositate telematicamente il 9 e 12 maggio 2025.
Le domande proposte da , quale titolare dell'impresa individuale la Parte_1 LL Artigianale nei confronti della sono infondate e vanno respinte. Controparte_1 In primo luogo, deve ritenersi infondata la domanda di indennità ex 843 c.c. avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_1 Giova premettere sul punto che l'art. 843, comma primo c.c. contiene una limitazione legale del diritto dominicale (Cass. civ. 2274/1995) che fa sorgere una obligatio propter rem (Cass. civ. 5012/2018; Cass. civ. 15843/2017). In specie, il soggetto passivo di tale obbligazione può essere solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato (C. civ. 16776/2019). Altresì, il diritto di ottenere l'accesso e il passaggio previsti dal primo comma della norma citata compete al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento e può essere esercitato contro il proprietario o il titolare di un diritto di godimento, nonché contro il semplice possessore (C. civ. 10837/1992). Ne segue che l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., pacificamente ricondotta alle ipotesi di responsabilità da atto lecito dannoso, è riconosciuta al solo proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comune, solo nel pagina 3 di 8 caso in cui l'accesso al fondo produca un danno. L'indennità de qua, dunque, ha ad oggetto i danni materiali subiti dal fondo come conseguenza immediata e diretta dell'accesso e di altre attività inerenti e conseguenti (Cass. n. 4944/1981). Pertanto, sebbene prescinda l'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (Cass. 20540/2020). Nel caso di specie, sostiene che “i lavori oltre a creare ingombro Parte_1 all'entrata del negozio hanno agevolato l'ingresso al suo interno di polveri create dalle operazioni di demolizione che si sono depositate sugli oggetti in pelle esposti in vetrina ma anche di materiale edile (sabbia e cemento) (pag. 2 attore)”. Ha richiesto, pertanto, un'indennità quale contropartita “corrispettiva” per i danni (diminuzione di fatturato) che asserisce di aver subito a seguito dell'“occupazione nel corso dei lavori del suolo antistante la vetrina del negozio della LL di ” avendone occultato “l'esistenza Parte_1 creando una limitazione del godimento dell'immobile” (pag. 4 atto di citazione). Ebbene, si tratta di un assunto giuridicamente (quantomeno in termini di prospettazione nominalistica) errato in quanto estraneo alla fattispecie di cui all'art. 843 c.c.. In effetti, l'art. 843 c.c. disciplina la diversa situazione del proprietario che deve permettere l'accesso nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, situazione questa completamente esulante il caso di specie nel quale avviene, tra l'altro, l'occupazione di un suolo pubblico. Dalla ricostruzione fattuale emerge infatti che la non abbia acceduto o si sia Controparte_1 mantenuta sul fondo dell'attore per eseguire opere sulla propria parte esclusiva o comune. Peraltro, la facoltà di accesso al fondo altrui deve essere inquadrata nelle obbligazioni propter rem, cosicché è necessario accertare la qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, di entrambi i fondi. Riguardo a tale presupposto, peraltro, vi è un assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova. Mentre è pacifico, infatti, che la sia proprietaria del fondo finitimo;
non provata è Controparte_1 la titolarità del fondo in capo all'attore. Ne segue, dunque, l'infondatezza della domanda di indennità, di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., vista l'assenza della prova dei presupposti di diritto della fattispecie de qua.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. Parte attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. in quanto la era proprietaria e Controparte_1 committente delle opere eseguite dalla società appaltatrice causative dei danni asseritamente subiti. L'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (infra Cass. 6 luglio 2004, n. 12329). In questo caso, infatti, la responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodia tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (Cass. III, Ord. 8 luglio 2024, n. 18518; Cass, III, n. 26142 del 2023, Cass. III, . n. 11152 del 2023). pagina 4 di 8 Purtuttavia nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"( infra Cass. III, Ord. 31 marzo 2025, n. 8449). Ed infatti "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"(infra Cass. SS. UU. Ord. 30 giugno 2021, n. 20943; Cass. III;
21 febbraio 2018, nn.2480 e 2481, Cass. n.27724/2018 e, da Cass. n.4588/2022). Il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, lanche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (infra Cass. III, 12 luglio 2022, n. 21977), ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi (infra Cass. III, Ord. 16 febbraio 2024, n. 4288). In questo ambito i fatti “contestati” dall'attore non paiono avere nulla a che fare con il dinamismo dannoso insito nella pericolosità genetica o sopravvenuta della cosa di cui discorre la norma invocata. Non è la cosa ad aver cagionato un danno all'attore ma l'attività, che in via diretta ed indiretta, vari soggetti (non necessariamente riferibili alla proprietaria), vi svolgevano intorno o a suo “favore”. In sintesi, il cantiere non costituiva altro che l'occasione nella quale coloro che movimentavano i mezzi (leggeri o pesanti) incidevano sulla fruibilità o sulla visibilità della vetrina del negozio (in thesi). Il parcheggio “abusivo” o la sostanza prolungata di mezzi di grandi dimensioni costituiscono un facere dei soggetti che lo pongono in essere e non un evento lesivo derivante eziologicamente dalla cosa in custodia
Questo accertamento preclude nell'an qualsivoglia forma di responsabilità aquiliana da fatto illecito in capo alla sia di carattere soggettivo che oggettivo. Controparte_1 Appare evidente che l'imputazione oggettiva della responsabilità 2051 c.c. è stata offerta dall'attore sulla base della sola qualità di proprietaria e committente della società. Essendo insussistenti i presupposti del danno da cosa in custodia sulla base della sola prospettazione dei fatti non può essersi responsabilità aquiliana. Non sussiste in fatto, poi, alcuna responsabilità per fatto commissivo in quanto l'attore aveva articolato la propria domanda in tal senso sulla fattispecie affatto diversa della responsabilità da atto lecito di cui all'art. 843 c.c.. Vi è soltanto un accenno in sede di conclusioni all'art. 2043 c.c. senza alcuna indicazione nel corpo del libello introduttivo (in contrasto con quanto svolto rispetto all'art. 843 e 2051 c.c.) al fatto colposo o doloso e il nesso di causalità fra questo ed il danno subito da un'attività diretta della società. Sotto questo profilo, quindi, difetta una domanda in senso tecnico anche perché i fatti storici dimessi in atti concernono attività in faciendo pacificamente non svolte dalla Non è Controparte_1 possibile “recuperare” una forma di responsabilità aquiliana che colleghi la società proprietaria ad azioni svolte al liminare del suo immobile da altri soggetti (a ritenerle dannose).
pagina 5 di 8 La domanda di risarcimento del danno ex 2043 c.c. proposta da , quale Parte_1 Co titolare dell'impresa individuale la LL Artigianale nei confronti dell'appaltatore .
[...] è infondata e va respinta. Controparte_4 Come noto, l'art. 2043 c.c. individua la fattispecie generale di illecito aquiliano, in cui il fatto che cagiona il danno è una condotta umana;
mentre il criterio di addebito del fatto è la colpevolezza del soggetto agente che cagiona il danno con una propria condotta dolosa o colposa. Affinché una responsabilità sorga è, dunque, necessaria la prova da parte del danneggiato di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ossia, l'esistenza di un fatto illecito, la riferibilità del fatto all'agente a titolo di dolo o colpa, il danno ingiusto ed il nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito. Un requisito dell'illecito aquiliano è, quindi, quello della colpevolezza, ossia del nesso psichico che ricollega la condotta all'agente. Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, l'art. 2043 c.c. distingue gli elementi della colpa e del dolo senza fornire, peraltro, nessuna definizione. In subiecta materia si richiamano le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (cfr. art. 43 c.p.) secondo la quale l'evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione;
mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica). Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, un ruolo essenziale è, altresì, rappresentato dal nesso di causalità. Affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000). Infine, il c.d. "danno ingiusto" è rappresentato dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, e va inteso nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius;
non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento giuridico;
contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999, 22/07/1999, n. 500; n. 4058/69; n. 2135/72; 5813/85; n. 8496/94; n. 1540/95). Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Cass. 4 febbraio 2014, n. 2422).
Ebbene appaiono difettare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. In primo luogo, la prospettazione di parte attrice del profilo di illiceità della condotta imputabile alla convenuta non trova un adeguato riscontro probatorio Ella imputa le seguenti condotte:
• “il persistente passaggio e sosta di automezzi pesanti per il carico e scarico di materiale edilizio”
• “il parcheggio di auto aziendali”. Ciò invererebbe il suo comportamento illecito poiché “non si è adoperata a creare sia il minor danno possibile all'attività commerciale che si trova al piano terra dell'edificio attiguo a quello in corso di costruzione che dei passaggi sotto il ponteggio idonei a consentire non solo di raggiungere il negozio ma anche di vendere la merce esposta alla vetrina” (pag. 6 atto di citazione). Non può fare a meno di notarsi che una parte di tali allegazioni non può costituire in astratto un comportamento non iure essendo al contrario stato posto in essere proprio nel contemperamento fra attività di impresa, rispetto della concessione di suolo pubblico e accesso ai fondi privati (come quello dell'attore finitimi). La realizzazione del passaggio sotto l'impalcato nonché il posizionamento di transenne in luogo di una vera e propria cesata di cantiere, anzi, costituiscono propri i mezzi per pagina 6 di 8 contemperare le esigenze pubblicistiche e privatistiche testé esposte, anche perché di carattere intrinsecamente temporaneo. Peraltro, dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio, anche dallo stesso attore, (doc. 7 fasc. VARRIALE;
doc. 8,9,10, 11 Vigevano 29; doc. 8,9,10 fasc. PA.DO) emerge che, contrariamente a quanto sostenuto, lo sbarramento con transenne basse poste sulla carreggiata non poteva impedire la visibilità in rerum natura, né tanto meno l'ingresso del negozio. Si vede tanto dall'interno del negozio che da fuori l'assenza di alcun impatto visivo o di alcun impedimento fisico duraturo da esse frapposto. Sia consentito sottolineare, peraltro, che le transenne servivano a surrogare il marciapiede oggetto di occupazione di suolo pubblico (anche nella porzione antistante il negozio attoreo -docc. 3, 6 fasc. PA.DO) così consentendo il passaggio dei pedoni il più vicino possibile al fronte dei fabbricati e, quindi, dell'attività attorea (con ciò evitando la loro mera interdizione e spostamento sull'altro lato della carreggiata). La doglianza relativa al parcheggio e sosta dei mezzi operanti nel cantiere appare suggestiva ma non coglie nel segno. In primis non può sottacersi che una cospicua porzione di marciapiede fontistante la pelletteria era stata concessa in uso dal per l'installazione del cantiere ma della stessa non ha usufruito CP_6 l'appaltatrice come si desume dall'incrocio tra il progetto del cantiere ed il contenuto delle concessioni id suolo pubblico. Ne segue che l'appaltatrice avrebbe potuto delimitare ed impedire in modo permanente l'accesso su quella porzione che, di contro, ha lasciato libera da opere infisse in modo stabile.
(in fra doc. 7 fasc. PA.DO) In secundis l'attività che l'attore ha additato come illecita non poteva essere tale nella sua dimensione empirica. L'eventualità che dei soggetti esterni (anche riferibili, come probabile visto il contesto cantieristico, all'appaltatrice) potessero sostare in via temporanea sulla porzione di marciapiede o che dei mezzi pesanti potessero sostare lungo la pubblica via o scaricare materiali presso il cantiere non può costituire condotta illecita. Il comportamento era autorizzato dal titolare del diritto sul bene ove si eseguiva tale attività ovvero il Comune di Milano. In tertiis la doglianza esposta dall'attore non appare suscettibile di determinare sia in astratto che in concreto il danno lamentato. Da un punto di vista assertivo appare arduo sostenere che degli autorticolati (inidonei per dimensioni al posteggio sulla porzione di marciapiede) possano aver sostato per la pubblica via, ai fini dello scarico merci, per mesi consecutivi con ciò, vista la loro stazza, inibendo la visibilità, da una certa angolazione, dell'insegna del negozio o, comunque, scoraggiandone i potenziali avventori.
pagina 7 di 8 Sul piano della prova poi le fotografie dimesse dallo stesso attore si prestano alla più disparate inferenze logiche in ordine a durata della sosta, mancato impedimento all'accesso e alla visione del negozio, ecc.. Non può ragionevolmente trarsi la prova di ciò che allega l'attore. Infine, vanno spese alcune considerazioni sulla tipologia di danno – evento descritto dall'attore quale scaturigine di quella conseguenza che dovrebbe essere risarcita (la perdita di fatturato). Si riduce a due fatti:
- impedimento all'accesso nel negozio;
- occultamento o diminuzione della visibilità dell'insegna o della vetrina. Si tratta di eventi che non possono essere occorsi nella dimensione temporale e spaziale riferita dall'attore vista la natura saltuaria dell'attività di cantiere censurata e che poteva avere un astratto impatto sulla visibilità del negozio. Peraltro, come anticipato, si tratterebbe di una conseguenza non derivante da un illecito con quel che ne segue circa l'insussistenza di una responsabilità aquiliana in capo all'appaltatrice per gli eventuali disguidi e fastidi che possano essere occorsi.
Queste ragioni assorbono quelle inerenti al difetto di nesso causale tra le attività “incriminate” ed il danno conseguenze allegato nonché rispetto a quelle della sua prova. Alla soccombenza di parte attrice consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la fase introduttiva, di studio, di istruttoria ed i minimi per la sola fase decisoria, in € 4.227,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A in favore di ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta le domande di , quale titolare dell'impresa individuale la Parte_1
LL Artigianale;
- condanna , quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1
Artigianale alla rifusione delle spese processuali in favore della che si Controparte_1 liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
- condanna , quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1
Artigianale alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_2 che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 7 ottobre 2025
Il Giudice
LE ET
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LE ET ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7854/2023 promossa da:
quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1 Artigianale, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO RITA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CARADOSSO, N. 8 20123 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO RITA
ATTORE Contro
(P.I ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rossi (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Appiani n. C.F._2 22,
(P. I. ), difesa e rappresentata dagli Avv.ti Nicola Controparte_2 P.IVA_2 GALEANO (c.f. ) e Flora SAVASTANO (c.f. ), con CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 studio in Milano Via Ruggero di Lauria n. 4, ed ivi elettivamente domiciliata CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale titolare dell'impresa individuale la LL Artigianale, ha Parte_1 convenuto in giudizio la nonché la per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto accertare e dichiarare
pagina 1 di 8 -la responsabilità solidale delle società e per tutti i danni Controparte_1 Controparte_3 subiti nel corso dell'esecuzione della nuova costruzione di edifici residenziali nell'immobile sito in Milano, Via Vigevano, 29:
a) quanto alla società ai sensi dell'art. 843, II c. c.c. o alternativamente ex Controparte_1 art. 2051 e 2443 c.c.
b) quanto alla società ex art. 2043 c.c.; Controparte_2
-condannare le predette società in via solidale fra esse, al pagamento della complessiva somma erroneamente indicata in euro 7.097,00, pari all'entità dei danni subiti ovvero nella diversa somma determinata in via equitativa ex artt. 1226 e 2045 c.c. nei limiti di competenza di questo Giudice, oltre interessi di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. A sostegno della domanda ha allegato di aver subito dei danni a seguito della compromissione della propria attività commerciale, sita in Via Vigevano 27, riconducibili all'esecuzione dei lavori per l'edificazione di un fabbricato ubicato al civico adiacente alla pelletteria da parte dell'appaltatore PA. per conto della committente In specie, Controparte_4 Controparte_1
PELLETTERIA ARTIGIANALE di ha lamentato una diminuzione di Pt_1 Parte_1 fatturato a causa dell'apposizione di transenne e la sosta di vetture nell'area antistante alla propria attività commerciale che limitavano la visibilità del negozio, nonché il deposito di polveri sulla merce in esposizione a causa dell'attività di demolizione.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 21 giugno 2023 la Controparte_1 contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo di:
- “Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui narrativa o, in via subordinata, massima riduzione delle pretese avversarie per tutte le ragioni di cui in narrativa”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta del 21 giugno 2023 la Pa. Do. Controparte_2 per chiedere:
“In via preliminare
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale formulata dall'attore per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per l'effetto assegnare alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito con fissazione della successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3 D.L. 132/2014. In via principale
- Respingere le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso sfornite di prova. In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere sussistente la Cont responsabilità, ancorché solidale, di utilizzare quale parametro di calcolo per Controparte_4 pagina 2 di 8 determinare il quantum risarcitorio i ricavi dell'anno 2020 ovvero, in subordine, quella relativi all'annualità 2019, detratte le imposte a carico del contribuente.
- Accertare e dichiarare la sussistenza del fatto colposo del creditore e ridurre conseguentemente il quantum risarcitorio. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Esperito negativamente il tentativo di negoziazione assistita, le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c. Il g.i., con ordinanza dell'11 aprile 2024, ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta CP_1 nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto
[...] circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3) genericamente formulate (cap, 4 oltre che irrilevante ex art. 2697 c.c., 5, 6),
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1 oltre che documentali, 6,7,8, 10 e valutativa, 11, 12, 13 visto l'art. 2697 c.c.), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3 , 4, 5, 9) genericamente formulate (cap. 14,15,16);
− ritenuto che l'attore non abbia dedotto istanze istruttorie in senso tecnico ma sollecitato (l'espletamento di una non meglio precisata C.T.U. avente il seguente oggetto “se il civico 27 di via Vigevano fosse l'unico ed esclusivo accesso al cantiere, lo spazio occupabile e l'effettiva entità dei danni” come tale esulante dalle finalità del mezzo sia per oggetto che per onere della prova;
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 maggio 2025
La parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto depositato il 6 maggio 2025, mentre le parti convenute hanno precisato come da note scritte ex art. 127 – ter depositate telematicamente il 9 e 12 maggio 2025.
Le domande proposte da , quale titolare dell'impresa individuale la Parte_1 LL Artigianale nei confronti della sono infondate e vanno respinte. Controparte_1 In primo luogo, deve ritenersi infondata la domanda di indennità ex 843 c.c. avanzata da parte attrice nei confronti della convenuta Controparte_1 Giova premettere sul punto che l'art. 843, comma primo c.c. contiene una limitazione legale del diritto dominicale (Cass. civ. 2274/1995) che fa sorgere una obligatio propter rem (Cass. civ. 5012/2018; Cass. civ. 15843/2017). In specie, il soggetto passivo di tale obbligazione può essere solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato (C. civ. 16776/2019). Altresì, il diritto di ottenere l'accesso e il passaggio previsti dal primo comma della norma citata compete al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento e può essere esercitato contro il proprietario o il titolare di un diritto di godimento, nonché contro il semplice possessore (C. civ. 10837/1992). Ne segue che l'indennità di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., pacificamente ricondotta alle ipotesi di responsabilità da atto lecito dannoso, è riconosciuta al solo proprietario del fondo, sul quale venga eseguito l'accesso ed il passaggio per costruire o riparare opere del vicino o comune, solo nel pagina 3 di 8 caso in cui l'accesso al fondo produca un danno. L'indennità de qua, dunque, ha ad oggetto i danni materiali subiti dal fondo come conseguenza immediata e diretta dell'accesso e di altre attività inerenti e conseguenti (Cass. n. 4944/1981). Pertanto, sebbene prescinda l'accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l'accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato (Cass. 20540/2020). Nel caso di specie, sostiene che “i lavori oltre a creare ingombro Parte_1 all'entrata del negozio hanno agevolato l'ingresso al suo interno di polveri create dalle operazioni di demolizione che si sono depositate sugli oggetti in pelle esposti in vetrina ma anche di materiale edile (sabbia e cemento) (pag. 2 attore)”. Ha richiesto, pertanto, un'indennità quale contropartita “corrispettiva” per i danni (diminuzione di fatturato) che asserisce di aver subito a seguito dell'“occupazione nel corso dei lavori del suolo antistante la vetrina del negozio della LL di ” avendone occultato “l'esistenza Parte_1 creando una limitazione del godimento dell'immobile” (pag. 4 atto di citazione). Ebbene, si tratta di un assunto giuridicamente (quantomeno in termini di prospettazione nominalistica) errato in quanto estraneo alla fattispecie di cui all'art. 843 c.c.. In effetti, l'art. 843 c.c. disciplina la diversa situazione del proprietario che deve permettere l'accesso nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, situazione questa completamente esulante il caso di specie nel quale avviene, tra l'altro, l'occupazione di un suolo pubblico. Dalla ricostruzione fattuale emerge infatti che la non abbia acceduto o si sia Controparte_1 mantenuta sul fondo dell'attore per eseguire opere sulla propria parte esclusiva o comune. Peraltro, la facoltà di accesso al fondo altrui deve essere inquadrata nelle obbligazioni propter rem, cosicché è necessario accertare la qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, di entrambi i fondi. Riguardo a tale presupposto, peraltro, vi è un assoluto difetto di allegazione, prima ancora che di prova. Mentre è pacifico, infatti, che la sia proprietaria del fondo finitimo;
non provata è Controparte_1 la titolarità del fondo in capo all'attore. Ne segue, dunque, l'infondatezza della domanda di indennità, di cui al secondo comma dell'art. 843 c.c., vista l'assenza della prova dei presupposti di diritto della fattispecie de qua.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. Parte attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. in quanto la era proprietaria e Controparte_1 committente delle opere eseguite dalla società appaltatrice causative dei danni asseritamente subiti. L'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (infra Cass. 6 luglio 2004, n. 12329). In questo caso, infatti, la responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodia tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile (Cass. III, Ord. 8 luglio 2024, n. 18518; Cass, III, n. 26142 del 2023, Cass. III, . n. 11152 del 2023). pagina 4 di 8 Purtuttavia nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"( infra Cass. III, Ord. 31 marzo 2025, n. 8449). Ed infatti "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"(infra Cass. SS. UU. Ord. 30 giugno 2021, n. 20943; Cass. III;
21 febbraio 2018, nn.2480 e 2481, Cass. n.27724/2018 e, da Cass. n.4588/2022). Il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, lanche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (infra Cass. III, 12 luglio 2022, n. 21977), ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l'appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi (infra Cass. III, Ord. 16 febbraio 2024, n. 4288). In questo ambito i fatti “contestati” dall'attore non paiono avere nulla a che fare con il dinamismo dannoso insito nella pericolosità genetica o sopravvenuta della cosa di cui discorre la norma invocata. Non è la cosa ad aver cagionato un danno all'attore ma l'attività, che in via diretta ed indiretta, vari soggetti (non necessariamente riferibili alla proprietaria), vi svolgevano intorno o a suo “favore”. In sintesi, il cantiere non costituiva altro che l'occasione nella quale coloro che movimentavano i mezzi (leggeri o pesanti) incidevano sulla fruibilità o sulla visibilità della vetrina del negozio (in thesi). Il parcheggio “abusivo” o la sostanza prolungata di mezzi di grandi dimensioni costituiscono un facere dei soggetti che lo pongono in essere e non un evento lesivo derivante eziologicamente dalla cosa in custodia
Questo accertamento preclude nell'an qualsivoglia forma di responsabilità aquiliana da fatto illecito in capo alla sia di carattere soggettivo che oggettivo. Controparte_1 Appare evidente che l'imputazione oggettiva della responsabilità 2051 c.c. è stata offerta dall'attore sulla base della sola qualità di proprietaria e committente della società. Essendo insussistenti i presupposti del danno da cosa in custodia sulla base della sola prospettazione dei fatti non può essersi responsabilità aquiliana. Non sussiste in fatto, poi, alcuna responsabilità per fatto commissivo in quanto l'attore aveva articolato la propria domanda in tal senso sulla fattispecie affatto diversa della responsabilità da atto lecito di cui all'art. 843 c.c.. Vi è soltanto un accenno in sede di conclusioni all'art. 2043 c.c. senza alcuna indicazione nel corpo del libello introduttivo (in contrasto con quanto svolto rispetto all'art. 843 e 2051 c.c.) al fatto colposo o doloso e il nesso di causalità fra questo ed il danno subito da un'attività diretta della società. Sotto questo profilo, quindi, difetta una domanda in senso tecnico anche perché i fatti storici dimessi in atti concernono attività in faciendo pacificamente non svolte dalla Non è Controparte_1 possibile “recuperare” una forma di responsabilità aquiliana che colleghi la società proprietaria ad azioni svolte al liminare del suo immobile da altri soggetti (a ritenerle dannose).
pagina 5 di 8 La domanda di risarcimento del danno ex 2043 c.c. proposta da , quale Parte_1 Co titolare dell'impresa individuale la LL Artigianale nei confronti dell'appaltatore .
[...] è infondata e va respinta. Controparte_4 Come noto, l'art. 2043 c.c. individua la fattispecie generale di illecito aquiliano, in cui il fatto che cagiona il danno è una condotta umana;
mentre il criterio di addebito del fatto è la colpevolezza del soggetto agente che cagiona il danno con una propria condotta dolosa o colposa. Affinché una responsabilità sorga è, dunque, necessaria la prova da parte del danneggiato di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano ossia, l'esistenza di un fatto illecito, la riferibilità del fatto all'agente a titolo di dolo o colpa, il danno ingiusto ed il nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito. Un requisito dell'illecito aquiliano è, quindi, quello della colpevolezza, ossia del nesso psichico che ricollega la condotta all'agente. Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, l'art. 2043 c.c. distingue gli elementi della colpa e del dolo senza fornire, peraltro, nessuna definizione. In subiecta materia si richiamano le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (cfr. art. 43 c.p.) secondo la quale l'evento doloso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione;
mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza e imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica). Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, un ruolo essenziale è, altresì, rappresentato dal nesso di causalità. Affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000). Infine, il c.d. "danno ingiusto" è rappresentato dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, e va inteso nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius;
non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento giuridico;
contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999, 22/07/1999, n. 500; n. 4058/69; n. 2135/72; 5813/85; n. 8496/94; n. 1540/95). Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri (Cass. 4 febbraio 2014, n. 2422).
Ebbene appaiono difettare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in esame. In primo luogo, la prospettazione di parte attrice del profilo di illiceità della condotta imputabile alla convenuta non trova un adeguato riscontro probatorio Ella imputa le seguenti condotte:
• “il persistente passaggio e sosta di automezzi pesanti per il carico e scarico di materiale edilizio”
• “il parcheggio di auto aziendali”. Ciò invererebbe il suo comportamento illecito poiché “non si è adoperata a creare sia il minor danno possibile all'attività commerciale che si trova al piano terra dell'edificio attiguo a quello in corso di costruzione che dei passaggi sotto il ponteggio idonei a consentire non solo di raggiungere il negozio ma anche di vendere la merce esposta alla vetrina” (pag. 6 atto di citazione). Non può fare a meno di notarsi che una parte di tali allegazioni non può costituire in astratto un comportamento non iure essendo al contrario stato posto in essere proprio nel contemperamento fra attività di impresa, rispetto della concessione di suolo pubblico e accesso ai fondi privati (come quello dell'attore finitimi). La realizzazione del passaggio sotto l'impalcato nonché il posizionamento di transenne in luogo di una vera e propria cesata di cantiere, anzi, costituiscono propri i mezzi per pagina 6 di 8 contemperare le esigenze pubblicistiche e privatistiche testé esposte, anche perché di carattere intrinsecamente temporaneo. Peraltro, dalle rappresentazioni fotografiche prodotte in giudizio, anche dallo stesso attore, (doc. 7 fasc. VARRIALE;
doc. 8,9,10, 11 Vigevano 29; doc. 8,9,10 fasc. PA.DO) emerge che, contrariamente a quanto sostenuto, lo sbarramento con transenne basse poste sulla carreggiata non poteva impedire la visibilità in rerum natura, né tanto meno l'ingresso del negozio. Si vede tanto dall'interno del negozio che da fuori l'assenza di alcun impatto visivo o di alcun impedimento fisico duraturo da esse frapposto. Sia consentito sottolineare, peraltro, che le transenne servivano a surrogare il marciapiede oggetto di occupazione di suolo pubblico (anche nella porzione antistante il negozio attoreo -docc. 3, 6 fasc. PA.DO) così consentendo il passaggio dei pedoni il più vicino possibile al fronte dei fabbricati e, quindi, dell'attività attorea (con ciò evitando la loro mera interdizione e spostamento sull'altro lato della carreggiata). La doglianza relativa al parcheggio e sosta dei mezzi operanti nel cantiere appare suggestiva ma non coglie nel segno. In primis non può sottacersi che una cospicua porzione di marciapiede fontistante la pelletteria era stata concessa in uso dal per l'installazione del cantiere ma della stessa non ha usufruito CP_6 l'appaltatrice come si desume dall'incrocio tra il progetto del cantiere ed il contenuto delle concessioni id suolo pubblico. Ne segue che l'appaltatrice avrebbe potuto delimitare ed impedire in modo permanente l'accesso su quella porzione che, di contro, ha lasciato libera da opere infisse in modo stabile.
(in fra doc. 7 fasc. PA.DO) In secundis l'attività che l'attore ha additato come illecita non poteva essere tale nella sua dimensione empirica. L'eventualità che dei soggetti esterni (anche riferibili, come probabile visto il contesto cantieristico, all'appaltatrice) potessero sostare in via temporanea sulla porzione di marciapiede o che dei mezzi pesanti potessero sostare lungo la pubblica via o scaricare materiali presso il cantiere non può costituire condotta illecita. Il comportamento era autorizzato dal titolare del diritto sul bene ove si eseguiva tale attività ovvero il Comune di Milano. In tertiis la doglianza esposta dall'attore non appare suscettibile di determinare sia in astratto che in concreto il danno lamentato. Da un punto di vista assertivo appare arduo sostenere che degli autorticolati (inidonei per dimensioni al posteggio sulla porzione di marciapiede) possano aver sostato per la pubblica via, ai fini dello scarico merci, per mesi consecutivi con ciò, vista la loro stazza, inibendo la visibilità, da una certa angolazione, dell'insegna del negozio o, comunque, scoraggiandone i potenziali avventori.
pagina 7 di 8 Sul piano della prova poi le fotografie dimesse dallo stesso attore si prestano alla più disparate inferenze logiche in ordine a durata della sosta, mancato impedimento all'accesso e alla visione del negozio, ecc.. Non può ragionevolmente trarsi la prova di ciò che allega l'attore. Infine, vanno spese alcune considerazioni sulla tipologia di danno – evento descritto dall'attore quale scaturigine di quella conseguenza che dovrebbe essere risarcita (la perdita di fatturato). Si riduce a due fatti:
- impedimento all'accesso nel negozio;
- occultamento o diminuzione della visibilità dell'insegna o della vetrina. Si tratta di eventi che non possono essere occorsi nella dimensione temporale e spaziale riferita dall'attore vista la natura saltuaria dell'attività di cantiere censurata e che poteva avere un astratto impatto sulla visibilità del negozio. Peraltro, come anticipato, si tratterebbe di una conseguenza non derivante da un illecito con quel che ne segue circa l'insussistenza di una responsabilità aquiliana in capo all'appaltatrice per gli eventuali disguidi e fastidi che possano essere occorsi.
Queste ragioni assorbono quelle inerenti al difetto di nesso causale tra le attività “incriminate” ed il danno conseguenze allegato nonché rispetto a quelle della sua prova. Alla soccombenza di parte attrice consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la fase introduttiva, di studio, di istruttoria ed i minimi per la sola fase decisoria, in € 4.227,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A in favore di ciascuna parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta le domande di , quale titolare dell'impresa individuale la Parte_1
LL Artigianale;
- condanna , quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1
Artigianale alla rifusione delle spese processuali in favore della che si Controparte_1 liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
- condanna , quale titolare dell'impresa individuale la LL Parte_1
Artigianale alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_2 che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 7 ottobre 2025
Il Giudice
LE ET
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