Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10644 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06021/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6021 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Manzia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 14;
contro
il Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza dirigenziale dell’Area Edilizia e T.P.L. n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) del Comune di Fiumicino (notificata a mezzo raccomandata ricevuta il 13.4.2021) recante: ordine di demolizione ai sensi dell’art. 16 della L.R. Lazio 15/2008 di opere ritenute abusive entro il termine di giorni novanta con comminatoria, in difetto, della demolizione d’ufficio; applicazione della sanzione pecuniaria di € 5.000,00 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento approvato con DCC 2/2016, con avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva;
- nonché di ogni altro atto coordinato o comunque connesso e in particolare: del modello 23/A bis prot. n. -OMISSIS- emesso a seguito di sopralluogo del Comando di Polizia Locale, non conosciuto ma menzionato nell’impugnata ordinanza; dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Fiumicino n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per i ricorrenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- il dirigente dell’Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di opere ritenute abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00 entro il termine di trenta giorni.
A fondamento di tale ordinanza il Comune ha posto il cambio di destinazione d’uso da seminterrato / cantina a residenziale che i ricorrenti avrebbero abusivamente realizzato nell’immobile di loro proprietà sito in Fiumicino alla Via -OMISSIS-. In particolare, tale cambio di destinazione d’uso sarebbe stato posto in essere mediante la creazione di tre vani e un ripostiglio per mezzo dell’apposizione di tramezzature.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 19.5.2021 e depositato in data 9.6.2021) i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tale ordinanza e degli altri atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
“ I – Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti e dei presupposti - Conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 16 L.R. Lazio 11.08.2008 n. 15 nonché violazione degli artt. 6-bis e 33 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e succ. mod. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”;
i ricorrenti non avrebbero realizzato alcun mutamento della destinazione d’uso, poiché gli stessi si sarebbero limitati a suddividere il vano cantina di 41,73 m.q. per mezzo di tramezzi e ricavando “ uno spazio di accesso a ridosso della scala, di mq. 6,54, un lavatoio di mq. 4,62, uno stenditoio di mq. 11,98, un locale pompe di mq. 4,56 e una residua superficie a cantina di mq. 12,15 ” (v. pag. 3 del ricorso);
la suddivisione del locale non avrebbe alterato la sua destinazione a funzione accessoria dell’abitazione sovrastante, pure tenuto conto della c.i.l.a. presentata all’amministrazione e ignorata dalla stessa;
il Comune sarebbe quindi incorso anche in un difetto di istruttoria e motivazione;
“ II - In subordine, violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 16 L.R. Lazio 11.08.2008 e dell’art. 33 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e succ. mod. - Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti ”;
in via subordinata, comunque il Comune non avrebbe potuto applicare oltre alla sanzione demolitoria anche quella pecuniaria, trattandosi di sanzioni alternative e non cumulabili;
del resto, l’immobile di cui si discute sarebbe stato realizzato in epoca recente (giusta permesso di costruire del 2006) e rispetto allo stesso non sarebbe intervenuta alcuna dichiarazione di interesse culturale;
l’unico vincolo sarebbe quello paesaggistico che comunque nella presente vicenda non avrebbe rilievo, riguardando la tramezzatura apposta esclusivamente l’interno dell’immobile;
“ III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 legge 07.08.1990 n. 241 e succ. mod. - Eccesso di potere per vizio del procedimento e perplessità ”;
infine, l’impugnata ordinanza sarebbe illegittima per non essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
3. Si è costituito il Comune di Fiumicino, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso proposto, sostenendo prima di tutto la sussistenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione per valutare la sussistenza di un cambio di destinazione d’uso e che dalla documentazione fotografica in atti tale cambio di destinazione emergerebbe inequivocabilmente. Del resto, la c.i.l.a. presentata dai ricorrenti non potrebbe sanare in modo postumo la diversa distribuzione interna.
Quanto al secondo motivo di ricorso il Comune ha evidenziato che l’abuso sarebbe stato realizzato nell’ambito di area vincolata, come da vincoli elencati nell’ordinanza impugnata ed in conformità a quanto stabilito dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
Infine, il Comune ha dedotto la natura vincolata dell’ordinanza impugnata, con conseguente non necessità della partecipazione dei ricorrenti al procedimento.
4. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 4 aprile 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto, in quanto risultano meritevoli di condivisione le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso.
Nel caso di specie la documentazione fotografica contenuta nel fascicolo istruttorio prodotto dal Comune non supporta la valutazione posta in essere dallo stesso in relazione all’avvenuto mutamento di destinazione d’uso.
In effetti, dalla visione delle fotografie ivi contenute (peraltro di qualità non ottimale) si desume soltanto la presenza di una certa quantità di mobilio vario coperto da teli di plastica trasparente, di armadi con bottiglie varie e di una mensola con una lampada e dei libri. Manca invece qualsivoglia ulteriore indizio (ad esempio impianti idrici, telefonici, ed elettrici o servizi igienici ecc.) che consenta di desumere che la destinazione del locale cantina sia effettivamente diventata residenziale. Del resto, la mera apposizione di tramezzi per dividere in più ambienti il locale cantina in assenza di ulteriori elementi che possano suffragare la tesi del Comune finisce per essere una circostanza di carattere del tutto neutro, giustificata in maniera non inverosimile dai ricorrenti nell’ottica di un miglior uso della cantina.
Peraltro, nell’impugnata ordinanza il Comune non risulta neppure aver tenuto conto della c.i.l.a. del 2.11.2020 presentata dai ricorrenti (v. all. 5 al ricorso) nei quali gli stessi avevano rappresentato che i lavori avrebbe comportato semplicemente una diversa distribuzione degli spazi interni.
La fondatezza delle doglianze contenute nel primo motivo di ricorso consente di assorbire quelle ulteriori contenute negli altri motivi di ricorso.
In conclusione, il ricorso proposto va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Condanna il Comune di Fiumicino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, della C.P.A. e dell’I.V.A., se dovute e nelle misure di legge, e del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO