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26 aprile 1956
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30 aprile 1975
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29 dicembre 1993
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1 gennaio 2007
1 gennaio 2007
Art. 8.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.
(3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.
Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.
(3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.
Commentari • 11
- 1. Propaganda elettorale e affissioni sanzionateGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 21 febbraio 2017 · 28.266815
[…] n. 212, nella nozione di affissione deve ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi di una lista elettorale, stante il carattere esemplificativo del riferimento al materiale oggetto di affissione contenuto nella norma. L'art. 8 della legge 212/1956, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, sanziona penalmente, al terzo comma, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 30/03/2021, n. 358Provvedimento: […] Controparte_1 e notificate in data 24/2/2017, con le quali era stato ingiunto a Parte_1 di versare la complessiva somma di euro 7.748,10 per le violazioni dell'art. 8 della legge 212/1956 accertate in occasione della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana nel 2012.Leggi di più...
- art. 6 legge 689/1981·
- affissione manifesti elettorali·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- campagna elettorale·
- art. 8 legge 212/1956·
- responsabilità solidale·
- onere della prova