Articolo 8 della Legge 4 aprile 1956, n. 212
Articolo 7Articolo 9
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26 aprile 1956
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30 aprile 1975
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29 dicembre 1993
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1 gennaio 2007
Art. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia' affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorita' concernenti le operazioni elettorali.
Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione fino a due anni.
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi e' punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 8.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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