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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7505/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7505/2020 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del
07.01.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. C.F._2
Guido Simonetti, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Ottaviano, alla via F.F.S.S., n.56;
E
- APPELLANTI –
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Parisio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Rione Sirignano n.10
- APPELLATA e APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE ADESIVA -
NONCHE'
Procedimento N. 7505/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_3 C.F._3 calce all'atto di costituzione, dall' Avv. e dall'Avv. Ciro Orria, unitamente ai quali Controparte_2
elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla Via Raffaele Pappalardo n. 27;
-APPELLATA-
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Ottavio Albio de Maffutiis, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n° 4;
- APPELLATA -
NONCHE'
Controparte_4
-APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello alla sentenza n. 1169/2020 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocarono in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e rispettivamente Controparte_3 Parte_3
ente assicuratore e proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. DT766FJ, assumendo che in data 10.05.2015, alle ore 03.00 circa, in Somma Vesuviana (NA) nei Pressi dell'intersezione tra piazza Margherita e via
Margherita il motociclo Beverly tg. DK14598, di proprietà degli attori e condotto in quell'occasione da mentre percorreva la Via Margherita nella propria corsia di marcia, fu investito dal Persona_1
veicolo Fiat Punto tg. DT766FJ, che proveniente da Via Canonico Feola, svoltò a sinistra su Via
Margherita ed invase la corsia di marcia percorsa dal motociclo Piaggio Beverly;
che a seguito dell'impatto, finì contro l'autovettura Renault Clio tg. CF055TB di , regolarmente Controparte_4
parcheggiata sul margine della strada. Assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse attribuibile al conducente del veicolo Fiat Punto, chiesero la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo con condanna alle spese di lite con attribuzione.
Procedimento N. 7505/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 2
1.2 Spiegò intervento volontario chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Controparte_4
Renault Clio tg. CF055TB di sua proprietà, regolarmente parcheggiato sul margine della strada e coinvolto nel sinistro per cui è causa. Concluse per la vittoria delle spese di giustizia con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
1.3. Al contempo, la UN adì il Giudice di pace di Sant'Anastasia al fine di conseguire la condanna dei in solido con la , nelle rispettive qualità di proprietari dello scooter e di impresa Pt_1 Controparte_1
assicuratrice, al risarcimento dei danni al veicolo derivanti dal sinistro verificatosi nelle circostanze di luogo e di tempo prima precisate, attribuendo l'esclusiva responsabilità al conducente del motoveicolo per non aver rispettato il segnale di stop ivi presente e per aver invaso la corsia opposta. Infine, chiese la vittoria delle spese di lite con attribuzione ex art 93 c.p.c..
1.4. Ravvisata la sussistenza di elementi di connessione venne disposta la riunione dei procedimenti recanti rg. 4032/2015 e 7073/2015 e, a seguito dell'espletata l'istruttoria, il Giudice di primo grado con pronuncia n. 1169/2020 ritenne sussistente una corresponsabilità dei veicoli coinvolti, nella misura del
70% per il conducente del motociclo e 30% per il conducente dell'autovettura, e li condannò solidalmente a risarcire i danni nei confronti di . Controparte_4
2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha denunciato la non corretta valutazione delle risultanze probatorie, l'erroneità della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni e del capo della sentenza relativo alle spese di lite siccome il giudice li aveva condannati a pagare in favore del difensore della convenuta il 70% delle spese di ctu, nonostante questi le avessero già integralmente liquidate all'ausiliario dell'ufficio. Hanno quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio la spiegando appello incidentale adesivo a sostegno dei motivi Controparte_1
di gravame proposti dagli appellanti, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
4.Ha resistito al gravame anche la eccependo preliminarmente la nullità della Controparte_3
citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole possibilità di essere accolta. Nel merito, ha instato per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5. Non ha preso parte al giudizio a dispetto della rituale notifica della citazione in Controparte_4
appello perfezionatasi nei suoi confronti il 06.05.2022, e pertanto all'udienza del 12.05.2022 è stata
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dichiarata la sua contumacia
6. Ordinata la rinnovazione della notifica e acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato è stata differita per esigenze di ruolo all'udienza del 07.01.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti
a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha accolto parzialmente la domanda per avere ritenuto sussistente un concorso di colpa nella misura del 70% per gli appellanti e 30% per gli appellati.
2. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con il primo motivo di doglianza, l'istante ha censurato l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe operato la ricostruzione del sinistro non tenendo conto di quanto emerso dagli accertamenti effettuati dai militi intervenuti sui
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luoghi del sinistro, dalla relazione tecnica redatta dal C.T.U. e dalle dichiarazioni rese Persona_2
dal proprio teste.
Mette conto evidenziare che laddove la prova sia libera, cioè non sia predeterminata la sua valutazione ad opera della legge, il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come disposto dall' art. 116 c.p.c.
Il giudice è libero di trarre il proprio convincimento da parametri diversi, di cui l'espressione "prudente apprezzamento" adoperata dal legislatore rappresenta la sintesi.
In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni ecc.).
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il convincimento di quest'ultimo non si è fondato sulle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta. Più precisamente, il primo giudice ha esaminato le dichiarazioni rese da entrambi i testi e i rilievi fotografici depositati nel presente giudizio e, sebbene nella motivazione della sentenza abbia fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta per la ricostruzione cinedinamica del sinistro, egli le ha menzionate per evidenziare come i punti di collisione tra i veicoli non confermassero l'assunto attoreo.
Ed infatti volendo ritenere verosimile la dinamica così come prospettata dal teste di parte attrice Pt_4
, nello specifico: “percorrevamo Via Margherita con direzione di marcia Piazza Margherita
[...]
allorquando una Fiat Punto di colore nero, nel provenire da Via Canonico Feola, svoltava a sinistra e invadeva la nostra corsia di marcia e ci urtava …[…] nonostante il tentativo di evitare l'urto frontale…[…]” non verrebbe confermato dalla collisione dello scooter contro il lato destro della Fiat
Punto.
Infatti tale ricostruzione non appare compatibile con le risultanze in atti e, precisamente le foto allegate alla produzione di parte, in cui emerge, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, che “ la
Fiat dopo aver girato alla propria sinistra si immetteva su via Margherita occupando non completamente la corsia di destra, in quanto sulla stessa vi erano parcheggiate altre autovetture, ma ponendosi quasi al centro delle due opposte corsie di macia, il motoveicolo è invece riverso nella corsia di marcia di
CP_ CP_ pertinenza della e, avendo il ciclomotore impattato la nella parte anteriore destra, si desume che tale motoveicolo procedesse anch'esso al centro delle opposte corsie di marcia”.
A ciò si aggiunga che il teste ha dichiarato che avvedutosi dell'imminente urto “sono riuscito a saltare
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dal motociclo e non ho riportato alcuna lesione”; indi, il conducente dello scooter, utilizzando la dovuta diligenza e la comune prudenza, avrebbe potuto frenare repentinamente, oppure avrebbe potuto cercare la via salvifica nella propria corsia di marcia che era solo parzialmente impegnata dal veicolo dell'appellata,
e quindi, considerate le dimensioni dello scooter gli avrebbero consentito di evitare l'impatto. All'uopo i
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno dichiarato che sul suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti i penumatici dei veicoli coinvolti (cfr relazione incidente stradale in atti).
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure la mancata prontezza del conducente nell'evitare l'impatto ben può essere ascritta alle condizioni psico-fisiche del conducente, alterate per effetto dell'alcool, così come risultante dagli atti di causa. Pertanto, la statuizione adottata dal giudice di prime cure in punto di responsabilità, non può che essere confermata.
3. Del pari, è infondato il secondo motivo di gravame con cui gli appellanti hanno evidenziato la non correttezza della sentenza nella parte in cui il giudice non gli ha riconosciuto il danno da fermo tecnico quantificato in euro 40,00 dal CTU e ha rideterminato la somma del risarcimento nel valore commerciale dello scooter al momento del sinistro.
Con riferimento al danno da fermo tecnico, la Cassazione ha puntualizzato che non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti, l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. Trattandosi di un “danno conseguenza” ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all'effettivo depauperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo. Per poter assolvere a siffatto onere probatorio, dunque, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo “ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”. (Cfr. Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Tribunale di Roma n. 18249 del 27/09/2018, Cass. n. 18773 del 26/09/2016, Cass. n. 124 del 08/01/2016).
Alla luce delle esposte enunciazioni nomofilattiche, è da ritenersi che nel caso di specie non possa essere riconosciuta suddetta voce risarcitoria atteso che in primo grado gli attuali appellanti, disattendendo siffatto onere, hanno totalmente omesso di allegare alcun elemento concreto utile a tal fine, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno materiale subito dal motociclo “oltre sosta tecnica” in totale assenza di deduzioni, allegazioni, e prova, al riguardo.
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In merito alla rideterminazione del risarcimento dei danni subiti dal motociclo, la giurisprudenza ha osservato che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante
e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013).
Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente operato la rideterminazione del risarcimento dei danni contenendoli nel valore commerciale ante sinistro, essendo la riparazione anti economica, siccome superiore (euro 2.750,03 iva inclusa) al valore dello stesso al momento del sinistro (euro 1.500,00 iva inclusa). La somma di euro 1.500,00 va poi ridotta del 70% in ragione del grado di responsabilità degli appellanti.
3. Infondato è anche il motivo di appello relativo all'errata liquidazione delle spese della consulenza tecnica. Infatti, il giudice correttamente ha liquidato le stesse in ossequio al diverso grado di responsabilità riconosciuto e quindi le ha poste rispettivamente nella misura di euro 315,00 a carico di Parte_1
e e di euro 135,00 a carico di Parte_2 Parte_3
La circostanza che gli appellanti abbiano integralmente anticipato la somma comporta il diritto ad ottenere la restituzione del 30% di quanto già corrisposto al C.T. . Persona_2
Donde, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
4. La integrale soccombenza degli appellanti (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna degli stessi alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellati e Parte_3
ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti Controparte_6
dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
4.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute ad devono essere distratte in Parte_3 favore dell'avv. e avv. Ciro Orria, i quali dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Controparte_2
hanno implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
4.2. Nulla per le spese nel rapporto tra gli appellanti e l'appellato , non avendo lo stesso Controparte_4
svolto attività difensiva in questa sede.
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5. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, della sanzione a carico degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale adesiva pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1169/2020 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2. condanna gli appellanti e , in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro a rifondere in favore dei difensori antistatari di Parte_3
avv. e avv. Ciro Orria le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, Controparte_2
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
3. condanna gli appellanti e in persona del legale Parte_5 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere in favore di in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale adesiva, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Nola, 1.04.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 7505/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 8