TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 24562/2024 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMOPNETTA
RESISTENTE
OGGETTO: esenzione ticket, handicap grave e contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. 388/2000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 4.9.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] esponendo quanto segue:
- in data 16.3.2023, egli ha presentato domande amministrative volta al riconoscimento della propria condizione di invalido civile e dello status di handicappato in situazione di gravità;
1 - sottoposto a visita medica, gli è stata riconosciuta una invalidità in misura pari al 50% nonché l'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, con provvedimento del 27.4.2023. Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'esenzione dal ticket sanitario, l'handicap grave e la contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000. Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti dell' , questo CP_2 non si è costituito in giudizio. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha confermato la valutazione espressa in sede amministrativa dalle competenti Commissioni mediche.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Si è fatto rilevare che il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non abbia valutato adeguatamente il quadro morboso che caratterizza il sig. è stata, in particolare, Pt_1 denunziata l'assenza di una “precisa diagnosi medica legale”, la
“significativa discrepanza” tra la obiettività clinica rilevata dal CTU e quella emergente dalla documentazione specialistica versata in atti, e la omessa valutazione delle patologie “ipertensione arteriosa sistemica, stenosi carotidea” di cui il ricorrente soffre. Alla luce di tali rilievi, ritenutane la opportunità, il Tribunale ha disposto convocarsi a chiarimenti il CTU nominato nella fase di ATP, dott.
“in ordine alle conclusioni del proprio elaborato, Persona_1 segnatamente in ordine all'omessa valutazione delle patologie 'ipertensione arteriosa sistemica, stenosi carotidea' di cui è affetto il sig. ” Per_2
(ordinanza del 3.12.2024). Il dott. autorizzato a rendere i richiesti chiarimenti in forma Per_1 scritta, ha depositato in data 21.1.2025 nota nella quale così risponde:
“Preliminarmente va segnalato che non sono pervenute osservazioni alla bozza di Consulenza tecnica d'Ufficio trasmessa alle parti a mezzo PEC.
… Nell'elaborato peritale si formulava la seguente diagnosi:
2 Esiti di recente STEMI inferiore trattato con PTCA e duplice stanting su coro-naria destra e di PTCA e stenting carotideo destra in stenosi emodinamicamente significativa, in soggetto iperteso in attuale buon compenso farmacologico. Dunque, la stenosi carotidea e l'ipertensione arteriosa sistemica sono state considerate nel complesso diagnostico che ha portato al giudizio conclusivo, altrimenti non sarebbero state inserite nella diagnosi medico- legale. Per quanto attiene al processo valutativo che ha condotto al giudizio finale, nelle considerazioni si scriveva: «Le condizioni documentate e rilevate all'esame obiettivo consentono di ritenere appropriato il giudizio formulato presso il Cen-tro medico-legale di Roma, sia in termini di CP_2 completezza diagnostica, sia in termini di valutazione del grado di invalidità e dello stato di handicap. Con ri-ferimento alle voci tabellari di cui al d.m. 5 febbraio 1992, la voce da utilizzare in via analogica, all'interno della quale far ricadere il quadro presentato del sog-getto è la seguente: 6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA): 41%-50%. Avuto riguardo anche allo stenting effettuato a livello carotideo, è possibile attestarsi sulla soglia massima della voce tabellare di riferimento, ovvero sul 50%, in maniera aderente a quanto fatto presso la sede amministrativa». In sostanza, la voce tabellare 6442, utilizzata in via analogica, come richiesto nei criteri applicativi del d.m. .5 febbraio 1992, indica un range valutativo che va dal 41% al 50%. La patologia Esiti di recente STEMI inferiore trattato con PTCA e duplice stanting su coronaria destra e di PTCA ricade all'interno di questo range e la percentuale massima viene raggiunto soltanto tenendo conto anche delle altre infermità ovvero l'ipertensione arteriosa e lo stenting carotideo. D'altro canto, non esistono nella tabella voci specifiche per queste mino- razioni se non ricomprendendole nella voce prescelta con criterio analogico per la patologia registrata a carico dell'apparato cardiovascolare. Da sole, dette mino-razioni, non assumerebbero, se non valutate insieme alla prima – consentendo a quest'ultima di raggiungere il massimo valore previsto dal range percentualistico (50%) – autonoma dignità valutativa. Infatti, il d.m. 5 febbraio 1992 specifica che «A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori».
3 Proprio questa è stata la metodologia valutativa adottata dal sottoscritto: le infermità che da sole non avrebbero raggiunto la soglia invalidante prevista dai criteri del decreto, sono state considerate nella loro concorrenza con il primo processo morboso indicato in diagnosi (Esiti di recente STEMI inferiore trattato con PTCA e duplice stanting su coronaria destra e di PTCA), determinando il raggiungimento della massima percentuale prevista dalla voce 6442”. Il dott. ha, dunque, ribadito le conclusioni già rassegnate. Egli, Per_1 infatti, nella relazione, con ampia ed esaustiva motivazione, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva riscontrato, a carico del sig. un complesso morboso (consistente, come si è Pt_1 visto, in “Esiti di recente STEMI inferiore trattato con PTCA e duplice stanting su coronaria destra e di PTCA e stenting carotideo destra in stenosi emodinami-camente significativa, in soggetto iperteso in attuale buon compenso farmacologico”), in elaborato compiutamente descritto, tale da comportare una invalidità in misura del 50% e una condizione di persona handicappata ma ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992 (relazione depositata telematicamente in data 23.4.2024). In ordine alla valutazione del quadro morboso, il CTU si era così espresso:
“Con riferimento alle voci tabellari di cui al d.m. 5 febbraio 1992, la voce da utilizzare in via analogica, all'interno della quale far ricadere il quadro presentato del soggetto è la seguente: 6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA): 41%-50%. Avuto riguardo anche allo stenting effettuato a livello carotideo, è possibile attestarsi sulla soglia massima della voce tabellare di riferimento, ovvero sul 50%, in maniera aderente a quanto fatto presso la sede amministrativa. Anche sotto il profilo dell'handicap il giudizio formulato appare corretto. Infatti, non è possibile rilevare a causa delle infermità sofferte una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera della vita individuale o di relazione”. L'accertamento peritale, come integrato dai suesposti chiarimenti, appare esaustivo, congruamente motivato ed immune, perciò, da censure, anche di ordine logico risolvendosi, invero, le contestazioni in una diversa valutazione medico-legale del complesso patologico riscontrato che, al contrario, è stato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU.
4 Fatte queste puntualizzazione, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU, di conferma del giudizio formulato dalle Commissioni mediche territorialmente competenti, sono pienamente condivisibili. Per quanto sopra, il ricorso non può essere accolto. Le spese di giudizio, liquidate non ricorrendo la condizione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per la doppia fase, nella somma complessiva di
€ 6.164,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, non ricorrendo la condizione di esenzione di cui all'art. 152 disp att. c.p.c., seguono la soccombenza (tenuto conto del valore della causa, compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, e computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, le spese vanno determinate in € 1.528,00 per la fase di istruzione preventiva (studio della controversia, fase introduttiva e fase istruttoria e/o di trattazione, con riduzione del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014) e in € 4.636,50 per le fasi del giudizio di merito (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale, con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. prima cit.; vd. in tema, Cass. ord. 10791/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore dell' , in Parte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate, per la doppia fase, nella somma complessiva di € 6.164,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 25/3/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
5