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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 456 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo e per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione CP_1 dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale chiede il rigetto attese le risultanze della CTU
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. DI GREGORIO PIER CP_1 P.IVA_1
PAOLO ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO : indennizzo capitale per malattia professionale
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda di revisione per aggravamento della malattia professionale CP_1
“tendinopatia cuffia rotatori”, per la quale con sentenza del Tribunale di Avezzano n.
339/2017 gli era stato riconosciuto un danno del 6% e lamentando che la domanda di maggior aggravamento e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di o capitale da danno biologico pari al previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia.
Radicato il giudizio si costituiva l' chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in CP_1
quanto del tutto infondato.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue,
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il C.T.U dott. ha ritenuto che “Non si ravvisano pertanto gli estremi Persona_1
per ammettere un significativo aggravamento, sotto il profilo medico-legale, del quadro invalidante presentato dalla ricorrente a carico della spalla destra, rispetto a quanto precedentemente riconosciuto, potendosi confermare una valutazione del danno biologico nella misura del 6% (sei per cento)”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
La parte ricorrente, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp att. cpc.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 12 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza