Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 8158/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta
TRA
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 23.09.1968, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in OM SA (RM), alla Via G. Garibaldi n.71, presso lo studio dell'Avv. Giovanni ORTENZI (c.f. – p.i. C.F._2
), dal quale è difeso e rappresentato in virtù di procura alle liti allegato P.IVA_1 all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
Tower A, 20154 Milano (cod. fisc. e. P. Iva ), capitale sociale Euro P.IVA_2
21.059.536.950,48 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari cod.n. CP_1
02008.1, codice ABI 02008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza – Brianza - Lodi, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, (nella quale sono fuse per incorporazione le seguenti società: (già Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_7
– con effetti Controparte_8 giuridici dal 1.11.2010 - per atto pubblico di fusione notaio di Persona_1
Torino del 19.10.2010 Rep.19430/12674 - registrato in pari data a Torino 1 al n.
6755 serie IT ed iscritto al Reg. Imprese di in data 22.10.2010, rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Prof. Stefano D'Ercole (C.F. ; PEC: C.F._3
; fax 066864800) giusta procura generale Email_1 rilasciata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. , a Persona_2 rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Per_3
Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T (doc. 1) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via In Arcione, 71. CP_3
- APPELLATA –
in persona del l.r. p.t. (CF. ) CP_9 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 627/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 2/9 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 numero 627/19 del Tribunale di Tivoli che ha respinto le domande dal medesimo proposte Co nei confronti di e tendenti ad ottenere la declaratoria di nullità CP_1 CP_9 delle clausole contrattuali relative al mutuo ipotecario stipulato con l'allora CP_3
per l'importo di lire 150 milioni, pari ad euro 77.468,53, con contestuale condanna
[...] delle controparti alla restituzione delle maggiori somme versate a titolo di commissioni, spese, interessi corrispettivi e moratori non dovuti.
A sostegno del gravame l'appellante a posto i seguenti motivi:
1) Violazione delle previsioni di cui agli articoli 115, 116 e 132, numero 4 c.p.c., con riferimento alla pronuncia di inammissibilità della domanda di nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori e di restituzione degli interessi indebitamente corrisposti oltre il tasso soglia sostitutivo. Violazione ed errata applicazione dell'articolo 5 della legge 154 del 1992 e articolo 117 TUB. Anomala motivazione. Motivazione non aderente alle risultanze processuali ed istruttorie.
2) Travisamento delle risultanze istruttorie e delle allegazioni fornite dalla parte.
Confusione tra gli importi versati a titolo di interessi moratori e gli importi versati a titolo di interessi corrispettivi. Violazione degli articoli 112 e 115 CPC. con riferimento alla statuizione afferente l'entità dei tassi concretamente applicati in misura eccedente la soglia legale.
3) Contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della declaratoria di nullità della clausola determinativa degli interessi di mora rispetto alla diversa determinazione assunta con riferimento alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi. Difetto motivazionale. Travisamento degli elementi acquisiti.
4) Violazione della normativa in materia di usura dei servizi e nelle operazioni finanziarie. Violazione della legge 108 del 1996 e dell'articolo 644 CP. Sulla base dei detti motivi ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni.
“Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis rejects, dichiarata, se del caso, la contumacia dei convenuti, in accoglimento dell'impugnazione avverso la sentenza numero 627/19 emessa in data 14 maggio 2019 dal tribunale ordinario di Tivoli
pag. 3/9 sezione civile in persona del giudice dottor Francesco Lupia, nel procedimento civile iscritto al numero 2917 del ruolo generale affari civili dell'anno 2015, promosso ad istanza del signor rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Parte_1
Stramaccioni ed Emanuela Sanità ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Daniele Stramaccioni, sito in Via Taranto numero 44 nei CP_3 confronti di con il patrocinio dell'avvocato Stefano D'Ercole e nei CP_1 confronti di con il patrocinio dell'avvocato Emanuele Dell'Ali, parti CP_9 convenute, pubblicata in data 22 maggio 2019 e non notificata, riconoscere, accertare e pronunciare la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi
(ex articolo 4 del contratto di mutuo del 4 Marzo 1993) e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore del signor delle somme CP_1 Parte_1 incamerate a tale titolo pari ad euro 58.832,29 ovvero, in subordine, alla somma di euro 21.805,68 per le causali dedotte in premessa, previa sostituzione del tasso ex articolo 117 Tub, come da risultanze della CTU, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo ovvero nella diversa minore somma o misura ritenuta di giustizia da determinarsi e quantificarsi sulla scorta delle risultanze processuali.
Riconoscere e accertare e pronunciare altresì la nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora, (ex articolo 5 del contratto di mutuo del 4
Marzo 1993) e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore del CP_1 signor delle somme incamerate a tale titolo pari ad euro 123.347,32 Parte_1 ovvero nella diversa minore somma o misura ritenuta di giustizia da determinarsi sulla scorta delle risultanze processuali oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Riconoscere, accertare e pronunciare in ogni caso l'usurarietà dei tassi applicati ed incamerati da in forza del contratto di mutuo stipulato in data 4 Marzo CP_1
1993 e, per l'effetto, condannare la medesima appellata alla restituzione in favore del signor di tutte le somme corrisposte ed incamerate a titolo di Parte_1 interessi pari ad euro 182.179,62, ovvero nella diversa minore somma o misura ritenuta di giustizia da determinarsi sulla scorta delle risultanze processuali oltre interessi legali, dalla domanda al saldo. Con vittoria delle spese tutte di lite, sia del pag. 4/9 presente procedimento di impugnazione, nonché delle spese integrali del primo grado di giudizio, comprensive delle spese di CTU.
Non si è costituita di cui va pertanto dichiarata la contumacia. CP_9
Si è invece costituita la quale, oltre che eccepire la ammissibilità della CP_1 impugnazione in quanto proposta in violazione dell'articolo 342 cpc, ne ha comunque contestato la fondatezza sia in fatto che in diritto, concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado.
Alla udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2024, sulle conclusioni delle sole parti costituite, la Corte ha riservato la decisione previa concessione alle stesse dei termini di cui. agli articoli 190 e 352 cpc.
Va premesso che l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza s suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto una palese anomalia motivazionale della sentenza impugnata, atteso che non sarebbe comprensibile la ragione logica per la quale il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto nulla la clausola determinativa degli interessi moratori e avendo ritenuto espressamente applicabile a cagione di detta nullità l'articolo 5 della legge 154/92 (oggi articolo 117 Tub), non abbia poi considerato come indebite le somme percepite in eccedenza all'Istituto mutuante rispetto al ricalcolo degli interessi operato dal CTU mediante l'applicazione del tasso sostitutivo. In tal modo, il giudice, quindi, sarebbe incorso in un evidente salto logico, essendo pervenuto ad una pronuncia non aderente alle risultanze processuali.
Con il secondo motivo, l' ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui il Tribunale, a motivazione del rigetto della domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi e di restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo, ha sostenuto che il tasso sostitutivo determinato dal CTU sarebbe risultato più alto di quello concretamente applicato da nell'ambito del rapporto di CP_1 mutuo laddove, invece, tale statuizione sarebbe stata il frutto di un palese travisamento e confusione tra l'ammontare di quanto versato dal mutuatario a titolo pag. 5/9 di interessi corrispettivi e quanto invece versato dal medesimo a titolo di interessi di mora, che sarebbero stati versati in misura nettamente superiore rispetto alla somma versata a titolo di interessi corrispettivi.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto da parte del tribunale della domanda di nullità per indeterminatezza del tasso per interessi corrispettivi, assumendo che lo stesso fosse stabilito in maniera fissa del 15,50%, laddove non avrebbe invece considerato che tale tasso sarebbe stato riferibile solo al periodo iniziale dei primi due anni nei quali sono stati computati esclusivamente gli interessi mentre, per il periodo successivo, si faceva riferimento ad un tasso variabile da definirsi successivamente ad insindacabile giudizio dell' e sulla base di CP_10 parametri e modalità legati all'andamento del mercato.
Questi tre primi motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno risolti alla stregua proprio delle stesse risultanze della ctu. espletata in primo grado.
Occorre prendere le mosse da quanto accertato dall'ausiliario del giudice il quale ha ben evidenziato come ci si trovi di fronte ad un contratto di mutuo stipulato tra le parti il 4 Marzo del 1993, con atto successivo di erogazione del 29 Marzo 1993.
Risulta, inoltre, assente il piano di ammortamento originario del contratto per cui, ai fini della ricostruzione del rapporto il consulente si è avvalso del cosiddetto piano di rientro del capitale come ben esplicitato nella relazione. Peraltro, non risultano essere presenti in atti le distinte di pagamento relative ai versamenti effettuati dal mutuatario, con l'evidenza del tasso di interesse applicato per ciascuna delle 20 semestralità e del tasso di interesse moratorio applicato sugli interessi di mora pagati.
Ne consegue sul punto, dunque, una carenza documentale ed una violazione dell'onere della prova che, in quanto attore, incombeva proprio all'odierno appellante.
Pur tuttavia, il consulente alla luce della documentazione prodotta in atti e nel rispetto dei quesiti formulati dal giudice di prime cure, ha verificato il tasso di interesse corrispettivo applicato ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di erogazione, pari per il periodo decorrente dalla prima rata e fino al 28 Febbraio 1995, nella misura del pag. 6/9 15,50% nominale annuo, pari cioè al 7,75% nominale semestrale e, per il periodo successivo, ovvero per i semestri successivi, trattandosi di rate semestrali, e in particolare dall' 1 Marzo 95 al 28 Febbraio 2003, secondo i parametri ben individuati e richiamati nella suddetta relazione alle pagg. 12 e 13.
In alternativa, il consulente ha operato anche un ricalcolo facendo ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 TUB in vigore alla data della stipula del contratto, ovvero collegando il tasso minimo in massimo dei buoni ordinari del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto ed il tasso massimo ai saldi creditori, derivanti invece dalle operazioni passive (Cass. Sez. I^
24.12.2020 n. 29576).
Il risultato finale è stato che applicando detto tasso sostitutivo, l'importo a titolo di interessi corrispettivi che l'appellante avrebbe dovuto versare sarebbe stato addirittura superiore.
Quanto invece agli interessi di mora, il ctu. ha rilevato come effettivamente, trovando applicazione la disciplina ante L 108/96, non è stato possibile verificare il superamento del tasso soglia all'epoca vigente.
E se è vero che (affrontando anche l'ultimo motivo di appello relativo alla dedotta errata applicazione della L. 108/96) “relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di esso di una nuova disposizione di legge diretta a porre rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento sottoscritto del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultra attività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non siano già prodotti, in quanto ai sensi dell'articolo 1339 CC il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire e,
pag. 7/9 cioè, per la residua durata del contratto, la clausola difforme relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ancora prodotto” (Cass. Sez. I^ 17 agosto
2016, numero 17), è altrettanto vero che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge numero 108/96, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sezioni Unite, sent. N. 24675/2017).
Ne consegue che, a tutto voler concedere, il superamento eventuale del tasso soglia nel corso del rapporto in essere, costituendo chiaramente un'ipotesi di usura sopravvenuta, non avrebbe alcun rilievo nel caso di specie.
Peraltro, come ha correttamente evidenziato il Giudice di prime cure, stando alle risultanze della ctu., anche ove applicato il tasso sostitutivo, non si sarebbe verificato il lamentato superamento.
Per tutti i suoi esposti motivi, dunque l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli numero 627/19 proposta da Parte_1 ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della;
CP_9
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza Impugnata.
pag. 8/9 Condanna l'appellante alla rifusione in favore della sola parte appellata costituita, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in complessivi euro 14.317,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9