TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14008 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1 CP_1
attori opponenti, con gli avv.ti Federico Vecchi e Lelio Galdieri
e
Controparte_2
convenuta opposta, con gli avv.ti Augusto Azzini e Marina Signori
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
10 aprile 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni in atti,e per le parti opposte, come da conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3402/2024, R.G. n.10989/2024, emesso in data
27 settembre 2024, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a e a Parte_2 Parte_1
di pagare, in via tra loro solidale, la somma di Euro 273.785,28, oltre agli interessi come da ricorso, e alle spese della procedura di ingiunzione, oltre al rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., relativi al mancato pagina 1 di 7 pagamento dei canoni di locazione finanziaria nn. 102435 e 100351, comprensivi di quanto dovuto per spese e interessi di mora.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da chiedendo in via preliminare la sospensione CP_2
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo, rassegnando conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza, l'accertamento: i) della carenza di legittimazione attiva in capo a ii) della carenza di prova del credito;
iii) dell'infondatezza delle censure relative alla Controparte_2
custodia e alla manutenzione degli immobili. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in toto, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_2
delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1 aprile 2025 il G.U., dopo avere rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviando all'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
1. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
È principio consolidato in giurisprudenza che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, non soltanto quanto all'esistenza e all'ammontare del credito azionato, ma anche con riguardo al titolo giuridico che ne costituisce il fondamento, integrando un giudicato esterno opponibile in eventuali ulteriori giudizi instaurati tra le medesime parti.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che: «Il principio secondo cui l'autorità del giudicato si estende non solo al contenuto espresso della decisione, ma anche ai presupposti logico- giuridici, ancorché impliciti, che la sorreggono, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto ovvero al cui giudizio di opposizione sia stata dichiarata l'estinzione. Tale provvedimento, infatti, produce giudicato sostanziale non soltanto in ordine al credito azionato, ma altresì in relazione al titolo da cui esso deriva, precludendo ogni successiva contestazione circa le ragioni poste a fondamento della domanda» (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2024, n. 26345).
pagina 2 di 7 Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 3009/2023, emesso su ricorso di nei confronti CP_2 delle attuali opponenti in relazione all'omesso pagamento di precedenti e diversi canoni dovuti in forza dei medesimi contratti di leasing, è divenuto definitivo per mancata proposizione di opposizione.
Il decreto ingiuntivo in questione non risulta dichiarato esecutivo, atteso che l'importo ingiunto è stato integralmente corrisposto da a titolo di spontanea esecuzione, rendendo così superflua Pt_1
l'apposizione della formula esecutiva.
Tale condotta, lungi dal potersi qualificare come neutra, integra un inequivoco riconoscimento, seppur implicito, della legittimazione attiva di sia in ordine all'effettiva esistenza del contratto di CP_2
cessione del credito in suo favore, sia con riguardo alla riconducibilità del credito per cui è causa all'ambito oggettivo della cessione stessa.
Ne deriva l'impossibilità, nel presente giudizio, di sollevare ulteriori contestazioni in ordine alla legittimazione sostanziale dell'opposta, trattandosi di profili ormai coperti dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto e, comunque, implicitamente confermati dalla condotta processuale e sostanziale della parte opponente.
Ad abundantiam, anche a voler prescindere dall'eccezione di giudicato, osserva il giudice che costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità la regola di giudizio per la quale l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti nell'avviso nella G.U. ex art. 58 T.U.B. costituisce prova sufficiente della inclusione del credito de quo nella cessione in blocco, e perciò della titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica elencazione dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi delle categorie consentano una chiara individuazione dei crediti trasferiti (cfr.
Cass. Civ., Sez., ord. n. 17110 del 26 giugno 2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023; cfr., da ultimo, Sez. III, ord. n. 16526 del 13 giugno 2024).
Sul punto appare sufficiente ad individuare con certezza tra quelli oggetto di cessione in blocco il credito per cui è causa, in quanto costituente un credito derivante dal mancato pagamento di canoni di due contratti di leasing finanziario stipulati con CP_3
In particolare, l'estratto della Gazzetta Ufficiale indica l'acquisto pro soluto da parte della società di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, CP_2 indennizzi e quant'altro) del Cedente (ING Lease) 1. Siano derivati da Contratti di Locazione
Finanziaria conclusi con e/o 2. Siano crediti in Euro.
3. Siano Controparte_4 CP_5
crediti regolati ai sensi della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali l'importo finanziato è stato pienamente erogato prima del luglio
pagina 3 di 7 2019”(cfr. estratto G.U. n.n. 78 del 04 luglio 2019) – condizioni tutte soddisfatte nel caso che ci occupa, rendendo inequivoca la inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione si evidenzia che ha prodotto idonea CP_2
documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva, tra cui la dichiarazione di conferma di avvenuta cessione resa dalla cedente (cfr. doc. n 24, memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. CP_5
di parte convenuta opposta).
2. La mancata prova del credito.
Parti opponenti hanno eccepito l'asserita incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito azionato in via monitoria, deducendo, in particolare, una presunta carenza di prova in ordine alla sussistenza e quantificazione del medesimo, in ragione dell'insufficiente produzione documentale (segnatamente, delle fatture) e della pretesa indeterminatezza dei criteri di calcolo delle somme richieste.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Sul punto deve prendersi atto del recente insegnamento della Suprema Corte (sentenza del 19/02/2018
n. 3949) la quale anche in tema di contratto finanziario richiama il proprio costante orientamento (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e il termine di scadenza, essendo sufficiente la sola allegazione circa l'inadempimento da parte del debitore, il quale a sua volta sarà onerato della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr ex multis Cass. 12/02/2010, n.
3373; Cass. 12/04/2006, n. 8615).
Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto di leasing sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Né è consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall'art. 1823 e segg. c.c. e, dall'altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza della
Corte, formatasi in relazione al valore del c.d. “estratto del saldaconto”, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, ex art. 102, convertito dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, nell'ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente. pagina 4 di 7 Nel caso di specie parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante sin dalla fase monitoria, mediante la produzione dei contratti di leasing n. 87972 e n. 166775 (docc. 1 e 3), corredati dal piano di ammortamento e dalle condizioni economiche pattuite, nonché della relativa documentazione accessoria.
Nessun fatto estintivo risulta essere stato dedotto, né tantomeno dimostrato, dalla parte opponente.
Pertanto, la doglianza relativa al difetto di prova del credito ingiunto è infondata.
Parimenti infondata si rivela la censura concernente l'asserita “intellegibilità” dei criteri di calcolo adottati.
La documentazione prodotta da parte opposta dimostra che le richieste di chiarimento avanzate dalla parte opponente in merito ai criteri di determinazione del credito sono state puntualmente evase, escludendo così qualsiasi violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, né risultando integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c.
Quanto alla dedotta incertezza della pretesa creditoria, va osservato che le condizioni economiche pattuite nei contratti di leasing risultavano chiaramente determinate per iscritto e sono state regolarmente rispettate da per oltre un anno, sino al novembre 2023. Solo nel maggio Parte_1
2024 la parte debitrice ha sollevato l'eccezione di un presunto 'disallineamento' contabile, tuttavia privo di alcun riscontro documentale o di una puntuale ricostruzione tecnica.
L'importo azionato in sede monitoria risulta adeguatamente comprovato alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare degli estratti conto versati in atti, dai quali emergono con chiarezza le singole poste attive e passive, tutte conformi alle condizioni economiche pattuite contrattualmente tra le parti.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente provato non solo sotto il profilo dell'an, ma altresì del quantum, anche in considerazione del fatto che la prova dell'adempimento, ove allegato, incombeva sull'opponente, che non ha assolto tale onere.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di prova deve essere integralmente respinta, essendo il credito per cui è causa certo, liquido ed esigibile.
3. La mancata conservazione degli immobili oggetto di leasing.
Le parti opponenti hanno sollevato l'infondatezza delle doglianze relative alla presunta mancata conservazione degli immobili oggetto del contratto di leasing n. 100351, sostenendo che l'eventuale deterioramento degli stessi non sarebbe riconducibile a loro condotta colposa o dolosa.
pagina 5 di 7 Tale eccezione, tuttavia, risulta del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per il mancato pagamento dei canoni di leasing, e non certo la verifica dello stato dei beni locati o l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine alla loro conservazione.
Il contratto di leasing n. 100351 prevede espressamente, agli artt. 10 e 11, l'obbligo per l'utilizzatore di mantenere gli immobili in buono stato di conservazione. Tuttavia, tale obbligo – per quanto contrattualmente rilevante – non incide in alcun modo sull'obbligo autonomo e incondizionato di pagamento dei canoni, come chiaramente previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “Il pagamento dei canoni non può essere sospeso o ritardato per alcun motivo, neppure in caso di mancato o ridotto godimento del bene”.
Il tema della conservazione degli immobili, pertanto, avrebbe dovuto essere sollevato in altra sede.
Nella presente fase, che riguarda un giudizio monitorio per il pagamento dei canoni di leasing, la questione è del tutto estranea al merito e non può essere presa in considerazione ai fini della legittimità del credito vantato dalla parte resistente, che si fonda su un rapporto obbligatorio distinto e autonomo.
Per tali ragioni, la doglianza relativa allo stato di conservazione degli immobili risulta non solo infondata, ma anche giuridicamente inconferente ai fini della presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto sopra, la questione relativa alla conservazione degli immobili deve essere dichiarata irrilevante rispetto al thema decidendum e, conseguentemente, disattesa.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo impugnato Parte_1 CP_1
n. 3402/2024 emesso da questo Tribunale in data 27 settembre 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta pagina 6 di 7 opposta della somma di € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, Controparte_2
a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14008 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1 CP_1
attori opponenti, con gli avv.ti Federico Vecchi e Lelio Galdieri
e
Controparte_2
convenuta opposta, con gli avv.ti Augusto Azzini e Marina Signori
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
10 aprile 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni in atti,e per le parti opposte, come da conclusioni nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3402/2024, R.G. n.10989/2024, emesso in data
27 settembre 2024, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a e a Parte_2 Parte_1
di pagare, in via tra loro solidale, la somma di Euro 273.785,28, oltre agli interessi come da ricorso, e alle spese della procedura di ingiunzione, oltre al rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a., relativi al mancato pagina 1 di 7 pagamento dei canoni di locazione finanziaria nn. 102435 e 100351, comprensivi di quanto dovuto per spese e interessi di mora.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli attuali opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da chiedendo in via preliminare la sospensione CP_2
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo, rassegnando conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza, l'accertamento: i) della carenza di legittimazione attiva in capo a ii) della carenza di prova del credito;
iii) dell'infondatezza delle censure relative alla Controparte_2
custodia e alla manutenzione degli immobili. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in toto, in fatto e in diritto, la fondatezza CP_2
delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1 aprile 2025 il G.U., dopo avere rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria dell'opposto decreto, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, rinviando all'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
1. La mancata prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
È principio consolidato in giurisprudenza che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, non soltanto quanto all'esistenza e all'ammontare del credito azionato, ma anche con riguardo al titolo giuridico che ne costituisce il fondamento, integrando un giudicato esterno opponibile in eventuali ulteriori giudizi instaurati tra le medesime parti.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che: «Il principio secondo cui l'autorità del giudicato si estende non solo al contenuto espresso della decisione, ma anche ai presupposti logico- giuridici, ancorché impliciti, che la sorreggono, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto ovvero al cui giudizio di opposizione sia stata dichiarata l'estinzione. Tale provvedimento, infatti, produce giudicato sostanziale non soltanto in ordine al credito azionato, ma altresì in relazione al titolo da cui esso deriva, precludendo ogni successiva contestazione circa le ragioni poste a fondamento della domanda» (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2024, n. 26345).
pagina 2 di 7 Nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 3009/2023, emesso su ricorso di nei confronti CP_2 delle attuali opponenti in relazione all'omesso pagamento di precedenti e diversi canoni dovuti in forza dei medesimi contratti di leasing, è divenuto definitivo per mancata proposizione di opposizione.
Il decreto ingiuntivo in questione non risulta dichiarato esecutivo, atteso che l'importo ingiunto è stato integralmente corrisposto da a titolo di spontanea esecuzione, rendendo così superflua Pt_1
l'apposizione della formula esecutiva.
Tale condotta, lungi dal potersi qualificare come neutra, integra un inequivoco riconoscimento, seppur implicito, della legittimazione attiva di sia in ordine all'effettiva esistenza del contratto di CP_2
cessione del credito in suo favore, sia con riguardo alla riconducibilità del credito per cui è causa all'ambito oggettivo della cessione stessa.
Ne deriva l'impossibilità, nel presente giudizio, di sollevare ulteriori contestazioni in ordine alla legittimazione sostanziale dell'opposta, trattandosi di profili ormai coperti dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto e, comunque, implicitamente confermati dalla condotta processuale e sostanziale della parte opponente.
Ad abundantiam, anche a voler prescindere dall'eccezione di giudicato, osserva il giudice che costituisce insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità la regola di giudizio per la quale l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti nell'avviso nella G.U. ex art. 58 T.U.B. costituisce prova sufficiente della inclusione del credito de quo nella cessione in blocco, e perciò della titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di una specifica elencazione dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi delle categorie consentano una chiara individuazione dei crediti trasferiti (cfr.
Cass. Civ., Sez., ord. n. 17110 del 26 giugno 2019; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4277 del 10 febbraio 2023; cfr., da ultimo, Sez. III, ord. n. 16526 del 13 giugno 2024).
Sul punto appare sufficiente ad individuare con certezza tra quelli oggetto di cessione in blocco il credito per cui è causa, in quanto costituente un credito derivante dal mancato pagamento di canoni di due contratti di leasing finanziario stipulati con CP_3
In particolare, l'estratto della Gazzetta Ufficiale indica l'acquisto pro soluto da parte della società di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, CP_2 indennizzi e quant'altro) del Cedente (ING Lease) 1. Siano derivati da Contratti di Locazione
Finanziaria conclusi con e/o 2. Siano crediti in Euro.
3. Siano Controparte_4 CP_5
crediti regolati ai sensi della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali l'importo finanziato è stato pienamente erogato prima del luglio
pagina 3 di 7 2019”(cfr. estratto G.U. n.n. 78 del 04 luglio 2019) – condizioni tutte soddisfatte nel caso che ci occupa, rendendo inequivoca la inclusione dei crediti in questione tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione si evidenzia che ha prodotto idonea CP_2
documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva, tra cui la dichiarazione di conferma di avvenuta cessione resa dalla cedente (cfr. doc. n 24, memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. CP_5
di parte convenuta opposta).
2. La mancata prova del credito.
Parti opponenti hanno eccepito l'asserita incertezza, illiquidità e inesigibilità del credito azionato in via monitoria, deducendo, in particolare, una presunta carenza di prova in ordine alla sussistenza e quantificazione del medesimo, in ragione dell'insufficiente produzione documentale (segnatamente, delle fatture) e della pretesa indeterminatezza dei criteri di calcolo delle somme richieste.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Sul punto deve prendersi atto del recente insegnamento della Suprema Corte (sentenza del 19/02/2018
n. 3949) la quale anche in tema di contratto finanziario richiama il proprio costante orientamento (a partire da Cass. s.u. 30/10/2001 n. 13533), secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria – che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e il termine di scadenza, essendo sufficiente la sola allegazione circa l'inadempimento da parte del debitore, il quale a sua volta sarà onerato della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr ex multis Cass. 12/02/2010, n.
3373; Cass. 12/04/2006, n. 8615).
Dunque, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto di leasing sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Né è consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto” relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall'art. 1823 e segg. c.c. e, dall'altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza della
Corte, formatasi in relazione al valore del c.d. “estratto del saldaconto”, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, ex art. 102, convertito dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, nell'ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente. pagina 4 di 7 Nel caso di specie parte opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante sin dalla fase monitoria, mediante la produzione dei contratti di leasing n. 87972 e n. 166775 (docc. 1 e 3), corredati dal piano di ammortamento e dalle condizioni economiche pattuite, nonché della relativa documentazione accessoria.
Nessun fatto estintivo risulta essere stato dedotto, né tantomeno dimostrato, dalla parte opponente.
Pertanto, la doglianza relativa al difetto di prova del credito ingiunto è infondata.
Parimenti infondata si rivela la censura concernente l'asserita “intellegibilità” dei criteri di calcolo adottati.
La documentazione prodotta da parte opposta dimostra che le richieste di chiarimento avanzate dalla parte opponente in merito ai criteri di determinazione del credito sono state puntualmente evase, escludendo così qualsiasi violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, né risultando integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c.
Quanto alla dedotta incertezza della pretesa creditoria, va osservato che le condizioni economiche pattuite nei contratti di leasing risultavano chiaramente determinate per iscritto e sono state regolarmente rispettate da per oltre un anno, sino al novembre 2023. Solo nel maggio Parte_1
2024 la parte debitrice ha sollevato l'eccezione di un presunto 'disallineamento' contabile, tuttavia privo di alcun riscontro documentale o di una puntuale ricostruzione tecnica.
L'importo azionato in sede monitoria risulta adeguatamente comprovato alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare degli estratti conto versati in atti, dai quali emergono con chiarezza le singole poste attive e passive, tutte conformi alle condizioni economiche pattuite contrattualmente tra le parti.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente provato non solo sotto il profilo dell'an, ma altresì del quantum, anche in considerazione del fatto che la prova dell'adempimento, ove allegato, incombeva sull'opponente, che non ha assolto tale onere.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di prova deve essere integralmente respinta, essendo il credito per cui è causa certo, liquido ed esigibile.
3. La mancata conservazione degli immobili oggetto di leasing.
Le parti opponenti hanno sollevato l'infondatezza delle doglianze relative alla presunta mancata conservazione degli immobili oggetto del contratto di leasing n. 100351, sostenendo che l'eventuale deterioramento degli stessi non sarebbe riconducibile a loro condotta colposa o dolosa.
pagina 5 di 7 Tale eccezione, tuttavia, risulta del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per il mancato pagamento dei canoni di leasing, e non certo la verifica dello stato dei beni locati o l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine alla loro conservazione.
Il contratto di leasing n. 100351 prevede espressamente, agli artt. 10 e 11, l'obbligo per l'utilizzatore di mantenere gli immobili in buono stato di conservazione. Tuttavia, tale obbligo – per quanto contrattualmente rilevante – non incide in alcun modo sull'obbligo autonomo e incondizionato di pagamento dei canoni, come chiaramente previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “Il pagamento dei canoni non può essere sospeso o ritardato per alcun motivo, neppure in caso di mancato o ridotto godimento del bene”.
Il tema della conservazione degli immobili, pertanto, avrebbe dovuto essere sollevato in altra sede.
Nella presente fase, che riguarda un giudizio monitorio per il pagamento dei canoni di leasing, la questione è del tutto estranea al merito e non può essere presa in considerazione ai fini della legittimità del credito vantato dalla parte resistente, che si fonda su un rapporto obbligatorio distinto e autonomo.
Per tali ragioni, la doglianza relativa allo stato di conservazione degli immobili risulta non solo infondata, ma anche giuridicamente inconferente ai fini della presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce di quanto sopra, la questione relativa alla conservazione degli immobili deve essere dichiarata irrilevante rispetto al thema decidendum e, conseguentemente, disattesa.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.001,00,00 a € 260.000,00, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo impugnato Parte_1 CP_1
n. 3402/2024 emesso da questo Tribunale in data 27 settembre 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta pagina 6 di 7 opposta della somma di € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali e accessori di legge, Controparte_2
a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 17 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7