TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 luglio 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229001597864 e ai sottostanti avvisi di addebito nn. 59220150000456116000, 59220160000267667000,
59220160001085966000 e 59220170000482863000.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati e, pertanto, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impositivi.
Si è costituto in giudizio l' , eccependo la tardività dell'opposizione e CP_1
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. L'udienza dell'11 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Avvisi di addebito nn. 59220150000456116000, 59220160000267667000 e
59220160001085966000.
Con riferimento agli atti impositivi de quibus, va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalle date di notifica.
Dalla produzione dell' (e come dallo stesso ente affermato), infatti, emerge CP_1 che: l'avviso di addebito n. 59220160000267667000 è stato notificato in data 13 maggio 2016; l'avviso di addebito n. 59220160001085966000 è stato notificato il 17 novembre 2016; l'avviso di addebito n. 59220160001085966000 è stato notificato il 17 novembre 2016.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dagli avvisi di addebito opposti.
Ed infatti, tra le date di notifica riportate degli atti impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (15 giugno 2023), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che l' abbia validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi CP_1
della stessa.
A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
2 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portate dagli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima (per la parte corrispondente) e va pertanto annullata in parte qua.
3. Avviso di addebito n. 59220170000482863000.
3 Diversamente, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione del restante avviso di addebito.
Invero, l'avviso n. 59220170000482863000 risulta essere stato notificato il 28 febbraio 2018 (cfr. all.ti 7 e 8 della memoria, ove nella raccomandata si fa riferimento al numero di protocollo riportato dall'avviso di addebito: n. 66546735581-4).
In proposito, va sottolineato come la prescrizione non può dirsi avvenuta in quanto devono essere considerati i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio
2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L.
18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' . CP_1
4. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione di 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale n.
29220229001597864 e dagli avvisi di addebito nn. 59220150000456116000,
59220160000267667000 e 59220160001085966000; CP_ dichiara, per l'effetto, insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
rigetta, nel resto, il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi (somma già ridotta di 1/4), oltre IVA e CPA, come per legge.
Gela, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento e cartelle esattoriali”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 luglio 2023, ha promosso Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229001597864 e ai sottostanti avvisi di addebito nn. 59220150000456116000, 59220160000267667000,
59220160001085966000 e 59220170000482863000.
Segnatamente, la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica della cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati e, pertanto, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impositivi.
Si è costituto in giudizio l' , eccependo la tardività dell'opposizione e CP_1
chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. L'udienza dell'11 giugno 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Avvisi di addebito nn. 59220150000456116000, 59220160000267667000 e
59220160001085966000.
Con riferimento agli atti impositivi de quibus, va dichiarata l'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalle date di notifica.
Dalla produzione dell' (e come dallo stesso ente affermato), infatti, emerge CP_1 che: l'avviso di addebito n. 59220160000267667000 è stato notificato in data 13 maggio 2016; l'avviso di addebito n. 59220160001085966000 è stato notificato il 17 novembre 2016; l'avviso di addebito n. 59220160001085966000 è stato notificato il 17 novembre 2016.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalle asserite date di notifica delle cartelle esattoriali opposte, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali (e somme aggiuntive) portati dagli avvisi di addebito opposti.
Ed infatti, tra le date di notifica riportate degli atti impugnati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (15 giugno 2023), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che l' abbia validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi CP_1
della stessa.
A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
2 a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. SSUU n. 23397/2016).
Alla stregua di quanto esposto, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portate dagli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima (per la parte corrispondente) e va pertanto annullata in parte qua.
3. Avviso di addebito n. 59220170000482863000.
3 Diversamente, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione del restante avviso di addebito.
Invero, l'avviso n. 59220170000482863000 risulta essere stato notificato il 28 febbraio 2018 (cfr. all.ti 7 e 8 della memoria, ove nella raccomandata si fa riferimento al numero di protocollo riportato dall'avviso di addebito: n. 66546735581-4).
In proposito, va sottolineato come la prescrizione non può dirsi avvenuta in quanto devono essere considerati i termini di sospensione della prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1 gennaio
2021 al 30 giugno 2021 (ulteriori 181 giorni), previsti rispettivamente dall'art. 37 D.L.
18/20 (conv. con L. 27/20) e dall'art. 11, comma 9, DL 183/20, (conv. con L 21/21), siccome dedotto dall' . CP_1
4. Spese.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate in ragione di 1/4.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale n.
29220229001597864 e dagli avvisi di addebito nn. 59220150000456116000,
59220160000267667000 e 59220160001085966000; CP_ dichiara, per l'effetto, insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
rigetta, nel resto, il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi (somma già ridotta di 1/4), oltre IVA e CPA, come per legge.
Gela, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
4