Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
L'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2014, n. 13482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13482 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5102-2012 proposto da:
NA LO C.F. [...], ricorso non depositato;
- ricorrente -
contro
NO ES C.F. [...], DI AN C.F. [...], NI LU C.F. [...], NI AO [...], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato AG LA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NO FILIPPO, giusta delega in atti;
(controricorso iscritto con certificato negativo);
- controricorrenti -
ricorso successivo senza n. di R.G.:
NA LO C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'EVARISTO 157 presso lo studio legale ASSOGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati ASSOGNA ANDREA e MISIROCCHI MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente successivo -
contro
NO ES C.F. [...], DI AN C.F. [...], NI LU C.F. [...], NI AO [...], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato AG LA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NO FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso successivo -
e contro
ON AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 759/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/06/2011 R.G.N. 2574/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato LOLLINI SUSANNA per delega AG LA;
udito l'Avvocato MISIROCCHI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA OR convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, VA SC, CI DA, LD AN, AN GI e NI LO per sentir accertare che questi ultimi avevano dichiarato il falso nel corso delle deposizioni testimoniali rese nella causa di lavoro da lui promossa nei confronti della società S.p.a. Carpol davanti al Pretore del lavoro dello stesso capoluogo. Quest'ultima causa era stata proposta dal NA per l'annullamento del licenziamento intimatogli dalla S.p.a Carpol e la successiva citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì dei predetti testi era dovuta all'intento del medesimo ricorrente di sentire pronunziare la loro condanna al risarcimento dei danni che egli lamentava di aver subito per effetto dell'incidenza delle loro deposizioni, a suo giudizio false, sull'esito a lui sfavorevole del procedimento di lavoro.
Tale domanda fu rigettata e a seguito dell'impugnazione proposta dal NA la Corte d'appello di Bologna, 2 sezione civile, ha respinto il gravame dopo aver rilevato la mancanza di specificità delle relative censure e l'infondatezza della tesi dell'appellante in merito all'asserita falsità delle suddette deposizioni testimoniali. Per la cassazione della sentenza propone ricorso NA OR con tre motivi. Resistono con controricorso VA SC, LD AN, AN GI e NI LO. Rimane solo intimato CI DA. Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto con riferimento all'art. 342 cod. proc. civ., contestando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che le censure dell'atto d'appello, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, non erano specifiche.
Nel contestare tale aspetto della decisione e nell'intento di evidenziare, al contrario, la specificità delle censure contenute nell'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, il ricorrente richiama quelle parti del suo atto d'appello nelle quali aveva posto in rilievo il malgoverno, da parte del primo giudice, delle risultanze probatorie e l'inadeguatezza del confronto svolto in prime cure tra le dichiarazioni dei convenuti e quelle dai medesimi rese in qualità di testimoni. A conforto della sua tesi il ricorrente adduce la considerazione che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, avevano preso posizione su tutti gli aspetti della questione, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla mancanza di specificità delle censure, per cui non potevano sussistere, a suo giudizio, dubbi sulla materia devoluta all'indagine della Corte di merito.
Quindi, il ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'obbligo della specificità dei motivi d'appello non può risolversi in una rigorosa enunciazione delle ragioni dell'impugnazione, soprattutto quando l'appello sia formulato in termini tali da investire integralmente la sentenza di primo grado e rendere indispensabile il sindacato del giudice del gravame su tutta la controversia. Il motivo è inammissibile.
Invero, posto che la Corte di merito ha fornito un'adeguata e logica motivazione del proprio convincimento sulla mancanza di specificità dei motivi dell'appello dopo aver spiegato che tale atto conteneva una mera sintesi di quanto accaduto nel processo del lavoro ed in quello civile scollegata dalle motivazioni poste a base dell'impugnata decisione, si osserva che la pretesa violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., di cui si duole ora il ricorrente, non si traduce nella denunzia di applicazione di una norma inesistente o di negazione di una norma esistente o di applicazione ad un fatto di una norma da essa non regolato, rivelandosi, piuttosto, come una semplice prospettazione di una tesi interpretativa della suddetta norma di rito da contrapporre a quella operata dai giudici del secondo grado. Nè può valere a superare un tale rilievo il fatto che il ricorrente citi a proprio sostegno un precedente orientamento giurisprudenziale, posto che l'operazione interpretativa dell'atto d'appello eseguita dalla Corte bolognese, adeguatamente supportata sul piano della motivazione logico- giuridica, è anch'essa ancorata al consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice, (v. ad es. Cass. Sez. Lav. n. 25588 del 17/12/2010; Cass. Sez. 3 n. 7786 del 31/3/2010; Cass. Sez. 1 n. 1248 del 18/1/2013). Un ulteriore profilo di inammissibilità del presente ricorso discende dalla constatazione che esso contiene una pedissequa riproduzione dell'intero contenuto letterale degli atti processuali che finisce per tradursi in una operazione completamente opposta alla necessità della esposizione sintetica dei fatti, di cui all'art. 366, n. 3, codice di rito, con conseguente mancanza di un momento di sintesi funzionale alla individuazione dei fatti rilevanti per la comprensione degli stessi motivi che sono stati ritenuti privi di specificità dai giudici del gravame. A tal riguardo le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 5698 dell'11/4/2012) hanno, infatti, statuito che "in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso".
2. Col secondo motivo, dedotto per vizio della motivazione attinente all'asserito punto decisivo del difetto di istruttoria e per violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente censura la parte della decisione attraverso la quale la Corte di merito aveva affermato che l'unico motivo di doglianza, rivelatosi alla fine insussistente, era quello concernente l'asserita falsità delle deposizioni rese dai convenuti in qualità di testi nel giudizio pretorile. Anche tale motivo presenta diversi profili di inammissibilità. Un primo elemento di inammissibilità lo si rinviene nel tentativo del ricorrente di porre in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte territoriale laddove il NA asserisce che tale organo giudicante, pur non avendo potuto negare la differenza tra le dichiarazioni rese dai testi nel giudizio pretorile e quelle rilasciate di medesimi nella sede del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Forlì, avrebbe affermato in maniera apodittica che nulla faceva ritenere che l'incarico rifiutato da esso ricorrente fosse proprio il posto di responsabile dell'ufficio contratti e che le circostanze narrate in sede testimoniale fossero indice di falsità o che dalle stesse trapelasse la consapevolezza dei dichiaranti sulla loro falsità.
In realtà, non può non osservarsi che si è in presenza di un inammissibile tentativo, da parte dell'odierno ricorrente, di rivisitazione del materiale istruttorio che è stato, invece, correttamente scrutinato dai giudici d'appello attraverso un processo logico-argomentativo immune dai rilievi di legittimità. D'altra parte, nemmeno è dimostrata la decisività del preteso punto controverso, posto che la Corte d'appello ha chiaramente spiegato che anche a voler ammettere l'erroneità delle dichiarazioni fatte dagli appellati in ordine all'istituto del comando o quelle dello NI al giudice del lavoro, restava il fatto che quanto evidenziato dal NA non induceva a configurare in ipotesi il reato di falsa testimonianza.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 112 c.p.c.. In pratica, il NA lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le ulteriori contestazioni mosse alla decisione del Tribunale di Forlì, finendo, in tal modo per non pronunziarsi su tutte le domande svolte in giudizio. Invero, la Corte bolognese non si sarebbe pronunziata, secondo il NA, su diverse questioni, quali il lamentato malgoverno delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, la contestata decisione sulla ritenuta irrilevanza delle testimonianze rese nel giudizio pretorile, le evidenziate contraddizioni in cui era incorso il teste NI, l'esatta configurazione dell'istituto del comando e la lamentata incidenza della prova testimoniale del giudizio pretorile sul convincimento del giudice del Tribunale di Forlì.
Anche quest'ultimo motivo è inammissibile.
Invero, tenuto conto che il ricorrente si duole dell'omessa pronunzia su domande e su questioni ad esse sottese, così come introdotte in giudizio, non può sfuggire che la denunzia è formulata erroneamente come vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 3 n. 1196 del 19/1/2007) che "la pronuncia d'ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un'eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellarle nello stesso art. 360, n. 5)". In effetti, solo attraverso la specifica deduzione dell'"error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 - è consentito alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo, (v. in tal senso Cass. Sez. 1 n. 1755 del 27/1/2006). In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
Nulla va disposto nei confronti di CI DA rimasto solo intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese solo nei confronti di CI DA. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014