Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Stefania Caltieri Consigliere onorario dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 24 gennaio 2025
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per reclamo iscritto al n. 333/2024 r. g. v. promosso da:
nato in [...] il [...] e nata in [...] il 18 aprile Parte_1 Parte_2
1991, genitori dei minori nato in [...] il [...] e nato in Per_1 Parte_3 Albania il 30 maggio 2019, con il patrocinio dell'Avv. Davide Ascari.
RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 24 gennaio 2025, sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna del 4 marzo 2024
OSSERVA
1-Con decreto in data 4 marzo 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale e , genitori dei Parte_1 Parte_2 minori e avevano chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai Per_1 Parte_3 sensi dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998. Il Tribunale ha evidenziato che non risultava che i ricorrenti avessero esperito le altre procedure previste per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio italiano ed escludendo, comunque, che ricorressero i presupposti di cui all'art.31 del D.lgs. 286/1998, posto che il ricorso difettava di ogni allegazione in ordine ai presupposti richiesti dalla disposizione ora citata.
2. – e hanno proposto reclamo, deducendo che il Parte_1 Parte_2 provvedimento impugnato risultava in contrasto con l'art. 31 del T.U. Immigrazione e con la normativa sovranazionale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del reclamo.
3. –Venendosi a trattare del reclamo, osserva la Corte che la decisione deve partire dall'esame della giurisprudenza di legittimità in materia. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema
07/09/2015; Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, n. 14146), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico- fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga
o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”
La Suprema Corte ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, al lume dei parametri della « proporzionalità » e
« necessità », sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale. Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite hanno tratto un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e, quindi, allorché la funzione che le è propria sia stata « effettiva ».
Non è sufficiente, dunque, l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorre stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) », e, quindi, documentare il pregresso e reale esercizio, da parte del richiedente, « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico», ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche di ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.
4. – Nel caso in esame, sono stati acquisiti adeguati elementi attraverso la relazione del Servizio
Sociale (Unione Comuni Distretto Ceramico), pervenuta il 10 giugno 2024, dalla quale emerge che i due minori sono bene inseriti nel contesto scolastico ( frequenta la Scuola Per_1 Secondaria di primo grado e la scuola materna). ERGI pratica anche attività sportiva, Pt_3 finalizzata ad una maggiore integrazione con il gruppo dei pari. Solido è il rapporto tra i minori e i genitori, che esercitano adeguatamente le relative funzioni.
Preme, ancora, sottolineare che i due reclamanti non risultano gravati da precedenti penali.
5-Considerati tutti gli elementi sopra esposti, ritiene questo Collegio che, al fine di garantire ai minori stabilità e permanenza in Italia, vada consentita la permanenza in Italia anche dei genitori, per la durata di tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
6 – Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
In riforma del provvedimento del 4 marzo 2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna, autorizza la permanenza in Italia di nato in [...] il 24 marzo Parte_1 1990 e di nata in [...] il [...], genitori dei minori Parte_2 Per_1 nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...], per tre Parte_3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 24 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Lionello Rossino dott. Antonella Allegra
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