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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16215 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott. Marta Ienzi Presidente
- Dott. Filomena Albano Giudice rel.
- Dott. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53134 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Federica Bassi, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente
E
- ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1971, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Barnaba, giusta procura rilasciata in atti;
resistente
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento figlie minori.
CONCLUSIONI: all'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio con il sig. dal 2006 al 2020, e che dalla loro unione erano nate Controparte_1 le due figlie (01.10.2008) e (01.02.2014); che la relazione era entrata in Per_1 Per_2 crisi a causa di incompatibilità caratteriali, tanto che, a far data dal 2020, essi avevano deciso di interrompere la convivenza;
all'epoca il sig. era in servizio CP_1 permanente in Belgio (ove pure le figlie si erano trasferite per un periodo) e, una volta rientrato in Italia, avevano continuato a vivere separati in due distinte abitazioni, acquistate e intestate a ciascuna figlia.
La ricorrente rappresentava che, dal novembre 2022, il sig. aveva corrisposto CP_1 per il mantenimento delle figlie e un importo mensile pari a € 400 Per_1 Per_2 ciascuna, oltre al 50 % delle spese straordinarie e, una volta rientrato in Italia (nel mese di agosto 2024), la somma era stata concordemente ridotta a € 350 mensili ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie, sulla base di un accordo bonario (raggiunto nel novembre 2022).
Tanto premesso, la signora chiedeva l'affido condiviso delle figlie minori e il loro Pt_1 collocamento presso di sé, che la frequentazione con il padre fosse regolata nelle modalità indicate in ricorso e, infine, un contributo paterno per il loro mantenimento di complessivi
€ 900 mensili (€450 ciascuna) oltre alla metà delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo all'affidamento condiviso CP_1 richiesto da parte ricorrente, contestando tutto quanto dedotto dalla ex compagna, chiedeva in via riconvenzionale il collocamento paritario delle figlie presso ciascun genitore, nonché un contributo per il loro mantenimento di complessivi € 500 mensili (€
250 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie, attese le ingenti spese cui mensilmente doveva far fronte.
All'udienza del 28.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della convergenza delle domande riguardo alle modalità di affidamento, è chiamato a pronunciarsi in merito alle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti al collocamento delle figlie, ai tempi di frequentazione con ciascun genitore, nonché all'entità del contributo per il loro mantenimento.
Affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie
Le parti sono genitori di (17 anni) e (11 anni) ad oggi conviventi Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre. frequenta la classe quarta del liceo scientifico Per_1
Cavour e frequenta danza per 2 volte a settimana. invece, affetta dal DSA e tratti di Per_2 disgrafismo frequenta la prima classe delle scuole medie ed è impegnata nelle attività pomeridiane settimanali (psicomotricità e sport per tre volte a settimana). Per_3
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle dichiarazioni delle parti è emerso che, dalla interruzione della loro relazione, i genitori hanno sempre cooperato per il bene delle figlie e non sono emersi elementi per derogare dal regime di affido condiviso, sul quale entrambi peraltro concordano. Invero, i genitori, che già nel 2020 avevano cessato di convivere, hanno sempre collaborato per il superiore interesse delle figlie, raggiungendo un accordo bonario già nel 2022. Dall'agosto del 2020 al giugno 2022,
e si trasferirono a vivere con il padre in Belgio dove frequentarono le Per_2 Per_1 scuole internazionali, mentre la madre continuava a vivere in Italia.
Sulla scorta delle sopra dedotte considerazioni, il Collegio conferma l'affido condiviso a entrambi i genitori di e spetta ai genitori l'esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le figlie - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo, e l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore.
Il loro collocamento può essere confermato presso la dimora materna – immobile intestato alla figlia minore per il quale i genitori si fanno carico di una rata mensile di mutuo Per_2 di circa € 500 ciascuno –, in linea con la situazione attuale, atteso che la madre ha dato buona prova di gestione ordinaria e non sono emersi elementi pregiudizievoli.
Tale soluzione appare funzionale all'interesse delle figlie ad una stabilità abitativa e organizzativa, e non incide sui rapporti con il padre in considerazione del fatto che l'abitazione paterna – immobile intestato alla figlia maggiore – è distante poco Per_1 meno di un chilometro dalla dimora materna.
Con riguardo ai tempi di frequentazione delle figlie con il padre, il Tribunale, avuto riguardo dell'età della figlia diciassettenne dispone che, con riguardo a Per_1 quest'ultima, la frequentazione con il padre sia rimessa agli accordi diretti tra gli interessati. Con riguardo alla figlia il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti Per_2 modalità: fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre da concordarsi tra le parti;
durante le festività natalizie, alternativamente negli anni, una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 7 gennaio;
le festività scolastiche pasquali divise a metà; ponti e festività alternate;
compleanno della figlia possibilmente condivisi, altrimenti alternati;
compleanno dei genitori e festa del papà e della mamma, con il genitore di riferimento;
durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi con un genitore e 15 con l'altro, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno
I genitori potranno concordare un diverso calendario.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale è emerso che entrambi i genitori lavorano presso il Ministero della Difesa con la qualifica di Ufficiali A.M., con il grado di tenente colonnello. Nella specie, la signora ha dichiarato di percepire un reddito Pt_1 mensile netto di circa € 2.900 mensili, facendosi carico del 50% della rata del mutuo della casa dove vive, intestata alla figlia la rata di un finanziamento contratto per lavori Per_2 di ristrutturazione dello stesso immobile pari a € 339 mensili, nonché il 50% delle spese sportive sostenute per le figlie pari a circa € 100 al mese, la metà delle spese per la logopedia di Viola, nonché il 50% della retta annua per la scuola privata di pari a € Per_2
2.350 annui, oltre all'interezza dei buoni pasto (circa € 100 mensili) per la mensa della bambina. Di contro, invece, il sig. , dopo aver terminato il periodo di servizio CP_1 in Belgio, ha dichiarato di percepire all'attualità uno stipendio di poco superiore a quello della ex compagna pari a circa € 3.100/3.200 mensili e di essere gravato delle seguenti spese: la metà di sua spettanza del mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Via Spilimbergo, intestata alla figlia ove risiede parte ricorrente con le figlie;
€ 700 per Per_2 il mantenimento delle figlie (€350 ciascuna); € 517,99 rata mensile afferente ad un prestito contratto con l'INPS; € 341,17 rata mensile finanziamento acceso con Admiral Service per la ristrutturazione della casa dove vive, intestata alla figlia € 100 Per_1 circa per spese mensili attività sportive delle figlie;
€ 120 per spese per la logopedia della figlia il 50% della retta annua per la scuola privata di pari a € 2.350 annui. Per_2 Per_2
Dall'esame della documentazione reddituale (cfr. CU 2025) emerge un reddito del netto anno 2024 di € 66.082 pari a circa € 5500 per 12 mensilità, un reddito CP_1 netto della anno 2024 di € 41.000 pari a circa € 3416 per 12 mensilità Pt_1
Entrambe le parti hanno contratto vari finanziamenti, come descritti sopra e riportati nelle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio, avuto riguardo della capacità economica di entrambi i genitori, considerate le esigenze connesse alla età delle figlie, dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento di e la somma Per_1 Per_2 complessiva di € 680 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento. La somma viene così determinata considerato il contributo del al pagamento CP_1 della metà del mutuo della casa, abitata dalla con le figlie per € 537 mensili Pt_1
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 53134/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore, confermando il loro collocamento presso il domicilio materno;
- dispone che la frequentazione padre figlie sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento di CP_1 Pt_1
e la somma complessiva di € 680 mensili (€340 ciascuna), da versarsi Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi