TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 571
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il motivo è infondato in quanto, pur essendovi stata una violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, l'atto non è annullabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 della L. 241/1990, poiché è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, data la natura vincolata del provvedimento e le risultanze istruttorie.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 per adozione oltre i 12 mesi e assenza di valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto

    Il motivo è infondato poiché la licenza è stata rilasciata sulla base di documentazione non veritiera riguardo alla regolarità urbanistica e all'autorizzazione sismica. Pertanto, si applica l'art. 21-nonies, comma 2-bis della L. 241/1990, che consente l'annullamento anche dopo la scadenza del termine di sei mesi in caso di false rappresentazioni dei fatti, senza limitazioni temporali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria - mancata indicazione dei profili di non conformità urbanistica e requisiti strutturali mancanti

    Il motivo è infondato poiché agli atti del procedimento sono presenti numerose richieste di integrazione documentale relative all'istanza di condono dell'immobile, evidenziando la mancanza di documentazione per la regolarizzazione. L'immobile era indubitabilmente abusivo perché sprovvisto di titolo in sanatoria al momento dell'esercizio del potere da parte del Comune. Il titolo in sanatoria è stato conseguito successivamente alla pendenza della causa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto - errata applicazione degli standard strutturali e organizzativi

    Il motivo non è condivisibile poiché sono stati correttamente applicati gli standard del D.P. del 29 giugno 1988, in quanto la situazione di diritto (suddivisione dell'immobile in tre comunità alloggio) prevale sulla ritenuta situazione di fatto di compenetrazione tra le tre strutture.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni svolte nell’ambito del contraddittorio procedimentale

    Il motivo non è fondato poiché la memoria procedimentale si è limitata a offrire un'interpretazione opposta alla normativa e a fatti impressi in atti pubblici fidefacenti. L'atto impugnato era vincolato, essendo doveroso per l'amministrazione rimuovere il provvedimento ampliativo adottato sul presupposto della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., atto invalido perché conseguito in base a dichiarazioni non veridiche. Trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2 della L. 241/1990.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria - mancata indicazione dei profili di non conformità urbanistica e requisiti strutturali mancanti

    Il motivo è infondato poiché agli atti del procedimento sono presenti numerose richieste di integrazione documentale relative all'istanza di condono dell'immobile, evidenziando la mancanza di documentazione per la regolarizzazione. L'immobile era indubitabilmente abusivo perché sprovvisto di titolo in sanatoria al momento dell'esercizio del potere da parte del Comune. Il titolo in sanatoria è stato conseguito successivamente alla pendenza della causa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto - errata applicazione degli standard strutturali e organizzativi

    Il motivo non è condivisibile poiché sono stati correttamente applicati gli standard del D.P. del 29 giugno 1988, in quanto la situazione di diritto (suddivisione dell'immobile in tre comunità alloggio) prevale sulla ritenuta situazione di fatto di compenetrazione tra le tre strutture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 571
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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