Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
Associazione A.R.P.A.D.A. 2009 Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Ferrara, Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato MA Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Narbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, alla via Pindemonte, n. 88;
per l’annullamento
- del provvedimento del Sindaco del Comune di Cerda prot. n. 4627 del 26 marzo 2025, recante l’annullamento d’ufficio della licenza di esercizio ex art. 86 del TULPS n. 09/17 rilasciata all’associazione ricorrente in data 21 aprile 2017;
- delle determinazioni del Settore I del Comune di Cerda n. del 104,105,106 del 15 aprile 2025, recanti la cancellazione dall’Albo Comunale istituito ai sensi dell’art. 27 l.r. 22/86, della struttura di accoglienza per anziani denominata “Villa Francesca” con sede in Cerda via Roma n. 101/b. mini comunità alloggio Casa Ernesto, piano I, mini comunità alloggio Casa Graziella, piano II, mini comunità alloggio Casa Nino, piano III;
- della deliberazione di G.M. n. 31 del 3 aprile 2025 e della deliberazione di G.M. n. 38 del 14 aprile 2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta la revoca della Deliberazione di G.M. n. 53 del 06/07/2020 per l’iscrizione all’Albo Comunale, istituito ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 22/86, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05 settembre 2005, della struttura di accoglienza per anziani denominata “Villa Francesca” ubicata in Cerda (PA) nella Via Roma n. 101/b, gestita dall’Associazione “ARPADA 2009 -onlus” con sede legale a Cerda (PA) nella via Vivirito n. 37, composta dalle seguenti n. 3 (tre) mini comunità alloggio per anziani;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Comune di Cerda e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Viste le ordinanze n. 265 del 22 maggio 2025 resa da questo Tribunale e n. 285 dell’8 settembre 2025 resa dal C.G.A.R.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RC MA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente gestisce una struttura di accoglienza per anziani denominata “Villa Francesca”, ubicata nel Comune di Cerda, alla via Roma n. 101/b, formalmente composta da tre mini comunità alloggio: “Casa Ernesto”, al primo piano, per un totale di 5 posti letto; “Casa Graziella” al secondo piano per 6 posti letto e “Casa Nino”, al terzo piano, con 4 posti letto.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’associazione A.R.P.A.D.A. 2009 Onlus impugnava:
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Cerda prot. n. 4627 del 26 marzo 2025, recante l’annullamento d’ufficio della licenza di esercizio ex art. 86 del TULPS perché adottato: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento; b) in violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 in quanto assunto oltre i 12 mesi e sprovvisto di una valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, ulteriore e diversa al ripristino della legalità;
- il provvedimento del 15 aprile 2025 di revoca della deliberazione di G.M. n. 53 del 6 luglio 2020 di iscrizione della struttura di accoglienza all’albo comunale, perché adottato: c) in violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 perché l’amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni svolte nell’ambito del contraddittorio procedimentale;
- entrambi perché assunti: d) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché non sarebbero stati specificamente indicati i profili di non conformità urbanistica dell’immobile e i requisiti strutturali mancanti e preclusivi all’esercizio dell’attività esercitata dalla ricorrente; e) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché l’amministrazione avrebbe applicato alla struttura in esame gli standard strutturali e organizzativi approvati con D.P. del 29 giugno del 1988 e non quelli previsti dal D.P. n. 22/1986, dalla circolare dell’Assessorato n. 8/1989 e dalla circolare dell’Assessorato n. 2/2003.
Si costituivano in giudizio la Regione Siciliana, il Comune di Cerda e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che concludevano, nel merito, per il rigetto del ricorso. Più nello specifico, la Regione e l’A.S.P. esponevano difese solo formali.
1. Il ricorso deve essere respinto.
Per giungere a questo esito, il Collegio ritiene di poter muovere dalla risoluzione dei motivi di impugnazione, per così dire sostanziali, perché direttamente attinenti al rapporto amministrativo tra amministrazioni e ricorrente, per come caratterizzato dalla composizione tra pubblica potestà e interesse legittimo.
Con entrambi i motivi, sub d) ed e) , come anticipato, si lamenta l’illegittimità degli atti impugnati perché assunti con eccesso di potere per difetto di istruttoria, sotto due differenti angolazioni: in sintesi, la prima, relativa alla mancata indicazione degli specifici difetti strutturali dell’immobile; la seconda, concernente l’errata rappresentazione delle strutture autorizzate come autonome, non già come unitaria (con applicazione di un diverso regime giuridico).
Entrambe le ragioni prospettate non meritano di essere condivise.
1.1. In primo luogo, tutto al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del privato, agli atti del procedimento (considerati per l’adozione delle determinazioni impugnate) sono presenti n. 14 richieste di integrazione documentale per esitare l’istanza di condono dell’immobile in esame, destinato a residenza per anziani, rispetto al quale stato chiesto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria il 31 dicembre 1985 (v. richieste istruttorie e solleciti del 20 marzo 2025; dell’11 marzo 2025; dell’8 settembre 2017; del 9 settembre 2017; dell’8 maggio 2014; dell’8 ottobre 2010; del 15 aprile 2009; del 4 dicembre 2008; del 13 aprile 2005; del 26 maggio 1999; del 26 febbraio 1998; dell’aprile 1994; dell’11 dicembre 1992; dell’11 dicembre 1987 – all. 4 della produzione documentale del Comune di Cerda del 17 maggio 2025).
Tutte le menzionate richieste – che evidenziano secondo il principio di ordinarietà amministrativa un eccezionale (e anomalo) zelo dell’ente comunale prima dell’esercizio del potere autoritativo, invero avvenuto solo in seguito all’accertamento disposto dall’A.S.P. di Palermo – rappresentano (e provano) la mancanza di documentazione per procedere alla regolarizzazione di un immobile, quello occupato dall’associazione, indubitabilmente abusivo perché sprovvisto di titolo in sanatoria: titolo, peraltro, conseguito solo il 10 novembre 2025, successivamente alla pendenza della causa, dunque fatto sopravvenuto non utilizzabile per sindacare la legittimità degli atti impugnati, assunti in base al principio del tempus regit actum .
Peraltro, muovendo dal giudizio sull’atto a quello sul rapporto, non risulta nemmeno contestata la mancanza di allegazioni all’originaria istanza di condono, che deve ritenersi quindi integrata solo successivamente all’adozione degli atti impugnati.
Il carattere abusivo dell’immobile al momento dell’esercizio del potere da parte del Comune è indubitabile, dunque la premessa in fatto (relativamente all’irregolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato) è stata correttamente istruita ed è corrispondente a quello specifico stato di fatto del bene.
1.2. Quanto si dice consente anche di superare – lo si anticipa qui per ragioni logiche della trattazione – il motivo sub b) proposto dal privato avverso il solo provvedimento adottato dal Sindaco del 26 marzo 2025, recante l’annullamento d’ufficio della licenza di esercizio ex art. 86 del TULPS.
Secondo l’opinamento della difesa del ricorrente l’atto sarebbe stato assunto in violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 in quanto adottato oltre i 12 mesi e sprovvisto di una valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, ulteriore e diversa al ripristino della legalità.
Il motivo è infondato.
Dagli atti comunicati nel processo, specificamente dall’allegato 9 della produzione documentale del Comune di Cerda del 17 maggio 2025, emerge che la licenza ex art. 86 del TULPS del 21 aprile 2017 è stata adottata in base alla documentazione presentata dal privato, recante al n. 6 (v. p. 1, doc. cit.) la “ relazione tecnica comprovante la regolarità urbanistica, l’autorizzazione sismica e l’autorizzazione di abitabilità ”: tale allegazione è non veridica, per quanto visto, rispetto alla regolarità urbanistica e all’autorizzazione sismica perché l’ente locale non aveva al tempo ancora adottato la concessione edilizia in sanatoria e, anzi, aveva già più volte sollecitato la produzione di documenti mancanti per esitare l’istanza di condono.
Ne deriva che il fatto rappresentato all’ente locale, nell’esercizio dei diversi poteri di polizia, era non adesivo allo stato di fatto: circostanza, questa, sufficiente per ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’art. 21- nonies , comma 2- bis della l. n. 241/1990 per cui “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti […] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1 […]”: alla luce del mendacio non trova applicazione il termine di 12 mesi ratione temporis vigente, ma è possibile l’intervento in autotutela dell’amministrazione senza limitazioni temporali, peraltro anche in assenza di una pronuncia del giudice penale di accertamento dell’illiceità della condotta (v. Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940).
1.3. Il carattere vincolato del provvedimento consente anche di fare applicazione della disposizione prevista dall’art. 21- octies comma 2 della l. n. 241/1990 che prevede un’ipotesi di atto illegittimo ma non annullabile, in caso di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990: il Comune di Cerda, allegando tutte le risultanze istruttorie, ha dimostrato in giudizio che l’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In questo senso, il privato non avrebbe in alcun modo potuto incidere “ora per allora” sull’allegazione non veritiera depositata nel 2017, confluita nel provvedimento illegittimo di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S.
Da quanto osservato deriva l’infondatezza anche del motivo sub a) .
1.4. Tornando al secondo profilo della carenza di istruttoria, come detto sostanziale del rapporto tra associazione e Comune, non è condivisibile l’allegata violazione di legge, nella parte in cui si lamenta l’applicazione alla struttura in esame degli standard strutturali e organizzativi approvati con D.P. del 29 giugno del 1988, in luogo di quelli previsti dal D.P. n. 22/1986, dalla circolare dell’Assessorato n. 8/1989 e dalla circolare dell’Assessorato n. 2/2003.
Nel caso in esame, come anticipato in sede cautelare, sono stati correttamente applicati gli standard del D.P. del 29 giugno del 1988 perché la situazione di diritto (cioè la suddivisione dell’immobile in tre comunità alloggio) prevale sulla ritenuta situazione di fatto, di compenetrazione tra le tre strutture (peraltro censite con nomi diversi).
1.5. In ultimo, non è fondato nemmeno il motivo formale sub c) – con cui si lamenta la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 ad opera del solo provvedimento del 15 aprile 2025 di revoca della deliberazione di G.M. n. 53 del 6 luglio 2020 di iscrizione della struttura di accoglienza all’albo comunale – perché la memoria procedimentale del 4 aprile 2025 si è limitata a offrire un’interpretazione opposta alla normativa richiamata e a fatti impressi in atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso (v. relazione dell’A.S.P. del 26 febbraio 2025), dunque senza obbligo per l’amministrazione di ribadire specificamente quanto già rappresentato nella fase di primo contraddittorio procedimentale.
Inoltre, l’atto impugnato era vincolato, perché era doveroso per l’amministrazione rimuovere il provvedimento ampliativo (la delibera di Giunta del 6 luglio 2020 di iscrizione all’albo comunale ex art. 27 della l.r. n. 22/1986) adottata sul presupposto della licenza ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S. (v. all. 9 al ricorso, p. 2), atto invalido per quanto visto perché conseguito in base a dichiarazioni non veridiche: l’illegittimità dell’atto presupposto si riverbera anche su quello conseguente, con efficacia viziante.
Anche in questo caso, dunque, trova applicazione l’art. 21- octies , comma 2 della l. n. 241/1990 che, stavolta al primo periodo, stabilisce che “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza rispetto al Comune di Cerda e possono essere compensate tra ricorrente e amministrazione regionale, nonché AS.P., per la mancanza di una difesa tecnica esperita nel presente giudizio, coltivata con meri atti di formale costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere le spese di lite del presente giudizio, quantificate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre iva, cpa e accessori di legge, in favore del Comune di Cerda.
Spese compensate con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
FF RA SO, Primo Referendario
RC MA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC MA EL | BE TI |
IL SEGRETARIO