Ordinanza collegiale 5 settembre 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NO CO s.r.l., Mirabel s.r.l., Gallia di ST NI & C. s.r.l., Gerardi s.r.l., Runaways s.r.l.s., MarebluAdriatica s.r.l., Immobiliare Tosatto s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Cristiano Chiofalo, Roberto Limitone e Giuseppe Roberto Falla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Forza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Riviera 13 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Degli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- della Determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 del Demanio e Navigazione Interna del Comune di OL, con la quale sono stati approvati i risultati della procedura comparativa per la concessione demaniale marittima dell’area individuata all’Unità Minima di Gestione n. 13 del Piano Particolareggiato dell’Arenile del Comune di OL;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente alla Determinazione impugnata ancorché non conosciuto alla ricorrente, tra cui: la Determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 del Dirigente del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio, con la quale NO CO s.r.l. e Riviera 13 s.r.l. sono state rimesse nei termini per la modifica/integrazione/sostituzione degli elaborati e dei documenti presentati in fase d’istanza nelle stesse modalità operate inizialmente;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione ove medio tempore stipulato, con richiesta sin d’ora di condanna del Comune di OL al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in ragione della illegittimità degli atti impugnati.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Riviera 13 s.r.l. il 27 settembre 2024:
- della Determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 del settore Sicurezza e Demanio Marittimo del Comune di OL, nella parte in cui attribuisce a NO CO S.r.l. il punteggio di 91,2500 punti su 100 e approva i verbali delle sedute di gara nelle quali è stata valutata ammissibile l’offerta presentata da NO CO S.r.l., in qualità di mandataria nel costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti Gerardi s.r.l., Gallia di ST & C. s.r.l., Mirabel s.r.l., Immobiliare Tosatto s.r.l., MarebluAdriatica s.r.l., Runaways s.r.l.s., ed è stata disposta l’apertura e l’esame della documentazione relativa alla sua offerta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente alla Determinazione impugnata ancorché non conosciuto o comunicato, tra cui, in particolare, i verbali di valutazione comparativa dell’11 aprile 2024 e del 19 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di OL e di Riviera 13 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 24 giugno 2024 e depositato il 26 giugno 2024, le società NO CO s.r.l. Mirabel s.r.l., Gallia di ST NI & C. s.r.l., Gerardi s.r.l., Runaways s.r.l.s., MarebluAdriatica s.r.l. e Immobiliare Tosatto s.r.l. hanno impugnato la determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 assunta dal Comune di OL con cui è stata individuata la società Riviera 13 s.r.l. quale aggiudicataria della procedura comparativa per l’affidamento della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo concernente l’area definita come Unità Minima di Gestione n. 13 (UMG 13) dal Piano Particolareggiato dell’Arenile (PPA) del medesimo ente locale. Trattasi, in specie, dell’area risultante dalla nuova perimetrazione introdotta dalla variante al PPA approvata con deliberazione consiliare n. 143 del 30 dicembre 2023. Le predette società hanno impugnato altresì ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui la determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 del Comune di OL, con cui è stato prorogato il termine per la presentazione della documentazione integrativa e sostitutiva della domanda di concessione.
Al fine di una miglior comprensione del thema decidendum , è opportuno premettere che, con istanza trasmessa via PEC il 10 agosto 2023 al Comune di OL, la società Riviera 13 s.r.l. ha richiesto – ai sensi dell’art. 48 e dell’All. S/2 della legge regionale n. 33/2002, nonché dell’art. 14 del regolamento dell’uso del demanio marittimo del predetto Comune – il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, per la durata di anni venti, sulla porzione di arenile UMG 13.
Indi il Comune di OL, con avviso pubblicato nell’albo pretorio il 3 ottobre 2023, ha dato atto della presentazione della predetta istanza, ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav., invitando gli interessati a produrre eventuali domande concorrenti nel termine di 60 giorni.
Con deliberazione n. 331 del 14 novembre 2023, la Giunta comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 27 del regolamento comunale dell’uso del demanio marittimo, i criteri di valutazione delle eventuali proposte concorrenti, individuando all’allegato A i criteri di valutazione della “ offerta tecnica ”, della “ esperienza tecnica e professionale ” dei soggetti e della “ offerta economica ”, con i relativi punteggi, nonché i sub-criteri di valutazione.
Con determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023, l’ente locale ha poi approvato “ lo schema di procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima del Comune di OL a seguito di istanza di parte ”. Ivi è stato stabilito il regime transitorio da applicarsi in caso di procedure avviate sulla base di istanze di nuova concessione pervenute prima della data di adozione, da parte della Giunta comunale, dei criteri di valutazione delle istanze e di attribuzione dei punteggi.
In base a questa disciplina transitoria, al termine della fase di preistruttoria l’Amministrazione era tenuta ad assegnare “ a ciascuno degli operatori che hanno presentato istanza (sia l’istanza di nuova concessione che le istanze concorrenti) un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni per confermare l’istanza presentata, ovvero modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati, fermo restando quelli contenuti nella cd. documentazione amministrativa (ossia il modello D1); trascorso il termine assegnato, si procede alla comparazione delle istanze in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale con delibera del 14/11/2023, n. 331 ”.
Nel frattempo, con PEC del 4 dicembre 2023, la società NO CO s.r.l., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti Mirabel s.r.l., Gallia di ST NI & C. s.r.l., Gerardi s.r.l., Runaways s.r.l.s., MarebluAdriatica s.r.l. e Immobiliare Tosatto s.r.l., ha presentato un’istanza concorrente a quella di Riviera 13 s.r.l.
Sicché il Comune di OL, data la presenza di due operatori economici interessati al conseguimento della medesima concessione demaniale, ha avviato la fase preistruttoria sulle domande pervenute (relativa alla verifica della conformità delle offerte al PPA e della completezza della documentazione).
Terminata detta prima fase, il Comune di OL, con nota prot. n. 7954 del 30 gennaio 2024, ha invitato i due concorrenti – in conformità al regime transitorio previsto dalla determinazione n. 2294 del 21 dicembre 2023 – a confermare la rispettiva istanza ovvero a modificare/integrare/sostituire gli elaborati già presentati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva: ciò al fine di permettere ai partecipanti di tener conto dei sopravvenuti criteri di valutazione delle proposte e di assegnazione dei punteggi approvati con deliberazione giuntale n. 331 del 14 novembre 2023.
Riviera 13 s.r.l. ha quindi proceduto a confermare e a integrare la propria istanza con due distinte PEC inviate al Comune di OL il giorno della scadenza del termine, cioè il 14 febbraio 2024.
PEC, tuttavia, mai pervenute alla casella di destinazione.
Riviera 13 s.r.l., dopo aver ricevuto dal proprio provider gli avvisi di mancata consegna dei due messaggi, ha quindi interpellato informalmente l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di OL al fine di conoscere la causa della mancata ricezione.
In seguito, la stessa società ha inviato la documentazione confermativa e integrativa della propria istanza tramite l’invio di cinque PEC assunte al prot. comunale n. 15216, 15217, 15218, 15224 e 15225 del 23 febbraio 2024.
Sempre Riviera 13 s.r.l. ha trasmesso al Comune di OL, con nota assunta al prot. 19275 dell’8 marzo 2024, una consulenza tecnica redatta dall’Istituto di Scienze Forensi, a firma del dott. Costanzo Francesco, volta a dimostrare la regolarità dell’invio delle due PEC del 14 febbraio 2024: nella consulenza si legge che “ le e-mail sono state correttamente inviate, il provider le ha firmate digitalmente e poi inoltrate al server di destinazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata comune.jesolo@legalmail.it ”, con la conseguenza che “ nessuna responsabilità è imputabile al mittente per la mancata consegna delle e-mail PEC al destinatario ”.
Con determinazione dirigenziale n. 503 del 18 marzo 2024, il Comune di OL ha ritenuto, sulla scorta di quanto rilevato nella suddetta consulenza tecnica, che “ la mancata consegna delle n. 2 pec del 14/02/2024 inviate dalla società Riviera 13 S.r.l. è da individuarsi quale causa di forza maggiore, ovvero quale evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile (cfr. Cassazione, III, 1 febbraio 2018, n. 2480; 31 ottobre 2017, n. 25837), indipendente dalle volontà ad adempiere del soggetto richiedente o dell’Amministrazione ricevente ”. Perciò, il Comune ha disposto la rimessione in termine per entrambe le società concorrenti per la modifica/integrazione/sostituzione degli elaborati e documenti presentati in fase d’istanza, fissando a tal fine il termine di cinque giorni dalla data di trasmissione della determinazione alle parti.
A fronte di tale decisione, NO CO s.r.l. ha presentato all’Amministrazione comunale, il 3 aprile 2024, un’istanza di accesso agli atti finalizzata all’ostensione della consulenza tecnica di parte, nonché del parere prot. n. 22133 del 18 marzo 2024 rilasciato dall’Ufficio Sistema Informativi del Comune (entrambi citati nella determinazione di rimessione in termine).
Una volta conclusa la fase della verifica della documentazione amministrativa e di quella tecnica, nonché la fase di valutazione delle offerte, l’Amministrazione – con determinazione n. 932 del 23 maggio 2024, qui impugnata – ha approvato il risultato dei lavori della Commissione giudicatrice, la quale ha assegnato a Riviera 13 s.r.l. 95/100 punti e al costituendo RTI con mandataria NO CO s.r.l. 91,25/100 punti.
In pari data, il Comune di OL ha trasmesso a NO CO s.r.l. i documenti oggetto dell’istanza di accesso del 3 aprile 2024.
Con successiva istanza del 31 maggio 2024, NO CO s.r.l. ha chiesto all’Amministrazione l’ostensione di ulteriore documentazione, ossia: le due PEC inviate da Riviera 13 s.r.l. il 14 febbraio 2024 e non accettate dal sistema, con il relativo contenuto; le cinque PEC inviate da Riviera 13 s.r.l. il 23 febbraio 2024, con il relativo contenuto; il progetto presentato da Riviera 13 s.r.l. nella sua interezza, comprensivo di relazioni tecniche e allegati; le eventuali valutazioni effettuate dal Comune di OL in ordine alla consulenza tecnica di parte; i verbali recanti la valutazione delle offerte.
Istanza poi accolta dal Comune di OL il 19 giugno 2024.
2. Avverso la determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 è quindi insorta in questa sede NO CO s.r.l. nonché le altre società mandanti del costituendo RTI, articolando il seguente motivo di ricorso: “ Violazione degli artt. 49 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’art. 12 della direttiva (CE) 2006/123. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della l. 5 agosto 2022, n. 118, 37 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 e degli artt. 48 e 54 della l.r. 4 novembre 2002, n. 33. Violazione e falsa applicazione delle D.G.C. del 16 maggio 2023, n. 149 e del 14 novembre 2023, n. 331. Violazione della D.D. del 21 dicembre 2023, n. 2294. Violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. eccesso di potere per sviamento ”.
Nella prospettazione attorea, il Comune di OL avrebbe illegittimamente riconosciuto a Riviera 13 s.r.l. una proroga del termine previso dalla determinazione dirigenziale n. 2294 del 21 dicembre 2023 (di approvazione dello schema di procedimento) per la trasmissione di eventuale documentazione modificativa/integrativa/sostitutiva degli elaborati già presentati, individuando erroneamente nella forza maggiore la causa della mancata consegna delle due PEC inviate il 14 febbraio 2024 (ultimo giorno utile per la trasmissione) da parte dell’impresa risultata aggiudicataria. Una decisione, questa, che sarebbe stata assunta in assenza di adeguata istruttoria, attraverso il mero recepimento della consulenza tecnica prodotta da Riviera 13 s.r.l., che a sua volta sarebbe risultata incompleta in quanto basata sull’analisi dei soli messaggi di accettazione. L’Amministrazione avrebbe quindi omesso alcun autonomo accertamento sulla effettiva causa della mancata consegna: causa che, anche se riconducibile al malfunzionamento del server , non consentirebbe comunque la rimessione in termine del concorrente in forza del principio di autoresponsabilità (mancherebbe infatti il requisito della scusabilità dell’errore, dato che Riviera 13 s.r.l. ha effettuato l’invio il giorno stesso della scadenza del termine concesso dall’Amministrazione, alle ore 20:17 e alle ore 20:18).
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 luglio 2024 e depositato il 30 luglio 2024, le società ricorrenti hanno proposto ulteriori censure avverso i provvedimenti gravati in via principale, formulate sulla scorta della documentazione rilasciata dal Comune di OL il 19 giugno 2024 (in accoglimento della summenzionata istanza di accesso del 3 aprile 2024).
3.1. Con la prima censura, le ricorrenti hanno osservato – a supporto della fondatezza dell’unico motivo del gravame introduttivo – che proprio dalla documentazione ostesa il 19 giugno 2024 (in specie, dal contenuto delle cinque PEC trasmesse da Riviera 13 s.r.l. il 23 febbraio 2024) emergerebbe la causa determinante la tardività della mancata ricezione dei primi due tentativi di trasmissione, rinvenibile nella dimensione eccessiva degli allegati. In particolare, le ricorrenti hanno rilevato, con il supporto di una consulenza di parte, che, suddividendo tutti gli allegati soltanto in due PEC (come accaduto il 14 febbraio 2024), ciascun messaggio avrebbe degli allegati pesanti circa 80-90 mb: una dimensione superiore al limite concesso dal regolamento operativo di NF, il provider del Comune di OL. Siccome l’esistenza di un limite nella dimensione degli allegati dei messaggi PEC rappresenterebbe una circostanza pacifica e di pubblico dominio, ne deriverebbe che la tardiva trasmissione dell’offerta di Riviera 13 s.r.l., da un lato, sarebbe riconducibile alla sua condotta negligente e, dall’altro lato, non sarebbe dovuta a una causa di forza maggiore, come invece sostenuto dal Comune di OL nel provvedimento di rimessione in termine.
3.2. Con la seconda censura, le ricorrenti hanno dedotto l’“ illegittimità dei giudizi valutativi della Commissione: violazione e falsa applicazione delle D.G.C. del 16 maggio 2023, n.149 e del 14 novembre 2023, n. 331; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, errore di fatto e travisamento; sviamento dalla causa tipica e disparità di trattamento; violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.) ”.
L’offerta presentata dal costituendo RTI con mandatario NO CO s.r.l., pur essendo qualitativamente superiore a quella di Riviera 13 s.r.l., sarebbe stata ingiustamente e illogicamente penalizzata dalla Commissione giudicatrice sotto i seguenti aspetti.
3.2.1. Con riferimento al criterio b) dell’offerta economica, “ Rialzo sul canone ”, la Commissione avrebbe assegnato 5 punti all’offerta di Riviera 13 s.r.l. e soltanto 0.5 punti a quella del RTI NO CO s.r.l. sulla scorta della sola percentuale di rialzo del canone (rispettivamente del 200% e del 20%), senza tuttavia valutare la rispettiva base di calcolo, che risulterebbe differente nelle due offerte (la controinteressata avrebbe infatti calcolato il rialzo su un canone base stimato in € 35.000, mentre le ricorrenti su un canone base stimato in € 70.000).
3.2.2. Con riferimento al criterio d) dell’offerta tecnica, “ Gestione diretta dell’attività di stabilimento balneare oggetto di concessione ”, la Commissione avrebbe attribuito ai due concorrenti il medesimo punteggio (5 punti): ciò senza considerare che il RTI NO CO s.r.l. si comporrebbe di soggetti con caratteristiche diverse (tra cui il gestore della spiaggia, il gestore del chiosco e gli albergatori prospicenti la spiaggia), con una vasta conoscenza del territorio e un’esperienza pluriennale nella gestione di attività inerenti la direzione di uno stabilimento balneare, al contrario invece dell’esperienza limitata goduta da Riviera 13 s.r.l., concentrata sul servizio di salvataggio.
3.2.3. Le ricorrenti hanno avanzato analoghe considerazioni in relazione all’esperienza tecnica e professionale acquisita dal soggetto richiedente o dei soggetti partecipanti, di cui al criterio a) “ Esperienza maturata nella gestione di attività di analoga a quella oggetto della richiesta di concessione ”: la Commissione avrebbe attribuito ai due offerenti lo stesso punteggio nonostante la compagine del RTI NO CO s.r.l. sia imparagonabile con quella di Riviera 13 s.r.l.
3.2.4. Con riferimento al criterio a.1) dell’offerta tecnica, “ Organizzazione del servizio di salvataggio e dei servizi medici ”, l’assegnazione di un punteggio leggermente più alto all’offerta di Riviera 13 s.r.l.) risulterebbe erronea in quanto la proposta delle ricorrenti risulterebbe superiore in termini qualitativi (avendo offerto maggiori soluzioni migliorative, come la dotazione di defibrillatori pediatrici) o per lo meno equivalente rispetto a quella della controinteressata.
3.2.5. Con riferimento al criterio a.3) dell’offerta tecnica, “ Programma di promozione delle attività turistico-ricreative anche attraverso soluzioni innovative ”, la Commissione avrebbe valutato in termini deteriori l’offerta del RTI NO CO s.r.l. (con uno scarto di 0,8333 punti) nonostante la sua netta e oggettiva superiorità qualitativa. In specie, non sarebbero state considerate le proposte di organizzare, nei periodi di bassa stagione, visite guidate della pineta e delle zone limitrofe.
3.2.6. Con riferimento al criterio a.4) dell’offerta tecnica, “ Miglior valorizzazione dell’area servizi e delle aree libere attrezzate ”, risulterebbe parimenti privo di giustificazione il punteggio assegnato alla controinteressata, di 0,5 punti superiore rispetto alle ricorrenti. Al riguardo, queste ultime hanno evidenziato come la loro proposta fosse caratterizzata dalla massima attenzione per l’accoglienza delle persone con limitata capacità di movimento e inglobasse anche il servizio di chiosco, mentre la l’offerta di Riviera 13 s.r.l. contenesse dei servizi in monoblocco di cemento non corrispondenti a quanto indicato nelle NTA (norme tecniche di attuazione) del PPA del Comune di OL.
3.2.7. Illogico e irrazionale sarebbe anche il medesimo punteggio assegnato dalla Commissione alle due proposte rispetto al criterio a.5) dell’offerta tecnica, “ Misure volte ad allungare la stagionalità dell’attività ”, in considerazione delle visite guidate proposte dal RTI NO CO s.r.l.
3.2.8. Così come privo di giustificazione sarebbe il punteggio attribuito a Riviera 13 s.r.l., di 0,5 punti superiore a quello assegnato alla proposta concorrente, in ordine al criterio b.1) dell’offerta tecnica, “ Miglior utilizzo delle energie rinnovabili, materiali ecocompatibili e sistemi di gestione/recupero rifiuti ”. In specie, l’aggiudicataria avrebbe proposto di installate ombrelloni con pannelli fotovoltaici incorporati che non si rinverrebbero nel piano di investimento, mentre le ricorrenti avrebbero conteggiato nel loro PEF la dotazione di pannelli fotovoltaici e solari termici, oltre a proporre una raccolta differenziata strutturata, l’utilizzo di materiali eco-compatibili e ad essere in possesso della certificazione ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) e della certificazione ISO 13009 (sistema di gestione riferito specificatamente ai servizi sugli stabilimenti balneari).
3.2.9. Con riguardo al criterio c.1) dell’offerta tecnica, “ Capacità di assicurare la più ampia accessibilità e di consentire la fruizione delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti con disabilità ”, sarebbe irragionevole la miglior valutazione (per 0,250 punti) dell’offerta di Riviera 13 s.r.l., considerato che l’unica aggiunta proposta rispetto alle ricorrenti – cioè la dotazione di personale sanitario OSS – non figurerebbe nella parte contabile dell’offerta selezionata.
3.2.10. Con riferimento, infine, al criterio e.1) dell’offerta tecnica, “ Benefici diretti ed indiretti per lo sviluppo dell’economia locale (utilizzo di prodotti locali, acquisizione servizi da imprese locali, etc.) e per impiego di manodopera locale, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali e in relazione alla tipologia della concessione da gestire ”, sarebbe ingiustificabile lo scarto di 0,133 punti a favore della controinteressata a fronte di due proposte tra loro simili.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di OL, il quale ha eccepito l’inammissibilità della seconda censura dei motivi aggiunti: si tratterebbe di una doglianza che impinge nel merito della valutazione discrezionale rimessa alla Commissione giudicatrice, sottratta alla cognizione di legittimità del giudice amministrativo. Inoltre, detta censura non supererebbe la prova di resistenza: infatti la somma delle differenze di punteggio totalizzate rispetto alla maggioranza dei criteri di valutazione (pari complessivamente a 2,5 punti) sarebbe tale che, se pur venisse rimossa, non consentirebbe al RTI NO CO s.r.l. di superare il punteggio ottenuto da Riviera 13 s.r.l., in quanto l’elemento di maggiore differenza in termini di punti sarebbe rappresentato dal punteggio assegnato all’offerta economica, basato su un criterio matematico e dunque non contestabile, anche perché non specificamente impugnato dalle ricorrenti.
L’Amministrazione resistente ha comunque insistito per l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
5. Si è altresì costituita in giudizio Riviera 13 s.r.l., eccependo innanzitutto l’irricevibilità del ricorso principale rispetto alla determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 (di proroga del termine per l’integrazione documentale). Per la controinteressata, la citata determinazione non avrebbe natura di atto presupposto, come ritenuto dalle ricorrenti, bensì di provvedimento che avrebbe inciso in via immediata sull’ iter procedimentale in corso e conseguentemente sulle posizioni dei concorrenti, i quali, ove ne avessero ravvisato l’illegittimità, avrebbero dovuto provvedere ad una sua autonoma e tempestiva impugnazione, senza attendere l’esito della procedura comparativa.
La controinteressata ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso principale rispetto alla determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 (di aggiudicazione della procedura a favore di Riviera 13 s.r.l.): tale impugnazione si radicherebbe su contestazioni riferibili in via esclusiva alla determinazione n. 503 del 18 marzo 2024, a sua volta non impugnata tempestivamente.
Riviera 13 s.r.l. ha poi eccepito, sulla scorta di analoghe considerazioni, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui vengono impugnate le determinazioni n. 503 del 18 marzo 2024 e n. 932 del 23 maggio 2024 per presunti vizi procedurali.
Infine, ha eccepito l’inammissibilità della seconda censura dei motivi aggiunti, denunciando il tentativo delle ricorrenti di sostituirsi alla Commissione giudicatrice entrando nel merito delle sue scelte discrezionali.
La controinteressata ha infine richiesto il rigetto nel merito dei gravami avversari.
6. All’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024, è stata pronunciata l’ordinanza n. 2103 del 5 settembre 2024, con cui il Collegio ha disposto una verificazione da eseguirsi, in contraddittorio con le parti in causa, a cura del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Padova, avente ad oggetto il seguente quesito: “ accerti il verificatore – previo esame dell’intera documentazione presente nel fascicolo del giudizio ed esperito ogni necessario ulteriore accertamento ritenuto utile allo scopo – quale sia la causa della mancata consegna delle due PEC trasmesse, il 14 febbraio 2024, alle ore 20:17 e alle ore 20:18, da parte del mittente riviera13srl@pec.it verso il destinatario comune.jesolo@legalmail.it ”.
7. Con nota depositata in giudizio il 19 settembre 2024, il prof. Gaudenzio Meneghesso, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Padova, ha comunicato di accettare l’incarico di verificatore.
8. Con ricorso incidentale notificato il 23 settembre 2024 e depositato il 27 settembre 2024, Riviera 13 s.r.l. ha impugnato la determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 del Comune di OL, nonché ogni atto presupposto, nella parte in cui è stata ammessa l’offerta concorrente del RTI NO CO s.r.l., attribuendole un punteggio di 91,25/100 punti.
In via preliminare, la controinteressata ha lamentato la mancata esclusione della domanda di concessione presentata da NO CO s.r.l. a causa dell’incertezza sul soggetto istante: l’istanza concorrente sarebbe stata presentata dalla predetta società in qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Gerardi s.r.l., Gallia di ST NI & C. s.r.l., Mirabel s.r.l., Immobiliare Tosatto s.r.l., MarebluAdriatica s.r.l. e Runaways s.r.l.s., mentre tutti gli altri documenti di gara si riferirebbero soltanto a NO CO s.r.l. senza alcuna menzione del costituendo RTI. Da qui il denunciato macroscopico disallineamento tra l’istanza concorrente ed i relativi elaborati tecnici.
La ricorrente incidentale ha proposto inoltre le seguenti censure.
I) “ Violazione di legge: violazione degli artt. 36 e 37 del R.D. n. 327/1942, dell’art. 48 della L.R. n. 33/2002, dell’art. 14 del Regolamento dell’uso del demanio marittimo del Comune di OL, degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 36/2023 e della Determinazione n. 2294 del 21 dicembre 2023 del Settore Sicurezza e Gestione del Territorio – Demanio e Navigazione interna – del Comune di OL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto ”.
L’offerta presentata da NO CO s.r.l. non avrebbe dovuto essere ammessa alla fase di valutazione delle istanze concorrenti in quanto proposta da una struttura giuridica (il costituendo RTI) che, seppur riconosciuta dal codice dei contratti pubblici, non sarebbe contemplata dalla lex specialis della procedura in esame tra i possibili soggetti istanti.
Ad ogni modo, la stessa offerta avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa in quanto priva di parte dei requisiti previsti dall’art. 68, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la partecipazione alle gare dei costituendi RTI: essa infatti non sarebbe stata sottoscritta in ogni sua parte dalle società mandanti. Più precisamente, soltanto l’istanza di concessione sarebbe stata sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento, mentre nessun documento tecnico né economico sarebbe stato firmato dalle società mandati. Si tratterebbe di una irregolarità essenziale dell’offerta, che non poteva essere sanata – come permesso dal Comune di OL – attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio.
II) “ Violazione di legge: violazione della Deliberazione di Giunta comunale del Comune di OL n. 149 del 16 maggio 2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto ”.
Il piano economico finanziario allegato all’offerta del RTI NO CO risulterebbe in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 16 maggio 2023, con cui l’Amministrazione ha definito le condizioni fondamentali per la partecipazione al procedimento di gara volto al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima. Ai sensi della citata deliberazione, sia il piano economico finanziario sia la relativa asseverazione dovrebbero essere riferiti al soggetto istante, in quanto finalizzati a verificare la reale capacità finanziaria dell’operatore economico di gestione del bene demaniale. Tuttavia, nel caso della domanda presentata dalle ricorrenti, detti documenti sarebbero riconducibili esclusivamente alla società NO CO s.r.l. e non al costituendo RTI: ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica di quest’ultimo dalla procedura selettiva.
III) “ Violazione di legge: violazione della Deliberazione di Giunta comunale del Comune di OL n. 149 del 16 maggio 2023 sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto ”.
Il piano economico finanziario presentato da NO CO s.r.l. sarebbe poi privo di una effettiva asseverazione: il revisore incaricato si sarebbe limitato a rendere una mera “ Relazione del revisore legale in merito all’informativa finanziaria prospettica relativa al piano economico finanziario per il periodo 2024 - 2043 in capo alla società NO CO s.r.l. ”, senza asseverare l’equilibrio economico finanziario dell’offerta presentata in gara. Donde, anche sotto questo profilo, la necessità di escludere l’operatore economico già in sede di istruttoria preliminare.
9. Con atto depositato il 23 ottobre 2024, il prof. Gaudenzio Meneghesso ha reso la relazione finale di verificazione.
10. In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle relative conclusioni, tra cui – la ricorrente e la controinteressata – ulteriori relazioni tecniche a commento dell’esito della verificazione.
11. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale sollevata dalla controinteressata con riguardo all’impugnazione della determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 (di proroga del termine per l’integrazione documentale).
L’eccezione non merita condivisione.
La summenzionata determinazione – volta a stabilire, a favore di entrambi i concorrenti, la riapertura del termine per la conferma o l’integrazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza – ha natura di atto endoprocedimentale e, in quanto tale, è insuscettibile di autonoma impugnazione, non rivestendo carattere immediatamente lesivo. Invero la lesione dell’interesse giuridico vantato dalle ricorrenti all’aggiudicazione della concessione demaniale si è realizzata soltanto con la successiva determinazione n. 932 del 23 maggio 2024, con cui l’Amministrazione ha recepito l’attività di valutazione delle offerte svolta dalla Commissione giudicatrice. A ben vedere, con la determinazione n. 503 del 18 marzo 2023 il Comune di OL ha soltanto inciso sull’ iter procedimentale relativo alla presentazione delle domande di concessione, senza assumere in via diretta alcuna decisione in ordine all’esclusione o all’ammissione di uno dei concorrenti: essa, quindi, deve considerarsi priva di efficacia decisoria e di autonoma lesività.
Del resto, anche a voler ritenere la determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 come atto provvedimentale, deve considerarsi che le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della stessa in quanto viziata da difetto di istruttoria. Un vizio, questo, che emergerebbe dal contenuto della consulenza tecnica di parte presentata l’8 marzo 2024 da Riviera 13 s.r.l. al Comune di OL, nonché dal contenuto del parere prot. n. 22133 del 18 marzo 2024 rilasciato dall’Ufficio Sistema Informativi del Comune sulla medesima consulenza. Trattasi di quei documenti su cui poggia per relationem la motivazione della citata determinazione, i quali sono stati ostesi alle ricorrenti – in accoglimento della loro richiesta di accesso del 3 aprile 2024 – soltanto al momento dell’aggiudicazione, ossia il 23 maggio 2025. Ciò precisato, deve osservarsi che il ricorso introduttivo è stato notificato il 24 giugno 2024, ossia entro 60 giorni non solo dall’adozione dell’aggiudicazione, ma anche dal momento in cui le ricorrenti hanno potuto apprendere le effettive ragioni sottese alla rimessione in termine.
Sul punto, va chiarito – al fine di evitare la necessità di proporre un ricorso al buio, sulla scorta della percezione della mera lesività dell’atto – come il provvedimento amministrativo possa legittimamente essere motivato per relationem ad altri atti, la cui omessa allegazione o immediata disponibilità per l’interessato non è tale da incidere direttamente sulla legittimità del provvedimento stesso, assumendo tuttavia rilievo sul decorso del termine di impugnazione dell’atto finale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 maggio 2017, n. 5704; cfr., altresì, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 settembre 2023, n. 5255; id ., 2 marzo 2023, n. 1353; T.A.R. Umbria, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 280). Ciò, a maggior ragione, quando le contestazioni sono incentrate – come nel caso di specie – sul difetto di istruttoria, la cui emersione dipende dall’effettiva conoscenza degli atti presupposti.
12.1. Di conseguenza, è parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale sollevata dalla controinteressata con riguardo alla determinazione n. 932 del 23 maggio 2024 (di aggiudicazione), radicata sulla supposta tardività dell’impugnazione della precedente determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 (di proroga del termine). Tardività che, come innanzi precisato, non sussiste.
12.2. Vanno altresì disattese, in virtù delle considerazioni testé svolte, le analoghe eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sollevate sempre dalla controinteressata.
13. Nel merito, l’unico motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto sono infondati.
Per le ricorrenti, Riviera 13 s.r.l. sarebbe risultata vincitrice del confronto competitivo in base a un’offerta presentata oltre il termine previsto dalla lex specialis , beneficiando di una illegittima proroga dello stresso.
Giova rammentare che, con determinazione n. 503 del 18 marzo 2024, il Comune di OL ha rimesso in termini le società NO CO s.r.l. e Riviera 13 s.r.l. per la modifica/integrazione/sostituzione degli elaborati e dei documenti presentati in sede di istanza originaria, sulla scorta della “ verificata impossibilità ad adempiere alla corretta trasmissione della documentazione entro i termini concessi da parte del soggetto richiedente Riviera 13 S.r.l. per motivi non dipendenti dalla sua volontà ”.
La medesima determinazione è stata assunta a seguito della presa d’atto, da parte dell’Ufficio Sistema Informativi del Comune di OL, dei risultati della consulenza tecnica di parte trasmessa da Riviera 13 s.r.l. all’ente locale (acquisita con prot. 19275 dell’8 marzo 2024).
In detta consulenza viene affermato – sulla base dell’analisi delle accettazioni prodotte dal sistema di gestione della posta certificata utilizzato da Riviera 13 s.r.l. – che la mancata consegna delle due PEC contenenti la documentazione integrativa spedite da quest’ultimo operatore economico il 14 febbraio 2024, termine ultimo di scadenza, alla casella del Comune di OL è “ imputabile al sistema informatico del gestore del servizio, escludendo di fatto la responsabilità del mittente ”. L’Amministrazione ha dunque ritenuto che la mancata consegna delle due PEC sia riconducibile a una “ causa di forza maggiore, ovvero quale evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile […] , indipendente dalle volontà ad adempiere del soggetto richiedente o dell’Amministrazione ricevente ”.
Una conclusione contestata dalle ricorrenti, le quali hanno dedotto che la mancata consegna delle due PEC sia invece da ascrivere alla condotta negligente di Riviera 13 s.r.l., la quale avrebbe trasmesso due messaggi con allegati aventi dimensioni eccedenti il limite massimo supportato dal provider della casella PEC del Comune destinatario.
13.1. Nella relazione di verificazione, il prof. Meneghesso ha compiuto un’“ analisi tecnica ” dell’evento informatico in discussione, di seguito riportata per estratti.
Riviera 13 s.r.l., nell’atto di voler consegnare a mezzo PEC la documentazione integrativa tramite il server del proprio fornitore del servizio ARUBA, ha inviato il 14 febbraio 2024 vari files allegati a due email , una spedita alle 20:17:02 e l’altra alle 20:18:43, da inoltrare all’omologo server del fornitore del servizio LEGALMAIL del destinatario, ossia il Comune di OL.
Il server di ARUBA ha accettato i due messaggi inviati da Riviera 13 s.r.l. e ha iniziato il processo di spedizione dei due messaggi interagendo con il server LEGALMAIL.
Visto che i messaggi non sono stati subito accettati dal server LEGALMAIL, il server ARUBA ha reiterato i tentativi di trasmissione nelle successive 12 ore e, non riuscendo a recapitarli, ha informato Riviera 13 s.r.l. di non avere trasmesso i messaggi con il seguente avviso: “ il messaggio non è stato consegnato nelle prime dodici ore dal suo invio. Non escludendo che questo possa avvenire in seguito, si fa presente che l'invio del messaggio potrebbe non andare a buon fine. Il sistema provvederà comunque ad inviare un ulteriore avviso di mancata consegna se nelle prossime dodici ore non vi sarà conferma della ricezione da parte del destinatario ” (messaggi inviati da ARUBA alle 08:18:11 e alle 08:20:29 del 15 febbraio 2024).
Il server ARUBA ha continuato con i tentativi di trasmissione per altre 11 ore senza riuscirci e quindi ha informato Riviera 13 s.r.l. con due messaggi, che riportano testualmente: “ il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine ” (messaggi inviati da ARUBA alle 19:17:28 e alle 19:20:09 del 15 febbraio 2024). Questi ultimi messaggi non contenevano la motivazione della mancata consegna.
Riviera 13 s.r.l. ha rispedito le due mail il 21 febbraio 2024, senza nondimeno riuscire a consegnare le stesse presso il server LEGALMAIL.
Indi, il 22 febbraio 2024, Riviera 13 s.r.l. ha distribuito tutta la documentazione da allegare – già contenuta nelle spedizioni precedenti del 14 e del 21 febbraio 2024 (cfr. doc. 8 della controinteressata) – su cinque messaggi (e non più su due) e questa volta le cinque PEC sono state correttamente ricevute dal server LEGALMAIL.
Sempre secondo l’analisi tecnica disposta d’ufficio, la dimensione degli allegati spediti da Riviera 13 s.r.l. ammontava a circa 180 MB.
A tal riguardo, il verificatore ha puntualizzato – rispetto al provider del mittente – che “ dalla ricerca sulle caratteristiche tecniche del servizio che ARUBA fornisce, emerge che il limite sulla dimensione del singolo messaggio PEC che può essere trasmesso è di 100 MB se esiste un solo destinatario, il che comprende non solo il file che viene allegato ma anche testo e dati del messaggio che lo accompagna . […] Da qui la conferma che i due messaggi con allegati di dimensione iniziali di circa 90 MB, sono risultati (anche se di poco) inferiori ai 100 MB, e quindi accettati dal server ARUBA ”.
Con riferimento invece al provider del destinatario, il verificatore ha evidenziato che “ da una medesima ricerca sul servizio fornito da LEGALMAIL, emerge che anche in questo caso la dimensione massima dei messaggi è pari a 100MB e che vengono garantite però la ricezione e/o la consegna di messaggi con allegati con dimensione massima fino a 70 MB (appunto considerando l’aumento di dimensione degli allegati dovuto alla necessaria codifica da parte del sistema informatico). È quindi evidente che LEGALMAIL sta attuando una politica più rigorosa sulla dimensione dei messaggi di posta e pertanto i messaggi di posta con allegati di circa 90MB sono accettati dal server di ARUBA ma sono invece rifiutati da quello di LEGALMAIL ”.
13.2. Sulla base di queste considerazioni, il verificatore ha concluso che “ la causa quasi certa e molto verosimile della mancata consegna delle due PEC spedite dal mittente riviera13srl@pec.it il 14/02/2024 è da ritenersi sia la dimensione eccessiva degli allegati ai messaggi PEC che il server ricevente LEGALMAIL non ha accettato dal server mittente ARUBA ”.
Lo stesso verificatore ha tuttavia precisato che “ per la conferma ultima e definitiva a questa mia deduzione è necessario acquisire ulteriori documenti che sono da ritenersi nella disposizione di Riviera 13 srl e nello specifico: a) La mail di risposta del server ARUBA che viene inviata poco dopo la mail di accettazione del messaggio e che informa la ragione del rifiuto da parte del server ricevente LEGALMAIL […] oppure b) I dettagli di tutte le comunicazioni tra i due server ARUBA e LEGALMAIL (in gergo questi dati sono contenuti in files chiamati «log»), dove è sicuramente indicata la motivazione della mancata consegna delle due PEC. Il servizio assistenza clienti di Aruba mi ha altresì informato che loro NON sono autorizzati a fornire i «log» a me (o a persone che non siano o l’Autorità giudiziaria o il proprietario della PEC in questione Riviera 13 s.r.l.) ”.
13.3. Il contenuto dettagliato dell’analisi tecnica suesposta permette di escludere non solo il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorso il Comune di OL nell’assumere la proroga del termine per il deposito della documentazione confermativa e integrativa della domanda di concessione, ma anche la negligenza in capo a Riviera 13 s.r.l. nell’invio della documentazione medesima.
Innanzitutto, trova conferma il fatto che i due messaggi, di dimensione complessiva pari a 180 MB, siano stati inviati entro la data di scadenza del 14 febbraio 2024, precisamente alle ore 20:17:02 e alle ore 20:18:43, come acclarato dalle due PEC di accettazione generate dal server mittente. Sicché non risultano smentite le conclusioni della consulenza tecnica di parte inoltrata da Riviera 13 s.r.l. al Comune di OL con nota prot. 19275 dell’8 marzo 2024, richiamate nella determinazione n. 503 del 18 marzo 2024 di proroga del termine, secondo cui “ ciò significa che le e-mail sono state correttamente inviate, il provider le ha firmate digitalmente e poi inoltrate al server di destinazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata comune.jesolo@legalmail.it ”.
Così come non v’è dubbio che gli avvisi di mancata consegna inoltrati il 15 febbraio 2025 dal server mittente a Riviera 13 s.r.l. non indicassero la causa dell’omesso recapito, tanto che il Collegio – a fronte di opposte ricostruzioni in ordine alla causa della mancata consegna delle due PEC prospettate da parte della ricorrente e della controinteressata, avvalorate da rispettive consulenze tecniche – ha ritenuto necessario disporre d’ufficio una verificazione in materia. Verificazione che comunque è addivenuta a una conclusione in termini non di certezza, ma pur sempre di verosimiglianza.
A fronte dell’indubbia difficoltà tecnica della questione, non è affetta da irragionevolezza la decisione del Comune di OL di riaprire il termine per il deposito della documentazione a favore di entrambi i concorrenti: in assenza, infatti, di una negligenza manifesta da parte di Riviera 13 s.r.l. – fatto di per sé escluso dall’invio dei due messaggi entro la scadenza del 14 febbraio 2024 –, l’Amministrazione ha compiuto un equo contemperamento tra l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura e alla concorrenza tra più operatori economici e l’interesse privato in capo ad entrambi i partecipanti alla presentazione della miglior offerta tecnica ed economica.
In effetti l’ente locale avrebbe potuto risalire alla causa effettiva della mancata consegna soltanto attraverso l’acquisizione e l’analisi tecnica degli avvisi di anomalia spediti dal server mittente subito dopo l’accettazione (che Riviera 13 s.r.l., nella propria consulenza tecnica depositata il 5 dicembre 2024, esclude tuttavia di aver ricevuto) oppure dei “ log ” relativi ai due messaggi spediti il 14 febbraio 2024. Un’indagine informatica complessa e, in definitiva, non necessaria, dato che Riviera 13 s.r.l. già aveva fornito all’Amministrazione una prova idonea a dimostrare il tempestivo invio della documentazione entro il termine di scadenza.
Preme infatti evidenziare che le comunicazioni via PEC tra i privati e la pubblica amministrazione soggiacciono all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 88 (codice dell’amministrazione digitale), il quale dispone che “ le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo ”.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “ la presunzione di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata si perfeziona non soltanto se il mittente vede recapitarsi nella propria casella la ricevuta automatica di avvenuta consegna (c.d. RAC), ma anche se egli non riceve detta RAC, purché però la mancata consegna del messaggio sia dipesa da un fatto imputabile al solo destinatario (cfr. da ultimo Cons. St., Sez. II, 6 febbraio 2023, n. 1211) ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 17 aprile 2023, n. 6599). Evenienza, quest’ultima, ravvisata dalla riportata giurisprudenza proprio nel caso in cui la mancata ricezione della PEC dipenda dal limite dimensionale previsto dal provider dell’Amministrazione destinataria, qualora detto limite non sia stato reso noto con l’avviso pubblico o con successivi chiarimenti.
Del resto, la prova dell’invio dei due messaggi entro il 14 febbraio 2024 (mediante le rispettive PEC di accettazione) consente non solo di applicare la presunzione legale di regolare e tempestiva ricezione dei messaggi prevista dall’art. 6 del CAD, ma altresì di escludere la sussistenza di un errore inescusabile in capo alla controinteressata, che costituisce il presupposto per disporre la rimessione in termine – derivante dai principi generali di leale collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241/1990 –, la quale nel caso di specie ha assunto i connotati di una proroga della scadenza a favore di entrambi i partecipanti alla selezione.
L’assenza di grave negligenza nella condotta di Riviera 13 s.r.l. emerge dalla circostanza, evidenziata dal verificatore, per cui i due messaggi inviati il 14 febbraio 2024 avevano “ allegati di dimensione iniziali di circa 90 MB ”: una dimensione inferiore a 100 MB, costituente il limite massimo riconosciuto sia dal provider del mittente sia da quello del destinatario per la ricezione e/o la consegna di messaggi PEC, ma superiore al limite di garanzia fissato soltanto dal provider del Comune di OL (pari a 70 MB), il quale “ sta attuando una politica più rigorosa sulla dimensione dei messaggi di posta ”.
A fronte di ciò, non può ritenersi viziata da colpa grave la condotta di Riviera 13 s.r.l., posto che la stessa, entro la data di scadenza, ha inviato due messaggi con dimensioni inferiori al limite massimo previsto dallo stesso provider del Comune di OL, seppur oltre la soglia di garanzia stabilita dal medesimo provider e non da quello del mittente. Peraltro, l’esistenza di una dimensione massima garantita per il ricevimento dei messaggi era evincibile soltanto dal regolamento operativo del fornitore del servizio PEC (ossia NF ), senza alcuna indicazione al riguardo nella lex specialis .
D’altra parte, la riapertura del termine non contrasta con il principio di autoresponsabilità invocato dalle ricorrenti, in base al quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
Se è vero che “ il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 1269), è altrettanto vero che Riviera 13 s.r.l., nell’accingersi a inviare la documentazione confermativa e integrativa della propria offerta, si è adoperata per garantire il buon fine dell’operazione telematica, trasmettendo i due messaggi PEC non certo negli ultimi minuti prima della scadenza, ma in anticipo di oltre tre ore e mezza rispetto ad essa, vale a dire prevedendo un arco di tempo idoneo a dominare eventuali cadute di performance della struttura informatica. In ogni caso, uno spazio temporale senz’altro idoneo – qualora avesse ricevuto un avviso di anomalia al riguardo – per suddividere i vari allegati in più mail .
Donde l’infondatezza delle censure di parte ricorrente in ordine alla carenza di istruttoria, nonché alla violazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento della decisione di rimessione in termine, attuata con la determinazione n. 503 del 18 marzo 2024.
14. Venendo ora all’esame della seconda censura dei motivi aggiunti, è possibile prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di OL e da Riviera 13 s.r.l. (concernente l’insindacabilità, in sede di giudizio di legittimità, dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione giudicatrice) a fronte della sua infondatezza.
14.1. È innanzitutto infondata la doglianza relativa al criterio b) dell’offerta economica, “ Rialzo sul canone ”, secondo cui la Commissione giudicatrice avrebbe errato nel valutare soltanto la mera percentuale di rialzo offerta (200% Riviera 13 s.r.l. e 20% RTI NO CO s.r.l.) senza tener conto delle differenti basi di calcolo considerate dalle concorrenti.
Invero, risulta ragionevole la scelta dell’organo tecnico di valutare soltanto l’incremento percentuale da applicare, di anno in anno, sul futuro canone demaniale (che rappresenta un valore indipendente dalla volontà delle parti, suscettibile di variazione in corso di concessione): in tal modo, il giudizio si è incentrato sulla sola cifra percentuale indicata da ciascun partecipante nella propria proposta – cioè sull’unico valore destinato a rimanere stabile per tutta la durata del rapporto concessorio – e non sul valore assoluto dell’offerta economica, di per sé soggetto a mutamenti nel tempo.
In sostanza, siccome la base economica del rialzo non era nella disponibilità delle parti (dato che la misura del canone annuale dipende dalla normativa statale, ex art. 3 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non richiamata dalla lex specialis ) ed è destinata a mutare in costanza del rapporto, l’unico valore valutabile dalla Commissione rimaneva il rialzo percentuale, vale a dire la percentuale che il Comune di OL andrà ad applicare annualmente sul canone di riferimento. D’altronde, al momento della presentazione delle offerte, la quantificazione della base del rialzo, ossia la misura del canone per le concessioni demaniali marittime con riferimento all’anno 2023 (cioè all’anno precedente all’indizione della procedura comparativa), era stabilita dal d.m. 30 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale aveva applicato “ l’adeguamento del +25.15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022 ”. Il che dimostra come la misura del canone annuale, in vista della sua prevedibile fluttuazione, sia un parametro inidoneo per valutare l’offerta economica relativa a una concessione ventennale.
14.2. Vanno disattesi anche i rilievi avanzati dalle ricorrenti rispetto al medesimo punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice alle due concorrenti in ordine alla “ Gestione diretta dell’attività di stabilimento balneare oggetto di concessione ” (criterio d] dell’offerta tecnica).
Ai fini della valutazione di tale elemento dell’offerta, è ininfluente che il RTI NO CO s.r.l. sia composto da soggetti con competenze diverse, tra cui il gestore del chiosco ricompreso nell’UMG 13 e gli albergatori prospicenti la spiaggia: ciò perché il criterio in esame si riferisce unicamente alla gestione diretta dello stabilimento balneare e non alle attività accessorie. Sotto questo profilo, le due proposte si equivalgono, considerando che la società Riviera 13 s.r.l. è partecipata dai soci EF OZ e Riviera di Levante s.r.l., ossia dal gestore uscente dello stabilimento Riviera di Levante ricompreso nel vecchio settore n. 28 (oggi incluso nella UMG 13).
14.3. Non risulta affetta da macroscopica illogicità neppure l’assegnazione del medesimo punteggio ai due concorrenti rispetto all’“ Esperienza maturata nella gestione di attività di analoga a quella oggetto della richiesta di concessione ”.
Non è dirimente per escludere l’equiparazione delle due proposte la circostanza, evidenziata dalle ricorrenti, che la società MarebluAdriatica s.r.l. (mandante del RTI NO CO s.r.l.) vanti “ un’esperienza pluriennale di gestione di più di 9.000 posti ombrelloni ” mentre Riviera s.r.l. abbia “ gestito la sola zona Riviera di Levante, una spiaggia dotata di meno di 1.000 ombrelloni ”. L’elemento oggetto di valutazione era infatti l’esperienza pregressa nella gestione di uno stabilimento balneare, che prescinde dalla superficie dell’area gestita. Un’attività, questa, in cui i due soci di Riviera 13 s.r.l. vantano una rilevante e prolungata esperienza: basti considerare che lo stabilimento Riviera di Levante è in gestione dalla famiglia di EF OZ (la quale possiede le quote della omonima società) sin dal 1968.
14.4. Non è neppure ravvisabile la dedotta superiorità dell’offerta del RTI NO CO s.r.l. rispetto a quella selezionata con riguardo al criterio a.1) dell’offerta tecnica, “ Organizzazione del servizio di salvataggio e dei servizi medici ”.
Le due proposte sono in gran parte sovrapponibili (tanto che la Commissione ha assegnato 2,9167 punti alle ricorrenti e 3 punti alla controinteressata): la leggera differenza nel punteggio è tuttavia giustificabile a fronte, da un lato, del miglior dettaglio dell’offerta seleziona sulle modalità di turnazione del personale durante le pause pranzo e, dall’altro lato, della previsione di un’ulteriore unità di soccorso mobile.
In particolare, il RTI NO CO s.r.l. ha previsto “ il posizionamento di n° 4 torrette di avvistamento (oppure n. 2 torrette se conformi all’ordinanza della capitaneria di porto) con la presenza di quanti operatori previsti dalla capitaneria di porto e dalle norme vigenti durante l’apertura dello stabilimento balneare ” (cfr. doc. 23 prodotto da parte ricorrente, p. 21), mentre Riviera 13 s.r.l. ha proposto “ 3 postazioni sopraelevate di avvistamento con due operatori presenti contemporaneamente (per complessivi 6 operatori di cui ulteriori 3 per garantire le pause pranzo) durante gli orari di apertura dello stabilimento balneare ”, nonché una “ postazione mobile aggiuntiva con un operatore che si aggiung [e] alle postazioni fisse allo scopo di garantire una maggiore efficienza del servizio di sorveglianza e sicurezza a mare ” (doc. 20 quater prodotto da parte ricorrente, p. 8). Da quanto appena riportato risulta che Riviera 13 s.r.l. abbia dettagliato – il che non si rinviene nell’offerta delle ricorrenti – la consistenza effettiva della forza lavoro impiegata nel servizio di salvataggio, aggiungendo inoltre una postazione aggiuntiva mobile, non prevista nell’offerta concorrente.
Peraltro, la dotazione di defibrillatori pediatrici da parte del RTI NO CO s.r.l. non consente di per sé di attribuire un maggior punteggio a quell’offerta, posto che è rimasto indimostrato che i “ defibrillatori automatici di ultima generazione ” previsti da Riviera 13 s.r.l. (doc. 20 quater , cit., pp. 7 s.) siano inidonei all’uso pediatrico: soltanto in questo caso, infatti, la prima offerta sarebbe dotata di un elemento migliorativo rispetto alla seconda.
14.5. Si sottrae alle censure attoree anche la valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice rispetto al criterio a.3) dell’offerta tecnica, “ Programma di promozione delle attività turistico-ricreative anche attraverso soluzioni innovative ” (ove la differenza tra i due concorrenti è di 0,8333 punti).
Invero le ricorrenti, nell’elencare le proposte dalla controinteressata, hanno omesso di indicare plurime iniziative avanzate da quest’ultima aventi un impatto rilevante sulla promozione turistica, ossia: la vendita di pacchetti posto spiaggia - parcheggio o altri servizi mediante una piattaforma gestionale, con cui poter consultare una dettagliata reportistica sulla qualità dei servizi spiaggia; l’utilizzo di bracciali per l’apertura dei bagni autopulenti e delle cassette di sicurezza, nonché per il pagamento dei servizi dei chioschi; lo sviluppo di nuovi format progettuali per incrementare l’offerta per l’utenza attraverso laboratori didattici/ludici, momenti informativi in collaborazione con associazioni ed enti locali; l’attivazione di un servizio di animazione sulla spiaggia, avvalendosi di un partner locale che ha già prestato servizio presso il medesimo tratto di arenile (l’associazione SoleRosso Animazione), con due appuntamenti giornalieri nei giorni feriali.
Soprattutto, anche l’aggiudicataria ha proposto, al pari delle ricorrenti, delle attività da svolgere durante i periodi di bassa stagionalità, vale a dire “ escursioni organizzate in barca, kayak, bike tour, itinerari agroalimentari ed escursioni subacquee ”, indicando le stesse all’interno del capitolo “ 1.1.5 Misure volte ad allungare la stagionalità dell'attività ” della propria offerta tecnica (doc. 20 quater , cit., p. 28), afferente al diverso criterio a.5) dell’offerta tecnica. Sicché la proposta di Riviera 13 s.r.l. non sarebbe sul punto lacunosa, come invece sostenuto dalle ricorrenti.
Il che permette di superare anche le contestazioni sollevate rispetto all’identico punteggio assegnato ai due concorrenti con riguardo al criterio a.5) dell’offerta tecnica, “ Misure volte ad allungare la stagionalità dell’attività ”: difatti la previsione, da parte di entrambi, di analoghe attività escursionistiche nell’entroterra e nelle aree lagunari giustifica una parità di punteggio.
14.6. Non intaccata dalle censure attoree è anche la valutazione compiuta dall’organo tecnico con riguardo al criterio a.4) dell’offerta tecnica, “ Miglior valorizzazione dell’area servizi e delle aree libere attrezzate ”.
Innanzitutto, le dedotte difformità dei servizi monoblocco (cabine, servizi igienici e uffici/magazzini) previsti da Riviera 13 s.r.l. rispetto alle NTA del PPA del Comune di OL non risultano dimostrate dalle ricorrenti e, comunque, non riguardano la valutazione dell’offerta tecnica, afferendo semmai alla fase, successiva all’aggiudicazione, del rilascio del titolo di costruzione.
Inoltre, l’ampia e dettagliata prospettazione delle attività di riqualificazione previste da Riviera 13 s.r.l., con la relativa esplicazione anche tramite rendering , è senz’altro idonea a giustificare il punteggio superiore stabilito dalla Commissione, in considerazione del minor dettaglio presente nella proposta delle ricorrenti. Del resto, la proposta selezionata: prevede il completo rifacimento di tutti i servizi igienici e dei camerini attraverso l’installazione di nuovi blocchi prefabbricati (a beneficio anche dei 1.250 metri quadri di spiaggia libera); specifica gli accessori igienico-sanitari presenti in ogni singolo modulo e i sistemi di pulizia e di igienizzazione automatizzati; include una zona per il fitness all’aperto, con l’installazione di alcune attrezzature appositamente studiate per i diversamente abili; prevede sei percorsi pedonali ortogonali che collegano il lungomare con la battigia al fine di garantire la capillare accessibilità allo stabilimento balneare di tutti gli utenti; chiarisce l’esatta gestione delle acque meteoriche.
14.7. Riviera 13 s.r.l. non ha poi mancato di offrire – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrenti – servizi atti a garantire una maggiore inclusività nell’accesso e nella fruizione della spiaggia, come, a titolo di esempio, la dotazione di “ specifiche attrezzature quali lettini a seduta rialzata, carrozzine e deambulatori da spiaggia modello OFF CAR e JOB, carrozzine galleggianti modello water wheels, ombrelloni king size, audio-faro per ipovedenti, percorso tattile LOGES «linea di orientamento guida e sicurezza» delle aree oggetto di concessione ”. La controinteressata ha previsto inoltre “ giochi per diversamente abili, passerelle arrotolatili in pvc con doghe in profilo coestruso, modulari e auto-livellanti modello Accesmat, pedane modulari per allestimento posti spiaggia «rigidi» per utenti con carrozzina ”. La stessa società ha proposto anche l’adozione di un apposito veicolo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, quale servizio navetta gratuito da e verso le strutture ricettive, nonché di un sollevatore per consentire il trasferimento dalla carrozzina al lettino (cfr. doc. 20 quater , cit., p. 32).
Ciò consente di ritenere non irragionevole l’attribuzione di un punteggio leggermente più alto all’offerta dell’aggiudicataria rispetto all’ulteriore criterio c.1) dell’offerta tecnica, “ Capacità di assicurare la più ampia accessibilità e di consentire la fruizione delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti con disabilità ”.
14.8. Non colgono nel segno neppure le contestazioni delle ricorrenti rispetto alla valutazione espressa dalla Commissione sul “ Miglior utilizzo delle energie rinnovabili, materiali ecocompatibili e sistemi di gestione/recupero rifiuti ” (criterio b.1] dell’offerta tecnica), ove Riviera 13 s.r.l. ha ottenuto il punteggio massimo di 10 punti, distaccando così il RTI NO CO s.r.l. di 0,5 punti.
Tale punteggio non risulta manifestamente irragionevole a fronte delle soluzioni proposte da Riviera 13 s.r.l. per ridurre i consumi energetici, tra cui l’utilizzo di pannelli solari termici per riscaldare l’acqua destinata ai servizi igienici e alle docce, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata a movimentare le aperture e le chiusure degli ombrelloni, nonché di tecnologie adeguate a limitare i consumi (temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, riduttori di flusso idrico). Peraltro, le ricorrenti non hanno fornito alcuna dimostrazione che l’investimento preventivato dall’aggiudicataria per l’attrezzamento dell’area di soggiorno all’ombra, pari a complessivi € 630.000,00 e ricompreso nel piano economico finanziario, sia inidoneo a sostenere la spesa per la fornitura di ombrelloni con pannelli fotovoltaici incorporati.
Peraltro, la stessa Riviera 13 s.r.l., al pari delle ricorrenti, ha presentato un’offerta basata sulla sostenibilità ambientale, sulla sensibilizzazione dell’utente all’utilizzo consapevole dell’arenile e sul favorire la raccolta differenziata. Basti considerare che il progetto prevede la tutela dell’ecosistema locale, con la rimozione delle piante esistenti e la piantumazione di sole specie tipiche e autoctone, perseguendo il principio dell’uso sostenibile della flora spontanea (cfr. doc. 20 quater , cit., p. 22); il recupero dell’acqua meteorica e di quella utilizzata nelle docce all’aperto ( id. , p. 23); l’installazione di un impianto di irrigazione a goccia all’avanguardia in grado di utilizzare l’acqua di scarto ( id. , p. 30); la dotazione in tutta la superficie dello stabilimento di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone straniere ( id. , p. 31).
Sicché, a tutto voler concedere, le due proposte in gara potrebbero considerarsi sovrapponibili rispetto a questo specifico criterio di valutazione e quindi entrambe valutabili con il punteggio massino: il che tuttavia non consentirebbe al RTI NO CO s.r.l. di posizionarsi al primo posto in graduatoria, con l’emersione quindi di un profilo di inammissibilità per carenza di interesse della doglianza in esame.
14.9. Per la ragione appena menzionata, risulta inammissibile l’ultimo profilo di censura sollevato dalle ricorrenti rispetto alle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice in ordine al criterio e.1) dell’offerta tecnica, “ Benefici diretti ed indiretti per lo sviluppo dell’economia locale […] e per impiego di manodopera locale ”, ove l’offerta della controinteressata ha sopravanzato quella concorrente per soli 0,133 punti.
Per le ricorrenti, le due offerte al riguardo sarebbero del tutto simili, con l’unica differenza che la loro proposta avrebbe un elemento migliorativo, ossia l’impegno ad assumere solo personale del territorio, nonché ad acquistare prodotti e attrezzature da aziende locali.
Invero anche Riviera 13 s.r.l. ha previsto di voler assumere solo personale del territorio, chiarendo che “ il personale è e sarà essenzialmente locale (residenti nel Comune di OL o comunque nell’immediato hinterland jesolano), anche grazie alla storicità dell’attività di gestione balneare da diversi anni svolta da Riviera di Levante s.r.l. nel territorio jesolano che le consente di avere manodopera locale e fidelizzata da anni ” (cfr. doc. 20 quater , cit., p. 37).
Nella proposta del RTI NO CO s.r.l., invece, sotto la voce “ 5.6 Sviluppo economico della località ”, non si rinviene l’espresso impegno ad assumere in via esclusiva personale del territorio. Ivi, infatti, l’operatore economico si è impegnato a scegliere addetti “ per lo più ” provenienti dal Comune di OL o dai paesi limitrofi, garantendo poi, in termini del tutto generici, un “ forte e stabile collegamento con il tessuto economico ed imprenditoriale della Pineta ” (cfr. doc. 23 cit., p. 25), senza quindi fornire ulteriori elementi sui benefici per lo sviluppo dell’economia locale. Sennonché lo stesso operatore economico, sotto la voce “ 9. Gestione dello stabilimento ”, ha precisato – in analogia alla proposta di Riviera 13 s.r.l. – che “ il personale è e sarà essenzialmente locale (residente nel Comune di OL o comunque nell’immediato hinterland jesolano) ”.
Nel caso si volesse superare la contraddittorietà dell’offerta del RTI NO CO s.r.l., ritenendo presente nella stessa l’impegno all’assunzione di personale proveniente solo dal territorio, ciò comporterebbe soltanto l’attribuzione del medesimo punteggio alle due proposte, con un incremento di 0,133 punti a favore delle ricorrenti: una misura insufficiente per raggiungere Riviera 13 s.r.l. in graduatoria.
14.10. Alla luce delle suddette considerazioni, deve escludersi che il giudizio della Commissione giudicatrice sia manifestamente illogico o viziato da errori di fatto pregiudizievoli per le ricorrenti. Ciò determina l’infondatezza della seconda censura dei motivi aggiunti.
15. L’infondatezza delle censure oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse a una sua decisione in capo alla controinteressata: il rigetto dei gravami avversari permette infatti a quest’ultima di conservare il bene della vita conteso nel presente giudizio, ossia l’aggiudicazione della concessione.
Del resto, la stessa Riviera 13 s.r.l. ha precisato, nella memoria depositata il 13 dicembre 2024, di aver proposto il gravame incidentale escludente “ nella denegata ipotesi in cui il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti dovessero ritenersi comunque ricevibili, ammissibili e fondati ”.
16. In definitiva, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
17. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, tenuto conto della particolarità e della complessità della controversia.
18. Le spese della disposta verificazione vanno poste in pari misura in capo alle parti costituite.
A tal riguardo, la giurisprudenza ritiene, con principio valido anche per la verificazione, che la consulenza tecnica d’ufficio sia “ un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739) ” (Cass., Sez. I, 10 giugno 2020, n. 11068; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 settembre 2021, n. 1621).
Nel regolare le spese della verificazione, il Collegio ritiene equo – in considerazione del fatto che la causa verteva in gran parte su questioni esclusivamente tecniche – compensare le stesse tra le parti ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., a cui rinvia l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., ponendole quindi per un terzo a carico delle ricorrenti, per un terzo a carico del Comune di OL e per un terzo a carico della controinteressata.
In relazione al quantum debeatur , il verificatore ha depositato il 18 febbraio 2025 un’istanza di liquidazione del compenso per la somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) più IVA. Si tratta di un importo – già approvato il 14 novembre 2024 dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Padova – da ritenersi congruo rispetto all’attività svolta dall’ausiliario, sviluppatasi per un totale di 42 ore.
Pertanto, le ricorrenti sono tenute a versare l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) più IVA, il Comune di OL l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) più IVA e Riviera 13 s.r.l. l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) più IVA a favore del verificatore, prof. Gaudenzio Meneghesso, secondo le modalità che dallo stesso saranno indicate alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Pone le spese di verificazione, liquidate nell’importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) più IVA, per un terzo a carico delle ricorrenti, per un terzo a carico del Comune di OL e per un terzo a carico della controinteressata, da versare secondo le modalità che saranno indicate dal verificatore alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO