Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 4307/2024 R.G., avverso la sentenza n.
2228/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 29.07.2024; tra
, C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , sia in proprio che in qualità di Parte_2 C.F._1
genitori di , nato a [...] il [...], elettivamente Persona_1
domiciliati ivi al Corso Umberto I n. 90 presso lo studio degli avv. ti
Armando Gelardi, C.F. , e Simona Illiano, C.F. C.F._2
che li rappresentano e difendono C.F._3
APPELLANTI
e
, C.F. rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avvocato Paola Petagna;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano Parte_1 Parte_3
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe
1
All'udienza 13.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la Corte, rilevato - che gli appellanti, nelle note di trattazione scritta avevano formulato una proposta transattiva e che la parte appellata, avendo depositato le proprie note in data antecedente, non avesse avuto la possibilità di interloquire in ordine a tale proposta, ordinava la comparizione personale delle parti, al fine di tentare la conciliazione, secondo quanto disposto dall'art. 350 u.c. c.p.c., per l'udienza del
13.3.2025.
A tale udienza, svoltasi in presenza, le parti chiedevano breve rinvio per formalizzare l'accordo transattivo tra le stesse intervenuto.
Alle successive udienze del 17 aprile 2025 e dell'8 maggio 2025, regolarmente comunicate, nessuno è comparso e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008, quale è quello in esame, il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto
2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite, così innovando
2 rispetto alla disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E' opportuno, altresì, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità della decisione.
Ne deriva che, come sopra anticipato, l'estinzione del processo ex artt.
309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma 3, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 19 giugno 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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