CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 900 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Antonazzo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Maci, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio Parte_1
Proc. n. 900/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni nella misura di € 5.900,00 come determinati in sede di ATP pari ai costi necessari per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura danneggiata, afferenti box di sua proprietà, in seguito ad infiltrazioni di umidità riscontrate a partire dalla stagione autunno/inverno 2012-2013.
Deduceva l'attore che, in base alla risultanze della CTU, a firma dell'ing. Per_1
[...
, espletata in sede di preventiva ATP, che aveva attribuito all' umidità di risalita e ad un difetto intrinseco del fabbricato, risultante carente di un sistema di im-
permealizzazione dal terreno, il era responsabile, in qualità di custo- CP_1
de per omessa manutenzione delle parti comuni, in quanto tenuto a porre in es-
sere i necessari interventi per evitare i fenomeni ed eliminare i difetti costruttivi dell'edificio che ne erano la causa. Di qui il diritto alla richiesta del risarcimento del danno nella misura determinata dal CTU.
Si costituiva il contestando la domanda, sostenendo di non essere CP_1
responsabile in ordine alle lamentate infiltrazioni in quanto rientranti nella re-
sponsabilità ex art. 1669 cod. civ. del costruttore e contestando il quantum.
Nel corso del processo, in sede di precisazione delle conclusioni, il convenuto depositava nuova ATP del 12/10/2019, a firma dell'ing. espletata nelle Per_2
more a seguito di nuova istanza cautelare del che attribuiva le cause Pt_1
delle infiltrazioni a cause diverse dalla omessa ordinaria manutenzione e segna-
tamente, invece, a umidità meterorica e di terrapieno che necessitavano di inter-
venti straordinari da parte del e quantificava i danni in misura signi- CP_1
ficativamente minore.
La causa, istruita mediante produzione documentale e ATP acquisita al procedi-
Proc. n. 900/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza GI est. mento, veniva decisa con sentenza n. 688/2021, pubblicata in data 05/03/2021,
con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Rilevava il giudice che “Dall'istruttoria espletata si evince che le cause delle doglianze del
non risiedono in omesse manutenzioni e che invece occorrerebbero opere straordinarie Pt_1
atte a limitare il fenomeno: tali interventi sarebbero del tutto differenti da quelli indicati dal
Ctu In particolare l'ing. aveva individuato una umidità di risalita, men- Per_3 Per_3
tre l'ing. ritiene trattasi di umidità meteorica e da terrapieno: “Per quanto riguarda i Per_2
garage, invece, oltre che sulla base dei sopralluoghi effettuati, considerando gli atti e la documen-
tazione fotografica fornita dal ricorrente si può affermare che i box di proprietà del sig. Pt_2
[.
sono interessati da fenomeni di umidità meteorica e di umidità da terrapieno. L'umidità me-
teorica e da infiltrazione, i cui effetti, per ora, non hanno prodotto danni considerevoli, è cagio-
nata dall'abbondante accumulo di acque meteoriche sulla pavimentazione dell'area box (Vedesi
Allegato A6 Descrizione grafica dell'area BOX e foto dello stato dei luoghi durante il periodo
di piogge intense). Il Ctu attesta altresì che “Gli interventi atti a risolvere il problema nell'area
box, invece, devono essere effettuati sul sistema di raccolta delle acque pluviali. In particolare è
necessario evitare che le acque provenienti dal cortile al pian terreno non vadano ad essere smal-
tite nei piani interrati” Trattasi quindi di opere di straordinaria manutenzione che necessitano
di apposita deliberazione. In virtù di quanto espresso nella ATP, effettuata dall'ing.
[...]
e di quanto confermato dall'Ing. la cui puntuale ed attenta analisi ha eli- Per_4 Per_5
minato ogni eventuale dubbio sulla estraneità del fenomeno infiltrativo a difetti di manutenzione
ordinaria, si dichiara la estraneità del per l'evento dannoso lamentato”. Controparte_1
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/09/2021 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 900/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza GI est. Si è costituito il Condominio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per essersi ripiegata apodit-
ticamente sulle conclusioni della relazione redatta dall'ing. nell'ambito Per_2
di diverso e separato giudizio RG n. 202/2019, pendente dianzi al Giudice di Pa-
ce di Gallipoli, depositata in giudizio oltre lo spirare dei termini istruttori, e per-
ciò stesso sarebbe inammissibile. In ogni caso la teoria sposata dal CTU Per_6
[..
circa le cause della umidità, era stata contrastata da una controperizia di parte,
depositata in atti, dalla quale emergeva che, invece, le cause della umidità era do-
vuta ad accumuli di melma e quindi alla cattiva manutenzione del vano condo-
miniale e delle tubature di raccolta delle acque bianche e nere.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza per violazione dell'art. 2051 cod. civ., sottolineando come, nella fattispecie, sussista la responsabilità per custodia del rispetto a danni dovuti a difetti costruttivi, invece esclu- CP_1
sa dal Tribunale.
Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
In primis si rileva l'ammissibilità della produzione della perizia di CTU dell'ing.
svolta tra le stesse parti ed avente ad oggetto la stessa questione, in Per_2
quanto documento formatosi dopo la scadenza dei termini istruttori e tempesti-
vamente prodotto dal convenuto. Si tratta di una classica prova atipica che può
formare valido argomento di prova per il giudice.
Proc. n. 900/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza GI est. Ciò, detto la presenza in atti di ben due elaborati peritali di CTU, entrambi voluti dall'attuale appellante, che attribuiscono ognuna a cause diverse le infiltrazioni per cui è causa, non è di ausilio per la soluzione della controversia.
Infatti, entrambe le perizie sono state eseguite senza esami invasivi e per questo similari nel metodo. Esse contengono argomentazioni entrambe formalmente accettabili anche se tra loro contrastanti.
In uno scenario istruttorio del genere non può dirsi certa la causa delle infiltra-
zioni, se da attribuire a fenomeni di risalita e a difetti costruttivi circa il sistema di coibentazione, come sostenuto dal primo CTU, e poste a base della citazione,
ovvero a fenomeni di accumulo di acqua piovana con necessità di effettuare la-
vori di raccolta delle stesse, come sostenuto dal secondo CTU. Ma vi è di più, la perizia di parte depositata dall'attore, di contrasto alla perizia del secondo CTU
conclude per cause ancora diverse.
È chiaro quindi che le allegazioni dell'attore, contenute nell'atto di citazione circa la causa delle infiltrazioni, da attribuirsi in maniera specifica a difetti costruttivi per assenza del sistema di coibentazione e alla cattiva manutenzione conseguen-
te, che integra il cd tema decidendum, non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria e pertanto la sentenza di rigetto della domanda deve trovare con-
ferma.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
Proc. n. 900/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza GI est. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza GI) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 900/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza GI est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 900 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Antonazzo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Maci, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio Parte_1
Proc. n. 900/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 il per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni nella misura di € 5.900,00 come determinati in sede di ATP pari ai costi necessari per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura danneggiata, afferenti box di sua proprietà, in seguito ad infiltrazioni di umidità riscontrate a partire dalla stagione autunno/inverno 2012-2013.
Deduceva l'attore che, in base alla risultanze della CTU, a firma dell'ing. Per_1
[...
, espletata in sede di preventiva ATP, che aveva attribuito all' umidità di risalita e ad un difetto intrinseco del fabbricato, risultante carente di un sistema di im-
permealizzazione dal terreno, il era responsabile, in qualità di custo- CP_1
de per omessa manutenzione delle parti comuni, in quanto tenuto a porre in es-
sere i necessari interventi per evitare i fenomeni ed eliminare i difetti costruttivi dell'edificio che ne erano la causa. Di qui il diritto alla richiesta del risarcimento del danno nella misura determinata dal CTU.
Si costituiva il contestando la domanda, sostenendo di non essere CP_1
responsabile in ordine alle lamentate infiltrazioni in quanto rientranti nella re-
sponsabilità ex art. 1669 cod. civ. del costruttore e contestando il quantum.
Nel corso del processo, in sede di precisazione delle conclusioni, il convenuto depositava nuova ATP del 12/10/2019, a firma dell'ing. espletata nelle Per_2
more a seguito di nuova istanza cautelare del che attribuiva le cause Pt_1
delle infiltrazioni a cause diverse dalla omessa ordinaria manutenzione e segna-
tamente, invece, a umidità meterorica e di terrapieno che necessitavano di inter-
venti straordinari da parte del e quantificava i danni in misura signi- CP_1
ficativamente minore.
La causa, istruita mediante produzione documentale e ATP acquisita al procedi-
Proc. n. 900/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza GI est. mento, veniva decisa con sentenza n. 688/2021, pubblicata in data 05/03/2021,
con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Rilevava il giudice che “Dall'istruttoria espletata si evince che le cause delle doglianze del
non risiedono in omesse manutenzioni e che invece occorrerebbero opere straordinarie Pt_1
atte a limitare il fenomeno: tali interventi sarebbero del tutto differenti da quelli indicati dal
Ctu In particolare l'ing. aveva individuato una umidità di risalita, men- Per_3 Per_3
tre l'ing. ritiene trattasi di umidità meteorica e da terrapieno: “Per quanto riguarda i Per_2
garage, invece, oltre che sulla base dei sopralluoghi effettuati, considerando gli atti e la documen-
tazione fotografica fornita dal ricorrente si può affermare che i box di proprietà del sig. Pt_2
[.
sono interessati da fenomeni di umidità meteorica e di umidità da terrapieno. L'umidità me-
teorica e da infiltrazione, i cui effetti, per ora, non hanno prodotto danni considerevoli, è cagio-
nata dall'abbondante accumulo di acque meteoriche sulla pavimentazione dell'area box (Vedesi
Allegato A6 Descrizione grafica dell'area BOX e foto dello stato dei luoghi durante il periodo
di piogge intense). Il Ctu attesta altresì che “Gli interventi atti a risolvere il problema nell'area
box, invece, devono essere effettuati sul sistema di raccolta delle acque pluviali. In particolare è
necessario evitare che le acque provenienti dal cortile al pian terreno non vadano ad essere smal-
tite nei piani interrati” Trattasi quindi di opere di straordinaria manutenzione che necessitano
di apposita deliberazione. In virtù di quanto espresso nella ATP, effettuata dall'ing.
[...]
e di quanto confermato dall'Ing. la cui puntuale ed attenta analisi ha eli- Per_4 Per_5
minato ogni eventuale dubbio sulla estraneità del fenomeno infiltrativo a difetti di manutenzione
ordinaria, si dichiara la estraneità del per l'evento dannoso lamentato”. Controparte_1
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/09/2021 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 900/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza GI est. Si è costituito il Condominio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per essersi ripiegata apodit-
ticamente sulle conclusioni della relazione redatta dall'ing. nell'ambito Per_2
di diverso e separato giudizio RG n. 202/2019, pendente dianzi al Giudice di Pa-
ce di Gallipoli, depositata in giudizio oltre lo spirare dei termini istruttori, e per-
ciò stesso sarebbe inammissibile. In ogni caso la teoria sposata dal CTU Per_6
[..
circa le cause della umidità, era stata contrastata da una controperizia di parte,
depositata in atti, dalla quale emergeva che, invece, le cause della umidità era do-
vuta ad accumuli di melma e quindi alla cattiva manutenzione del vano condo-
miniale e delle tubature di raccolta delle acque bianche e nere.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza per violazione dell'art. 2051 cod. civ., sottolineando come, nella fattispecie, sussista la responsabilità per custodia del rispetto a danni dovuti a difetti costruttivi, invece esclu- CP_1
sa dal Tribunale.
Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
In primis si rileva l'ammissibilità della produzione della perizia di CTU dell'ing.
svolta tra le stesse parti ed avente ad oggetto la stessa questione, in Per_2
quanto documento formatosi dopo la scadenza dei termini istruttori e tempesti-
vamente prodotto dal convenuto. Si tratta di una classica prova atipica che può
formare valido argomento di prova per il giudice.
Proc. n. 900/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza GI est. Ciò, detto la presenza in atti di ben due elaborati peritali di CTU, entrambi voluti dall'attuale appellante, che attribuiscono ognuna a cause diverse le infiltrazioni per cui è causa, non è di ausilio per la soluzione della controversia.
Infatti, entrambe le perizie sono state eseguite senza esami invasivi e per questo similari nel metodo. Esse contengono argomentazioni entrambe formalmente accettabili anche se tra loro contrastanti.
In uno scenario istruttorio del genere non può dirsi certa la causa delle infiltra-
zioni, se da attribuire a fenomeni di risalita e a difetti costruttivi circa il sistema di coibentazione, come sostenuto dal primo CTU, e poste a base della citazione,
ovvero a fenomeni di accumulo di acqua piovana con necessità di effettuare la-
vori di raccolta delle stesse, come sostenuto dal secondo CTU. Ma vi è di più, la perizia di parte depositata dall'attore, di contrasto alla perizia del secondo CTU
conclude per cause ancora diverse.
È chiaro quindi che le allegazioni dell'attore, contenute nell'atto di citazione circa la causa delle infiltrazioni, da attribuirsi in maniera specifica a difetti costruttivi per assenza del sistema di coibentazione e alla cattiva manutenzione conseguen-
te, che integra il cd tema decidendum, non ha trovato adeguato riscontro nell'istruttoria e pertanto la sentenza di rigetto della domanda deve trovare con-
ferma.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
Proc. n. 900/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza GI est. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza GI) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 900/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza GI est.