Ordinanza cautelare 12 giugno 2023
Ordinanza presidenziale 6 marzo 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sala della Cuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del decreto prot. n. -OMISSIS-, della Prefettura di Sondrio notificato in data 24/02/2023, con cui il Prefetto della Provincia di Sondrio ha respinto l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Il signor -OMISSIS-, Sovrintendente Capo della Polizia di stato in quiescenza dal 2017, è titolare della licenza di porto d’armi per uso di difesa personale da molti anni.
In data 14.11.2022 ha presentato domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi motivata in virtù dei pericoli connessi all’attività lavorativa in precedente svolta nella Polizia di Stato che lo espone al rischio di subire azioni che mettono in pericolo la sua incolumità.
La Prefettura di Sondrio ha avviato il procedimento di rinnovo.
Con comunicazione del 30.11.2022 inviata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 la Prefettura rappresentava la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo.
In data 10.12.2022 l’istante presentava osservazioni scritte a sostegno della propria istanza dove si ribadiva la sussistenza del pericolo per la propria incolumità a seguito delle attività investigative svolte e che, comunque, il titolo in questione gli era stato rinnovato in passato sulla base di queste stesse motivazioni.
A conclusione del procedimento, la Prefettura, con il provvedimento del 30.1.2023, ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’armi.
Nel provvedimento di rigetto si evidenzia che non ricorrevano nella specie specifici elementi capaci di attestare la permanenza e attualità del bisogno di circolare armato, anche tenendo conto che sono decorsi più di cinque anni dal congedo dell’istante e dal primo rilascio della licenza in questione.
2. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto, affidamento il ricorso a un articolato motivo.
Evidenzia il difetto di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990), la violazione di legge in ordine all’asserita assenza dei requisiti per il rilascio del titolo (artt. 42 T.U.L.P.S. e 61 Reg. T.U.L.P.S.) e l’eccesso di potere, in quanto non si comprende il perché, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi, l’amministrazione abbia successivamente ritenuto di procedere in modo differenziato nei confronti del ricorrente.
Deduce che la necessità del porto d’armi deriva dalla natura dell’attività professionale svolta in passato, quale Sovrintendente Capo, che, nel corso degli anni, lo ha posto a contatto con numerosi personaggi facenti parte della malavita, addirittura taluni legati alla criminalità organizzata.
Riferisce che il Prefettura ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse documentato l’esposizione a pericolo correlato alle frequentazioni di ambienti criminali.
Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.
Parte ricorrente, con istanza del 26.3.2026, ha manifestato il proprio interesse alla decisione del ricorso in riscontro all’ordinanza presidenziale del 6.3.2026.
3. All’udienza del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le censure contenute nel motivo di ricorso possono essere esaminate contestualmente attesa la loro stretta connessione.
Il rilascio del porto d’armi per uso di difesa personale costituisce una previsione eccezionale che deroga al normale divieto di detenere armi (art. 699 c.p. e art. 4, comma 1, legge n. 110/1975).
Il rilascio del titolo è disciplinato dall’art. 42 del r.d. n. 773/1931 ai sensi del quale, per quanto di interesse, “il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole … La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”.
La legge subordina il rilascio al dimostrato bisogno di portare l’arma ossia al pericolo attuale per l'incolumità personale.
Nel potere di concedere la licenza è insito il contrario potere di revocarla quale sua componente ontologica.
Il presupposto della concessione dell’arma è identico a quello della revoca del titolo ossia la sussistenza del bisogno nel porto d’armi e tale bisogno non deve essere soltanto asserito, ma anche dimostrato.
L’onere della prova della sussistenza del dimostrato bisogno della licenza è a carico dell’istante in caso di rilascio, mentre è a carico dell’amministrazione in caso di revoca.
Alla scadenza dell’efficacia del titolo, questo perde i propri effetti sicché non abilita più il titolare a godere del regime giuridico ad esso conseguente.
Una volta scaduto il titolo, l’istante è tenuto a presentare la domanda di rinnovo del titolo. La domanda di rinnovo coincide sostanzialmente con la domanda di rilascio del titolo in quanto l’amministrazione è tenuta ad accertare, al momento della domanda, la sussistenza dei presupposti di legge previsti per il rilascio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 822/2023).
La circostanza che in passato sia stato rilasciato il titolo di polizia non abilita l’interessato ad un rilascio automatico alla scadenza di efficacia del titolo.
Alla scadenza di efficacia, il titolo perde effetti e occorre rinnovare il procedimento di rilascio, previa verifica della permanenza dei presupposti richiesti dalla legge al momento della presentazione della domanda ossia alla data di scadenza del titolo oggetto di rinnovo senza soluzione di continuità.
Ai fini del rinnovo non occorre che debbano necessariamente verificarsi fatti nuovi o sopravvenuti a quelli che hanno giustificato il precedente rilascio. I fatti pregressi possono continuare a giustificare il mantenimento del titolo. Non è tanto la storicità del fatto che giustifica il rilascio o il mantenimento, quanto il pericolo che rischia di subire l’incolumità dell’istante laddove non dovesse essere rilasciato il titolo. È il pericolo grave ed attuale di un pregiudizio alla propria persona che fonda il bisogno di circolare armati.
In presenza di una domanda di rinnovo che non è fondata su fatti nuovi, l’Autorità pubblica può compiere una nuova valutazione dei fatti pregressi alla luce delle sopravvenienze oppure del semplice trascorrere del tempo da cui inferire che il pericolo grave ed attuale secondo le circostanze presenti al momento del rilascio, ha perso, con il tempo o a seguito di sopravvenienze, attualità e concretezza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo al rilascio del titolo di polizia prima della sua scadenza annuale.
La Prefettura, ricevuta la domanda, ha rinnovato l’istruttoria a suo tempo svolta in occasione dei precedenti rinnovi e ha verificato l’insussistenza del bisogno di portare l’arma di cui ha dato conto nella motivazione in modo esauriente (art. 3 della legge n. 241/1990).
L’amministrazione ha riesaminato l’istruttoria compiuta dagli Uffici, anche alla luce delle osservazioni dell’istante che coincidono, sostanzialmente, con le doglienze che sono state formulate ora in sede giudiziaria.
In particolare, la Prefettura ha approfondito la circostanza di pericolo riferita dall’istante collegata alla pregressa professione di Sovrintendente Capo.
Ha rilevato che il ricorrente non ha documentato in modo esauriente la propria attuale esposizione al pericolo, dando atto che non sono emersi elementi tali da far ritenere sussistente un pericolo attuale e concreto per l’incolumità dell’istante.
Ha inoltre verificato, tramite le informative interne delle Forze dell’Ordine prodotte in occasione dell’istruttoria, che i rischi allegati dal ricorrente non hanno comunque trovato riscontro sotto il profilo dell’attualità e della concretezza.
Il titolo di polizia viene rilasciato, come detto, in relazione al pericolo grave ed attuale che l’istante può subire alla propria incolumità.
Il pericolo può desumersi da episodi pregressi o dalla prognosi del loro verificarsi.
La sola circostanza di svolgere o di aver svolto una professione che espone al rischio per la propria incolumità o in un contesto territoriale dove opera la criminalità organizzata, sebbene si tratti di professione che può implicare il contatto con ambienti malavitosi, non autorizza di per sé a ritenere sussistente il pericolo per la propria incolumità.
A tal fine è comunque indispensabile la sussistenza di indici concreti da cui inferire il pericolo.
Diversamente ragionando dovrebbe riconoscersi, in via generale, la possibilità di avere il porto d’armi a tutti i professionisti che si trovano ad operare, a vario titolo, in un contesto comunque territoriale interessato dalla criminalità, e ciò per il semplice fatto della sussistenza della possibilità di venire in contatto con esponenti malavitosi, senza che ciò esponga i predetti a rischi concreti per la propria incolumità.
La Prefettura ha dunque condotto un’istruttoria esaustiva, rispettando le garanzie partecipative dell’istante (art. 10- bis della legge n. 241/1990), in quanto ha notiziato la presenza di motivi ostativi in ordine all’assenza di un rischio specifico collegato alla attività svolta dal richiedente di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e ha adottato un provvedimento coerente con l’esito dell’istruttoria svolta. Attesa l’assenza di un pericolo grave ed attuale per l’incolumità del ricorrente, è poi pervenuta ragionevolmente a confermare il rigetto del rinnovo del porto d’armi.
5. In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA CE, Presidente
LU ER, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU ER | MA CE |
IL SEGRETARIO