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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2309/2019 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2309/2019 RG
TRA
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Francesconi del Foro di Spoleto (codice fiscale: ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il Suo Studio in Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile ed allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mastrolilli (C.F. , con procura per atto C.F._3
Notaio di Roma in data 25.10.2017 (Rep. 55389 - Racc. 27850) resa in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Giovanni Battista Martini n.
14;
e
in persona del Sindaco in carica con sede in Montafalco, in Piazza del Comune Controparte_2 pagina 1 di 11 (codice fiscale: ), contumace P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO: Tutela della proprietà
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per tutte le causali esposte in narrativa, da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte, visto l'art. 122 del Regio Decreto 1775 del 1933, nonché gli artt. 91 e 92 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche in G.U. n.
57 del 15 settembre 2003) e, comunque, l'art. 949 del codice civile, condannare i convenuti allo spostamento dei cavi e degli appoggi che interessano le facciate perimetrali dell'edificio di proprietà dell'odierna attrice.
In ogni caso: Con vittoria delle spese, delle competenze professionali, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri accessori del procedimento di mediazione obbligatoria ed, infine, della presente fase di merito da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile”.
Conclusioni di parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1
rigettare ogni domanda a qualsiasi titolo formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo giudice Parte_1 [...]
e il per la tutela del proprio diritto di proprietà e, in CP_3 Controparte_1 Controparte_2
particolare, per lo spostamento di cavi elettrici e telefonici arpionati alle pareti esterne del fabbricato di sua proprietà, sito in , fraz. Camiano loc. Colle n. 3. CP
L'attrice ha esposto che tali numerosi cavi, posizionati nel 2012 e agganciati alla suddetta parete esterna, sarebbero lesivi del decoro architettonico del fabbricato e avrebbero impedito al medesimo di effettuare le opere di ristrutturazioni delle facciate esterne dell'edificio, assentite con permesso di costruire n. 22 del
2018. Nonostante la missiva del 10/12/2018, i convenuti non provvedevano in tal senso e, per tale ragione, ha agito in giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti allo spostamento di cavi e degli appoggi, mediante interramento dei medesimi.
pagina 2 di 11 Si è costituita la evidenziando come i cavi in questione fossero stati apposti sin dal 2004, che gli CP_3
stessi non ostacolavano le opere di ristrutturazione della facciata e non impattavano sul decoro architettonico della struttura;
ha altresì evidenziato come la normativa di settore non prevedesse che le spese per le suddette opere fossero a carico dell'ente titolare del diritto di servitù. Infine, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della detta servitù per maturata usucapione ovvero l'accertamento del diritto alla costituzione di una servitù coattiva ex art. 1032 c.c..
Si è altresì costituita in giudizio la evidenziando come la avesse formulato Controparte_1 Pt_1
istanza alla medesima per lo spostamento dei cavi di sua proprietà in data 15/03/2019 e che, a seguito di sopralluogo del tecnico, veniva riscontrata la richiesta allegando il preventivo dei lavori a carico di
[...]
l'indicazione dei lavori a carico del proprietario del fondo e l'invito al pagamento di un Controparte_4
contributo di euro 100,00 più iva. Non avendo l'istante fatto seguito a tale proposta, nel termine di mesi sei la medesima è stata annullata, come preannunciato;
in virtù di ciò, ha sostenuto che il mancato spostamento dei cavi in questione è dipeso esclusivamente dall'inerzia della medesima, con Pt_1
conseguente richiesta di rigetto della presente domanda giudiziale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Già in prima udienza parte attrice ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del CP
. È stato, poi, dato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione con
[...]
riferimento alle domande riconvenzionali di parte convenuta, CP_3
Successivamente, avendo l'attrice e trovato un accordo transattivo fra le medesime, tale secondo CP_3
soggetto è stato estromesso dal giudizio, con provvedimento del 24/03/2021.
L'istruttoria della causa è stata esclusivamente documentale e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta (a seguito di numerosi rinvii dei precedenti giudici istruttori e dopo la riassegnazione della causa allo scrivente) in data 10/04/2025, ex art. 127ter c.p.c.. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri pagina 3 di 11 atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte attrice abbia transatto la controversia nei confronti della la quale è già stata estromessa dal presente giudizio con regolamentazione delle rispettive CP_3
spese di lite, e abbia rinunciato alla domanda formulata (anche) nei confronti del . Controparte_2
Essendo tale rinuncia intervenuta in epoca antecedente alla costituzione del invero mai avvenuta, CP
non essendo necessaria alcuna accettazione della suddetta rinuncia, non può che dichiararsi l'estinzione della domanda con riferimento a detto convenuto.
2. Passando, dunque, all'analisi dell'unica domanda ancora oggetto di contestazione, ossia quella formulata nei confronti di occorre evidenziare quanto segue. Controparte_1
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 119, stabilisce che “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, ed è finalizzata a consentire alla collettività,
gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica. Si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo.
Da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle (altre) servitù coattive ex art. 1032 c.c.: “L'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 119, è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché
pagina 4 di 11 la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa”. Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.
A ben vedere, in giurisprudenza si afferma che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù. La giurisprudenza della Suprema Corte ha in passato riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal T.U. all'art. 122, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell'art. 1068 c.c. (Cass. Civ., sent. n. 5077/1983; Cass. Civ., sent. n. 2579/1981).
Quanto alla fattispecie concreta oggetto di analisi, occorre altresì premettere che il T.U. reca un'articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitù, che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall'art. 1068 c.c..
Invero, con riguardo ai rapporti tra ente gestore della rete elettrica e privato proprietario dell'immobile servente, l'art. 122, precisa che “L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di
possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso”. Da una parte infatti “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo”; contemporaneamente, la servitù non può essere resa più invadente di quel che già sia, e dunque non può comportare ulteriori aggravi per il bene privato servente.
Prosegue l'art. 122, sostenendo che “Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o
pagina 5 di 11 collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”. Ciò significa che l'esistenza di una servitù di elettrodotto non può spingersi sino ad impedire al privato proprietario di effettuare, nel proprio potere di godere e disporre del bene, lavori di innovazione, costruzione e ristrutturazione. In tali casi, infatti, se necessario all'effettuazione dei lavori, il dominus ben può imporre al gestore della rete elettrica la rimozione dei cavi o la loro diversa collocazione, nella quale può ritenersi compresa l'attività di interramento.
In particolare, l'art. 122, comma 4, attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell'ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi, il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all'esercizio della servitù.
Quanto sinora detto, tuttavia, opera a condizione che il proprietario garantisca un'alternativa adatta all'esercizio della servitù, e dunque un passaggio parimenti efficace per i cavi elettrici all'interno del proprio immobile;
in verità, secondo altra ricostruzione interpretativa , contrariamente a quanto dispone l'art. 1068
c.c., comma 2, qualora ciò non sia possibile si verificherebbe addirittura l'estinzione della servitù. In ogni caso, al ricorrere delle predette circostanze, ossia dell'offerta di un passaggio alternativo da parte del proprietario del fondo servente, quest'ultimo non è tenuto ad alcun indennizzo o rimborso per lo spostamento dei cavi o il loro interramento.
Ancora, secondo il novello regime di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, i rapporti che si instaurano tra il proprietario dell'immobile servente e l'ente gestore della rete pubblica traggono ispirazione pagina 6 di 11 dai principi sinora visti, di minor aggravio possibile alla proprietà privata del bene servente e di non eccessiva limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile. Stabilisce infatti il D.Lgs.
n. 259 del 2003, art. 92, che “
6. Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. Ciò è coerente con le previsioni generali del codice civile in materia di servitù, secondo le quali la servitù prediale dev'essere esercitata in modo da soddisfare il bisogno del titolare del diritto, ma con il minor aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.). Peraltro, detto titolare non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e, di contro, il proprietario del fondo non può compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più scomodo (art. 1067 c.c.).
Dunque, a prescindere dall'applicabilità di tale fonte normativa al caso di specie, trova conferma il principio già previsto dal T.U. sopra indicato secondo cui l'esercizio della servitù da parte del gestore non può limitare eccessivamente la proprietà privata del bene servente, tanto che il privato titolare ben può apportare all'immobile tutte le opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche nel caso in cui ciò imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi elettrici o telefonici.
Dette attività non fanno maturare neppure un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore della rete elettrica o telefonica, che è tenuto a porre in essere i lavori di spostamento necessari per consentire al privato l'esecuzione dei lavori sul proprio bene.
Del resto, diversamente ragionando, si giungerebbe all'assurda conclusione per cui il privato proprietario di un immobile urbano non potrebbe apportare allo stesso la necessaria manutenzione, se non a condizione di effettuare il rimborso in favore del gestore degli oneri economici dovuti alla rimozione delle condutture elettriche. E questo non soltanto configurerebbe un ulteriore peso gravante sul bene in favore del bene dominante (o addirittura, in difetto della realità, del proprietario del bene dominante), ma un'eccessiva pagina 7 di 11 discriminazione rispetto agli altri proprietari privati circostanti. In altri termini, la distribuzione urbanistica delle infrastrutture di comunicazione non può comportare la completa esautorazione della proprietà privata, imponendo, oltre che la servitù, anche la sopportazione delle spese relative all'esercizio di questa.
Viceversa, non risulta ammissibile la produzione documentale relativa alla asserita delibera Arera che avrebbe diversamente disciplinato la questione, allegata solamente alla memoria conclusionale di replica dalla convenuta, in epoca chiaramente successiva al maturare delle preclusioni istruttorie. Invero, non va sottaciuto come tale disposizione non costituisca norma giuridica che debba rientrare nella conoscenza del giudice e in ogni caso, in presenza di una contraria indicaizone normativa, la medesima non sarebbe comunque in grado di superare la portata precettiva della medesima.
2.1 Giova, infine, precisare che il legislatore è poi intervenuto con il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale all'art. 9 stabiliva che “Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale
o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.
1775, art. 122, commi 4, 5 e 6”. Si tratta degli elettrodotti di più grande dimensione e recanti i cavi di c.d. altissima tensione, come tali costituenti opere inamovibili e difficilmente adattabili alle esigenze del fondo servente. In effetti, relativamente a tali impianti, finalizzati alla distribuzione di energia elettrica in quantità massicce e per una collettività di ampie dimensioni, doveva ritenersi che non sia possibile pretenderne lo spostamento, la modifica o l'interramento, poiché “La regola generale, posta dal Testo Unico n. 1775 del 1933, art. 122, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo
per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all'esercizio della servitù”.
Tale norma, tuttavia, non pare applicarsi al caso in questione.
2.2 Sulla questione in esame, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte;
in particolare,
Cass. Civ., sent. n. 29617 del 2022 ha dichiarato: “La titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento
pagina 8 di 11 dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato”.
Tanto la normativa quanto l'interpretazione giurisprudenziale, dunque, riconoscono il diritto del proprietario di ottenere lo spostamento dei cavi senza sostenere alcun costo;
conclude la sentenza della S.C. da ultimo citata, ritenendo altresì che “poiché' l'articolo 1068 c.c., sancisce che il trasferimento del luogo di esercizio della servitù può essere disposto anche dall'autorità giudiziaria, sia di conseguenza giustiziabile innanzi al giudice ordinario il diritto del privato proprietario del bene servente ad ottenere lo spostamento delle condutture che impediscano la manutenzione,
l'innovazione o la ristrutturazione edilizia. Con l'ulteriore conseguenza che, ove l'ente gestore imponga, per l'assolvimento dei doveri appena descritti, una contromisura economica, spesso obtorto collo accettata dai privati per non interrompere l'esecuzione di lavori sull'immobile, il pagamento di tali somme sia per il privato indebito e perciò ripetibile”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra potersi concludere che la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporti altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato.
Pertanto, stante tutto quanto innanzi, nel caso di specie, qualunque sia il titolo costitutivo della servitù di elettrodotto in questione, questo giudice dichiara la sussistenza del diritto dell'attrice, quale proprietaria del bene servente, ad ottenere l'immediato spostamento dei cavi che impedisce il completamento dei lavori di
Con ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà, a totale cura e spese della società convenuta
Pertanto, la mera astratta disponibilità della convenuta, tuttavia sottoposta alla Controparte_4
condizione del pagamento delle spese sopra indicate, non pare consentire di ritenere corretta la sua condotta;
né la sottoscrizione della richiesta di tale spostamento da parte della è ostativa Pt_1
all'accoglimento della presente istanza, tenuto conto che la stessa convenuta ha espressamente dichiarato che la medesima è ormai senza efficacia, non essendo stata seguita dal versamento delle somme richieste nel termine di sei mesi e deve, dunque, considerarsi tamquam non esset.
pagina 9 di 11 La presente domanda, dunque, merita accoglimento.
3. Quanto alle spese di lite, occorre evidenziare come oggetto del presente accertamento sia la sussistenza dei presupposti per ottenere la condanna della convenuta residua alla esecuzione delle opere richieste
(spostamento e interramento dei cavi); tale diritto è stato riconosciuto a parte attrice senza alcuna spesa o indennità a suo carico. Pertanto, l'esito negativo della procedura istaurata dinanzi alla Controparte_1
non è addebitabile alla considerando che per la sua prosecuzione l'ente imponeva, indebitamente Pt_1
per quanto si è detto, il pagamento di un'indennità (anche ove questa fosse poi recuperabile) e soprattutto l'esecuzione a proprie spese di lavori sul proprio terreno.
Dunque, non è neppure condivisibile la tesi della convenuta che sostiene di porre a carico dell'attrice
(vittoriosa) le spese di lite sulla base del principio di causalità.
Le stesse, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate, la durata del giudizio e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a 1.100,00), come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., all'immediato spostamento dei cavi elettrici di sua proprietà arpionati alle facciate dell'edificio di parte attrice, sito in Montefalco, fraz. Camiano loc. Colle n. 3;
▪ Condanna parte convenuta, al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in euro 70,00 per spese vive ed euro 462,00 per compensi professionali
(131,00 per fase di studio, 131,00 per fase introduttiva e 200,00 per fase decisionale), oltre 15%
pagina 10 di 11 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Antonio Francesconi.
Spoleto, 22/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 11 di 11
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2309/2019 RG
TRA
(codice fiscale: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Francesconi del Foro di Spoleto (codice fiscale: ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il Suo Studio in Campello sul Clitunno, alla Via Dante Alighieri, 2, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile ed allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mastrolilli (C.F. , con procura per atto C.F._3
Notaio di Roma in data 25.10.2017 (Rep. 55389 - Racc. 27850) resa in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Giovanni Battista Martini n.
14;
e
in persona del Sindaco in carica con sede in Montafalco, in Piazza del Comune Controparte_2 pagina 1 di 11 (codice fiscale: ), contumace P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO: Tutela della proprietà
Conclusioni di parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per tutte le causali esposte in narrativa, da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte, visto l'art. 122 del Regio Decreto 1775 del 1933, nonché gli artt. 91 e 92 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche in G.U. n.
57 del 15 settembre 2003) e, comunque, l'art. 949 del codice civile, condannare i convenuti allo spostamento dei cavi e degli appoggi che interessano le facciate perimetrali dell'edificio di proprietà dell'odierna attrice.
In ogni caso: Con vittoria delle spese, delle competenze professionali, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri accessori del procedimento di mediazione obbligatoria ed, infine, della presente fase di merito da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile”.
Conclusioni di parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1
rigettare ogni domanda a qualsiasi titolo formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
Con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi a questo giudice Parte_1 [...]
e il per la tutela del proprio diritto di proprietà e, in CP_3 Controparte_1 Controparte_2
particolare, per lo spostamento di cavi elettrici e telefonici arpionati alle pareti esterne del fabbricato di sua proprietà, sito in , fraz. Camiano loc. Colle n. 3. CP
L'attrice ha esposto che tali numerosi cavi, posizionati nel 2012 e agganciati alla suddetta parete esterna, sarebbero lesivi del decoro architettonico del fabbricato e avrebbero impedito al medesimo di effettuare le opere di ristrutturazioni delle facciate esterne dell'edificio, assentite con permesso di costruire n. 22 del
2018. Nonostante la missiva del 10/12/2018, i convenuti non provvedevano in tal senso e, per tale ragione, ha agito in giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti allo spostamento di cavi e degli appoggi, mediante interramento dei medesimi.
pagina 2 di 11 Si è costituita la evidenziando come i cavi in questione fossero stati apposti sin dal 2004, che gli CP_3
stessi non ostacolavano le opere di ristrutturazione della facciata e non impattavano sul decoro architettonico della struttura;
ha altresì evidenziato come la normativa di settore non prevedesse che le spese per le suddette opere fossero a carico dell'ente titolare del diritto di servitù. Infine, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'esistenza della detta servitù per maturata usucapione ovvero l'accertamento del diritto alla costituzione di una servitù coattiva ex art. 1032 c.c..
Si è altresì costituita in giudizio la evidenziando come la avesse formulato Controparte_1 Pt_1
istanza alla medesima per lo spostamento dei cavi di sua proprietà in data 15/03/2019 e che, a seguito di sopralluogo del tecnico, veniva riscontrata la richiesta allegando il preventivo dei lavori a carico di
[...]
l'indicazione dei lavori a carico del proprietario del fondo e l'invito al pagamento di un Controparte_4
contributo di euro 100,00 più iva. Non avendo l'istante fatto seguito a tale proposta, nel termine di mesi sei la medesima è stata annullata, come preannunciato;
in virtù di ciò, ha sostenuto che il mancato spostamento dei cavi in questione è dipeso esclusivamente dall'inerzia della medesima, con Pt_1
conseguente richiesta di rigetto della presente domanda giudiziale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Già in prima udienza parte attrice ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti del CP
. È stato, poi, dato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione con
[...]
riferimento alle domande riconvenzionali di parte convenuta, CP_3
Successivamente, avendo l'attrice e trovato un accordo transattivo fra le medesime, tale secondo CP_3
soggetto è stato estromesso dal giudizio, con provvedimento del 24/03/2021.
L'istruttoria della causa è stata esclusivamente documentale e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che si è svolta (a seguito di numerosi rinvii dei precedenti giudici istruttori e dopo la riassegnazione della causa allo scrivente) in data 10/04/2025, ex art. 127ter c.p.c.. All'esito della stessa, in cui i procuratori hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri pagina 3 di 11 atti introduttivi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine ordinario per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare come parte attrice abbia transatto la controversia nei confronti della la quale è già stata estromessa dal presente giudizio con regolamentazione delle rispettive CP_3
spese di lite, e abbia rinunciato alla domanda formulata (anche) nei confronti del . Controparte_2
Essendo tale rinuncia intervenuta in epoca antecedente alla costituzione del invero mai avvenuta, CP
non essendo necessaria alcuna accettazione della suddetta rinuncia, non può che dichiararsi l'estinzione della domanda con riferimento a detto convenuto.
2. Passando, dunque, all'analisi dell'unica domanda ancora oggetto di contestazione, ossia quella formulata nei confronti di occorre evidenziare quanto segue. Controparte_1
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 119, stabilisce che “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, ed è finalizzata a consentire alla collettività,
gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica. Si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo.
Da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle (altre) servitù coattive ex art. 1032 c.c.: “L'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 119, è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché
pagina 4 di 11 la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa”. Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.
A ben vedere, in giurisprudenza si afferma che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù. La giurisprudenza della Suprema Corte ha in passato riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal T.U. all'art. 122, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell'art. 1068 c.c. (Cass. Civ., sent. n. 5077/1983; Cass. Civ., sent. n. 2579/1981).
Quanto alla fattispecie concreta oggetto di analisi, occorre altresì premettere che il T.U. reca un'articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitù, che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall'art. 1068 c.c..
Invero, con riguardo ai rapporti tra ente gestore della rete elettrica e privato proprietario dell'immobile servente, l'art. 122, precisa che “L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di
possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso”. Da una parte infatti “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo”; contemporaneamente, la servitù non può essere resa più invadente di quel che già sia, e dunque non può comportare ulteriori aggravi per il bene privato servente.
Prosegue l'art. 122, sostenendo che “Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o
pagina 5 di 11 collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”. Ciò significa che l'esistenza di una servitù di elettrodotto non può spingersi sino ad impedire al privato proprietario di effettuare, nel proprio potere di godere e disporre del bene, lavori di innovazione, costruzione e ristrutturazione. In tali casi, infatti, se necessario all'effettuazione dei lavori, il dominus ben può imporre al gestore della rete elettrica la rimozione dei cavi o la loro diversa collocazione, nella quale può ritenersi compresa l'attività di interramento.
In particolare, l'art. 122, comma 4, attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell'ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi, il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all'esercizio della servitù.
Quanto sinora detto, tuttavia, opera a condizione che il proprietario garantisca un'alternativa adatta all'esercizio della servitù, e dunque un passaggio parimenti efficace per i cavi elettrici all'interno del proprio immobile;
in verità, secondo altra ricostruzione interpretativa , contrariamente a quanto dispone l'art. 1068
c.c., comma 2, qualora ciò non sia possibile si verificherebbe addirittura l'estinzione della servitù. In ogni caso, al ricorrere delle predette circostanze, ossia dell'offerta di un passaggio alternativo da parte del proprietario del fondo servente, quest'ultimo non è tenuto ad alcun indennizzo o rimborso per lo spostamento dei cavi o il loro interramento.
Ancora, secondo il novello regime di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, i rapporti che si instaurano tra il proprietario dell'immobile servente e l'ente gestore della rete pubblica traggono ispirazione pagina 6 di 11 dai principi sinora visti, di minor aggravio possibile alla proprietà privata del bene servente e di non eccessiva limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile. Stabilisce infatti il D.Lgs.
n. 259 del 2003, art. 92, che “
6. Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. Ciò è coerente con le previsioni generali del codice civile in materia di servitù, secondo le quali la servitù prediale dev'essere esercitata in modo da soddisfare il bisogno del titolare del diritto, ma con il minor aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.). Peraltro, detto titolare non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente e, di contro, il proprietario del fondo non può compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più scomodo (art. 1067 c.c.).
Dunque, a prescindere dall'applicabilità di tale fonte normativa al caso di specie, trova conferma il principio già previsto dal T.U. sopra indicato secondo cui l'esercizio della servitù da parte del gestore non può limitare eccessivamente la proprietà privata del bene servente, tanto che il privato titolare ben può apportare all'immobile tutte le opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche nel caso in cui ciò imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi elettrici o telefonici.
Dette attività non fanno maturare neppure un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore della rete elettrica o telefonica, che è tenuto a porre in essere i lavori di spostamento necessari per consentire al privato l'esecuzione dei lavori sul proprio bene.
Del resto, diversamente ragionando, si giungerebbe all'assurda conclusione per cui il privato proprietario di un immobile urbano non potrebbe apportare allo stesso la necessaria manutenzione, se non a condizione di effettuare il rimborso in favore del gestore degli oneri economici dovuti alla rimozione delle condutture elettriche. E questo non soltanto configurerebbe un ulteriore peso gravante sul bene in favore del bene dominante (o addirittura, in difetto della realità, del proprietario del bene dominante), ma un'eccessiva pagina 7 di 11 discriminazione rispetto agli altri proprietari privati circostanti. In altri termini, la distribuzione urbanistica delle infrastrutture di comunicazione non può comportare la completa esautorazione della proprietà privata, imponendo, oltre che la servitù, anche la sopportazione delle spese relative all'esercizio di questa.
Viceversa, non risulta ammissibile la produzione documentale relativa alla asserita delibera Arera che avrebbe diversamente disciplinato la questione, allegata solamente alla memoria conclusionale di replica dalla convenuta, in epoca chiaramente successiva al maturare delle preclusioni istruttorie. Invero, non va sottaciuto come tale disposizione non costituisca norma giuridica che debba rientrare nella conoscenza del giudice e in ogni caso, in presenza di una contraria indicaizone normativa, la medesima non sarebbe comunque in grado di superare la portata precettiva della medesima.
2.1 Giova, infine, precisare che il legislatore è poi intervenuto con il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, il quale all'art. 9 stabiliva che “Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale
o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.
1775, art. 122, commi 4, 5 e 6”. Si tratta degli elettrodotti di più grande dimensione e recanti i cavi di c.d. altissima tensione, come tali costituenti opere inamovibili e difficilmente adattabili alle esigenze del fondo servente. In effetti, relativamente a tali impianti, finalizzati alla distribuzione di energia elettrica in quantità massicce e per una collettività di ampie dimensioni, doveva ritenersi che non sia possibile pretenderne lo spostamento, la modifica o l'interramento, poiché “La regola generale, posta dal Testo Unico n. 1775 del 1933, art. 122, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo
per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all'esercizio della servitù”.
Tale norma, tuttavia, non pare applicarsi al caso in questione.
2.2 Sulla questione in esame, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte;
in particolare,
Cass. Civ., sent. n. 29617 del 2022 ha dichiarato: “La titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento
pagina 8 di 11 dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato”.
Tanto la normativa quanto l'interpretazione giurisprudenziale, dunque, riconoscono il diritto del proprietario di ottenere lo spostamento dei cavi senza sostenere alcun costo;
conclude la sentenza della S.C. da ultimo citata, ritenendo altresì che “poiché' l'articolo 1068 c.c., sancisce che il trasferimento del luogo di esercizio della servitù può essere disposto anche dall'autorità giudiziaria, sia di conseguenza giustiziabile innanzi al giudice ordinario il diritto del privato proprietario del bene servente ad ottenere lo spostamento delle condutture che impediscano la manutenzione,
l'innovazione o la ristrutturazione edilizia. Con l'ulteriore conseguenza che, ove l'ente gestore imponga, per l'assolvimento dei doveri appena descritti, una contromisura economica, spesso obtorto collo accettata dai privati per non interrompere l'esecuzione di lavori sull'immobile, il pagamento di tali somme sia per il privato indebito e perciò ripetibile”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra potersi concludere che la titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporti altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato.
Pertanto, stante tutto quanto innanzi, nel caso di specie, qualunque sia il titolo costitutivo della servitù di elettrodotto in questione, questo giudice dichiara la sussistenza del diritto dell'attrice, quale proprietaria del bene servente, ad ottenere l'immediato spostamento dei cavi che impedisce il completamento dei lavori di
Con ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà, a totale cura e spese della società convenuta
Pertanto, la mera astratta disponibilità della convenuta, tuttavia sottoposta alla Controparte_4
condizione del pagamento delle spese sopra indicate, non pare consentire di ritenere corretta la sua condotta;
né la sottoscrizione della richiesta di tale spostamento da parte della è ostativa Pt_1
all'accoglimento della presente istanza, tenuto conto che la stessa convenuta ha espressamente dichiarato che la medesima è ormai senza efficacia, non essendo stata seguita dal versamento delle somme richieste nel termine di sei mesi e deve, dunque, considerarsi tamquam non esset.
pagina 9 di 11 La presente domanda, dunque, merita accoglimento.
3. Quanto alle spese di lite, occorre evidenziare come oggetto del presente accertamento sia la sussistenza dei presupposti per ottenere la condanna della convenuta residua alla esecuzione delle opere richieste
(spostamento e interramento dei cavi); tale diritto è stato riconosciuto a parte attrice senza alcuna spesa o indennità a suo carico. Pertanto, l'esito negativo della procedura istaurata dinanzi alla Controparte_1
non è addebitabile alla considerando che per la sua prosecuzione l'ente imponeva, indebitamente Pt_1
per quanto si è detto, il pagamento di un'indennità (anche ove questa fosse poi recuperabile) e soprattutto l'esecuzione a proprie spese di lavori sul proprio terreno.
Dunque, non è neppure condivisibile la tesi della convenuta che sostiene di porre a carico dell'attrice
(vittoriosa) le spese di lite sulla base del principio di causalità.
Le stesse, dunque, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate, la durata del giudizio e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a 1.100,00), come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., all'immediato spostamento dei cavi elettrici di sua proprietà arpionati alle facciate dell'edificio di parte attrice, sito in Montefalco, fraz. Camiano loc. Colle n. 3;
▪ Condanna parte convenuta, al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in euro 70,00 per spese vive ed euro 462,00 per compensi professionali
(131,00 per fase di studio, 131,00 per fase introduttiva e 200,00 per fase decisionale), oltre 15%
pagina 10 di 11 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Antonio Francesconi.
Spoleto, 22/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
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