Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5323/2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 1172/2017
reso in data 28.03.2017 e notificato in data 24.04.2017 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Parte_1 Parte_2
Pellegrino con il quale elettivamente domicilia in in Battipaglia alla via Bologna n.20 giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente
E
nella qualità di soci della Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
[...] dall'avv. Vincenzo Di Biase
-Opposto-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.07.2024 e da note depositate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori e , nella qualità di Condomini Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...]
che, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
emesso dal Tribunale di Salerno e, notificato in data 24.04.2017 promosso da
[...]
non provvisoriamente esecutivo, con il quale si intimava al Parte_4
di pagare euro 9000,00 per sorte capitale oltre interessi richiesti nel ricorso ed alle Parte_3
spese del presente procedimento che liquida in complessi euro 685,50 di cui euro 145,50 per spese, euro 540,00 per onorari, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli artt. 645 ss cpc e che , in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. La ditta Edil 64 S.n.c. di OT O. e IC G.,
transazione sottoscritta dalle parti il 06/03/2014, per lavori effettuati nel Condominio giusta fattura n. 3 del 16.05.20111 ammontanti ad euro 15.100,00. La ditta creditrice afferma che la predetta somma veniva transatta ad euro 9000,00 tra la Amministratrice del Condominio dott,ssa CP_3
e la Edil 64 Snc di OT O. e IC G., con impegno della stessa in transazione de
[...]
quo, in cui la dott.ssa in proprio e quale Amministratrice del Condominio, si Controparte_4
impegna a versare la somma di euro 9000,00 dal 24.04.2014 al 30.12.2014 in nove rate cadauno di euro 800,00 con ultima rata di euro 1800,00 entro il 30/01/2015. Il creditore si duole che il non ha rispettato gli impegni e per tale motivo ha agito in via monitoria contro il Parte_3
Parte_3
Gli opponenti eccepiscono preliminarmente il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, infatti il decreto ingiuntivo de quo, opposto N. 1172/2017 del 28.03.2017 è stato notificato al
Acerno (SA) ove un Condomino tale dr. Parte_3 Parte_3 Parte_3
, firmava per ricevuta dello stesso e, poi ne dava copia agli altri Condomini tra Persona_1
cui a e . Parte_1 Parte_2 Parte_2
Il decreto ingiuntivo doveva essere notificato, al Condominio presso l' Amministratrice dott. ssa oppure a tutti i Condomini del Condominio, cosa che i presunti creditori non Controparte_3
hanno fatto.
Eccepiscono infine che la fattura di euro di euro 15.100,00 del 16.05.2011 poi ridotta ad euro
9000,00 risulta essere stata pagata da tutti i Condomini del Parte_3
di Acerno, infatti gli stessi hanno versato sul conto corrente del condominio dove operava
[...]
l'Amministratrice dott. ssa la quale invece di saldare la fattura della ditta EDIL Controparte_3
64 SNC di OT O. e IC G. si appropriava delle predette somme.- esponeva l'opponente che la dott.ssa nella qualità di Amministratrice del Condominio ebbe a stipulare con la CP_3
EDIL 64 SNC di OT O. e IC G. in data 06/03/2014 Atto , Controparte_5
con la Edil 64 Snc di OT O e IC G. , in cui in proprio e quale Amministratrice si impegnava a pagare la somma di euro 9000,00 in otto rate da 800,00 e di cui l'ultima di euro 1800,00 con scadenza 30/01/2015 . In data 27.05.2017 i e , Parte_5 Parte_2 Parte_2
ratificavano denuncia – querela, presso la Stazione dei Carabinieri di Battipaglia, nei confronti della amministratrice .- Concludevano per la richiesta di chiamata in causa Controparte_3 dell'amministratrice e per il rigetto dell'opposizione.-
Si costituiva in giudizio la ditta convenuta la quale si opponeva alla richiestadi chiamata in causa perché tardiva, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione e nel merito per il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio .-
Veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, venivano rigettate le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.-
In data 19.07.2024 rassegnate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.190 cpc senza termini
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L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
In diritto, va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso che occupa va accolta l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo perché erroneamente notificato nelle mani di un soggetto non qualificato.-
Pertanto, oltre che ovunque "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 s.s. c.p.c.: si tratta d luoghi tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma ciò soltanto a condizione che ivi esistano locali specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
In conclusione, qualora la notifica dell'atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, sarà possibile eseguirla validamente presso lo stabile condominiale solo se vi siano i detti locali destinati al servizio della "cosa" comune., come può essere ad esempio la portineria, e che siano idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore.
La notifica del decreto ingiuntivo al deve essere fatta presso lo studio Parte_3 dell'amministratore del condominio e non presso l''indirizzo ove è ubicato la compagine condominiale, per cui nel caso in cui ciò non accada l'amministratore è legittimato a formulare una opposizione tardiva di cui all'articolo 650 codice procedura civile.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cass. Che con ORDINANZA n. 8150/2017 del
29/03/2017 afferma che il creditore deve notificare l'ingiunzione di pagamento all'Amministratore del condominio e non ai singoli condomini e, precisando che l'autonoma costituzione dei Condomini, non sana la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, che va notificato all'amministratore del . Parte_3
Pertanto consegue l' accoglimento della opposizione spiegata e la revoca del decreto opposto.-
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando nel giudizio di primo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1172/2017 emesso in data 28.03.2017;
2) condanna la società opposta al pagamento, in favore degli opponenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.025,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali, IVA
e CNA nella misura di legge con attribuzione all'avv. Gennaro Pellegrino per dichiarazione di averne fatto anticipo.
Salerno, 20.07.2024
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio