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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1987/2025 promosso da:
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. MISURACA Parte_1 C.F._1
LAVINIA
SERENA LODI, (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. MISURACA LAVINIA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli , nata il [...] e , nato il [...], hanno ottenuto Per_1 Per_2
dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1693/2015, del 22/09/2015, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, al punto 3) era previsto che il padre contribuisse al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre la somma di complessivi € 500,00
mensili ( € 250,00 per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente oltre 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso del 19/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni a seguito della raggiunta indipendenza economica dei figli:
“disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal sig. in Parte_1
favore dei figli e nonché la revoca dell'obbligo posto a carico di entrambi i genitori, di Per_1 Per_2
corrispondere nella misura del 50%, le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli per i motivi esposti in narrativa.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 1693/2015
depositata il 22/09/2015, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
pagina 2 di 3 - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1987/2025 promosso da:
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. MISURACA Parte_1 C.F._1
LAVINIA
SERENA LODI, (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. MISURACA LAVINIA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti, genitori dei figli , nata il [...] e , nato il [...], hanno ottenuto Per_1 Per_2
dal Tribunale di Modena sentenza di divorzio n. 1693/2015, del 22/09/2015, pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, al punto 3) era previsto che il padre contribuisse al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre la somma di complessivi € 500,00
mensili ( € 250,00 per ciascun figlio) somma da rivalutarsi annualmente oltre 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso del 19/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni a seguito della raggiunta indipendenza economica dei figli:
“disporre la revoca del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal sig. in Parte_1
favore dei figli e nonché la revoca dell'obbligo posto a carico di entrambi i genitori, di Per_1 Per_2
corrispondere nella misura del 50%, le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli per i motivi esposti in narrativa.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n. 1693/2015
depositata il 22/09/2015, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
pagina 2 di 3 - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3