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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 51367 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024 e vertente.
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf , elettivamente domiciliata in Formia, via Remigio
[...] C.F._4
Paone n. 10, presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORI
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Farnese n. 105 presso lo studio degli avv. Maurizio Hazan e Martco Rodolfi del Foro di Milano che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti conferita per atto di
[...]
notaio in Roma, in data , rep. 90561 racc. 26619 Persona_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: surrogazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto innanzi al Tribunale
di Roma la società e al fine di accertare il Controparte_1 Controparte_3
credito vantato dallo stesso nei confronti della assicurazione per effetto dell'incidente il 19
novembre 2011 nel quale avevano subito danni gli attori e, per l'effetto sentire condannare la società alla differenza tra l'ammontare dei danni subiti ed il Controparte_1
massimale garantito dalla polizza stipulata da Controparte_3
A sostegno della domanda di risarcimento dell'importo differenziale tra l'ammontare deio danni subiti ed il massimale della assicurazione hanno dedotto di volersi surrogare nel diritto alla manleva spettante allo in relazione alla manleva garantita CP_3
dall'Assicuratore per effetto della polizza stipulata per la responsabilità civile auto in relazione al veicolo Smart targato BH248HM di proprietà dello CP_3
In particolare hanno evidenziato che si trovava in qualità di trasportata Parte_1
all'interno del veicolo Smart dello condotto nell'occasione da CP_3 Parte_5
che mentre percorreva la strada provinciale alta nel territorio del comune di Latina aveva perso il controllo del veicolo stesso per distrazione e per la elevata velocità ed aveva urtato contro un palo dell'Enel causando alla trasportato lesioni che avevano comportato postumi permanenti valutati in misura dell'85%.
Nel corso della fase stragiudiziale la Assicurazione convenuta aveva corrisposto l'importo di euro 50.000 in data 31 dicembre 2012 ed in seguito l'ulteriore importo di euro 870.000 in favore della sola trasportata.
Gli attori avevano introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto ancora dovuto nel 2016 nel quale oltre all'accertamento del danno ed al risarcimento dello
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stesso era stata introdotta anche la domanda di risarcimento danni oltre il massimale nei confronti della Assicurazione ritenendo sussistere la mala gestio impropria per aver non provveduto al pagamento del danno nel limite del massimale non essendo dubbia la responsabilità del convenuto e la entità dei danni riportati. Aveva introdotto anche la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Poiché nel corso di detto giudizio la esistenza e la consistenza del danno biologico era stata confermata dal CTU incaricato e che il risarcimento complessivamente spettante era superiore al massimale di polizza ha introdotto il presente giudizio per surrogarsi nella azione di malagestio proprio spettante alo che lo stesso non aveva esercitato nei CP_3
confronti del proprio assicuratore. Essendosi in presenza di un rifiuto colposo della proposta transattiva avanzata all'atto della introduzione del giudizio risarcitorio nel 2016
con il quale era stato richiesto il pagamento del massimale di polizza maggiorato del risarcimento del maggior danno maturato dal dicembre del 2012 e agli onorari del patrocinatore, ritenendo che la Assicurazione avesse colposamente ritenuto di continuare il giudizio non avendo preso atto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo e dell'ammontare dei danni ragionevolmente prevedibili sulla base degli elementi disponibili tra i quali anche l'età della danneggiata al momento del fatto, non considerando una soluzione transattiva favorevole all'assicurato.
Ritenendo che lo avesse omesso di azionare la propria azione per mala gestio Per_2
propria ha introdotto la presente domanda in surrogazione.
Si è costituita la società contestando la domanda proposta Controparte_1
dagli attori evidenziando che con la proposta transattiva si chiedeva alla società di mettere a disposizione non solo il massimale, ma anche l'importo di euro 89.000 richiesto per la attività stragiudiziale dalla oltre all'onorario dell'avvocato e l'importo del CP_4
maggior danno per il ritardo nel pagamento dell'importo di massimale residuo.
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Inoltre la Assicurazione non solo non era rimasta inerte, avendo provveduto prima della introduzione del giudizio al pagamento della somma di euro 922.000 (rispettivamente eur
52.000, in data 20 agosto 2012, euro 870.000 in data 17 dicembre 2012) ma in corso di giudizio aveva messo a disposizione il massimale , offerta rifiutata dagli attori in quanto nel giudizio era stata proposta anche la domanda per mala gestio impropria.
Inoltre la stessa sentenza con la quale è stato definito il giudizio risarcitorio emessa nel corso della sospensione del giudizio per pregiudizialità, si era stata dato atto che, come risultante dal verbale della Polizia intervenuta il conducente del veicolo era risultato in stato di ebbrezza alcolica e che la decisione, adottata al termine del giudizio aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del fatto che la danneggiata fosse stata nelle condizioni di rendersi conto del fatto che il conducente si trovasse in tale stato.
Inoltre, la sentenza aveva respinto la domanda di condanna ex articolo 96 cpc e di mala gestio impropria non ritenendo, quindi, sussistere gli elementi per affermare che la difesa svolta dalla Assicurazione, che pure aveva offerto il massimale nel corso del giudizio,
potesse essere considerata ingiustificata e, comunque era stata valutata con la condanna al pagamento oltre il massimale del maggior danno calcolato sulla base del tasso degli interessi legali sulle somme dovute.
Inoltre, nel caso in cui il massimale fosse già incapiente al momento della verificazione del sinistro, come nel caso di specie. L'Assicuratore poteva essere tenuto al solo pagamento del maggior danno da ritardo nel pagamento e non anche nel pagamento della parte di danno eccedenti il massimale.
Di conseguenza per effetto della sentenza del Tribunale di Roma era già intervenuta una sentenza di condanna per le somme alle quali, al massimo, poteva essere condannata la
Assicurazione.
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
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Aveva eccepito la litispendenza con la domanda introdotta nel 2016 e la impossibilità che la eventuale sentenza che accogliesse la domanda di surrogazione contestisse la condanna in favore degli attori, trattandosi di una azione contrattuale spettante all'assicuratoi al fine di conservare la garanzia., specie considerando che con sentenza gli attori hanno già un titolo per agire nei confronti dello per l'intera somma eccedente quanto indicato nella Per_2
sentenza a carico della Assicurazione e quindi si vedrebbero in possesso di un ulteriore titolo per ottenere dalla Assicurazione un importo che potrebbero ottenere anche dall'assicurato.
Ha contestato, inoltre, che il mancato pagamento fosse indice di trascuratezza nella difesa degli interessi dell'assicurato, considerato che nello stesso verbale della Polizia era chiaramente indicato il fatto che il conducente del veicolo, nel quale era trasportata la danneggiata, era in stato di ebbrezza alcolica.
Ha dedotto, inoltre, che al momento della proposizione della domanda non era stato accertato il diritto di credito degli attori e che, comunque, la sentenza aveva respinto la domanda di malagestio impropria e di risarcimento ex articolo 96 cpc non avendo ritenuto che la difesa della Assicurazione fosse temeraria o priva di fondamento ed evidenziando che la proposta di transazione formulata prevedeva il pagamento non solo del massimale ma anche degli interessi sul maggior danno ma anche il pagamento di ulteriori importi relativi anche al pagamento della somma di euro 89.000 in favore di una società che aveva gestito stragiudizialmente la pratica.
Non si è costituito enendo dichiarato contumace. Controparte_3
Con ordinanza resa alla udienza del 10 marzo 2022, svolta a trattazione scritta, è stato sospeso il giudizio risultando pendente il giudizio 57786/2016 relativo alla richiesta del risarcimento del danno avanzata dai medesimi attori nei confronti degli stessi convenuti per
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lo stesso incidente domanda comprensiva anche di quella di mala gestio impropria della
Assicurazione e di risarcimento del danno per lite temeraria.
Riassunto il giudizio a seguito dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Roma n. 1712/2022 la causa, documentale, , è stata trattenuta in decisione alla udienza del 26 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del Tribunale di Roma 1712/2024 ha confermato che nel verbale della Polizia
Stradale intervenuta era indicato che il conducente era stato trovato in stato di intossicazione alcolica ma in relazione a tale situazione le parti non hanno prodotto documentazione o chiesto la esibizione della documentazione dalla quale evincere elementi concreti al fine di consentire di valutare le effettive condizioni del conducente e la presenza di elementi atti a valutare la possibilità per la danneggiata di rendersi conto del fatto che il conducente si fosse messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, non essendo neppure emerso cosa avessero fatto il conducente e la attrice prima dell'incidente ed in particolare se il conducente avesse assunto alcolici in presenza della danneggiata, non avendo la Assicurazione convenuta richiesto di acquisire elementi in relazione allo stato del conducente o a richiedere istruttoria in ordine ad eventuali situazioni che potessero confermare il fatto che il conducente avesse assunto alcolici alla presenza della danneggiata.
Di conseguenza in base agli elementi emersi nel corso del giudizio il giudice ha ritenuto che la sola attestazione contenuta nel verbale della Polizia Stradale in assenza di ulteriori riscontri, potesse costituite prova adeguata della cooperazione colposa della danneggiata nella determinazione delle lesioni.
Nella sentenza il giudice ha ripartito il massimale residuo di polizza, detratto l'acconto corrisposto prima della introduzione del giudizio, e ha indicato la quota a carico della
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Assicurazione , in solido con l'assicurato, da corrispondere agli attori pro quota, indicando specificamente che anche per tale quota era dovuto il maggio danno da ritardo nel pagamento delle somme determinate mediante al riferimento agli interessi legali da computarsi sulla somma dovuta fino agli acconti e sulla somma al netto degli acconti dal momento della corresponsione fino al pagamento senza alcun limite rispetto al massimale.
Nella sentenza il giudice si è pronunziato implicitamente sulla domanda di condanna per mala gestio propria avendo indicato che poiché il risarcimento eccedeva il massimale di polizza già al momento dell'incidente “ la mancata esecuzione del pagamento comporta esclusivamente il riconoscimento degli interessi al tasso legale sul massimale da computarsi, in relazione agli acconti, sino alla data dei pagamento già eseguiti, e sulla residua quota sino alla data dell'adempimento da parte della convenuta”, ed ha esplicitamente respinto la domanda di condanna per responsabilità ai sensi dell'articolo 96
cpc avendo ritenuto che nel comportamento della Assicurazione, che aveva comunque versato nel 2012 la somma di euro 922.000 alla danneggiata, aveva offerto in corso di giudizio il versamento del massimale e del fatto che la domanda era stata accolta in misura pari al 50% circa della richiesta risarcitoria in parziale accoglimento di quanto dedotto dalla
Assicurazione, non fosse stata provata la colpa grave o la mala fede della Assicurazione
stessa.
Sentenza in relazione alla quale non risulta proposta impugnazione nella parte in cui ha riconosciuto i soli interessi legali e non il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc,
unico ulteriore importo riconoscibile nella responsabilità azionata.
Premesso che la responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto
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al massimale mentre la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, (Cass. Sez. III, 7
aprile 2022. n. 11319)
Di conseguenza, essendo già stati riconosciti gli interessi legali a titolo di mala gesto propria in base alla sentenza 1712/2022, la domanda di mala gestio impropria deve essere valutata in relazione alla sola rivalutazione del massimale al momento della sentenza ove ricorrano le condizioni.
Tuttavia, occorre considerare che la corte di cassazione ha chiarito che la responsabilità
de mala gestio impropria incontra una ulteriore limitazione atteggiandosi diversamente a seconda che al momento del sinistro il massimale fosse capiente del danno e non lo fosse più al momento della liquidazione dello stesso o che al momento del danno il massimale non fosse già capiente rispetto al risarcimento.
Infatti ha ritenuto la cassazione che in tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr Cass. Sez. III, 20 ottobre 2021, n.
29027) rispetto agli interessi legali, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Nel caso di specie, infatti, eccedendo, già al momento del sinistro, il credito del danneggiato superiore al massimale contrattuale (essendo pari a 2,5 milioni di euro mentre il danno ritenuto in sentenza risulta pari a 3.994.919,90 (valore devalutato al novembre 2011 in euro 3.221.702) era comunque eccedente il massimale di polizza. Di
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conseguenza il danno da "male gestio" - secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della corte di cassazione - avrebbe dovuto essere liquidato solo attraverso la corresponsione di una somma pari agii interessi legali sul massimale stesso, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ. (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811), prova che nel presente giudizio non è
stata fornita.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda di surroga basata sulla mala gestio propria proposta dagli attori essendo già stato riconosciuto l'importo liquidabile con la sentenza
1712/2022.
La spese, tenuto conto che intervenuta riassunzione del giudizio dopo il passaggio in giudicato della sentenza 1712/2022 del Tribunale di Roma, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dagli attori nei confronti della società e di Controparte_1 Controparte_3
Rigetta la domanda attrice;
Condanna gli attori a rimborsare alla società le spese del Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 5.000, di cui euro 5.000 per onorari della fasi processuali, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 26 settembre 2024 e vertente.
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cf , elettivamente domiciliata in Formia, via Remigio
[...] C.F._4
Paone n. 10, presso lo studio dell'avv. Elettra Bruno che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORI
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Farnese n. 105 presso lo studio degli avv. Maurizio Hazan e Martco Rodolfi del Foro di Milano che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti conferita per atto di
[...]
notaio in Roma, in data , rep. 90561 racc. 26619 Persona_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: surrogazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno convenuto innanzi al Tribunale
di Roma la società e al fine di accertare il Controparte_1 Controparte_3
credito vantato dallo stesso nei confronti della assicurazione per effetto dell'incidente il 19
novembre 2011 nel quale avevano subito danni gli attori e, per l'effetto sentire condannare la società alla differenza tra l'ammontare dei danni subiti ed il Controparte_1
massimale garantito dalla polizza stipulata da Controparte_3
A sostegno della domanda di risarcimento dell'importo differenziale tra l'ammontare deio danni subiti ed il massimale della assicurazione hanno dedotto di volersi surrogare nel diritto alla manleva spettante allo in relazione alla manleva garantita CP_3
dall'Assicuratore per effetto della polizza stipulata per la responsabilità civile auto in relazione al veicolo Smart targato BH248HM di proprietà dello CP_3
In particolare hanno evidenziato che si trovava in qualità di trasportata Parte_1
all'interno del veicolo Smart dello condotto nell'occasione da CP_3 Parte_5
che mentre percorreva la strada provinciale alta nel territorio del comune di Latina aveva perso il controllo del veicolo stesso per distrazione e per la elevata velocità ed aveva urtato contro un palo dell'Enel causando alla trasportato lesioni che avevano comportato postumi permanenti valutati in misura dell'85%.
Nel corso della fase stragiudiziale la Assicurazione convenuta aveva corrisposto l'importo di euro 50.000 in data 31 dicembre 2012 ed in seguito l'ulteriore importo di euro 870.000 in favore della sola trasportata.
Gli attori avevano introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto ancora dovuto nel 2016 nel quale oltre all'accertamento del danno ed al risarcimento dello
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stesso era stata introdotta anche la domanda di risarcimento danni oltre il massimale nei confronti della Assicurazione ritenendo sussistere la mala gestio impropria per aver non provveduto al pagamento del danno nel limite del massimale non essendo dubbia la responsabilità del convenuto e la entità dei danni riportati. Aveva introdotto anche la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 cpc.
Poiché nel corso di detto giudizio la esistenza e la consistenza del danno biologico era stata confermata dal CTU incaricato e che il risarcimento complessivamente spettante era superiore al massimale di polizza ha introdotto il presente giudizio per surrogarsi nella azione di malagestio proprio spettante alo che lo stesso non aveva esercitato nei CP_3
confronti del proprio assicuratore. Essendosi in presenza di un rifiuto colposo della proposta transattiva avanzata all'atto della introduzione del giudizio risarcitorio nel 2016
con il quale era stato richiesto il pagamento del massimale di polizza maggiorato del risarcimento del maggior danno maturato dal dicembre del 2012 e agli onorari del patrocinatore, ritenendo che la Assicurazione avesse colposamente ritenuto di continuare il giudizio non avendo preso atto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo e dell'ammontare dei danni ragionevolmente prevedibili sulla base degli elementi disponibili tra i quali anche l'età della danneggiata al momento del fatto, non considerando una soluzione transattiva favorevole all'assicurato.
Ritenendo che lo avesse omesso di azionare la propria azione per mala gestio Per_2
propria ha introdotto la presente domanda in surrogazione.
Si è costituita la società contestando la domanda proposta Controparte_1
dagli attori evidenziando che con la proposta transattiva si chiedeva alla società di mettere a disposizione non solo il massimale, ma anche l'importo di euro 89.000 richiesto per la attività stragiudiziale dalla oltre all'onorario dell'avvocato e l'importo del CP_4
maggior danno per il ritardo nel pagamento dell'importo di massimale residuo.
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
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Inoltre la Assicurazione non solo non era rimasta inerte, avendo provveduto prima della introduzione del giudizio al pagamento della somma di euro 922.000 (rispettivamente eur
52.000, in data 20 agosto 2012, euro 870.000 in data 17 dicembre 2012) ma in corso di giudizio aveva messo a disposizione il massimale , offerta rifiutata dagli attori in quanto nel giudizio era stata proposta anche la domanda per mala gestio impropria.
Inoltre la stessa sentenza con la quale è stato definito il giudizio risarcitorio emessa nel corso della sospensione del giudizio per pregiudizialità, si era stata dato atto che, come risultante dal verbale della Polizia intervenuta il conducente del veicolo era risultato in stato di ebbrezza alcolica e che la decisione, adottata al termine del giudizio aveva ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del fatto che la danneggiata fosse stata nelle condizioni di rendersi conto del fatto che il conducente si trovasse in tale stato.
Inoltre, la sentenza aveva respinto la domanda di condanna ex articolo 96 cpc e di mala gestio impropria non ritenendo, quindi, sussistere gli elementi per affermare che la difesa svolta dalla Assicurazione, che pure aveva offerto il massimale nel corso del giudizio,
potesse essere considerata ingiustificata e, comunque era stata valutata con la condanna al pagamento oltre il massimale del maggior danno calcolato sulla base del tasso degli interessi legali sulle somme dovute.
Inoltre, nel caso in cui il massimale fosse già incapiente al momento della verificazione del sinistro, come nel caso di specie. L'Assicuratore poteva essere tenuto al solo pagamento del maggior danno da ritardo nel pagamento e non anche nel pagamento della parte di danno eccedenti il massimale.
Di conseguenza per effetto della sentenza del Tribunale di Roma era già intervenuta una sentenza di condanna per le somme alle quali, al massimo, poteva essere condannata la
Assicurazione.
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva eccepito la litispendenza con la domanda introdotta nel 2016 e la impossibilità che la eventuale sentenza che accogliesse la domanda di surrogazione contestisse la condanna in favore degli attori, trattandosi di una azione contrattuale spettante all'assicuratoi al fine di conservare la garanzia., specie considerando che con sentenza gli attori hanno già un titolo per agire nei confronti dello per l'intera somma eccedente quanto indicato nella Per_2
sentenza a carico della Assicurazione e quindi si vedrebbero in possesso di un ulteriore titolo per ottenere dalla Assicurazione un importo che potrebbero ottenere anche dall'assicurato.
Ha contestato, inoltre, che il mancato pagamento fosse indice di trascuratezza nella difesa degli interessi dell'assicurato, considerato che nello stesso verbale della Polizia era chiaramente indicato il fatto che il conducente del veicolo, nel quale era trasportata la danneggiata, era in stato di ebbrezza alcolica.
Ha dedotto, inoltre, che al momento della proposizione della domanda non era stato accertato il diritto di credito degli attori e che, comunque, la sentenza aveva respinto la domanda di malagestio impropria e di risarcimento ex articolo 96 cpc non avendo ritenuto che la difesa della Assicurazione fosse temeraria o priva di fondamento ed evidenziando che la proposta di transazione formulata prevedeva il pagamento non solo del massimale ma anche degli interessi sul maggior danno ma anche il pagamento di ulteriori importi relativi anche al pagamento della somma di euro 89.000 in favore di una società che aveva gestito stragiudizialmente la pratica.
Non si è costituito enendo dichiarato contumace. Controparte_3
Con ordinanza resa alla udienza del 10 marzo 2022, svolta a trattazione scritta, è stato sospeso il giudizio risultando pendente il giudizio 57786/2016 relativo alla richiesta del risarcimento del danno avanzata dai medesimi attori nei confronti degli stessi convenuti per
RGAC 51367 ANNO 2021 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
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lo stesso incidente domanda comprensiva anche di quella di mala gestio impropria della
Assicurazione e di risarcimento del danno per lite temeraria.
Riassunto il giudizio a seguito dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Roma n. 1712/2022 la causa, documentale, , è stata trattenuta in decisione alla udienza del 26 settembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del Tribunale di Roma 1712/2024 ha confermato che nel verbale della Polizia
Stradale intervenuta era indicato che il conducente era stato trovato in stato di intossicazione alcolica ma in relazione a tale situazione le parti non hanno prodotto documentazione o chiesto la esibizione della documentazione dalla quale evincere elementi concreti al fine di consentire di valutare le effettive condizioni del conducente e la presenza di elementi atti a valutare la possibilità per la danneggiata di rendersi conto del fatto che il conducente si fosse messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica, non essendo neppure emerso cosa avessero fatto il conducente e la attrice prima dell'incidente ed in particolare se il conducente avesse assunto alcolici in presenza della danneggiata, non avendo la Assicurazione convenuta richiesto di acquisire elementi in relazione allo stato del conducente o a richiedere istruttoria in ordine ad eventuali situazioni che potessero confermare il fatto che il conducente avesse assunto alcolici alla presenza della danneggiata.
Di conseguenza in base agli elementi emersi nel corso del giudizio il giudice ha ritenuto che la sola attestazione contenuta nel verbale della Polizia Stradale in assenza di ulteriori riscontri, potesse costituite prova adeguata della cooperazione colposa della danneggiata nella determinazione delle lesioni.
Nella sentenza il giudice ha ripartito il massimale residuo di polizza, detratto l'acconto corrisposto prima della introduzione del giudizio, e ha indicato la quota a carico della
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Assicurazione , in solido con l'assicurato, da corrispondere agli attori pro quota, indicando specificamente che anche per tale quota era dovuto il maggio danno da ritardo nel pagamento delle somme determinate mediante al riferimento agli interessi legali da computarsi sulla somma dovuta fino agli acconti e sulla somma al netto degli acconti dal momento della corresponsione fino al pagamento senza alcun limite rispetto al massimale.
Nella sentenza il giudice si è pronunziato implicitamente sulla domanda di condanna per mala gestio propria avendo indicato che poiché il risarcimento eccedeva il massimale di polizza già al momento dell'incidente “ la mancata esecuzione del pagamento comporta esclusivamente il riconoscimento degli interessi al tasso legale sul massimale da computarsi, in relazione agli acconti, sino alla data dei pagamento già eseguiti, e sulla residua quota sino alla data dell'adempimento da parte della convenuta”, ed ha esplicitamente respinto la domanda di condanna per responsabilità ai sensi dell'articolo 96
cpc avendo ritenuto che nel comportamento della Assicurazione, che aveva comunque versato nel 2012 la somma di euro 922.000 alla danneggiata, aveva offerto in corso di giudizio il versamento del massimale e del fatto che la domanda era stata accolta in misura pari al 50% circa della richiesta risarcitoria in parziale accoglimento di quanto dedotto dalla
Assicurazione, non fosse stata provata la colpa grave o la mala fede della Assicurazione
stessa.
Sentenza in relazione alla quale non risulta proposta impugnazione nella parte in cui ha riconosciuto i soli interessi legali e non il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc,
unico ulteriore importo riconoscibile nella responsabilità azionata.
Premesso che la responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto
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al massimale mentre la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, (Cass. Sez. III, 7
aprile 2022. n. 11319)
Di conseguenza, essendo già stati riconosciti gli interessi legali a titolo di mala gesto propria in base alla sentenza 1712/2022, la domanda di mala gestio impropria deve essere valutata in relazione alla sola rivalutazione del massimale al momento della sentenza ove ricorrano le condizioni.
Tuttavia, occorre considerare che la corte di cassazione ha chiarito che la responsabilità
de mala gestio impropria incontra una ulteriore limitazione atteggiandosi diversamente a seconda che al momento del sinistro il massimale fosse capiente del danno e non lo fosse più al momento della liquidazione dello stesso o che al momento del danno il massimale non fosse già capiente rispetto al risarcimento.
Infatti ha ritenuto la cassazione che in tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr Cass. Sez. III, 20 ottobre 2021, n.
29027) rispetto agli interessi legali, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Nel caso di specie, infatti, eccedendo, già al momento del sinistro, il credito del danneggiato superiore al massimale contrattuale (essendo pari a 2,5 milioni di euro mentre il danno ritenuto in sentenza risulta pari a 3.994.919,90 (valore devalutato al novembre 2011 in euro 3.221.702) era comunque eccedente il massimale di polizza. Di
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conseguenza il danno da "male gestio" - secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della corte di cassazione - avrebbe dovuto essere liquidato solo attraverso la corresponsione di una somma pari agii interessi legali sul massimale stesso, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, cod. civ. (cfr., da ultimo,
Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28811), prova che nel presente giudizio non è
stata fornita.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda di surroga basata sulla mala gestio propria proposta dagli attori essendo già stato riconosciuto l'importo liquidabile con la sentenza
1712/2022.
La spese, tenuto conto che intervenuta riassunzione del giudizio dopo il passaggio in giudicato della sentenza 1712/2022 del Tribunale di Roma, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dagli attori nei confronti della società e di Controparte_1 Controparte_3
Rigetta la domanda attrice;
Condanna gli attori a rimborsare alla società le spese del Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro complessivi 5.000, di cui euro 5.000 per onorari della fasi processuali, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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