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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IR NO Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2791/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5/6/2025, vertente tra Parte_1 nata a [...] il [...], cf. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NA SO, e nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gemma Farignoli, con l'intervento del Pubblico
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/11/2024 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 7/10/2001 a Falvaterra (FR) secondo il rito Parte_2 concordatario e di aver avuto da costui i figli e (il 20/1/2003), (il Per_1 Persona_2
23/8/2006) ed (il 14/5/2010), ha riferito che con decreto n. 1764/2020 del Per_3
15/7/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 4/4/20205 il signor non si è opposto alla pronuncia Parte_2 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All' udienza del 5/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver Parte_1 Parte_2 raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Pronuncia del divorzio. Affidamento congiunto della figlia con collocazione Per_3 della stessa presso l'attuale domicilio della madre e facoltà per il padre di frequentarla compatibilmente con le inclinazioni della minore e con i propri orari di lavori;
determinazione in € 250,00 al mese rivalutabili ciascuna dell'assegno di mantenimento ordinario spettante alla signora per le figlie ed da versare Parte_1 Persona_2 Per_3
1 entro il giorno cinque di ogni mese;
suddivisione a metà tra le parti delle spese straordinarie inerenti alle figlie e applicazione a tali fini del Persona_2 Per_3
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione in misura integrale alla signora
degli assegni unici dovuti per le figlie e rilascio da parte Parte_1 Persona_2 Per_3 del signor di ogni autorizzazione o manifestazione di consenso necessaria al Parte_2 rilascio, in favore della figlia di documenti di identità o, comunque, validi per Per_3
l'espatrio. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1 Parte_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) dell'anno
2001 al numero 32, parte II, serie A, e che con decreto di omologa n. 1764/2020 del
15/7/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Parte_1 Parte_2 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire i patti raggiunti dagli interessati.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2791/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei e Parte_1
; Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) dell'anno 2001 al numero 32, parte
II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Parte_2 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/6/2025
il Presidente est
IR NO
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IR NO Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2791/2024 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5/6/2025, vertente tra Parte_1 nata a [...] il [...], cf. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NA SO, e nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gemma Farignoli, con l'intervento del Pubblico
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/11/2024 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 7/10/2001 a Falvaterra (FR) secondo il rito Parte_2 concordatario e di aver avuto da costui i figli e (il 20/1/2003), (il Per_1 Persona_2
23/8/2006) ed (il 14/5/2010), ha riferito che con decreto n. 1764/2020 del Per_3
15/7/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 4/4/20205 il signor non si è opposto alla pronuncia Parte_2 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All' udienza del 5/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver Parte_1 Parte_2 raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“Pronuncia del divorzio. Affidamento congiunto della figlia con collocazione Per_3 della stessa presso l'attuale domicilio della madre e facoltà per il padre di frequentarla compatibilmente con le inclinazioni della minore e con i propri orari di lavori;
determinazione in € 250,00 al mese rivalutabili ciascuna dell'assegno di mantenimento ordinario spettante alla signora per le figlie ed da versare Parte_1 Persona_2 Per_3
1 entro il giorno cinque di ogni mese;
suddivisione a metà tra le parti delle spese straordinarie inerenti alle figlie e applicazione a tali fini del Persona_2 Per_3
Protocollo in vigore presso il Tribunale;
attribuzione in misura integrale alla signora
degli assegni unici dovuti per le figlie e rilascio da parte Parte_1 Persona_2 Per_3 del signor di ogni autorizzazione o manifestazione di consenso necessaria al Parte_2 rilascio, in favore della figlia di documenti di identità o, comunque, validi per Per_3
l'espatrio. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1 Parte_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) dell'anno
2001 al numero 32, parte II, serie A, e che con decreto di omologa n. 1764/2020 del
15/7/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le Parte_1 Parte_2 condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese raggiunte dalle parti sono conformi alla legge. Anche in questo caso non vi è motivo per non recepire i patti raggiunti dagli interessati.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2791/2024
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei e Parte_1
; Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Falvaterra (FR) dell'anno 2001 al numero 32, parte
II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Parte_2 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/6/2025
il Presidente est
IR NO
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